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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 9527/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Rita Cacciapaglia, elettivamente domiciliata in Parabita (LE), alla Via Ferrari n. 7;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Baldassarre Ceparano, elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Napoli n. 77;
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Vanessa Cioffi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale sita in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo;
-APPELLATE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12100/2023 del Giudice di Pace di Napoli, notificata in data 12 marzo 2023.
Conclusioni: all'udienza del 20 novembre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Tale giudizio origina da un'opposizione spiegata da in primo Controparte_1 grado avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219013925384000, con riferimento esclusivo alla cartella esattoriale n. 07120170002525989000, emessa a suo carico per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2012. Parte_2
Segnatamente, innanzi al primo giudice il contribuente eccepì la nullità dell'intimazione opposta sia per assoluta inidoneità della motivazione, sia per l'irrituale ed omessa notificazione della cartella di pagamento, con conseguente domanda di accertamento dell'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. L' si costituì eccependo l'inammissibilità della Parte_1 domanda per la violazione dell'art. 12, co. 4-bis del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, sostenendo, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva. Il rimase contumace. Parte_2
Il Giudice di pace accolse l'opposizione con decisione recante il seguente dispositivo:
“In accoglimento della domanda così come proposta da rdina alla Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
l'annullamento delle cartelle esattoriali indicate in parte motiva / descrittiva del processo, limitatamente alle somme ingiunte per violazioni rientranti nella competenza per materia della AG Adita. Condanna la stessa convenuta alla rifusione delle spese e compensi di causa per la complessiva somma di Euro 396,00= di cui Euro 50,00= per spese, Euro 346,00= per compensi oltre I.V.A. e C.P.A. ed accessori come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario il tutto subordinato alla regolarizzazione del contributo unificato ove non versato”.
L' ha proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma.
In via preliminare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo il pronunciamento viziato da ultra- petizione. Nello specifico, a fronte di una domanda avente ad oggetto l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120170002525989000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, il giudice di prime cure ha annullato l'intimazione nella sua interezza, accordando alla parte attrice più di quanto avesse domandato. In secondo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in ordine alla mancata valutazione della prova fornita da essa convenuta, tenuto conto che l'opponente
- 2 - aveva provveduto a disconoscere la prova documentale in maniera generica e pro- futuro nell'atto di citazione in primo grado e che il Giudice di pace non aveva ritenuto di adottare l'ordine di esibizione degli originali dei documenti. Infine, il ha censurato l'erronea ed ingiusta statuizione sulle spese di lite. CP_2
L'agente di riscossione ha dunque concluso per l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda proposta in primo grado dal contribuente, con declaratoria di legittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dell' delle somme Controparte_3 riportate nella cartella censurata e conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle medesime. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito resistendo alle eccezioni formulate dall'appellante e Controparte_1 chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. In aggiunta, ha eccepito l'irritualità della notificazione della cartella esattoriale impugnata in primo grado e degli atti successivi, quali il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900047151000 e l'intimazione di pagamento n. 07120199027942041000. Ha dunque concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della opposta sentenza, attesa l'omessa notificazione della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito infine il il quale, contumace in primo grado, ha Parte_2 aderito alle censure esposte dall' , sostenendo Parte_1 inoltre la nullità della sentenza per assoluta genericità e la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di manleva per l'ipotesi di rigetto dell'appello. L'Ente impositore ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello, la declaratoria di legittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dell'Ente impositore delle somme riportate nella cartella censurata e la condanna dell'opponente al pagamento delle medesime. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 20 novembre 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato limitatamente all'eccezione di ultra-petizione del primo giudice;
ciononostante, la domanda spiegata dal deve trovare accoglimento e la CP_1 cartella impugnata va annullata per le ragioni che seguono.
- 3 - In via preliminare, è da rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. formulata dall'appellato. La domanda, infatti, risulta priva del carattere di manifesta infondatezza, come evidente anche dalle ragioni di merito di seguito evidenziate.
