CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2023, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 7753-2018 proposto da: FA RA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI, N. 3, presso lo studio dell'avvocato MANUELA RA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI;
- ricorrente -
contro LIGESTRA DUE S.R.L., liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale – Civile Sent. Sez. 2 Num. 4342 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 20 nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 571/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
uditi gli Avvocati MANUELA RA, FA RA per delega dell’Avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, PASQUALE FRISINA, PIO IO ON. FATTI DI CAUSA 1.L’avvocato ST DI, con atto notificato il 27 febbraio 2018, ha proposto ricorso articolato in sedici motivi avverso la sentenza n. 571/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 28 gennaio 2017. La GE UE s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ha notificato in data 9 aprile 2018 controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato articolato in unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato in data 9 aprile 2018 controricorso. 2. La sentenza n. 571/2017 della Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello incidentale formulato da ST DI ed ha invece accolto i distinti appelli proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla 3 di 20 GE UE s.r.l. contro la sentenza n. 286/2011 resa dal Tribunale di Roma, rigettando la domanda avanzata dall’avvocato DI per ottenere il pagamento dei compensi professionali documentati da sei parcelle relative a giudizi nei quali egli aveva assistito l’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e la controllata SAF S.p.A. La Corte d’appello ha altresì ordinato a ST DI di restituire alla GE UE s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, l’importo di € 1.723,38, oltre interessi, ricevuto in ottemperanza alla sentenza di primo grado. La Corte di Roma ha ritenuto che GE UE s.r.l., appunto nella qualità di liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale. La Corte d’appello di Roma ha negato che spiegasse efficacia di giudicato la sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti ed alla interpretazione della Convenzione del 18 febbraio 2002; ha altresì negato che dovesse perciò riconoscersi la liquidazione degli onorari alla stregua dei valori medi di cui al d.m. 585/1994; ha rilevato che la somma di € 1.379,56, richiesta in citazione dal DI, fosse stata comunque oggetto di contestazione da parte del Ministero;
ha concluso che non fosse stata fornita dal legale la necessaria prova delle attività professionali dedotte nelle parcelle, risultando peraltro alcune di esse svolte dall’avvocato Del Vescovo, collega di studio del DI;
è stata perciò disposta la restituzione in favore di GE UE dell’importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con 4 di 20 modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le parti hanno presentato memorie in data 7, 16 e 17 novembre 2022. Le ulteriori memorie depositate dal ricorrente principale in data 21 e 22 novembre 2022 non hanno osservato il termine di cui all’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. Unite, 17 dicembre 2007, n. 26482). 1.Il ricorso dell’avvocato ST DI narra dapprima le complesse vicende che hanno riguardato le parti, con riferimento all’incarico conferito nel settembre 2000 al ricorrente principale dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l’Ente disciolto e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., Nuramare S.p.A. e RESS s.r.l. I contorni di tale rapporto sono stati già ricostruiti da questa Corte a definizione dei molteplici giudizi tra le parti che ne sono derivati, da ultimo nelle sentenze nn. 3701, 3702, 3703, 3892, 3893, 3894, 3895 del 2022 (tutte non massimate), rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021, alle quali può perciò farsi rinvio. Disattendendo l’eccezione svolta dai controricorrenti, può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. 5 di 20 Quanto alle ulteriori eccezioni proposte, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 5 luglio 2013, n. 16887). 1.Il primo motivo del ricorso dell’avvocato ST DI deduce la violazione degli artt. 112, 100, 101, 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c., quanto al “difetto di proposizione di domande/azioni ex lege 14/2009 nel I° grado di giudizio con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle accolte domande”. Si ha riguardo alle legittimazioni sostanziali del EF e della GE nella vicenda in esame, questione più volta affrontata da questa Corte nei precedenti richiamati. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato DI deduce la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per “novità delle domande/azioni ex lege n. 14/2009, con inammissibilità dei gravami ed erroneità delle accolte domande”. Il terzo motivo del ricorso di ST DI è rubricato “valenza panprocessuale delle sentenze definitive nn. 2645/05 e 614/09”, quanto al contratto di patrocinio intercorso fra lo Studio legale e il EF. Sono ulteriormente richiamate nella esposizione della censura, che si diffonde da pagina 8 a pagina 26 del ricorso, altre svariate sentenze del Tribunale di Roma, cui pure si riconnette l’insorgenza di “giudicati panprocessuali”, tutte “non compatibili con la legge 14/2009”. Il quarto motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai 6 di 20 giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 2645/05 e 614/09”. Il quinto motivo del ricorso di ST DI denuncia stavolta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali” resi qui da altre sei sentenze. Del tutto assonante è il sesto motivo del ricorso dell’avvocato DI: violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali”, e seguono ancora altre sentenze. Non cambia la sostanza nel settimo motivo del ricorso dell’avvocato DI: violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali” di ancora altre sentenze. L’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato DI allega la violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c., ma qui anche degli artt. 112, 342 e 343 c.p.c., per “la preclusione della applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali”, questi recati da sentenze che si definiscono “espressamente accettate”. Il nono motivo del ricorso principale reitera il tema: violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per “la contrarietà della gravata decisione “con la sentenza n. 8930/2011. 