TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 617 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. BUCCI GIUSEPPE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. IMPOSIMATO SALVATORE presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 25.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi all'udienza del 3.06.2025. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.02.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in San EL DE YU ( Repubblica Domenicana) in data
24.05.2017, dal quale è nata la figlia (il 20.06.2018) e, essendo divenuta la prosecuzione Per_1
1 della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso il padre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre, la previsione a carico della ricorrente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari a € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, la condanna della resistente al risarcimento dei danni nei confronti dello stesso di euro 20.000,00.
In data 28.05.2025 si costituiva la resistente, la quale rappresentava l'intenzione delle parti di definire bonariamente la controversia al fine di tutelare l'interesse della minore.
All'udienza del 3.06.2025, i procuratori riferivano che le parti avevano raggiunto un accordo riservandosi di depositarlo.
All'udienza cartolare del 25.11.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo depositato dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nei domicili, residenze e dimore che liberamente sceglieranno.
2. Il signor continuerà a vivere insieme alla figlia nella casa Parte_1 Per_1 coniugale, di proprietà del nonno con cui convive insieme al padre Per_2 Parte_1
[...]
3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, secondo il disposto dell'art.155, II Per_1
e III comma, c.c. ed avrà il domicilio privilegiato presso il padre, ove manterrà la residenza.
4. I genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2
5. Nonostante la minore manterrà la residenza col padre, la stessa sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario tra gli stessi, atteso che le odierne parti in causa abitano a cento metri di distanza.
6. Nulla a titolo di alimenti e mantenimento della figlia minore, poiché i coniugi vi provvederanno col mantenimento diretto. A tal proposito i coniugi dichiarano che entrambi hanno un reddito pressocché uguale, in quanto entrambi lavorano nel settore della ristorazione e precisamente, il signor come direttore di sala e la signora Parte_1 come cameriera. CP_1
7. Le spese straordinarie saranno corrisposte dai coniugi nella misura il 50%. Per la loro individuazione e disciplina ci si riporta al protocollo d'intesa del 28 marzo 2024, intercorso tra il consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Maria C.V. ed il Tribunale di S. Maria C.V., che disciplina le spese per i figli in materia di separazione, qui integralmente richiamato e trascritto.
8. In particolare, la madre la terrà con sé per tre giorni a settimana (Lunedi-Mercoledì- venerdì oppure martedì - giovedì e venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 21,00, mentre a settimane alterne la minore rimarrà presso il domicilio della madre dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica sera. Dette visite saranno altresì condizionate alle esigenze scolastiche della minore, nonché alle esigenze lavorative dei genitori. Per le festività natalizie, la minore resterà ad anni alterni con la madre dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, viceversa per l'anno successivo e così di seguito. Per le festività pasquali la minore resterà con la madre ad anni alterni dal Venerdì Santo al lunedì in Albis. Durante il periodo estivo la minore trascorrerà 15 giorni con la madre nel periodo compreso tra giugno e settembre;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno in base ad eventuali esigenze lavorative di ciascuno.
9. Le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date, salva diversa esigenza lavorativa e accordo tra le parti.
10. Il compleanno della piccola sarà trascorso con i genitori ad anni alternati, salvo Per_1 diversa esigenza e richiesta del minore.
11. Nulla per l'assegno di mantenimento per i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
12. Autorizzare coniugi al rilascio e/o rinnovo del passaporto per scopi turistici.
3 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 63, parte II, serie C, anno 2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 617 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. BUCCI GIUSEPPE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. IMPOSIMATO SALVATORE presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 25.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi all'udienza del 3.06.2025. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.02.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in San EL DE YU ( Repubblica Domenicana) in data
24.05.2017, dal quale è nata la figlia (il 20.06.2018) e, essendo divenuta la prosecuzione Per_1
1 della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso il padre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre, la previsione a carico della ricorrente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari a € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, la condanna della resistente al risarcimento dei danni nei confronti dello stesso di euro 20.000,00.
In data 28.05.2025 si costituiva la resistente, la quale rappresentava l'intenzione delle parti di definire bonariamente la controversia al fine di tutelare l'interesse della minore.
All'udienza del 3.06.2025, i procuratori riferivano che le parti avevano raggiunto un accordo riservandosi di depositarlo.
All'udienza cartolare del 25.11.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo depositato dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nei domicili, residenze e dimore che liberamente sceglieranno.
2. Il signor continuerà a vivere insieme alla figlia nella casa Parte_1 Per_1 coniugale, di proprietà del nonno con cui convive insieme al padre Per_2 Parte_1
[...]
3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, secondo il disposto dell'art.155, II Per_1
e III comma, c.c. ed avrà il domicilio privilegiato presso il padre, ove manterrà la residenza.
4. I genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2
5. Nonostante la minore manterrà la residenza col padre, la stessa sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario tra gli stessi, atteso che le odierne parti in causa abitano a cento metri di distanza.
6. Nulla a titolo di alimenti e mantenimento della figlia minore, poiché i coniugi vi provvederanno col mantenimento diretto. A tal proposito i coniugi dichiarano che entrambi hanno un reddito pressocché uguale, in quanto entrambi lavorano nel settore della ristorazione e precisamente, il signor come direttore di sala e la signora Parte_1 come cameriera. CP_1
7. Le spese straordinarie saranno corrisposte dai coniugi nella misura il 50%. Per la loro individuazione e disciplina ci si riporta al protocollo d'intesa del 28 marzo 2024, intercorso tra il consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Maria C.V. ed il Tribunale di S. Maria C.V., che disciplina le spese per i figli in materia di separazione, qui integralmente richiamato e trascritto.
8. In particolare, la madre la terrà con sé per tre giorni a settimana (Lunedi-Mercoledì- venerdì oppure martedì - giovedì e venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 21,00, mentre a settimane alterne la minore rimarrà presso il domicilio della madre dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica sera. Dette visite saranno altresì condizionate alle esigenze scolastiche della minore, nonché alle esigenze lavorative dei genitori. Per le festività natalizie, la minore resterà ad anni alterni con la madre dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, viceversa per l'anno successivo e così di seguito. Per le festività pasquali la minore resterà con la madre ad anni alterni dal Venerdì Santo al lunedì in Albis. Durante il periodo estivo la minore trascorrerà 15 giorni con la madre nel periodo compreso tra giugno e settembre;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno in base ad eventuali esigenze lavorative di ciascuno.
9. Le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date, salva diversa esigenza lavorativa e accordo tra le parti.
10. Il compleanno della piccola sarà trascorso con i genitori ad anni alternati, salvo Per_1 diversa esigenza e richiesta del minore.
11. Nulla per l'assegno di mantenimento per i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
12. Autorizzare coniugi al rilascio e/o rinnovo del passaporto per scopi turistici.
3 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 63, parte II, serie C, anno 2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4