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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10608 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23436 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente tra
ATTORI Parte_1 Parte_2
con l'avv. Emanuela Pierezza
e
CONVENUTO Controparte_1
con l'avv. Roberto Le Donne
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed – con ricorso depositato in data 8.4.2011 – Parte_1 Parte_3
impugnavano le delibere del 10.3.2011 con cui l'assemblea del CP_1
convenuto: 1) approvava il bilancio consuntivo per la gestione ordinaria 2008/2009 e per la gestione riscaldamento 2008/2009, con relativi riparti di spesa (punto 1
dell'o.d.g.);
2) approvava il bilancio consuntivo per la gestione ordinaria 2009/2010 e per la gestione riscaldamento 2009/2010, con relativi riparti di spesa (punto 2
dell'o.d.g.);
3) approvava il bilancio preventivo per la gestione ordinaria 2010/2011 e per la gestione riscaldamento 2010/2011, con relativi riparti di spesa (punto 3
dell'o.d.g.).
Deducevano fra l'altro – con indistinto riguardo all'approvazione dei bilanci per le gestioni del riscaldamento – l'uguale illegittimità delle delibere in quanto i relativi riparti gli addebitavano interamente su base millesimale le spese di consumo per il servizio nonostante il distacco del loro appartamento (int. 11) dall'impianto centralizzato (risalente all'anno 2000 e già autorizzato con precedente delibera del
2.10.2000).
Precisavano – da un lato – che tale appartamento non riceveva più alcun beneficio anche solo indiretto derivante ancora dall'impianto centralizzato e – dall'altro – che gli altri condomini avevano ottenuto dal distacco una corrispondente diminuzione oggettiva delle spese individuali di consumo.
Deducevano poi – con indistinto riguardo alle approvazioni dei bilanci per le gestioni ordinarie – l'uguale illegittimità delle delibere in quanto i relativi riparti violavano i criteri previsti dal regolamento condominiale per la suddivisione delle spese relative ai posti auto, addebitando le stesse su base millesimale e non in parti uguali fra tutti i
condomini.
Chiedevano pertanto la declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – delle delibere così impugnate.
Il – nel costituirsi – contestava la fondatezza dell'impugnazione e CP_1
chiedeva il suo conseguente rigetto.
Depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e successivamente sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
(con ordinanza del 13.3.2018 emessa su concorde richiesta di entrambe le parti).
Gli attori depositavano successiva istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c. –
ritualmente notificata al convenuto – essendo frattanto passata in CP_1
giudicato la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6259/2016 emessa nel giudizio pregiudiziale.
Entrambe le parti – all'udienza fissata – chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025
(sulle immutate conclusioni originariamente rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta).
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'impugnativa – con indistinto riguardo alle delibere di approvazione dei riparti afferenti ai bilanci per le gestioni di riscaldamento (consuntivi 2008/2009, consuntivo
2009/2010 e preventivo 2010/2011) – deve essere accolta. L'illegittimità delle spese addebitate nei relativi riparti risulta infatti – in modo oramai incontrovertibile – da quanto definitivamente statuito con la sentenza della
Corte d'Appello di Roma n. 6259/2016 emessa nel giudizio pregiudiziale n.
6740/2010: è stato infatti ivi accertato che gli odierni attori – in seguito al loro
legittimo distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento risalente all'anno
2000 – sono da tale epoca tenuti ad una perdurante contribuzione per le spese di consumo soltanto nella ridotta misura del 29% rispetto al valore millesimale
attributo al loro appartamento (spese di consumo che – invece – erano state loro
interamente addebitate su tale base millesimale nei riparti in questione).
Appare del resto evidente che la mancanza allo stato di un'espressa revoca o rettifica delle delibere a suo tempo approvate – ed impugnate in questa sede dagli attori – non possa far ritenere effettivamente cessata la materia del contendere in parte qua (così
come invece eccepito dal convenuto – infondatamente – nella sua CP_1
comparsa conclusionale).