1.2. I primi nove motivi del ricorso dell’avvocato DI vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi attengono tutti al capo della sentenza impugnata (pagina 5) che ha ritenuto che GE UE s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, 7 di 20 c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale, persistendo, peraltro, la “legittimazione del EF sino alla sua estromissione”. Anche l’appello della GE UE è stato peraltro accolto dalla Corte di Roma nel suo secondo motivo, tant’è che la stessa ha condannato ST DI a restituire proprio alla GE UE s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, l’importo di € 1.723,38, oltre interessi, pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. 1.3. Nel decidere sui primi nove motivi del ricorso principale, non può tenersi conto delle decine di giudicati esterni su cui poggiano la maggior parte delle censure. Si tratta di giudicati, peraltro, tutti formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, sicché essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. 21493). D’altro canto, il ricorrente principale non considera che quando due o più giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nel successivo o nei successivi giudizi, seppure questi abbiano finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, sicché il giudicato, agli effetti dell’art. 2909 c.c., resta unico, e non si moltiplica 8 di 20 illimitatamente. Viceversa, se sulla medesima questione si vengono a formare due giudicati contrastanti, si fa riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (tra le tante, Cass. Sez. 6 - 5, 31 maggio 2018, n. 13804; Cass. Sez. L, 20 luglio 2007, n. 16150). Né depone per una sopravvenuta carenza di legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parte originaria del processo, l’assunto riconoscimento da parte di questo della legittimazione della GE UE s.r.l. quale successore a titolo particolare, occorrendo a tal fine l’estromissione del dante causa disposta dal giudice se le altre parti vi consentano (art. 111, comma 3, c.p.c.). 1.4. Non di meno, è corretto in diritto il fondo della questione che è alla base dei primi nove motivi del ricorso principale. 1.4.1. Il ruolo rivestito dalla GE UE s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato ST DI e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge all’ente in liquidazione si sostituì un apposito organo statale, il quale agiva come branca dell’amministrazione dello Stato con propria soggettività istituzionale e non come organo dell’ente soppresso. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, dispose la soppressione e la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la 9 di 20 carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate. Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 maggio 2000 venne avocato all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
proprio tale Ispettorato concluse con l’avvocato DI la convenzione del 2000 (nonché altra successiva nel 2002). L’art. 9, comma 1-bis, del d.l. 15 aprile 2002, n. 63, aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, stabilì la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e, conseguentemente, alla lettera c), precisò che “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato”. Tale società con D.M. 27 settembre 2004 venne individuata in Fintecna S.p.a. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2007, a far data dal 1° dicembre 2007, vennero avocate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna S.p.A. le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. È poi intervenuto l’art. 41, comma 16 octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: “[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano ON Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata 10 di 20 ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione”. Infine, con d.m. dell’11 novembre 2009, la società soggetto liquidatore ai sensi della richiamata normativa è stata individuata nella "GE UE S.r.l.". 1.4.2. Questo quadro legislativo portò a concludere nella sentenza n. 3701 del 2022 che il Ministero dell'Economia e delle finanze è rimasto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente disciolto, ne ha affidato la gestione della liquidazione ad una società controllata dallo Stato e risponde delle passività nei limiti dell'attivo della liquidazione, ove si tratti di debiti già contratti dal medesimo Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. Dunque, la disciplina che ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo ha riguardato unicamente le posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali. Ciò significa che la legge n. 14 del 2009 non ha inciso sulla legittimazione processuale e sulla titolarità sostanziale inerenti ai rapporti giuridici obbligatori che non facevano capo all'ente soppresso, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato DI e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’economia e delle finanze, 11 di 20 quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). La sentenza n. 3701 del 2022 riconobbe, quindi, la legittimazione sostanziale e processuale del Ministero dell'economia e delle finanze per le posizioni debitorie, ed i correlati oneri economici, relativi a compensi per prestazioni professionali, facenti capo non all’ente soppresso ma direttamente alla gestione liquidatoria e contratti nell’ambito di attività espletata in qualità di organo dell’amministrazione