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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10169 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 17829/2024 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. , difensore di se stesso, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Napoli, alla via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13;
-OPPONENTE/creditore procedente-
(c.f. in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Valeria Cigliano, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
-OPPOSTO/debitore esecutato-
c.f. ; Controparte_2 P.IVA_2
-OPPOSTO contumace/terzo CP_3
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 22 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi e rimettersi la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. , nella qualità di Parte_1 creditore procedente nella procedura esecutiva n. 3444/23 R.G.E. del Tribunale di Napoli promossa in danno del presso il terzo Tesoriere Controparte_1 [...]
ha introdotto ex art. 618 c.p.c. il giudizio di merito dell'opposizione CP_2
spiegata ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con il quale il G.E. ha dichiarato la chiusura anticipata dell'espropriazione.
In particolare, a mezzo del provvedimento impugnato, il G.E. ha “dichiara(to) la illegittimità del pignoramento ed ordina(to) la cancellazione della procedura dal ruolo” in considerazione del difetto di un valido interesse ad agire in capo al creditore, atteso l'infimo valore del credito azionato per € 37,00 (cfr. ordinanza del 23.02.2024).
La fase di appannaggio del g.e. dell'opposizione qui in rilievo si è conclusa con la concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio, stante l'esiguità del credito per cui si agisce (ordinanza del 30.05.2024).
A fondamento della domanda qui proposta, l'opponente sostiene l'erroneità del provvedimento di chiusura della procedura esecutiva per effetto dell'impropria interpretazione ed applicazione di precedenti giurisprudenziali;
conclude pertanto chiedendo al Tribunale di “1) dichiarare illegittima l'ordinanza del 23.02.2024 nella parte in cui la stessa dichiara la illegittimità del pignoramento ed ordina la cancellazione della procedura dal ruolo;
2) condannare la debitrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.”.
Si è costituito il parte esecutata nell'espropriazione presupposta, Controparte_1 insistendo per la fondatezza e condivisibilità della statuizione adottata dal g.e. ed instando pertanto per il rigetto della domanda oppositoria.
terza pignorata, non si è costituita. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è pervenuta alla udienza del 22 ottobre 2025, trattata in modalità cartolare, per la rimessione in decisione, allorquando è stata riservata a sentenza.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di la Controparte_2 quale, benchè ritualmente vocata in giudizio (cfr. ricevute telematiche in atti) quale litisconsorte necessaria, non si è costituita.
Venendo al merito della domanda, a mezzo della stessa la parte attrice ha opposto mediante il rimedio ex art. 617 c.p.c. il provvedimento con il quale il g.e. ha anticipatamente chiuso la procedura esecutiva, denegando l'assegnazione.
- 2 -
Ai fini della compiuta delibazione del profilo di doglianza formulato, giova premettere che l'odierna parte attrice Avv. promosse l'azione esecutiva, nelle Pt_1 forme del pignoramento mobiliare presso terzi, per il recupero del credito di € 37,00 (pari all'esborso per il contributo unificato) riconosciutogli con distrazione in virtù della sentenza n. 7556/2015 del Giudice di pace di Napoli.
Istaurata la procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione denegò l'assegnazione, rilevando il difetto di un valido interesse ad agire in capo al creditore alla luce dell'esiguità del credito;
richiamò a supporto precedenti giurisprudenziali della Corte di legittimità.
A mezzo del rimedio qui in rilievo, l'attore contesta il provvedimento tanto nelle conclusioni raggiunte, quanto nelle argomentazioni poste a sostegno nella parte motiva.
Assume, in sintesi, come non possa escludersi l'esistenza dell'interesse al recupero di un credito in via esecutiva, a prescindere dal suo ammontare;
come non competa al giudice dell'esecuzione vagliare il titolo esecutivo azionato;
come la giurisprudenza richiamata dal primo giudice fosse stata erroneamente piegata a conclusioni opposte da quelle avute di mira.
Ciò posto, va innanzitutto rilevata l'ammissibilità della domanda.
La parte, invero, ha azionato il rimedio specificamente predisposto dall'ordinamento, ovvero l'opposizione ex art. 617 c.p.c., per contrastare l'estinzione c.d. atipica della procedura esecutiva.
Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge di tutta evidenza la previa istaurazione della domanda innanzi al giudice dell'esecuzione, quindi la garanzia della struttura bifasica tipica delle opposizioni successive.
Infine, la domanda risulta tempestivamente proposta innanzi al giudice dell'esecuzione nel termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., così come innanzi a questa A.G. entro il termine perentorio assegnato dal primo giudice.
