Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/1986, n. 7199
CASS
Sentenza 4 dicembre 1986

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il licenziamento che il datore di lavoro, tenuto all'osservanza della disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, intimi senza adottare la comunicazione scritta, è nullo, e quindi improduttivo di effetti giuridici, per difetto di Forma ad substantiam. Pertanto, non essendo il suddetto recesso idoneo ad avviare la procedura per il licenziamento individuale prevista dalla citata legge, il lavoratore licenziato non ha l'Onere di impugnarlo nel termine fissato dall'art. 6 della legge medesima, e può agire, nell'ordinario termine prescrizionale, per sentire accertare l'inefficacia del licenziamento, con ogni pronuncia conseguenziale. ( Conf 5394/82, mass n 423159).*

Commentario1

  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/07/1999 n° 508Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/1986, n. 7199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7199
Data del deposito : 4 dicembre 1986

Testo completo