statale, mediante struttura costituita dallo stesso Ministero. Venne altrimenti precisato che il riconoscimento di una legittimazione alternativa del soggetto cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso può rispondere soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica. 1.4.3. Tali premesse inducono ad affermare conclusivamente che la GE UE S.r.l., quale soggetto liquidatore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), non può qualificarsi come successore nei debiti e nei crediti derivanti dai contratti di patrocinio stipulati nel 2000 e nel 2002 tra l’avvocato ST DI e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la conseguenza che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Roma, non spetta alla GE UE S.r.l. la legittimazione ad impugnare, ai sensi dell'art 111, comma 4, c.p.c., la sentenza pronunciata in primo grado tra il DI e il Ministero dell’economia e delle finanze. 1.4.4. Neppure può condividersi, alla stregua della motivazione che precede, la innovativa difesa delle controricorrenti che delinea la questione in esame nel senso che, per effetto della disciplina normativa richiamata, si sarebbe verificato non un fenomeno di successione a titolo particolare 12 di 20 nel diritto controverso, quanto, piuttosto, una ipotesi di mutamento del soggetto investito del potere di liquidazione, e quindi di rappresentanza, della effettiva parte in senso sostanziale della lite, da individuarsi, pertanto, sin dalla costituzione del rapporto processuale, nell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. 1.4.5. È tuttavia qui dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di GE UE s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi in dispositivo accolto sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della GE UE s.r.l., spiegando peraltro in motivazione (pagine 6 e 9) che era fondato il gravame del Ministero, sia quanto alla insussistenza dell’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti ed alla interpretazione della Convenzione del 18 febbraio 2002; sia quanto alla negazione della pretesa di liquidazione degli onorari alla stregua dei valori medi di cui al d.m. 585/1994; sia quanto alla avvenuta contestazione della somma di € 1.379,56, richiesta in citazione dal DI;
sia quanto al difetto di prova delle attività professionali dedotte nelle parcelle, risultando peraltro alcune di esse svolte dall’avvocato Del Vescovo, collega di studio del DI. La sentenza che definisce un giudizio di impugnazione instaurato sia dalla parte originaria, sia dal successore nel diritto controverso, deve intendersi pronunciata in causa inscindibile, la quale coinvolge necessariamente anche l’alienante ed ha ad oggetto un unico bene della vita, sicché l’eventuale pronuncia di riforma o di cassazione comporta una complessiva modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche sui punti comuni alle altre parti poste nella stessa posizione processuale. 13 di 20 Nella specie, i giudici di appello, avendo erroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dalla GE UE s.r.l. quale successore nella titolarità del rapporto litigioso, hanno comunque attribuito a quest’ultima nel giudizio di gravame la stessa posizione processuale riferibile al Ministero “dante causa”, di tal ché la sentenza della Corte di Roma ha pronunciato sulla base di attività processuali reputate suscettibili di essere poste in essere congiuntamente da alienante ed acquirente. 1.4.6. Ciò considerato, essendo stato comunque accolto nel merito l’appello formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorrente principale non adduce quale interesse concreto abbia alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, al fine di sentire eventualmente accogliere il solo gravame dello stesso Ministero, ovvero quale apprezzabile utilità giuridica ricaverebbe dalla negazione della concorrente legittimazione ad appellare riconosciuta in capo alla GE UE s.r.l. I primi nove motivi del ricorso dell’avvocato ST DI sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. 2. Può ora passarsi all’esame dei motivi decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo del ricorso di ST DI, i quali attengono al merito della causa. 2.1. Il decimo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 112, 99 e 183 c.p.c., per il “fraintendimento dei fatti risultanti dai documenti di causa”, sostenendosi che la Corte d’appello “avrebbe dovuto accogliere la domanda … per € 898,4 perché competenze ed onorari al minimo del d.m. 585/1995”. L’undicesimo motivo del ricorso dell’avvocato ST DI deduce la violazione degli artt. 2230, 2233 e 2909 c.c., nonché dell’art. 324 c.p.c. La censura spiega che il maggiore importo di € 481,4 era soltanto un “utilizzo della sentenza del Tribunale di Roma 2465/2005 passata nel frattempo in giudicato ex art. 329 c.p.c.”. 14 di 20 Il dodicesimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2230, 2232, 2089 c.c. e degli artt. 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c., quanto agli atti che la sentenza impugnata ha ritenuto redatti dall’avvocato Del Vescovo, assumendo il ricorrente principale che quest’ultimo era soltanto un collaboratore subordinato dello Studio Legale Avv. ST DI. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., circa l’assunta inapplicabilità dell’art. 167 c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con la legge n. 80 del 2005, emergente da “diverse sentenze” passate in giudicato. Il quattordicesimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per “fraintendimento sul giudicato della sentenza definitiva n. 2465/05”. Al riguardo, si richiamano svariati “giudicati panprocessuali”. Il quindicesimo motivo del ricorso dell’avvocato ST DI denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per “denegata condanna del EF ai danni per ritardato pagamento ex art. 1124, comma 2, c.c.”. Il sedicesimo motivo del ricorso principale chiede i “danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà degli avversi gravami”. 