Nel merito, giova premettere che il presente giudizio origina da un'opposizione spiegata da chiaramente avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
07120219013925384000 con riferimento esclusivo alla cartella esattoriale n. 07120170002525989000, emessa a suo carico per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2012. Parte_2
Tuttavia, il giudice di prime cure ha identificato nella parte motiva la cartella esattoriale con il numero dell'intimazione di pagamento opposta;
ha utilizzato in motivazione formule generiche ed equivoche, facendo riferimento a “cartelle esattoriali” e, nel dispositivo, ha determinato “l'annullamento delle cartelle esattoriali indicate in parte motiva / descrittiva del processo”. Ha conseguentemente disposto l'illegittimità della procedura di riscossione attivata assumendo come il non avesse dimostrato di avere correttamente notificato la cartella CP_2 esattoriale censurata, con la seguente motivazione: “la mancata acquisizione al processo di idonea prova documentale dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione comporta l'annullamento di essa”.
Ebbene, sulla scorta di tali evidenze processuali, deve rilevarsi come il primo giudice abbia utilizzato formule generiche ed equivoche che non rendono agevole comprendere e perimetrare esattamente la decisione e l'atto della riscossione annullato.
In tal senso appare dirimente come il Giudice di pace abbia individuato la cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, e su cui verteva la domanda dell'opponente, con il numero identificativo dell'intimazione stessa.
Il rilievo di tali vizi induce ad escludere che nella specie si sia al cospetto di meri errori materiali.
Per tali ragioni, l'eccezione di ultra-petizione formulata dall'appellante, a cui ha poi aderito anche l'Ente impositore, è meritevole di accoglimento.
Nello specifico, vi è una palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato disciplinato dall'art. 112 c.p.c., considerato che la parte opponente ha richiesto l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 07120170002525989000 e non già dell'intimazione di pagamento nella sua interezza, come invece risulta dal dispositivo della sentenza. Infatti, il giudice di prime ha deciso per “l'annullamento
- 4 - delle cartelle esattoriali indicate in parte motiva / descrittiva del processo”, e quindi dell'intimazione di pagamento n. 07120219013925384000 richiamata in motivazione.
Ne discende dunque la nullità del provvedimento impugnato in quanto il giudice ha deciso, all'evidenza, circa una petitum diverso rispetto a quello individuata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Ora, come è noto, a fronte del rilievo della ultra-petizione, non vi è luogo alla rimessione del procedimento innanzi al primo giudice. Il giudice d'appello deve decidere sul merito della controversia nei limiti dell'oggetto effettivamente delineato dalle parti.
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente affermato che “Il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione – ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento – a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (C. Cass., ord. N. 12570/2019; C. Cass. sent. n. 13892/2005).
Si impone dunque un nuovo esame dei motivi di opposizione formulati in primo grado dal contribuente e delle censure eccepite dalle altre parti costituite.
Di conseguenza, in via preliminare, l'eccezione con cui l' Parte_1
ha lamentato la violazione dell'art. 12, co. 4-bis del d.P.R. n. 602/1973 non
[...]
è pertinente in quanto non ricorre nel caso di specie un'impugnazione di un mero estratto di ruolo.
Allo stesso modo, va rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 7 del D.lgs. n.
150/2011 in quanto la domanda spiegata in primo grado non può essere qualificata come un'opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada. Difatti, l'opponente non ha contestato la mancata o irrituale notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento, bensì il diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata, deducendo invece l'omessa notifica della cartella esattoriale impugnata e di ulteriori atti interruttivi al fine di conseguire l'accertamento dell'estinzione della pretesa creditoria per avvenuta prescrizione. Sul punto, si è pronunciato il Tribunale di Napoli con sent. n. 3805/2017, il quale ha disposto che: “la cartella notificata ritualmente, in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, 1° comma c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella”.