A diversa conclusione deve giungersi – invece – con indistinto riguardo all'impugnativa delle delibere di approvazione dei riparti per le spese dei posti auto afferenti al consuntivo 2008/2009, al consuntivo 2009/2010 ed al preventivo
2010/2011.
Gli stessi attori hanno infatti allegato alla loro comparsa conclusionale altra sentenza
inter partes (n. 5373/2020 della Corte d'Appello) da cui si evince che – relativamente al riparto delle spese afferenti ai posti auto (già con riguardo alla precedente gestione
2007/2008) – “le parti hanno trovato un accordo “su una ragionevole interpretazione del regolamento condominiale” ed infatti il “nelle more CP_1
del giudizio di primo grado, nel consuntivo del medesimo esercizio ha stabilito di
ripartire le spese relative all'area di parcheggio sottostante l'edificio condominiale
in parti uguali tra i 19 condomini proprietari degli appartamenti, escludendo la
partecipazione dei proprietari dei box come richiesto dalla medesima parte”.
Deve pertanto ritenersi anche in questa sede – in linea con quanto statuito pure nella richiamata sentenza n. 6259/2016 – la cessata materia del contendere relativamente al riparto di tali differenti spese.
Le spese processuali seguono comunque la soccombenza del convenuto – riguardo all'impugnazione delle delibere afferenti ai bilanci per le gestioni di riscaldamento –
con relativa distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore che si è dichiarato antistatario in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
annulla le delibere in data 10.3.2011 con cui sono stati approvati i riparti per le spese di consumo del riscaldamento (afferenti ai consuntivi riscaldamento 2008/2009 e
2009/2010, nonché al preventivo 2010/2011);
dichiara cessata la materia del contendere riguardo all'impugnazione delle delibere in pari data con cui sono stati approvati i riparti per le spese di gestione dei posti auto
(afferenti ai consuntivi gestione ordinaria 2008/2009 e 2009/2010, nonché al
preventivo 2010/2011);
condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali, liquidate CP_1
d'ufficio in euro 3.200,00 per compensi ed in euro 400,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, VA e AS come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Emanuela Pierezza.
15.7.2025. IL IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23436 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente tra
ATTORI Parte_1 Parte_2
con l'avv. Emanuela Pierezza
e
CONVENUTO Controparte_1
con l'avv. Roberto Le Donne
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed – con ricorso depositato in data 8.4.2011 – Parte_1 Parte_3
impugnavano le delibere del 10.3.2011 con cui l'assemblea del CP_1
convenuto: 1) approvava il bilancio consuntivo per la gestione ordinaria 2008/2009 e per la gestione riscaldamento 2008/2009, con relativi riparti di spesa (punto 1
dell'o.d.g.);
2) approvava il bilancio consuntivo per la gestione ordinaria 2009/2010 e per la gestione riscaldamento 2009/2010, con relativi riparti di spesa (punto 2
dell'o.d.g.);
3) approvava il bilancio preventivo per la gestione ordinaria 2010/2011 e per la gestione riscaldamento 2010/2011, con relativi riparti di spesa (punto 3
dell'o.d.g.).
Deducevano fra l'altro – con indistinto riguardo all'approvazione dei bilanci per le gestioni del riscaldamento – l'uguale illegittimità delle delibere in quanto i relativi riparti gli addebitavano interamente su base millesimale le spese di consumo per il servizio nonostante il distacco del loro appartamento (int. 11) dall'impianto centralizzato (risalente all'anno 2000 e già autorizzato con precedente delibera del
2.10.2000).
Precisavano – da un lato – che tale appartamento non riceveva più alcun beneficio anche solo indiretto derivante ancora dall'impianto centralizzato e – dall'altro – che gli altri condomini avevano ottenuto dal distacco una corrispondente diminuzione oggettiva delle spese individuali di consumo.
Deducevano poi – con indistinto riguardo alle approvazioni dei bilanci per le gestioni ordinarie – l'uguale illegittimità delle delibere in quanto i relativi riparti violavano i criteri previsti dal regolamento condominiale per la suddivisione delle spese relative ai posti auto, addebitando le stesse su base millesimale e non in parti uguali fra tutti i
condomini.