2.2. I motivi decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo del ricorso di ST DI vanno esaminati congiuntamente perché connotati da comuni profili motivi di inammissibilità. Le sette censure in esame sono esposte in tre pagine e mezzo del ricorso, che invece si struttura in quaranta pagine complessive. Le censure non osservano i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.; esse, cioè, sono carenti di specifica riferibilità alle rationes decidendi della sentenza impugnata e si strutturano su rinvii 15 di 20 ipertestuali ad atti e documenti dei quali non viene indicato neppure sommariamente il contenuto. La Corte d’appello di Roma ha negato che spiegasse efficacia di giudicato la sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti ed alla interpretazione della Convenzione del 18 febbraio 2002; ha altresì negato che dovesse perciò riconoscersi la liquidazione degli onorari alla stregua dei valori medi di cui al d.m. 585/1994; ha rilevato che la somma di € 1.379,56, richiesta in citazione dal DI, fosse stata comunque oggetto di contestazione da parte del Ministero;
ha concluso che non fosse stata fornita dal legale la necessaria prova delle attività professionali dedotte nelle parcelle, risultando peraltro alcune di esse svolte dall’avvocato Del Vescovo, collega di studio del DI. La ipotizzata violazione dei minimi tariffari è allegata senza specificare analiticamente le voci e gli importi considerati, in ordine ai quali i giudici del merito sarebbero incorsi in errore. Neppure è indicato il contenuto della “sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005”. Peraltro, l’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti è stata già smentita da questa Corte nell’ordinanza 23 maggio 2019, n. 14083 e nelle più recenti decisioni fra le parti contenute nelle sentenze rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021. Quanto alle attività che la Corte d’appello ha ritenuto svolte dall’avvocato Del Vescovo, il ricorrente principale trascura l’univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto 16 di 20 conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 24 gennaio 2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 3 agosto 2016, n. 16261; Cass. Sez. 2, 10 febbraio 2006, n. 3016; Cass. Sez. 2, 29 settembre 2004, n. 19596). Di tal che uno “studio legale”, e cioè la struttura organizzativa di cui si avvalgono uno o più avvocati, che non si connoti come una vera e propria associazione professionale (la cui configurabilità non risulta essere stata allegata nel presente giudizio), non è un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto rispetto al singolo professionista che vi svolge la sua attività, e perciò non può stipulare contratti ed acquisire diritti di credito per le prestazioni svolte individualmente dagli avvocati che vi fanno capo in favore dei clienti. Rimane, del resto, all’apprezzamento dei giudici del merito la verifica del mancato conferimento di un incarico professionale ad un’associazione, apprezzamento qui compiuto attingendo alle varie circostanze idonee a precisare e chiarire i termini dell’affare. Seppur non operi nel presente giudizio, ratione temporis, la modifica dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (nel senso che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), introdotta dalla l. n. 69 del 2009, l'onere di specifica contestazione era già presente nell’art. 167 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990. Tuttavia, perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, 17 di 20 dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque definito incongruo il compenso richiesto rispetto all’attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25 maggio 2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5488). Il ricorrente, piuttosto, ascrive alla Corte d’appello di non avere tenuto conto che le attività difensive dedotte a base della domanda erano rimaste "non contestate” dal Ministero convenuto, ma non specifica in quale atto difensivo ed in quale modo esse erano state date per pacifiche. Se, del resto, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, compete poi al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c., il quale ormai contempla il solo omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053). E’, d’altro canto, dogmaticamente inconfigurabile un giudicato esterno sull’operatività, o meno, del principio di non contestazione, trattandosi di statuizione su questione che dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata. 18 di 20 Deve altresì ribadirsi la consolidata interpretazione secondo cui il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (né si trasforma in credito "di valore" per effetto dell'inadempimento del cliente), restando in quanto tale soggetto al principio nominalistico. La rivalutazione monetaria del credito dell'avvocato non può, perciò, essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2, 26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2, 15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499). Infine, poiché la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, vien da sé che non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza. 3. Essendo l’impugnazione principale dichiarata inammissibile, perde efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale tardivo avverso la sentenza n. 571/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 28 gennaio 2017, proposto dalla GE UE s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, con atto 19 di 20 notificato in data 9 aprile 2018, e dunque quando era decorso il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. 4. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Invero, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. Sez. 3, 20 febbraio 2014, n. 4074). Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficaci i ricorsi incidentali e condanna il ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese rispettivamente sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per la GE UE s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 20 di 20 del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile
- ricorrente -
contro LIGESTRA DUE S.R.L., liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale – Civile Sent. Sez. 2 Num. 4342 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 20 nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 571/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
uditi gli Avvocati MANUELA RA, FA RA per delega dell’Avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, PASQUALE FRISINA, PIO IO ON. FATTI DI CAUSA 1.L’avvocato ST DI, con atto notificato il 27 febbraio 2018, ha proposto ricorso articolato in sedici motivi avverso la sentenza n. 571/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 28 gennaio 2017. La GE UE s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ha notificato in data 9 aprile 2018 controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato articolato in unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato in data 9 aprile 2018 controricorso. 2. La sentenza n. 571/2017 della Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello incidentale formulato da ST DI ed ha invece accolto i distinti appelli proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla 3 di 20 GE UE s.r.l. contro la sentenza n. 286/2011 resa dal Tribunale di Roma, rigettando la domanda avanzata dall’avvocato DI per ottenere il pagamento dei compensi professionali documentati da sei parcelle relative a giudizi nei quali egli aveva assistito l’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e la controllata SAF S.p.A. La Corte d’appello ha altresì ordinato a ST DI di restituire alla GE UE s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, l’importo di € 1.723,38, oltre interessi, ricevuto in ottemperanza alla sentenza di primo grado. La Corte di Roma ha ritenuto che GE UE s.r.l., appunto nella qualità di liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale. La Corte d’appello di Roma ha negato che spiegasse efficacia di giudicato la sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti ed alla interpretazione della Convenzione del 18 febbraio 2002; ha altresì negato che dovesse perciò riconoscersi la liquidazione degli onorari alla stregua dei valori medi di cui al d.m. 585/1994; ha rilevato che la somma di € 1.379,56, richiesta in citazione dal DI, fosse stata comunque oggetto di contestazione da parte del Ministero;
ha concluso che non fosse stata fornita dal legale la necessaria prova delle attività professionali dedotte nelle parcelle, risultando peraltro alcune di esse svolte dall’avvocato Del Vescovo, collega di studio del DI;
è stata perciò disposta la restituzione in favore di GE UE dell’importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con 4 di 20 modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le parti hanno presentato memorie in data 7, 16 e 17 novembre 2022. Le ulteriori memorie depositate dal ricorrente principale in data 21 e 22 novembre 2022 non hanno osservato il termine di cui all’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. Unite, 17 dicembre 2007, n. 26482). 1.Il ricorso dell’avvocato ST DI narra dapprima le complesse vicende che hanno riguardato le parti, con riferimento all’incarico conferito nel settembre 2000 al ricorrente principale dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l’Ente disciolto e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., Nuramare S.p.A. e RESS s.r.l. I contorni di tale rapporto sono stati già ricostruiti da questa Corte a definizione dei molteplici giudizi tra le parti che ne sono derivati, da ultimo nelle sentenze nn. 3701, 3702, 3703, 3892, 3893, 3894, 3895 del 2022 (tutte non massimate), rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021, alle quali può perciò farsi rinvio. Disattendendo l’eccezione svolta dai controricorrenti, può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. 5 di 20 Quanto alle ulteriori eccezioni proposte, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 5 luglio 2013, n. 16887). 1.Il primo motivo del ricorso dell’avvocato ST DI deduce la violazione degli artt. 112, 100, 101, 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c., quanto al “difetto di proposizione di domande/azioni ex lege 14/2009 nel I° grado di giudizio con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle accolte domande”. Si ha riguardo alle legittimazioni sostanziali del EF e della GE nella vicenda in esame, questione più volta affrontata da questa Corte nei precedenti richiamati. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato DI deduce la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per “novità delle domande/azioni ex lege n. 14/2009, con inammissibilità dei gravami ed erroneità delle accolte domande”. Il terzo motivo del ricorso di ST DI è rubricato “valenza panprocessuale delle sentenze definitive nn. 2645/05 e 614/09”, quanto al contratto di patrocinio intercorso fra lo Studio legale e il EF. Sono ulteriormente richiamate nella esposizione della censura, che si diffonde da pagina 8 a pagina 26 del ricorso, altre svariate sentenze del Tribunale di Roma, cui pure si riconnette l’insorgenza di “giudicati panprocessuali”, tutte “non compatibili con la legge 14/2009”. Il quarto motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai 6 di 20 giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 2645/05 e 614/09”. Il quinto motivo del ricorso di ST DI denuncia stavolta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali” resi qui da altre sei sentenze. Del tutto assonante è il sesto motivo del ricorso dell’avvocato DI: violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali”, e seguono ancora altre sentenze. Non cambia la sostanza nel settimo motivo del ricorso dell’avvocato DI: violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per “l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali” di ancora altre sentenze. L’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato DI allega la violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c., ma qui anche degli artt. 112, 342 e 343 c.p.c., per “la preclusione della applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali”, questi recati da sentenze che si definiscono “espressamente accettate”. Il nono motivo del ricorso principale reitera il tema: violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per “la contrarietà della gravata decisione “con la sentenza n. 8930/2011. 