Ciononostante, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Il canone ermeneutico posto dal giudice dell'esecuzione a fondamento della chiusura anticipata della procedura esecutiva risulta correttamente applicato e merita continuità, perché condiviso dal Tribunale.
- 3 -
Segnatamente, la Suprema Corte ha sostenuto che “L'interesse a proporre l'azione esecutiva, (…), quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non puo' ricevere tutela giuridica se l'entita' del valore economico e' oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso. Per tale ragione neppure appare fondato il sospetto che la lettura dell'articolo 100 c.p.c. che la Corte ritiene di condividere si ponga in violazione dell'articolo 24 Cost., che, tutelando il diritto di azione non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l'accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica. Poiche' la giurisdizione e', notoriamente, risorsa statuale limitata ben puo' la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non puo' non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che e' bene protetto dall'articolo 111 Cost. e dall'articolo 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all'intero periodo intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell'effettivo soddisfacimento della pretesa)” (Cass. Civ., sezione III, sentenza 3 marzo 2015, n. 4228).
In definitiva, l'azione esecutiva (al pari di quella di cognizione) è sorretta dall'interesse ad agire meritevole di tutela allorquando viene in rilievo un bene della vita meramente patrimoniale - ovvero non incidente neppure di riflesso su interessi non patrimoniali - rilevante, in grado di giustificare il ricorso alla Giustizia, i costi del processo, la durata dello stesso.
Nel caso di specie, l'ammontare del credito azionato per € 37,00 non supera il vaglio di rilevanza idonea a giustificare l'esperimento dell'azione esecutiva.
Basti tener conto che i soli costi da anticipare per l'atto prodromico all'esecuzione, così come per l'istaurazione dell'azione esecutiva stessa, superano di gran lunga il credito per cui si agisce, laddove invece i compensi astrattamente liquidabili in favore del difensore secondo i valori medi della Tabella applicabile sarebbero pari a circa 20 volte l'importo azionato (€ 236 per il precetto, € 346 per l'azione esecutiva, oltre spese generali ed eventuali accessori).
Senza trascurare l'aspetto dell'aggravio che l'azione esperita dalla parte ha costituito per la Giustizia, laddove si consideri che il presente giudizio costituisce il terzo istaurato, dopo l'espropriazione e l'opposizione innanzi al g.e., per la delibazione che
- 4 -
vede presupposto un credito di modestissimo rilievo, in un momento come quello attuale in cui si impone più che mai il contemperamento dei tempi di definizione dell'arretrato per il raggiungimento di obiettivi comunitari di preminente rilievo sugli ordinamenti degli Stati membri.
Non si trascura come l'attore abbia evidenziato che il precedente giurisprudenziale citato si insinui in fattispecie non del tutto sovrapponibile a quella in rilievo nel caso di specie, ovvero in espropriazione proseguita dal creditore per un residuo infimo credito, nonostante l'avvenuto pagamento dopo la notifica del precetto della quasi totalità dell'importo intimato, laddove invece l'azione esecutiva presupposta al presente giudizio è volta al recupero del credito riconosciuto dal titolo nel suo intero ammontare, stante l'inadempimento spontaneo dell'Ente debitore.
Tuttavia, a parere di questo Giudice, ciò che rileva è il solo ammontare dell'importo per cui si agisce, a prescindere da se il credito azionato corrisponda a quanto cristallizzato nel titolo, ovvero costituisca una residua parte dello stesso.
In tal senso milita il chiaro tenore del canone ermeneutico sopra riportato, che non opera distinzioni di sorta e che si rivolge incondizionatamente al presupposto processuale dell'interesse che deve sorreggere tanto l'azione di cognizione, quanto quella esecutiva.
La decisione assunta dal giudice dell'esecuzione è contestata dall'attore anche in relazione al profilo dell'indebito sindacato operato avverso un titolo giudiziale.
La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno.
Il vaglio effettuato dal giudice dell'esecuzione circa la sussistenza dell'interesse ad agire, lungi dal costituire una indebita sovrapposizione alla valutazione effettuata dal giudice della cognizione, integra esercizio del potere/dovere di valutare l'esistenza delle condizioni dell'azione ai fini dell'ammissibilità della domanda.
Le ragioni che precedono determinano il rigetto dell'opposizione.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti costituite, attesa l'insussistenza di profili di soccombenza in senso tecnico. Nulla per le spese nei riguardi della parte contumace.
P.Q.M.
