Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2023, n. 4342
CASS
Sentenza 13 febbraio 2023

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'avvocato ST DI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, la quale aveva respinto il suo appello incidentale e accolto quelli del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della GE UE s.r.l. (liquidatrice dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta). La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda dell'avvocato DI volta al pagamento di compensi professionali per l'assistenza prestata all'Ente e alla sua controllata, ordinando altresì la restituzione di somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte territoriale aveva ritenuto legittimata la GE UE s.r.l. a proporre appello ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.p.c., pur non essendo stata parte del giudizio di primo grado, e aveva negato l'efficacia di giudicato a sentenze precedenti relative al calcolo dei compensi e all'interpretazione di una convenzione, oltre a contestare la prova delle attività professionali svolte e la presenza di incarichi affidati a un collega di studio. Il ricorrente principale aveva sollevato sedici motivi di ricorso, incentrati principalmente sulla presunta violazione di norme processuali e sostanziali relative alla legittimazione della GE UE s.r.l., all'efficacia dei giudicati esterni, all'applicabilità della legge n. 14/2009, alla corretta liquidazione dei compensi, alla prova delle prestazioni e alla responsabilità per lite temeraria. La GE UE s.r.l. aveva proposto ricorso incidentale condizionato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che i primi nove motivi, pur sollevando la questione della legittimazione della GE UE s.r.l. ad appellare, fossero inammissibili per carenza di interesse concreto alla cassazione con rinvio, dato che l'appello del Ministero era stato comunque accolto nel merito. La Corte ha altresì precisato che, sebbene la GE UE s.r.l. non fosse qualificabile come successore nei debiti derivanti dai contratti di patrocinio stipulati tra l'avvocato DI e l'Ispettorato generale, la sentenza d'appello aveva comunque pronunciato sulla base di attività processuali congiunte di alienante e acquirente, rendendo irrilevante la questione della legittimazione alternativa. Per quanto concerne i restanti motivi (dal decimo al sedicesimo), la Corte li ha dichiarati inammissibili per carenza di specificità e riferibilità alle rationes decidendi della sentenza impugnata, nonché per la mancata indicazione del contenuto degli atti e dei documenti richiamati, in particolare per quanto attiene all'efficacia dei giudicati esterni e alla prova delle attività professionali. La Corte ha ribadito il principio del credito di valuta dell'avvocato soggetto al principio nominalistico e la necessità di dimostrare il maggior danno per ottenere la rivalutazione monetaria. Infine, ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., e ha condannato il ricorrente principale al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti, oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2023, n. 4342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4342
    Data del deposito : 13 febbraio 2023

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