1.2. I primi nove motivi del ricorso dell’avvocato DI vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi attengono tutti al capo della sentenza impugnata (pagina 5) che ha ritenuto che GE UE s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, 7 di 20 c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale, persistendo, peraltro, la “legittimazione del EF sino alla sua estromissione”. Anche l’appello della GE UE è stato peraltro accolto dalla Corte di Roma nel suo secondo motivo, tant’è che la stessa ha condannato ST DI a restituire proprio alla GE UE s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, l’importo di € 1.723,38, oltre interessi, pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. 1.3. Nel decidere sui primi nove motivi del ricorso principale, non può tenersi conto delle decine di giudicati esterni su cui poggiano la maggior parte delle censure. Si tratta di giudicati, peraltro, tutti formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, sicché essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. 21493). D’altro canto, il ricorrente principale non considera che quando due o più giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nel successivo o nei successivi giudizi, seppure questi abbiano finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, sicché il giudicato, agli effetti dell’art. 2909 c.c., resta unico, e non si moltiplica 8 di 20 illimitatamente. Viceversa, se sulla medesima questione si vengono a formare due giudicati contrastanti, si fa riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (tra le tante, Cass. Sez. 6 - 5, 31 maggio 2018, n. 13804; Cass. Sez. L, 20 luglio 2007, n. 16150). Né depone per una sopravvenuta carenza di legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parte originaria del processo, l’assunto riconoscimento da parte di questo della legittimazione della GE UE s.r.l. quale successore a titolo particolare, occorrendo a tal fine l’estromissione del dante causa disposta dal giudice se le altre parti vi consentano (art. 111, comma 3, c.p.c.). 1.4. Non di meno, è corretto in diritto il fondo della questione che è alla base dei primi nove motivi del ricorso principale. 1.4.1. Il ruolo rivestito dalla GE UE s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato ST DI e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge all’ente in liquidazione si sostituì un apposito organo statale, il quale agiva come branca dell’amministrazione dello Stato con propria soggettività istituzionale e non come organo dell’ente soppresso. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, dispose la soppressione e la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la 9 di 20 carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate. Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 maggio 2000 venne avocato all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
proprio tale Ispettorato concluse con l’avvocato DI la convenzione del 2000 (nonché altra successiva nel 2002). L’art. 9, comma 1-bis, del d.l. 15 aprile 2002, n. 63, aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, stabilì la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e, conseguentemente, alla lettera c), precisò che “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato”. Tale società con D.M. 27 settembre 2004 venne individuata in Fintecna S.p.a. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2007, a far data dal 1° dicembre 2007, vennero avocate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna S.p.A. le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. È poi intervenuto l’art. 41, comma 16 octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: “[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano ON Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata 10 di 20 ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione”. Infine, con d.m. dell’11 novembre 2009, la società soggetto liquidatore ai sensi della richiamata normativa è stata individuata nella "GE UE S.r.l.". 1.4.2. Questo quadro legislativo portò a concludere nella sentenza n. 3701 del 2022 che il Ministero dell'Economia e delle finanze è rimasto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente disciolto, ne ha affidato la gestione della liquidazione ad una società controllata dallo Stato e risponde delle passività nei limiti dell'attivo della liquidazione, ove si tratti di debiti già contratti dal medesimo Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. Dunque, la disciplina che ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo ha riguardato unicamente le posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali. Ciò significa che la legge n. 14 del 2009 non ha inciso sulla legittimazione processuale e sulla titolarità sostanziale inerenti ai rapporti giuridici obbligatori che non facevano capo all'ente soppresso, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato DI e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’economia e delle finanze, 11 di 20 quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). La sentenza n. 3701 del 2022 riconobbe, quindi, la legittimazione sostanziale e processuale del Ministero dell'economia e delle finanze per le posizioni debitorie, ed i correlati oneri economici, relativi a compensi per prestazioni professionali, facenti capo non all’ente soppresso ma direttamente alla gestione liquidatoria e contratti nell’ambito di attività espletata in qualità di organo dell’amministrazione statale, mediante struttura costituita dallo stesso Ministero. Venne altrimenti precisato che il riconoscimento di una legittimazione alternativa del soggetto cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso può rispondere soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica. 1.4.3. Tali premesse inducono ad affermare conclusivamente che la GE UE S.r.l., quale soggetto liquidatore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), non può qualificarsi come successore nei debiti e nei crediti derivanti dai contratti di patrocinio stipulati nel 2000 e nel 2002 tra l’avvocato ST DI e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la conseguenza che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Roma, non spetta alla GE UE S.r.l. la legittimazione ad impugnare, ai sensi dell'art 111, comma 4, c.p.c., la sentenza pronunciata in primo grado tra il DI e il Ministero dell’economia e delle finanze. 