Articolo 2 della Legge 14 ottobre 1985, n. 623
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 novembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 20.
Entrata in vigore il 27 novembre 1985