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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente, dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore, dott.ssa Giulia Orefice giudice, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1099 del 2025 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Cannistrà ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Francesca Taccone ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte resistente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2025, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale e ha rassegnato, tra le altre, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., si chiede all'intestato Tribunale
1 di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti, volti a … disporre il ripristino immediato del diritto di visita del padre Sig. Parte_1
secondo un calendario stabile, con diritto di tenere con sé il minore in regime di week-end alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con possibilità di permanenza presso il proprio domicilio e con rientro presso l'abitazione materna …prevedere l'obbligo per la madre di consentire al minore comunicazioni quotidiane, anche in forma di videochiamata, con il padre, in orario serale compreso tra le ore 19:00 e le ore 21:00, o in altro orario compatibile con le esigenze del minore…inibire alla madre di presenziare in modo coatto o non concordato agli incontri tra padre e figlio in assenza di provvedimenti giudiziali che dispongano visite protette o vigilate…stabilire che, ogni ulteriore limitazione agli spostamenti del minore debba essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, previo accertamento medico-legale documentato…disporre che, le principali festività civili e religiose siano trascorse dal minore ad anni alterni Per_1
con uno dei due genitori e precisamente la LI, il giorno di Natale e Santo
NO con la madre, la LI e il Capodanno con il padre. Le festività pasquali e precisamente la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorse con uno dei genitori ad anni alterni…disporre che, le vacanze estive siano concordate anticipatamente, in relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, e comunque per un periodo di almeno 10 giorni consecutivi durante il mese di Luglio o Agosto, con facoltà dei coniugi di suddividere tale periodo in due settimane. Durante i predetti periodi, i coniugi potranno portare con sé il figlio nelle località ove si trasferiranno per trascorrere le vacanze. I genitori dovranno fornire reciprocamente
l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio minore…3.
Disporre che, il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, Per_1
secondo le modalità dell'affido condiviso, ex Legge n° 54/2006, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Ricadi (VV), Contrada Torre Ruffa, fraz. di Brivadi. 4. 2 Disporre a carico del sig. quale contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minore , la somma di euro 200,00, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, che dovrà essere corrisposta entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della madre, sig.ra alle coordinate dalla CP_2
stessa comunicate.
5. Disporre che, l'assegno unico previsto in favore del minore e corrisposto dall' sia richiesto direttamente dalla sig.ra CP_3
nella misura del 100%, rilasciando il sig. il CP_1 Parte_1
relativo consenso.
6. Disporre che, le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio minore, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, vengano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%”.
Si è costituita in giudizio la parte resistente e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio e che il minore resti collocato presso la casa familiare con la madre ed entrambi i genitori adottino le scelte relative alla sua istruzione ed educazione;
2) Che limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
3) Che il padre veda e tenga con sé il figlio per due volte a settimana (il martedì ed il giovedì) dalle ore 17:00 alle ore 21:00 nel periodo invernale e dalle 19:00 alle 22:30 nel periodo estivo cena compresa nonché per due fine settimana al mese (il secondo ed il quarto) con pernottamento dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica ma con divieto assoluto di spostamento per tragitti medio/lunghi (esempio: spostamento in Sicilia) a causa della patologia del bambino per come precisato dai Medici e che il padre sia presente in occasione di tutte le visite del figlio;
4) Che entrambi i genitori abbiano la facoltà di stare con il figlio ad anni alterni in occasione delle 3 giornate festive di Natale, Santo NO, Capodanno, Epifania, Pasqua,
Pasquetta, I Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno, Ferragosto, I Novembre e altre festività nel corso dell'anno come da piano genitoriale depositato e che per i compleanni del bambino così come in occasione del ricevimento dei sacramenti siano presenti entrambi i genitori in Calabria con le loro rispettive famiglie d'origine; 5) Che ciascun genitore abbia la facoltà di stare con il figlio minore due settimane consecutive nel periodo estivo da comunicarsi reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno;
6) Che il Sig. versi alla Sig.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, il Pt_1 CP_1
contributo di mantenimento per il figlio minore nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Che il padre contribuisca nella misura della metà alle spese mediche, sanitarie, scolastiche, ricreative, ludiche nonché a tutte le altre spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, per come disciplinato nel protocollo d'intesa del 15.06.2023 siglato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia;
8) Che
l'assegno unico sia erogato nella misura del 100% in favore della Sig.ra
quale genitore collocatario”. CP_1
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
All'udienza del 13 novembre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 c.p.c.
***
I. Sull'affido condiviso.
Prima di procedere all'esame degli elementi che caratterizzano la vicenda, occorre rilevare che l'art. 337 ter c.c., al comma 2, prevede che il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”. La Corte 4 di Cassazione, intervenuta sul tema, ha chiarito che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli - che costituisce espressione massima del principio di bigenitorialità - “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 16593 del
2008).
Dunque, alla regola dell'affido condiviso può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Vi è, infatti, l'assoluta necessità che i genitori siano in grado di delineare, insieme, un progetto comune per la crescita e l'educazione dei figli, cooperando responsabilmente nell'interesse della prole.
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, può affermarsi che, nel caso che occupa, non ricorrono circostanze idonee a ostacolare significativamente una piena condivisione degli obiettivi educativi da parte dei genitori.
Pertanto, per come richiesto dalle parti, il minore va affidato a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in ossequio a quanto disposto dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 320 e 316 c.c.).
In merito al collocamento del minore, alla luce delle difese rassegnate sul punto da tutte le parti e, in assenza di elementi capaci di prospettare una situazione di pregiudizio per la sana crescita del bambino, può disporsi il collocamento prevalente di presso la madre. Per_1
Al riguardo, va evidenziato che, nel presente giudizio, non è stato né dedotto né dimostrato che il contesto nel quale è attualmente inserito il minore non sia in grado di soddisfare le esigenze materiali, morali e psicologiche del bambino.
II. Sul diritto di visita. 5 In ordine al profilo in esame va premesso che la regolamentazione del diritto di visita deve avvenire tenendo conto dell'interesse primario del minore alla bigenitorialità, che trova piena attuazione solo qualora non si alteri la regolare frequentazione del bambino con entrambi i genitori.
Infatti, la frequentazione con i genitori, perché possa incidere positivamente nella vita del figlio, deve caratterizzarsi per continuità e durata, non potendosi sostenere che, in una fase così delicata della vita di un bambino, contatti diradati con uno dei genitori nell'arco dell'anno possano essere funzionali alla crescita sana ed equilibrata del minore.
In questa prospettiva, il diritto di visita - salvo diversi accordi - va disciplinato nei termini che seguono:
-il padre può tenere con sé il minore, portandolo presso la propria abitazione, il terzo fine settimana del mese dal venerdì, dalle ore 17:00, alla domenica alle ore 19:00;
-per le restanti settimane, il padre può tenere con sé il minore, recandosi presso il luogo di residenza di quest'ultimo, un pomeriggio da concordarsi tra i genitori;
-nelle giornate in cui non vede il figlio, ciascun genitore potrà sentirlo o vederlo, senza interferenze dell'altro, tramite chiamata telefonica o videochiamata, almeno tre volte al giorno all'orario da concordare tra i genitori e nel rispetto delle esigenze del minore;
in mancanza di accordo, alle ore 7:30, alle ore 13:30 e alle ore 20:30;
-nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori;
in mancanza di accordo, dal 16 al 31 agosto di ogni anno. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, entro il 30 giugno di ogni anno, eventuali vacanze programmate che coinvolgano anche il minore;
-le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, saranno così ripartite:
1)dal 24 al 30 dicembre di ogni anno, il minore trascorrerà l'intera 6 settimana con la madre;
2)il padre potrà liberamente contattare telefonicamente il minore per gli auguri, compatibilmente con le sole esigenze di quest'ultimo, la sera del 24 dicembre, senza interferenze dell'altro genitore;
3)dal 31 dicembre (dalle ore 10:30) al 6 gennaio di ogni anno (sino alle ore 20:00), il minore trascorrerà l'intera settimana con il padre presso l'abitazione di quest'ultimo;
4)la madre potrà liberamente contattare telefonicamente il minore per gli auguri, compatibilmente con le sole esigenze del bambino, la sera del 31 dicembre, senza interferenze dell'altro genitore;
5)ciascun genitore, nella settimana in cui il figlio sarà con l'altro, potrà sentire o vedere il minore, senza interferenze, tramite chiamata telefonica o videochiamata, almeno due volte al giorno all'orario da concordare tra i genitori e nel rispetto delle esigenze del minore;
in mancanza di accordo, alle ore 10:00 e alle ore 20:00 (oltre alle telefonate sopra indicate nei giorni di festa);
-Antonio trascorrerà le festività pasquali, il compleanno e ogni altra festività ad anni alterni con ciascun genitore;
in assenza di accordo, iniziando dall'anno 2026, il minore trascorrerà: le festività pasquali con il padre presso l'abitazione di quest'ultimo (dal venerdì al lunedì); il compleanno con la madre;
la festività successiva con il padre e ogni altra festività sempre seguendo il criterio dell'alternanza appena indicato.