1.4.4. Neppure può condividersi, alla stregua della motivazione che precede, la innovativa difesa delle controricorrenti che delinea la questione in esame nel senso che, per effetto della disciplina normativa richiamata, si sarebbe verificato non un fenomeno di successione a titolo particolare 12 di 20 nel diritto controverso, quanto, piuttosto, una ipotesi di mutamento del soggetto investito del potere di liquidazione, e quindi di rappresentanza, della effettiva parte in senso sostanziale della lite, da individuarsi, pertanto, sin dalla costituzione del rapporto processuale, nell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. 1.4.5. È tuttavia qui dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di GE UE s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi in dispositivo accolto sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della GE UE s.r.l., spiegando peraltro in motivazione (pagine 6 e 9) che era fondato il gravame del Ministero, sia quanto alla insussistenza dell’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti ed alla interpretazione della Convenzione del 18 febbraio 2002; sia quanto alla negazione della pretesa di liquidazione degli onorari alla stregua dei valori medi di cui al d.m. 585/1994; sia quanto alla avvenuta contestazione della somma di € 1.379,56, richiesta in citazione dal DI;
sia quanto al difetto di prova delle attività professionali dedotte nelle parcelle, risultando peraltro alcune di esse svolte dall’avvocato Del Vescovo, collega di studio del DI. La sentenza che definisce un giudizio di impugnazione instaurato sia dalla parte originaria, sia dal successore nel diritto controverso, deve intendersi pronunciata in causa inscindibile, la quale coinvolge necessariamente anche l’alienante ed ha ad oggetto un unico bene della vita, sicché l’eventuale pronuncia di riforma o di cassazione comporta una complessiva modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche sui punti comuni alle altre parti poste nella stessa posizione processuale. 13 di 20 Nella specie, i giudici di appello, avendo erroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dalla GE UE s.r.l. quale successore nella titolarità del rapporto litigioso, hanno comunque attribuito a quest’ultima nel giudizio di gravame la stessa posizione processuale riferibile al Ministero “dante causa”, di tal ché la sentenza della Corte di Roma ha pronunciato sulla base di attività processuali reputate suscettibili di essere poste in essere congiuntamente da alienante ed acquirente. 1.4.6. Ciò considerato, essendo stato comunque accolto nel merito l’appello formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorrente principale non adduce quale interesse concreto abbia alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, al fine di sentire eventualmente accogliere il solo gravame dello stesso Ministero, ovvero quale apprezzabile utilità giuridica ricaverebbe dalla negazione della concorrente legittimazione ad appellare riconosciuta in capo alla GE UE s.r.l. I primi nove motivi del ricorso dell’avvocato ST DI sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. 2. Può ora passarsi all’esame dei motivi decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo del ricorso di ST DI, i quali attengono al merito della causa. 2.1. Il decimo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 112, 99 e 183 c.p.c., per il “fraintendimento dei fatti risultanti dai documenti di causa”, sostenendosi che la Corte d’appello “avrebbe dovuto accogliere la domanda … per € 898,4 perché competenze ed onorari al minimo del d.m. 585/1995”. L’undicesimo motivo del ricorso dell’avvocato ST DI deduce la violazione degli artt. 2230, 2233 e 2909 c.c., nonché dell’art. 324 c.p.c. La censura spiega che il maggiore importo di € 481,4 era soltanto un “utilizzo della sentenza del Tribunale di Roma 2465/2005 passata nel frattempo in giudicato ex art. 329 c.p.c.”. 14 di 20 Il dodicesimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2230, 2232, 2089 c.c. e degli artt. 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c., quanto agli atti che la sentenza impugnata ha ritenuto redatti dall’avvocato Del Vescovo, assumendo il ricorrente principale che quest’ultimo era soltanto un collaboratore subordinato dello Studio Legale Avv. ST DI. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., circa l’assunta inapplicabilità dell’art. 167 c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con la legge n. 80 del 2005, emergente da “diverse sentenze” passate in giudicato. Il quattordicesimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per “fraintendimento sul giudicato della sentenza definitiva n. 2465/05”. Al riguardo, si richiamano svariati “giudicati panprocessuali”. Il quindicesimo motivo del ricorso dell’avvocato ST DI denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per “denegata condanna del EF ai danni per ritardato pagamento ex art. 1124, comma 2, c.c.”. Il sedicesimo motivo del ricorso principale chiede i “danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà degli avversi gravami”. 