Chiedevano pertanto la declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – delle delibere così impugnate.
Il – nel costituirsi – contestava la fondatezza dell'impugnazione e CP_1
chiedeva il suo conseguente rigetto.
Depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e successivamente sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
(con ordinanza del 13.3.2018 emessa su concorde richiesta di entrambe le parti).
Gli attori depositavano successiva istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c. –
ritualmente notificata al convenuto – essendo frattanto passata in CP_1
giudicato la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6259/2016 emessa nel giudizio pregiudiziale.
Entrambe le parti – all'udienza fissata – chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025
(sulle immutate conclusioni originariamente rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta).
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'impugnativa – con indistinto riguardo alle delibere di approvazione dei riparti afferenti ai bilanci per le gestioni di riscaldamento (consuntivi 2008/2009, consuntivo
2009/2010 e preventivo 2010/2011) – deve essere accolta. L'illegittimità delle spese addebitate nei relativi riparti risulta infatti – in modo oramai incontrovertibile – da quanto definitivamente statuito con la sentenza della
Corte d'Appello di Roma n. 6259/2016 emessa nel giudizio pregiudiziale n.
6740/2010: è stato infatti ivi accertato che gli odierni attori – in seguito al loro
legittimo distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento risalente all'anno
2000 – sono da tale epoca tenuti ad una perdurante contribuzione per le spese di consumo soltanto nella ridotta misura del 29% rispetto al valore millesimale
attributo al loro appartamento (spese di consumo che – invece – erano state loro
interamente addebitate su tale base millesimale nei riparti in questione).
Appare del resto evidente che la mancanza allo stato di un'espressa revoca o rettifica delle delibere a suo tempo approvate – ed impugnate in questa sede dagli attori – non possa far ritenere effettivamente cessata la materia del contendere in parte qua (così
come invece eccepito dal convenuto – infondatamente – nella sua CP_1
comparsa conclusionale).
A diversa conclusione deve giungersi – invece – con indistinto riguardo all'impugnativa delle delibere di approvazione dei riparti per le spese dei posti auto afferenti al consuntivo 2008/2009, al consuntivo 2009/2010 ed al preventivo
2010/2011.
Gli stessi attori hanno infatti allegato alla loro comparsa conclusionale altra sentenza
inter partes (n. 5373/2020 della Corte d'Appello) da cui si evince che – relativamente al riparto delle spese afferenti ai posti auto (già con riguardo alla precedente gestione
2007/2008) – “le parti hanno trovato un accordo “su una ragionevole interpretazione del regolamento condominiale” ed infatti il “nelle more CP_1
del giudizio di primo grado, nel consuntivo del medesimo esercizio ha stabilito di
ripartire le spese relative all'area di parcheggio sottostante l'edificio condominiale
in parti uguali tra i 19 condomini proprietari degli appartamenti, escludendo la
partecipazione dei proprietari dei box come richiesto dalla medesima parte”.
Deve pertanto ritenersi anche in questa sede – in linea con quanto statuito pure nella richiamata sentenza n. 6259/2016 – la cessata materia del contendere relativamente al riparto di tali differenti spese.
Le spese processuali seguono comunque la soccombenza del convenuto – riguardo all'impugnazione delle delibere afferenti ai bilanci per le gestioni di riscaldamento –
con relativa distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore che si è dichiarato antistatario in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
annulla le delibere in data 10.3.2011 con cui sono stati approvati i riparti per le spese di consumo del riscaldamento (afferenti ai consuntivi riscaldamento 2008/2009 e
2009/2010, nonché al preventivo 2010/2011);
dichiara cessata la materia del contendere riguardo all'impugnazione delle delibere in pari data con cui sono stati approvati i riparti per le spese di gestione dei posti auto
(afferenti ai consuntivi gestione ordinaria 2008/2009 e 2009/2010, nonché al
preventivo 2010/2011);
condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali, liquidate CP_1
d'ufficio in euro 3.200,00 per compensi ed in euro 400,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, VA e AS come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Emanuela Pierezza.
15.7.2025. IL IU