- 5 - Ancora, privi di pregio sono i motivi di opposizione con cui il contribuente ha censurato la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per assenza di un'idonea motivazione e l'invalidità della stessa per l'omessa notificazione della cartella esattoriale ad essa sottesa. Tali motivi impongono di qualificare la relativa domanda come un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Più precisamente, si applica il principio in virtù del quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia tutti gli atti successivi ad esso, determinando una forma di nullità derivata e facendo salva la facoltà per il soggetto interessato di impugnare un qualsiasi atto successivo a quello presupposto per eccepire tale vizio (C. Cass. sent. n. 10012/2021). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20694/2021, hanno individuato l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. come il rimedio eletto a far valere la dedotta inesistenza, mancanza o nullità della notificazione della cartella esattoriale.
Ebbene, nonostante l' non abbia fornito in primo Parte_1 grado, né nel presente giudizio di gravame, alcuna prova di avere ritualmente notificato la cartella di pagamento al soggetto interessato, l'opposizione deve essere dichiarata in parte qua inammissibile perché notificata oltre il termine perentorio previsto dalla legge per far valere i vizi formali e di notifica della cartella/intimazione dedotti dall'opponente. L'opponente, infatti, non ha agito entro il termine perentorio di venti giorni disciplinato dall'art. 617 c.p.c., atteso che l'intimazione di pagamento opposta è stata regolarmente notificata il 20 gennaio 2022 e l'atto di citazione in primo grado è stato notificato il 24 maggio 2022. Sul punto, vale la pena rammentare che quando l'opposizione concerne meri vizi formali, sussiste la competenza funzionale del Tribunale ordinario e non già del Giudice di pace.
Fermo quanto precede, il motivo con cui il contribuente ha rilevato l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria è meritevole di accoglimento.
Invero, le sanzioni amministrative oggetto della cartella esattoriale n. 07120170002525989000 sono state elevate dal nell'anno 2012 ed il Parte_2 termine di prescrizione previsto per le medesime è di durata quinquennale. Ne consegue che la pretesa creditoria si è estinta nell'anno 2017.
Dalla disamina degli atti depositati dall' si evince la rituale Controparte_4 notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900047151000 e dell'intimazione di pagamento n. 07120199027942041000 effettuati rispettivamente il 12 ottobre 2019 ed il 12 dicembre 2019, ovvero allorquando il termine di prescrizione della pretesa esattoriale di cui si discute risultava già spirato. Conseguentemente, gli
- 6 - atti interruttivi successivi al compimento della prescrizione non risultano idonei ad interrompere il suddetto termine.
Per tali ragioni, nonostante sia fondata l'eccezione formulata dall'
[...]
relativamente alla violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. rispetto Parte_1
a tali atti contenuta nel pronunciamento appellato, questa è inutiliter data.
L'impugnazione, in conclusione, pur fondata limitatamente alla riscontrata violazione dell'art. 112 c.p.c. fatta valere quale primo motivo di appello nel presente giudizio, non è in grado di incidere sulla fondatezza della domanda proposta innanzi al primo giudice, attesa la prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'
[...]
. Pertanto, la cartella di pagamento censurata e sottesa Parte_1 all'intimazione di pagamento deve essere annullata.
Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'Agente, è da rammentare che in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo, il D.P.R. n. 602/1973 prevede che le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. vadano proposte nei confronti dell'agente della riscossione, poiché titolare esclusivo dell'azione esecutiva. La Corte di cassazione, difatti, con ordinanza n. 3870 del 12 febbraio 2024 ribadisce che nella materia della riscossione a mezzo ruolo vi è una scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. La prima fa capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa, mentre la seconda spetta esclusivamente all'agente della riscossione, che resta dunque il solo legittimato passivo necessario.
A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza. Difatti, la lite trae comunque origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Inoltre, l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti processuali, sono integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
- 7 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 Parte_2 iscritta al n. 9527/2023 del R.G., così provvede:
[...]
