Decreto cautelare 16 aprile 2025
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 22/07/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01306/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Caretta, Elisa Caretta e Fabio Caretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Odetta Donazzan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Novelio Furin e Marco Grotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dell’I.N.A.I.L., Direzione territoriale di -OMISSIS-, del 10 aprile 2025, comunicata in data 11 aprile 2025, con la quale è stata accolta l’istanza di accesso agli atti presentata in data 11 febbraio 2025 da -OMISSIS- s.p.a., avente ad oggetto i fascicoli per malattia professionale n. -OMISSIS-,
nonché per l’accertamento negativo del diritto ad accedere a detta documentazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L. e di -OMISSIS- s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, già dipendente della -OMISSIS- s.p.a. (di seguito, breviter , -OMISSIS-) dal 20 dicembre 2015 al 12 maggio 2022, otteneva dall’I.N.A.I.L. (che si pronunciava con provvedimenti del 10 novembre 2022 e del 27 marzo 2024) il riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui ella risultava affetta.
La -OMISSIS- presentava in data 11 febbraio 2025 all’I.N.A.I.L. istanza di accesso alla documentazione concernente le predette patologie professionali, chiedendo l’ostensione in particolare « della documentazione medica inerente la lavoratrice, delle cartelle sanitarie di rischio trasmesse dal Medico Competente e della documentazione (medica e non) dimessa dalla lavoratrice ». La -OMISSIS- premetteva che la ricorrente aveva presentato una segnalazione all’I.N.A.I.L. lamentando « di aver contratto una “-OMISSIS-” a causa dell’attività di movimentazione manuale dei carichi, di posture incongrue e di movimenti ripetitivi e una “-OMISSIS-” a causa dell’attività di movimentazione manuale dei carichi ». Quindi la -OMISSIS- motivava la richiesta di accesso sostenendo: a) di avere appreso dalla « Comunicazione tasso applicabile anno 2025 », inviata dall’I.N.A.I.L. il 27 novembre 2024, l’avvenuto riconoscimento della natura professionale delle patologie che l’ex dipendente aveva denunciato; b) di non essere in possesso dei dati e della documentazione sulla cui base l’I.N.A.I.L. ha imputato al datore di lavoro le malattie professionali riconosciute alla dipendente; c) di vantare il diritto di accedere alla documentazione richiesta per poter esercitare il proprio diritto di difesa, essendo essa destinataria di un provvedimento ad effetti sfavorevoli, rappresentato dalla ricordata comunicazione del tasso applicabile.
2. Con nota del 20 febbraio 2025 l’I.N.A.I.L. informava dell’avvenuta richiesta di accesso la ricorrente, la quale il 4 marzo 2025 presentava opposizione: a) negando che la -OMISSIS- vantasse un interesse concreto, diretto ed attuale all’accesso documentale; b) lamentando la violazione del divieto per il datore di lavoro di svolgere indagini nonché dei princìpi di minimizzazione e di proporzionalità.
La -OMISSIS-, a sua volta, confutava le ragioni dell’opposizione sostenendo che: a) la conoscenza del contenuto della documentazione richiesta consentirebbe di comprendere i motivi del riconoscimento della malattia professionale e, quindi, di prevenire l’insorgenza di altre patologie identiche o simili; b) l’interesse (diretto, concreto ed attuale) che deve sorreggere la domanda di accesso strumentale all’esercizio del diritto di difesa inerisce un interesse avente pari dignità di quello alla riservatezza, peraltro abdicato dal soggetto che presenta ad un Ente pubblico i dati relativi alla sua condizione di salute per conseguire un beneficio.