Ritiene il collegio che tale soluzione sia idonea a garantire: il diritto del bambino a mantenere una relazione significativa e stabile con entrambi i genitori (rapporto, questo, necessario in un'età delicata quale è quella di
); il diritto di ciascun genitore a una piena realizzazione della Per_1
relazione con il figlio e all'esplicazione del ruolo educativo.
Inoltre, la regolamentazione sopra dettagliata appare, allo stato, compatibile con la situazione clinica emergente dal certificato medico allegato dalla parte resistente;
tanto sulla scorta dei seguenti elementi: 7 a)nel suddetto certificato medico si legge che il minore può condurre una vita normale e che vi è il divieto di sottoporre il bambino a stress intensi e prolungati come la permanenza in autoveicoli che limiterebbe la necessità di movimento;
b)il minore, in virtù della disciplina che precede, subirebbe uno spostamento al mese - andata e ritorno - nel corso del quale sarà il padre a dover adottare responsabilmente tutte le cautele che il medico dovesse prescrivere e che, comunque, siano idonee a favorire la necessità di movimento e a evitare stress intensi;
c)nelle festività natalizie, lo spostamento è circoscritto a due volte l'anno
(andata e ritorno); parimenti, per il periodo estivo lo spostamento è limitato a due volte l'anno (andata e ritorno); per il periodo pasquale lo spostamento è circoscritto a una volta ogni due anni.
Con la precisazione che ogni altra decisione che coinvolgerà il minore dovrà essere assunta in ossequio alle norme che disciplinano la responsabilità genitoriale.
Ritiene altresì il collegio che la necessità di potenziare la capacità di dialogo e di collaborazione nell'interesse del minore - allo stato, non pienamente maturata da entrambi i genitori - suggerisca di demandare ai Servizi Sociali competenti per territorio di attivare, per il periodo di otto mesi, per entrambe le parti, percorsi di sostegno finalizzati alla ricostruzione di schemi comunicativi idonei a garantire l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
III. Sul contributo di mantenimento.
Quanto, invece, alla determinazione del contributo da porre a carico del padre, non collocatario, per il mantenimento del figlio intervengono le seguenti considerazioni.
L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico al fine di realizzare il principio di 8 proporzionalità. Nel determinare la misura di tale assegno, il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, complessivamente valutate sotto ogni profilo, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori, sui quali grava l'obbligo di mantenere i figli per il fatto di averli generati e a prescindere da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio, il quale per ciò solo diviene titolare del diritto a essere mantenuto, istruito e educato da entrambi i genitori (Cass. Civ., n. 5652/2012).
Nel caso in esame, tenuto conto che: a) ha 5 anni;
b) l'obbligo di Per_1
mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno e indipendentemente dalle capacità economiche dell'altro; c) il resistente svolge attività lavorativa;
d) pertanto, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno Parte_1
mensile, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, che può essere quantificato nella misura di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Inoltre, dovrà contribuire, nella misura Parte_1
del 50%, alle spese straordinarie in ossequio al protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA di Vibo Valentia.
L'importo individuato, valutato unitamente al contributo economico che comunque grava sulla madre, appare congruo a soddisfare le esigenze di un bambino;
tanto anche se si considera che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Quanto, invece, all'assegno unico, deve rilevarsi che la soluzione condivisa dalle parti, finalizzata all'attribuzione dell'intero importo alla parte resistente, non è contraria a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1099 del 2025 R.G., così 9 provvede:
-affida il minore a entrambi i genitori (i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi di legge) con collocamento prevalente di presso Per_1
l'abitazione della madre;
-dispone che il padre eserciti il diritto di visita nei termini dettagliati in parte motiva;
-delega ai Servizi Sociali competenti per territorio un mandato di supporto alla genitorialità nei termini indicati in motivazione per il periodo di otto mesi;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 CP_2
con modalità tracciabili ed entro i primi 5 giorni del mese, un assegno mensile pari a euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del Parte_1
50%, alle spese straordinarie in ossequio al protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA di Vibo Valentia;
-prende atto della richiesta avanzata da entrambe le parti in ordine all'assegno unico;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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