1. accoglie l'appello nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
2. dichiara la nullità della sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda proposta innanzi al primo giudice, annulla la cartella esattoriale n. 07120170002525989000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 07120219013925384000;
3. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 9527/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Rita Cacciapaglia, elettivamente domiciliata in Parabita (LE), alla Via Ferrari n. 7;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Baldassarre Ceparano, elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Napoli n. 77;
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Vanessa Cioffi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale sita in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo;
-APPELLATE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12100/2023 del Giudice di Pace di Napoli, notificata in data 12 marzo 2023.
Conclusioni: all'udienza del 20 novembre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Tale giudizio origina da un'opposizione spiegata da in primo Controparte_1 grado avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219013925384000, con riferimento esclusivo alla cartella esattoriale n. 07120170002525989000, emessa a suo carico per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2012. Parte_2
Segnatamente, innanzi al primo giudice il contribuente eccepì la nullità dell'intimazione opposta sia per assoluta inidoneità della motivazione, sia per l'irrituale ed omessa notificazione della cartella di pagamento, con conseguente domanda di accertamento dell'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. L' si costituì eccependo l'inammissibilità della Parte_1 domanda per la violazione dell'art. 12, co. 4-bis del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, sostenendo, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva. Il rimase contumace. Parte_2
Il Giudice di pace accolse l'opposizione con decisione recante il seguente dispositivo:
“In accoglimento della domanda così come proposta da rdina alla Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
l'annullamento delle cartelle esattoriali indicate in parte motiva / descrittiva del processo, limitatamente alle somme ingiunte per violazioni rientranti nella competenza per materia della AG Adita. Condanna la stessa convenuta alla rifusione delle spese e compensi di causa per la complessiva somma di Euro 396,00= di cui Euro 50,00= per spese, Euro 346,00= per compensi oltre I.V.A. e C.P.A. ed accessori come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario il tutto subordinato alla regolarizzazione del contributo unificato ove non versato”.
L' ha proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma.
In via preliminare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo il pronunciamento viziato da ultra- petizione. Nello specifico, a fronte di una domanda avente ad oggetto l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120170002525989000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, il giudice di prime cure ha annullato l'intimazione nella sua interezza, accordando alla parte attrice più di quanto avesse domandato. In secondo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in ordine alla mancata valutazione della prova fornita da essa convenuta, tenuto conto che l'opponente
- 2 - aveva provveduto a disconoscere la prova documentale in maniera generica e pro- futuro nell'atto di citazione in primo grado e che il Giudice di pace non aveva ritenuto di adottare l'ordine di esibizione degli originali dei documenti. Infine, il ha censurato l'erronea ed ingiusta statuizione sulle spese di lite. CP_2
L'agente di riscossione ha dunque concluso per l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda proposta in primo grado dal contribuente, con declaratoria di legittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dell' delle somme Controparte_3 riportate nella cartella censurata e conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle medesime. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito resistendo alle eccezioni formulate dall'appellante e Controparte_1 chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. In aggiunta, ha eccepito l'irritualità della notificazione della cartella esattoriale impugnata in primo grado e degli atti successivi, quali il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900047151000 e l'intimazione di pagamento n. 07120199027942041000. Ha dunque concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della opposta sentenza, attesa l'omessa notificazione della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito infine il il quale, contumace in primo grado, ha Parte_2 aderito alle censure esposte dall' , sostenendo Parte_1 inoltre la nullità della sentenza per assoluta genericità e la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di manleva per l'ipotesi di rigetto dell'appello. L'Ente impositore ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello, la declaratoria di legittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dell'Ente impositore delle somme riportate nella cartella censurata e la condanna dell'opponente al pagamento delle medesime. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 20 novembre 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato limitatamente all'eccezione di ultra-petizione del primo giudice;
ciononostante, la domanda spiegata dal deve trovare accoglimento e la CP_1 cartella impugnata va annullata per le ragioni che seguono.
- 3 - In via preliminare, è da rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. formulata dall'appellato. La domanda, infatti, risulta priva del carattere di manifesta infondatezza, come evidente anche dalle ragioni di merito di seguito evidenziate.
Nel merito, giova premettere che il presente giudizio origina da un'opposizione spiegata da chiaramente avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
07120219013925384000 con riferimento esclusivo alla cartella esattoriale n. 07120170002525989000, emessa a suo carico per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal nel 2012. Parte_2
Tuttavia, il giudice di prime cure ha identificato nella parte motiva la cartella esattoriale con il numero dell'intimazione di pagamento opposta;
ha utilizzato in motivazione formule generiche ed equivoche, facendo riferimento a “cartelle esattoriali” e, nel dispositivo, ha determinato “l'annullamento delle cartelle esattoriali indicate in parte motiva / descrittiva del processo”. Ha conseguentemente disposto l'illegittimità della procedura di riscossione attivata assumendo come il non avesse dimostrato di avere correttamente notificato la cartella CP_2 esattoriale censurata, con la seguente motivazione: “la mancata acquisizione al processo di idonea prova documentale dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione comporta l'annullamento di essa”.
Ebbene, sulla scorta di tali evidenze processuali, deve rilevarsi come il primo giudice abbia utilizzato formule generiche ed equivoche che non rendono agevole comprendere e perimetrare esattamente la decisione e l'atto della riscossione annullato.
In tal senso appare dirimente come il Giudice di pace abbia individuato la cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, e su cui verteva la domanda dell'opponente, con il numero identificativo dell'intimazione stessa.
Il rilievo di tali vizi induce ad escludere che nella specie si sia al cospetto di meri errori materiali.
Per tali ragioni, l'eccezione di ultra-petizione formulata dall'appellante, a cui ha poi aderito anche l'Ente impositore, è meritevole di accoglimento.
Nello specifico, vi è una palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato disciplinato dall'art. 112 c.p.c., considerato che la parte opponente ha richiesto l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 07120170002525989000 e non già dell'intimazione di pagamento nella sua interezza, come invece risulta dal dispositivo della sentenza. Infatti, il giudice di prime ha deciso per “l'annullamento
- 4 - delle cartelle esattoriali indicate in parte motiva / descrittiva del processo”, e quindi dell'intimazione di pagamento n. 07120219013925384000 richiamata in motivazione.
Ne discende dunque la nullità del provvedimento impugnato in quanto il giudice ha deciso, all'evidenza, circa una petitum diverso rispetto a quello individuata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Ora, come è noto, a fronte del rilievo della ultra-petizione, non vi è luogo alla rimessione del procedimento innanzi al primo giudice. Il giudice d'appello deve decidere sul merito della controversia nei limiti dell'oggetto effettivamente delineato dalle parti.
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente affermato che “Il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione – ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento – a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (C. Cass., ord. N. 12570/2019; C. Cass. sent. n. 13892/2005).
Si impone dunque un nuovo esame dei motivi di opposizione formulati in primo grado dal contribuente e delle censure eccepite dalle altre parti costituite.
Di conseguenza, in via preliminare, l'eccezione con cui l' Parte_1
ha lamentato la violazione dell'art. 12, co. 4-bis del d.P.R. n. 602/1973 non
[...]
è pertinente in quanto non ricorre nel caso di specie un'impugnazione di un mero estratto di ruolo.
Allo stesso modo, va rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 7 del D.lgs. n.
150/2011 in quanto la domanda spiegata in primo grado non può essere qualificata come un'opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada. Difatti, l'opponente non ha contestato la mancata o irrituale notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento, bensì il diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata, deducendo invece l'omessa notifica della cartella esattoriale impugnata e di ulteriori atti interruttivi al fine di conseguire l'accertamento dell'estinzione della pretesa creditoria per avvenuta prescrizione. Sul punto, si è pronunciato il Tribunale di Napoli con sent. n. 3805/2017, il quale ha disposto che: “la cartella notificata ritualmente, in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, 1° comma c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella”.