L’I.N.A.I.L. accoglieva l’istanza di accesso con provvedimento del 10 aprile 2025, evidenziando in motivazione che: a) in un’ottica di bilanciamento tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, l’azienda è « portatrice di un interesse qualificato, diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti sanitari che hanno condotto l’Istituto al riconoscimento dell’origine professionale delle due patologie richieste »; b) gli atti oggetto dell’istanza di accesso « sono in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica aziendale », per cui è ravvisabile « un puntuale interesse della ditta alla conoscenza della documentazione stessa, sussistendo piena coerenza tra l’istanza e gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato »; c) l’istanza di accesso presenta anche « una finalità prevenzionale, nell’ottica di tutelare le condizioni di salute dei propri dipendenti, in ossequio all’art.32 Cost. ».
Pertanto l’Istituto consentiva l’accesso nei limiti della sola « visione dei documenti sanitari ritenuti di interesse, esclusivamente a cura di un medico designato dall’impresa, alla presenza di un sanitario INAIL all’uopo incaricato ».
3. La ricorrente insorgeva avverso il descritto provvedimento, affermandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, con accertamento negativo del diritto di accedere alla documentazione.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente sosteneva che il disposto accesso agli atti non sarebbe stato giustificato da un interesse legittimo e prevalente della richiedente, in quanto l’accesso relativo a dati cd. supersensibili è consentito soltanto se strettamente indispensabile per tutelare diritti di rango pari rispetto a quelli dell’interessato (come i diritti della personalità ovvero i diritti e le libertà fondamentali), assenti nel caso di specie. Inoltre, a detta della ricorrente, il datore di lavoro ha la facoltà di accedere alla documentazione sanitaria solo per contrastare l’accertamento della « natura tecnopatica » della patologia al fine di opporsi all’aumento del premio assicurativo, ovvero all’eventuale azione di regresso da parte dell’I.N.A.I.L., ma il datore di lavoro è estraneo al rapporto fra il lavoratore e l’Istituto e l’ammontare del premio non dipende dal singolo evento, difettando nelle assicurazioni sociali l’elemento della corrispettività fra i premi versati e le prestazioni previdenziali erogate.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente invocava le disposizioni (in particolare, l’art. 5 legge n. 300 del 1970) che vietano gli accertamenti da parte del datore di lavoro sullo stato di salute del lavoratore, e ribadiva la natura di dati c.d. supersensibili della documentazione richiesta.
3.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamentava che nel provvedimento impugnato non sono indicati l’interesse vantato e il nesso di stretta strumentalità fra i documenti richiesti e la situazione giuridica soggettiva dedotta a fondamento dell’istanza. In particolare, a detta della ricorrente, l’accesso a dati sanitari può avvenire solo in presenza di un interesse giuridico concreto, attuale e di pari rango, da valutarsi caso per caso, e da ritenersi prevalente solo se sussiste un legame strumentale fra la conoscenza del documento e la concreta tutela di un diritto fondamentale.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduceva che il datore di lavoro non è titolare di un diritto ad intervenire nel procedimento – amministrativo o giurisdizionale – attivato dal lavoratore nei confronti dell’I.N.A.I.L..
4. L’I.N.A.I.L., costituitosi in giudizio, replicava che: a) la richiesta di accesso formulata dalla -OMISSIS- conseguiva ad un aumento del tasso premiale ad essa applicato a seguito del riconoscimento di due malattie professionali, e che il datore di lavoro non partecipa al relativo procedimento; b) il datore di lavoro vanta il diritto di conoscere le ragioni dell’accertamento dell’eziologia professionale di patologie lamentate da propri dipendenti e soprattutto a conoscerne la causa, essendo tenuto a garantire la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche attraverso strumenti operativi (come il Documento di Valutazione dei Rischi, da aggiornare periodicamente); c) nel bilanciamento fra il diritto di accesso e quello alla riservatezza, la -OMISSIS- poteva accedere alla documentazione sanitaria richiesta per verificare l’eventuale derivazione delle patologie insorte da carenze di prevenzione a livello aziendale, e riteneva rispettato il dettato degli artt. 60 e 92 d.lgs. n. 196 del 2003 – per i quali l’accesso a documenti concernenti lo stato di salute di un soggetto è consentito se finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive di livello almeno equivalente – considerato che l’accesso risultava preordinato a tutelare il diritto di difesa dell’istante ed il diritto alla salute degli altri dipendenti, che trovano riconoscimento costituzionale rispettivamente negli artt. 24 e 32.
