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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 06/06/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SARTORE NO, Giudice
PANASSIDI GIUSEPPE, Giudice
in data 06/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420229003635149000 IRPEF-ALIQUOTE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dall'agente della riscossione a carico del predetto contribuente.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato i seguenti motivi:
1) nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TD7010201605/2020;
2) violazione della legge 212/2000 e dell'art. 24 cost.;
3) genericità ed indeterminatezza delle somme richieste difetto dei requisiti di legittimità – violazione dell'art. 50 comma II dpr 602/73 e del d.m. 321/99;
4) inesigibilità del credito – intervenuta prescrizione.
Si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria, volontariamente intervenuta in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 06/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La stesura della motivazione è affidata al Presidente del Collegio, in luogo dell'originario relatore Sartore (DP prot. 34158 del 03/12/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva la sussistenza di crediti aventi natura non tributaria di cui alla cartella n.
12420180018971335000.
Il Collegio deve, nella specie, evidenziare che, in ordine ai predetti crediti non fiscali, la competenza non appartiene al giudice tributario (cfr. Cass. SS.UU. n. 14831/2008).
Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
2. Il primo motivo è inammissibile, atteso che non viene eccepito un vizio proprio dell'intimazione di pagamento impugnata, ma l'asseritamente omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto non più impugnabile.
In proposito, rileva il Collegio che la notifica in data 15/06/2021 del titolo impositivo in questione - dimostrata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria con la produzione in giudizio dei pertinenti referti – rende, stante l'irretrattabilità del titolo, in questa sede inammissibili tutte le domande del ricorrente concernenti la legittimità del medesimo, nonché quelle attinenti agli eventi estintivi verificatisi prima della notifica dello stesso.
Infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, un atto successivo può essere impugnato solo per vizi propri, non potendosi contestare vizi derivati da atti presupposti ormai definitivi. Ne consegue che, non essendosi il contribuente ritualmente opposto nei termini di legge, il predetto accertamento è divenuto definitivo.
3. Venendo al secondo e terzo motivo – formulati in via autonoma e da trattarsi congiuntamente – è, anzitutto, agevole replicare, sull'eccepita violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi degli atti cui essa fa riferimento, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l'avversata intimazione
è stata, nella specie, emessa.
L'intimazione in parola è, infatti, formata secondo le modalità stabilite dall'art. 50, commi 2 e 3, D.P.R.
602/1973 e tanto basta a confermare la regolarità del contenuto formale della stessa.
Occorre, inoltre, rilevare che se il contenuto degli atti richiamati, fosse stato men che chiaro al ricorrente, non si vede come lo stesso avrebbe potuto approntare una difesa tanto dettagliata.
Le doglianze sono quindi prive di pregio.
4. Sul quarto motivo, in cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito, il Collegio sottolinea l'applicabilità alla fattispecie in esame del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod.civ., atteso che la parte resistente ha puntualmente indicato l'esistenza del nominato titolo definitivo a pretendere, antecedente all'emissione dell'intimazione; in concreto, stante la sussistenza dell'avviso di accertamento emesso direttamente dall'Ente impositore, l'atto in parola deve considerarsi retto dall'irretrattabilità del titolo di accertamento, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione ordinaria, riferibile – secondo la giurisprudenza maggioritaria - ai titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi.
5. Per le suesposte considerazioni, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione;
nel resto, il ricorso viene respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che sussistano giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe:
- dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione, spettando essa, quanto ai crediti aventi natura non fiscale, al giudice ordinario;
- respinge nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 06/06/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SARTORE NO, Giudice
PANASSIDI GIUSEPPE, Giudice
in data 06/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420229003635149000 IRPEF-ALIQUOTE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dall'agente della riscossione a carico del predetto contribuente.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato i seguenti motivi:
1) nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TD7010201605/2020;
2) violazione della legge 212/2000 e dell'art. 24 cost.;
3) genericità ed indeterminatezza delle somme richieste difetto dei requisiti di legittimità – violazione dell'art. 50 comma II dpr 602/73 e del d.m. 321/99;
4) inesigibilità del credito – intervenuta prescrizione.
Si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria, volontariamente intervenuta in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 06/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La stesura della motivazione è affidata al Presidente del Collegio, in luogo dell'originario relatore Sartore (DP prot. 34158 del 03/12/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva la sussistenza di crediti aventi natura non tributaria di cui alla cartella n.
12420180018971335000.
Il Collegio deve, nella specie, evidenziare che, in ordine ai predetti crediti non fiscali, la competenza non appartiene al giudice tributario (cfr. Cass. SS.UU. n. 14831/2008).
Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
2. Il primo motivo è inammissibile, atteso che non viene eccepito un vizio proprio dell'intimazione di pagamento impugnata, ma l'asseritamente omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto non più impugnabile.
In proposito, rileva il Collegio che la notifica in data 15/06/2021 del titolo impositivo in questione - dimostrata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria con la produzione in giudizio dei pertinenti referti – rende, stante l'irretrattabilità del titolo, in questa sede inammissibili tutte le domande del ricorrente concernenti la legittimità del medesimo, nonché quelle attinenti agli eventi estintivi verificatisi prima della notifica dello stesso.
Infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, un atto successivo può essere impugnato solo per vizi propri, non potendosi contestare vizi derivati da atti presupposti ormai definitivi. Ne consegue che, non essendosi il contribuente ritualmente opposto nei termini di legge, il predetto accertamento è divenuto definitivo.
3. Venendo al secondo e terzo motivo – formulati in via autonoma e da trattarsi congiuntamente – è, anzitutto, agevole replicare, sull'eccepita violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi degli atti cui essa fa riferimento, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l'avversata intimazione
è stata, nella specie, emessa.
L'intimazione in parola è, infatti, formata secondo le modalità stabilite dall'art. 50, commi 2 e 3, D.P.R.
602/1973 e tanto basta a confermare la regolarità del contenuto formale della stessa.
Occorre, inoltre, rilevare che se il contenuto degli atti richiamati, fosse stato men che chiaro al ricorrente, non si vede come lo stesso avrebbe potuto approntare una difesa tanto dettagliata.
Le doglianze sono quindi prive di pregio.
4. Sul quarto motivo, in cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito, il Collegio sottolinea l'applicabilità alla fattispecie in esame del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod.civ., atteso che la parte resistente ha puntualmente indicato l'esistenza del nominato titolo definitivo a pretendere, antecedente all'emissione dell'intimazione; in concreto, stante la sussistenza dell'avviso di accertamento emesso direttamente dall'Ente impositore, l'atto in parola deve considerarsi retto dall'irretrattabilità del titolo di accertamento, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione ordinaria, riferibile – secondo la giurisprudenza maggioritaria - ai titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi.
5. Per le suesposte considerazioni, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione;
nel resto, il ricorso viene respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che sussistano giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe:
- dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione, spettando essa, quanto ai crediti aventi natura non fiscale, al giudice ordinario;
- respinge nel resto.
Spese compensate.