- 5 - Ancora, privi di pregio sono i motivi di opposizione con cui il contribuente ha censurato la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per assenza di un'idonea motivazione e l'invalidità della stessa per l'omessa notificazione della cartella esattoriale ad essa sottesa. Tali motivi impongono di qualificare la relativa domanda come un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Più precisamente, si applica il principio in virtù del quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia tutti gli atti successivi ad esso, determinando una forma di nullità derivata e facendo salva la facoltà per il soggetto interessato di impugnare un qualsiasi atto successivo a quello presupposto per eccepire tale vizio (C. Cass. sent. n. 10012/2021). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20694/2021, hanno individuato l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. come il rimedio eletto a far valere la dedotta inesistenza, mancanza o nullità della notificazione della cartella esattoriale.
Ebbene, nonostante l' non abbia fornito in primo Parte_1 grado, né nel presente giudizio di gravame, alcuna prova di avere ritualmente notificato la cartella di pagamento al soggetto interessato, l'opposizione deve essere dichiarata in parte qua inammissibile perché notificata oltre il termine perentorio previsto dalla legge per far valere i vizi formali e di notifica della cartella/intimazione dedotti dall'opponente. L'opponente, infatti, non ha agito entro il termine perentorio di venti giorni disciplinato dall'art. 617 c.p.c., atteso che l'intimazione di pagamento opposta è stata regolarmente notificata il 20 gennaio 2022 e l'atto di citazione in primo grado è stato notificato il 24 maggio 2022. Sul punto, vale la pena rammentare che quando l'opposizione concerne meri vizi formali, sussiste la competenza funzionale del Tribunale ordinario e non già del Giudice di pace.
Fermo quanto precede, il motivo con cui il contribuente ha rilevato l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria è meritevole di accoglimento.
Invero, le sanzioni amministrative oggetto della cartella esattoriale n. 07120170002525989000 sono state elevate dal nell'anno 2012 ed il Parte_2 termine di prescrizione previsto per le medesime è di durata quinquennale. Ne consegue che la pretesa creditoria si è estinta nell'anno 2017.
Dalla disamina degli atti depositati dall' si evince la rituale Controparte_4 notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900047151000 e dell'intimazione di pagamento n. 07120199027942041000 effettuati rispettivamente il 12 ottobre 2019 ed il 12 dicembre 2019, ovvero allorquando il termine di prescrizione della pretesa esattoriale di cui si discute risultava già spirato. Conseguentemente, gli
- 6 - atti interruttivi successivi al compimento della prescrizione non risultano idonei ad interrompere il suddetto termine.
Per tali ragioni, nonostante sia fondata l'eccezione formulata dall'
[...]
relativamente alla violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. rispetto Parte_1
a tali atti contenuta nel pronunciamento appellato, questa è inutiliter data.
L'impugnazione, in conclusione, pur fondata limitatamente alla riscontrata violazione dell'art. 112 c.p.c. fatta valere quale primo motivo di appello nel presente giudizio, non è in grado di incidere sulla fondatezza della domanda proposta innanzi al primo giudice, attesa la prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'
[...]
. Pertanto, la cartella di pagamento censurata e sottesa Parte_1 all'intimazione di pagamento deve essere annullata.
Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'Agente, è da rammentare che in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo, il D.P.R. n. 602/1973 prevede che le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. vadano proposte nei confronti dell'agente della riscossione, poiché titolare esclusivo dell'azione esecutiva. La Corte di cassazione, difatti, con ordinanza n. 3870 del 12 febbraio 2024 ribadisce che nella materia della riscossione a mezzo ruolo vi è una scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. La prima fa capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa, mentre la seconda spetta esclusivamente all'agente della riscossione, che resta dunque il solo legittimato passivo necessario.
A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza. Difatti, la lite trae comunque origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Inoltre, l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti processuali, sono integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
- 7 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 Parte_2 iscritta al n. 9527/2023 del R.G., così provvede:
[...]
1. accoglie l'appello nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
2. dichiara la nullità della sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda proposta innanzi al primo giudice, annulla la cartella esattoriale n. 07120170002525989000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 07120219013925384000;
3. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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