5. Depositava memoria difensiva anche la -OMISSIS-, sostenendo: a) di aver appreso del riconoscimento delle malattie professionali lamentate dalla ricorrente solo in seguito alla ricezione della « Comunicazione tasso applicabile anno 2025 » del 27 novembre 2024, il cui « Quadro B » indica quali eventi lesivi la tendinopatia e la spondilodiscopatia indicate nelle denunce di malattia professionale ed il cui « Quadro E » riporta l’indicazione del correlato aumento del premio; b) di vantare un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione richiesta, perché essa è legittimata ex artt. 2 e 4 d.P.R. n. 314 del 2001 – in conseguenza dell’aumento del premio – a proporre ricorso avanti l’I.N.A.I.L.; c) che il diritto di difesa ed il diritto alla riservatezza hanno pari rango; d) che nella fattispecie l’accesso è funzionale anche ad individuare eventuali carenze nella gestione della sicurezza sul lavoro.
6. Questo Tribunale con ordinanza del 7 maggio 2025 n. 171 respingeva l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.
7. I.N.A.I.L. e -OMISSIS- depositavano memorie ex art. 73 c.p.a. ribadendo quanto già esposto, ed alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente dare atto del perdurante interesse della ricorrente alla decisione del presente giudizio. Difatti la documentazione inerente la posizione sanitaria della ricorrente medesima non è stata ostesa in quanto, in sede di appello cautelare, la suddetta ordinanza di questo Tribunale n. 171 del 2024 è stata dapprima sospesa dal Consiglio di Stato con il decreto n. 1731 del 13 maggio 2025 e poi riformata con l’ordinanza n. 2064 del 9 giugno 2024.
2. Nel merito, il ricorso è infondato, per le ragioni già succintamente indicate nella suddetta ordinanza di questo Tribunale n. 171 del 2024.
3. L’art. 22, comma 1, lett. a) e lett. b), legge n. 241 del 1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a coloro che vantano “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ”. Dal successivo comma 2, secondo cui “ L’accesso ai documenti amministrativi … costituisce principio generale dell’attività amministrativa ”, nonché dal comma 3, secondo cui “ Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ”, si desume che l’accesso documentale rappresenta la regola, mentre il diniego di accesso costituisce l’eccezione.
Inoltre, secondo l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, anche quando il diritto di accesso risulta non consentito – ipotesi da considerarsi, come detto, di natura eccezionale ai sensi dell’art. 14 delle c.d. preleggi, in quanto derogatoria di disposizioni a carattere generale – “ Deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza si presenti necessaria per la tutela dei propri interessi giuridici ”. Lo stesso articolo prosegue disponendo che: “ Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute ” del soggetto.
A sua volta, l’art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003 dispone che, per i dati relativi alla salute, “ il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ”.
4. Tanto premesso, la -OMISSIS- ha rappresentato – in sede di istanza di accesso e poi nelle controdeduzioni – che la documentazione richiesta è finalizzata a consentirle l’esercizio del diritto di difesa, a fronte dell’aumento del premio impostole dall’I.N.A.I.L. a seguito del riconoscimento della malattia professionale, nonché a prevenire per il futuro l’insorgenza di analoghe patologie a carico degli altri dipendenti, così preservandone la salute e l’integrità fisica attraverso l’individuazione delle cause scatenanti l’infermità.