- 5 -
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del e di iscritta al n. Controparte_1 Controparte_2
17829/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta l'opposizione;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Così deciso in Napoli, il 6 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 17829/2024 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. , difensore di se stesso, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Napoli, alla via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13;
-OPPONENTE/creditore procedente-
(c.f. in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Valeria Cigliano, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
-OPPOSTO/debitore esecutato-
c.f. ; Controparte_2 P.IVA_2
-OPPOSTO contumace/terzo CP_3
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 22 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi e rimettersi la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. , nella qualità di Parte_1 creditore procedente nella procedura esecutiva n. 3444/23 R.G.E. del Tribunale di Napoli promossa in danno del presso il terzo Tesoriere Controparte_1 [...]
ha introdotto ex art. 618 c.p.c. il giudizio di merito dell'opposizione CP_2
spiegata ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con il quale il G.E. ha dichiarato la chiusura anticipata dell'espropriazione.
In particolare, a mezzo del provvedimento impugnato, il G.E. ha “dichiara(to) la illegittimità del pignoramento ed ordina(to) la cancellazione della procedura dal ruolo” in considerazione del difetto di un valido interesse ad agire in capo al creditore, atteso l'infimo valore del credito azionato per € 37,00 (cfr. ordinanza del 23.02.2024).
La fase di appannaggio del g.e. dell'opposizione qui in rilievo si è conclusa con la concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio, stante l'esiguità del credito per cui si agisce (ordinanza del 30.05.2024).
A fondamento della domanda qui proposta, l'opponente sostiene l'erroneità del provvedimento di chiusura della procedura esecutiva per effetto dell'impropria interpretazione ed applicazione di precedenti giurisprudenziali;
conclude pertanto chiedendo al Tribunale di “1) dichiarare illegittima l'ordinanza del 23.02.2024 nella parte in cui la stessa dichiara la illegittimità del pignoramento ed ordina la cancellazione della procedura dal ruolo;
2) condannare la debitrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.”.
Si è costituito il parte esecutata nell'espropriazione presupposta, Controparte_1 insistendo per la fondatezza e condivisibilità della statuizione adottata dal g.e. ed instando pertanto per il rigetto della domanda oppositoria.
terza pignorata, non si è costituita. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è pervenuta alla udienza del 22 ottobre 2025, trattata in modalità cartolare, per la rimessione in decisione, allorquando è stata riservata a sentenza.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di la Controparte_2 quale, benchè ritualmente vocata in giudizio (cfr. ricevute telematiche in atti) quale litisconsorte necessaria, non si è costituita.
Venendo al merito della domanda, a mezzo della stessa la parte attrice ha opposto mediante il rimedio ex art. 617 c.p.c. il provvedimento con il quale il g.e. ha anticipatamente chiuso la procedura esecutiva, denegando l'assegnazione.
- 2 -
Ai fini della compiuta delibazione del profilo di doglianza formulato, giova premettere che l'odierna parte attrice Avv. promosse l'azione esecutiva, nelle Pt_1 forme del pignoramento mobiliare presso terzi, per il recupero del credito di € 37,00 (pari all'esborso per il contributo unificato) riconosciutogli con distrazione in virtù della sentenza n. 7556/2015 del Giudice di pace di Napoli.
Istaurata la procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione denegò l'assegnazione, rilevando il difetto di un valido interesse ad agire in capo al creditore alla luce dell'esiguità del credito;
richiamò a supporto precedenti giurisprudenziali della Corte di legittimità.
A mezzo del rimedio qui in rilievo, l'attore contesta il provvedimento tanto nelle conclusioni raggiunte, quanto nelle argomentazioni poste a sostegno nella parte motiva.
Assume, in sintesi, come non possa escludersi l'esistenza dell'interesse al recupero di un credito in via esecutiva, a prescindere dal suo ammontare;
come non competa al giudice dell'esecuzione vagliare il titolo esecutivo azionato;
come la giurisprudenza richiamata dal primo giudice fosse stata erroneamente piegata a conclusioni opposte da quelle avute di mira.
Ciò posto, va innanzitutto rilevata l'ammissibilità della domanda.
La parte, invero, ha azionato il rimedio specificamente predisposto dall'ordinamento, ovvero l'opposizione ex art. 617 c.p.c., per contrastare l'estinzione c.d. atipica della procedura esecutiva.
Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge di tutta evidenza la previa istaurazione della domanda innanzi al giudice dell'esecuzione, quindi la garanzia della struttura bifasica tipica delle opposizioni successive.
Infine, la domanda risulta tempestivamente proposta innanzi al giudice dell'esecuzione nel termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., così come innanzi a questa A.G. entro il termine perentorio assegnato dal primo giudice.
