Sentenza 4 dicembre 1986
Massime • 1
Il licenziamento che il datore di lavoro, tenuto all'osservanza della disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, intimi senza adottare la comunicazione scritta, è nullo, e quindi improduttivo di effetti giuridici, per difetto di Forma ad substantiam. Pertanto, non essendo il suddetto recesso idoneo ad avviare la procedura per il licenziamento individuale prevista dalla citata legge, il lavoratore licenziato non ha l'Onere di impugnarlo nel termine fissato dall'art. 6 della legge medesima, e può agire, nell'ordinario termine prescrizionale, per sentire accertare l'inefficacia del licenziamento, con ogni pronuncia conseguenziale. ( Conf 5394/82, mass n 423159).*
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/07/1999 n° 508Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/1986, n. 7199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7199 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1986 |
Testo completo
Il licenziamento che il datore di lavoro, tenuto all'osservanza della disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, intimi senza adottare la comunicazione scritta, è nullo, e quindi improduttivo di effetti giuridici, per difetto di Forma ad substantiam. Pertanto, non essendo il suddetto recesso idoneo ad avviare la procedura per il licenziamento individuale prevista dalla citata legge, il lavoratore licenziato non ha l'Onere di impugnarlo nel termine fissato dall'art. 6 della legge medesima, e può agire, nell'ordinario termine prescrizionale, per sentire accertare l'inefficacia del licenziamento, con ogni pronuncia conseguenziale. ( Conf 5394/82, mass n 423159).*