In particolare, per quanto attiene il diritto di difesa, l’art. 2 d.P.R. n. 314 del 2001 riconosce al datore di lavoro il diritto di “ ricorrere alla sede territoriale dell’INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico ”. Risulta, quindi, evidente che, per il pieno esercizio di tale diritto, occorre conoscere le ragioni per le quali l’Istituto ha ritenuto che una determinata patologia derivi dalle condizioni e modalità di lavoro.
Inoltre, per quanto riguarda la tutela del diritto alla salute degli altri lavoratori, è sufficiente ricordare che: a) l’art. 2087 c.c. (norma cui è riconosciuta una funzione anche preventiva) impone all’imprenditore di “ adottare … le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica ” dei lavoratori; b) l’art. 15 d.lgs. n. 81 del 2008 pone a carico del datore di lavoro “la programmazione della prevenzione” di infortuni e rischi professionali, “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo” nonché “la riduzione dei rischi alla fonte” , con sostituzione di procedure pericolose con altre che non lo sono. Dunque la conoscenza dell’insorgere delle patologie lamentate, nonché delle ragioni che le collegano alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa consente di appontare tutte le soluzioni necessarie a prevenire l’insorgere di tali patologie e così di tutelare il diritto dei lavoratori alla tutela delle loro condizioni di salute.
Si tratta, in entrambi i casi, di situazioni giuridiche soggettive collegate alla documentazione richiesta e tutelate dall’ordinamento, nonché aventi pari dignità rispetto al diritto alla riservatezza della ricorrente, trovando il diritto di difesa copertura nell’art. 24 Cost. ed il diritto alla salute nell’art. 32 Cost..
5. La richiesta di accesso formulata dalla -OMISSIS- è pertanto fondata, vantando essa il diritto di accedere alla documentazione richiesta e di prendere conoscenza del relativo contenuto, ragion per cui correttamente l’I.N.A.I.L. ha consentito l’accesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 1, lett. a) e lett. b), e24, comma 7, legge n. 241 del 1990, trattandosi di un’ipotesi di accesso difensivo ed essendo i diritti da tutelare mediante la documentazione di rango non inferiore al diritto alla riservatezza.
Invece il ricorso in esame è infondato e va conseguentemente respinto.
In particolare, passando ai singoli motivi di ricorso, per le ragioni innanzi indicate è infondato quello con cui la ricorrente deduce che la conoscenza degli atti richiesti non sarebbe indispensabile per la tutela di interessi di pari rango.
Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza, il diritto di accesso con finalità difensive sussiste a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda che, sulla base del contenuto del documento acquisito, il soggetto può presentare in giudizio, in quanto la valutazione in ordine al legame che intercorre fra la finalità dichiarata ed il documento oggetto della richiesta di accesso va effettuata in astratto, senza che sia consentito – né all’amministrazione detentrice del documento, né al giudice – scrutinarne la fondatezza ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 29 settembre 2023, n. 8589).
Parimenti è infondato il motivo con cui la ricorrente deduce che – ex art. 5 legge n. 300 del 1970 – al datore di lavoro è vietato compiere accertamenti sullo stato di salute del lavoratore. Difatti non è controverso che la ricorrente non fosse più dipendente della -OMISSIS- già prima dell’inoltro della richiesta di accesso.
Né miglior sorte merita il terzo motivo, perché nel provvedimento impugnato sono indicati in modo esaustivo sia l’interesse vantato dalla -OMISSIS-, sia il nesso di strumentalità con i documenti richiesti.
Da ultimo, è infondato il quarto motivo, in quanto le ragioni offerte a sostegno dell’istanza di accesso non riguardano un intervento del datore di lavoro nel procedimento attivato dal lavoratore nei confronti dell’I.N.A.I.L., ma una sua futura opposizione alle conseguenze che da detto provvedimento sono derivate nei suoi confronti.
6. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto delle decisioni assunte in sede di appello cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, dichiara il diritto della -OMISSIS- s.p.a. ad accedere alla documentazione richiesta, secondo le modalità e con i limiti indicati nel provvedimento in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.