2.2. I motivi decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo del ricorso di ST DI vanno esaminati congiuntamente perché connotati da comuni profili motivi di inammissibilità. Le sette censure in esame sono esposte in tre pagine e mezzo del ricorso, che invece si struttura in quaranta pagine complessive. Le censure non osservano i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.; esse, cioè, sono carenti di specifica riferibilità alle rationes decidendi della sentenza impugnata e si strutturano su rinvii 15 di 20 ipertestuali ad atti e documenti dei quali non viene indicato neppure sommariamente il contenuto. La Corte d’appello di Roma ha negato che spiegasse efficacia di giudicato la sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti ed alla interpretazione della Convenzione del 18 febbraio 2002; ha altresì negato che dovesse perciò riconoscersi la liquidazione degli onorari alla stregua dei valori medi di cui al d.m. 585/1994; ha rilevato che la somma di € 1.379,56, richiesta in citazione dal DI, fosse stata comunque oggetto di contestazione da parte del Ministero;
ha concluso che non fosse stata fornita dal legale la necessaria prova delle attività professionali dedotte nelle parcelle, risultando peraltro alcune di esse svolte dall’avvocato Del Vescovo, collega di studio del DI. La ipotizzata violazione dei minimi tariffari è allegata senza specificare analiticamente le voci e gli importi considerati, in ordine ai quali i giudici del merito sarebbero incorsi in errore. Neppure è indicato il contenuto della “sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005”. Peraltro, l’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti è stata già smentita da questa Corte nell’ordinanza 23 maggio 2019, n. 14083 e nelle più recenti decisioni fra le parti contenute nelle sentenze rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021. Quanto alle attività che la Corte d’appello ha ritenuto svolte dall’avvocato Del Vescovo, il ricorrente principale trascura l’univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto 16 di 20 conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 24 gennaio 2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 3 agosto 2016, n. 16261; Cass. Sez. 2, 10 febbraio 2006, n. 3016; Cass. Sez. 2, 29 settembre 2004, n. 19596). Di tal che uno “studio legale”, e cioè la struttura organizzativa di cui si avvalgono uno o più avvocati, che non si connoti come una vera e propria associazione professionale (la cui configurabilità non risulta essere stata allegata nel presente giudizio), non è un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto rispetto al singolo professionista che vi svolge la sua attività, e perciò non può stipulare contratti ed acquisire diritti di credito per le prestazioni svolte individualmente dagli avvocati che vi fanno capo in favore dei clienti. Rimane, del resto, all’apprezzamento dei giudici del merito la verifica del mancato conferimento di un incarico professionale ad un’associazione, apprezzamento qui compiuto attingendo alle varie circostanze idonee a precisare e chiarire i termini dell’affare. Seppur non operi nel presente giudizio, ratione temporis, la modifica dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (nel senso che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), introdotta dalla l. n. 69 del 2009, l'onere di specifica contestazione era già presente nell’art. 167 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990. Tuttavia, perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, 17 di 20 dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque definito incongruo il compenso richiesto rispetto all’attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25 maggio 2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5488). Il ricorrente, piuttosto, ascrive alla Corte d’appello di non avere tenuto conto che le attività difensive dedotte a base della domanda erano rimaste "non contestate” dal Ministero convenuto, ma non specifica in quale atto difensivo ed in quale modo esse erano state date per pacifiche. Se, del resto, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, compete poi al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c., il quale ormai contempla il solo omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053). E’, d’altro canto, dogmaticamente inconfigurabile un giudicato esterno sull’operatività, o meno, del principio di non contestazione, trattandosi di statuizione su questione che dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata. 18 di 20 Deve altresì ribadirsi la consolidata interpretazione secondo cui il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (né si trasforma in credito "di valore" per effetto dell'inadempimento del cliente), restando in quanto tale soggetto al principio nominalistico. La rivalutazione monetaria del credito dell'avvocato non può, perciò, essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2, 26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2, 15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499). Infine, poiché la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, vien da sé che non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza. 3. Essendo l’impugnazione principale dichiarata inammissibile, perde efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale tardivo avverso la sentenza n. 571/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 28 gennaio 2017, proposto dalla GE UE s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, con atto 19 di 20 notificato in data 9 aprile 2018, e dunque quando era decorso il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. 4. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Invero, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. Sez. 3, 20 febbraio 2014, n. 4074). Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficaci i ricorsi incidentali e condanna il ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese rispettivamente sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per la GE UE s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 20 di 20 del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile