Articolo 2 della Legge 16 dicembre 1961, n. 1412
Articolo 1
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28 gennaio 1962
Art. 2.
L'onere derivante dalla applicazione della presente legge sara' fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 gennaio 1962