Ciononostante, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Il canone ermeneutico posto dal giudice dell'esecuzione a fondamento della chiusura anticipata della procedura esecutiva risulta correttamente applicato e merita continuità, perché condiviso dal Tribunale.
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Segnatamente, la Suprema Corte ha sostenuto che “L'interesse a proporre l'azione esecutiva, (…), quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non puo' ricevere tutela giuridica se l'entita' del valore economico e' oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso. Per tale ragione neppure appare fondato il sospetto che la lettura dell'articolo 100 c.p.c. che la Corte ritiene di condividere si ponga in violazione dell'articolo 24 Cost., che, tutelando il diritto di azione non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l'accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica. Poiche' la giurisdizione e', notoriamente, risorsa statuale limitata ben puo' la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non puo' non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che e' bene protetto dall'articolo 111 Cost. e dall'articolo 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all'intero periodo intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell'effettivo soddisfacimento della pretesa)” (Cass. Civ., sezione III, sentenza 3 marzo 2015, n. 4228).
In definitiva, l'azione esecutiva (al pari di quella di cognizione) è sorretta dall'interesse ad agire meritevole di tutela allorquando viene in rilievo un bene della vita meramente patrimoniale - ovvero non incidente neppure di riflesso su interessi non patrimoniali - rilevante, in grado di giustificare il ricorso alla Giustizia, i costi del processo, la durata dello stesso.
Nel caso di specie, l'ammontare del credito azionato per € 37,00 non supera il vaglio di rilevanza idonea a giustificare l'esperimento dell'azione esecutiva.
Basti tener conto che i soli costi da anticipare per l'atto prodromico all'esecuzione, così come per l'istaurazione dell'azione esecutiva stessa, superano di gran lunga il credito per cui si agisce, laddove invece i compensi astrattamente liquidabili in favore del difensore secondo i valori medi della Tabella applicabile sarebbero pari a circa 20 volte l'importo azionato (€ 236 per il precetto, € 346 per l'azione esecutiva, oltre spese generali ed eventuali accessori).
Senza trascurare l'aspetto dell'aggravio che l'azione esperita dalla parte ha costituito per la Giustizia, laddove si consideri che il presente giudizio costituisce il terzo istaurato, dopo l'espropriazione e l'opposizione innanzi al g.e., per la delibazione che
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vede presupposto un credito di modestissimo rilievo, in un momento come quello attuale in cui si impone più che mai il contemperamento dei tempi di definizione dell'arretrato per il raggiungimento di obiettivi comunitari di preminente rilievo sugli ordinamenti degli Stati membri.
Non si trascura come l'attore abbia evidenziato che il precedente giurisprudenziale citato si insinui in fattispecie non del tutto sovrapponibile a quella in rilievo nel caso di specie, ovvero in espropriazione proseguita dal creditore per un residuo infimo credito, nonostante l'avvenuto pagamento dopo la notifica del precetto della quasi totalità dell'importo intimato, laddove invece l'azione esecutiva presupposta al presente giudizio è volta al recupero del credito riconosciuto dal titolo nel suo intero ammontare, stante l'inadempimento spontaneo dell'Ente debitore.
Tuttavia, a parere di questo Giudice, ciò che rileva è il solo ammontare dell'importo per cui si agisce, a prescindere da se il credito azionato corrisponda a quanto cristallizzato nel titolo, ovvero costituisca una residua parte dello stesso.
In tal senso milita il chiaro tenore del canone ermeneutico sopra riportato, che non opera distinzioni di sorta e che si rivolge incondizionatamente al presupposto processuale dell'interesse che deve sorreggere tanto l'azione di cognizione, quanto quella esecutiva.
La decisione assunta dal giudice dell'esecuzione è contestata dall'attore anche in relazione al profilo dell'indebito sindacato operato avverso un titolo giudiziale.
La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno.
Il vaglio effettuato dal giudice dell'esecuzione circa la sussistenza dell'interesse ad agire, lungi dal costituire una indebita sovrapposizione alla valutazione effettuata dal giudice della cognizione, integra esercizio del potere/dovere di valutare l'esistenza delle condizioni dell'azione ai fini dell'ammissibilità della domanda.
Le ragioni che precedono determinano il rigetto dell'opposizione.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti costituite, attesa l'insussistenza di profili di soccombenza in senso tecnico. Nulla per le spese nei riguardi della parte contumace.
P.Q.M.
- 5 -
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del e di iscritta al n. Controparte_1 Controparte_2
17829/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta l'opposizione;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Così deciso in Napoli, il 6 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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