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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Pt_1
Con l'avv. LEONE FABIOLA e VETRI ALESSANDRA
Ricorrente contro
, Controparte_1 con l'avv. SUMMA COSIMO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato il 17.05.2019 - al quale seguiva, in data 10.06.2019, atto di pignoramento presso terzi - la cui relativa procedura esecutiva esitava con l'ordinanza di assegnazione somme maturate (pari ad €. 7513,17) del 14.12.2022 - con cui intimava all' di adempiere l'obbligo Controparte_1 Parte_2
risultante dalla sentenza n. 4385 del 24.11.2016 resa dal Tribunale del Lavoro di Brindisi, avente ad oggetto il ricalcolo della prestazione pensionistica in godimento all'odierna opposta, secondo la specifica condanna disposta dal Giudice del merito che disponeva la riliquidazione della pensione in godimento attraverso l'utilizzo ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, dei ratei di 13° mensilità in relazione ai periodi di contribuzione figurativa imputabili al periodo di malattia, condannando l' al pagamento del dovuto con decorrenza dal 21.10.2021, nonché delle Pt_1
relative differenze pensionistiche e spese di giudizio. La sentenza, munita di formula esecutiva veniva notificata il 15.12.2016 ad che, sostiene l'odierna resistente, non ottemperava Pt_1 all'esecuzione.
Sicché, con la procedura esecutiva azionata, la IG.ra intimava ad sulla scorta della CP_1 Pt_1
quantificazione risultante dai conteggi analitici allegati alla stessa, di provvedere al pagamento della complessiva somma di € 5.973,78. Avverso tale procedura esecutiva introduceva il presente giudizio di opposizione eccependo, in Pt_1 via preliminare, la nullità dell'esecuzione azionata non costituendo la sentenza in oggetto valido titolo esecutivo, in quanto sentenza di mero accertamento e non di condanna specifica, e ravvisandosi, in capo al giudice dell'opposizione all'esecuzione, il potere di compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'avviata esecuzione;
nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa, atteso che aveva già provveduto a corrispondere quanto dovuto in Pt_1 data 27.03.2017, come facilmente desumibile dal agli atti, accreditando altresì la somma di € CP_2
410,88; contestava la legittimità del pignoramento eseguito assumendo l'erroneità dei calcoli effettuati da controparte;
chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi che “il resistente non ha diritto alla somma posta in esecuzione ed assegnata, e condannare il medesimo resistente alla restituzione della somma erogata da € 410,88 nonché alle somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione Pt_1
euro 7513,17 ovvero delle maggiori\minori somme che saranno ritenute non dovute in corso di causa.” con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava quanto allegato chiedendone il rigetto.
In particolare, eccepiva, preliminarmente, la tardività, improponibilità ed inammissibilità del ricorso, per omessa impugnazione dell'ordinanza di assegnazione, rilevando che le eccezioni relative all'esistenza del credito dovevano essere svolte dopo la notifica del precetto e non nelle fasi successive, quindi le somme assegnate sono passate in giudicato, peraltro in assenza di specifica e tempestiva impugnazione dell'ordinanza di assegnazione emessa all'udienza del 14.12.2022 dal
G.E. nel giudizio N. 924/2019 R.G.E.; nel merito, evidenziava la piena legittimità della pretesa creditoria avanzata poiché fondata su un titolo posto in esecuzione per ottenere il soddisfacimento di un diritto creditorio già accertato giudizialmente;
rilevava, infine, che la sentenza del Tribunale non è di “mero accertamento”, bensì di specifica condanna;
chiedeva, quindi, la resistente, rigettarsi integralmente il ricorso in opposizione al pignoramento ed accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto a titolo restitutorio all' con conseguente condanna di al risarcimento di tutti Pt_1 Pt_1
i danni, patiti e patendi, per aver agito in violazione dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, con distrazione.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva decisa, all'esito della discussione, come da dispositivo.
***
L'opposizione è inammissibile.
Come correttamente rilevato dal ricorrente e ribadito di recente dalla Suprema corte (Cass. 12690 del 2022) “Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile
l'opposizione all'esecuzione successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art.
188 disp. att. c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata)”.
Tanto premesso, va osservato che con l'ordinanza di assegnazione somme del 14.12.2022 la procedura esecutiva aveva raggiunto il suo scopo ed è da quel momento che doveva ritenersi conclusa e definita.
Ne consegue che, come già espressamente statuito dalla Suprema Corte, l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., chiude il processo di espropriazione presso terzi, sicché il debitore non può più avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione, perché questa è ormai esaurita (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011, in motivazione).
Giova precisare che l'inammissibilità del suindicato rimedio non impedisce al debitore di insorgere avverso i perduranti effetti pregiudizievoli di un'ordinanza di assegnazione del credito che non trovi più il suo fondamento in un valido ed efficace titolo esecutivo (come nel caso prospettato dall'odierno ricorrente) o che non sia più giustificata per essere stato integralmente soddisfatto il creditore assegnatario. Lo strumento da impiegare nelle ipotesi descritte è costituito dall'ordinaria azione di cognizione, non già per ottenere inammissibilmente (perché al di fuori del sistema delle opposizioni esecutive) la revoca o l'annullamento dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., bensì per far accertare che, in ragione delle circostanze (modificative o estintive) sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se del caso, per ottenere la restituzione delle somme già incassate.
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta da . Pt_1
Va esclusa la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della condanna ex art 96 trattandosi di questioni giuridiche sottoposte a oscillazioni giurisprudenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
Rigetta l'opposizione,
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del ricorrente Pt_1
che si liquidano in euro 1865,00 oltre accessori come per legge
Brindisi, 11/2/2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)