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Decreto cautelare 29 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Decreto cautelare 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01158/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri TO CO, HE AR, IE UG, EN DE HI e IA EL MA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Ferrone e Raffaele AR, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Raso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
dell’Iliad Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso originario:
dell’autorizzazione così come autocertificata rilasciata ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs n. 259/2023 (di seguito anche “CCE”) per silenzio-assenso da parte del Comune di Minturno in favore della Iliad Italia S.p.A. il 25 novembre 2024 per l’installazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazione per telefonia cellulare in Minturno, alla via Miano s.n.c.;
B) quanto ai motivi aggiunti
per l’accertamento della sopravvenuta decadenza di diritto, ai sensi dell'art. 44, comma 11 del d.lgs n. 259/2003, del titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso a seguito dell'istanza del 2 agosto 2024, per mancata ultimazione dei lavori nel termine perentorio di dodici mesi dal suo perfezionamento;
nonché per la conseguente condanna del Comune di Minturno ad adottare ogni provvedimento dovuto e necessario, ivi compreso l'ordine di demolizione e ripristino, nonché a vigilare sulla sua esecuzione, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione;
quindi per la condanna della società controinteressata alla rimozione di ogni opera realizzata, ivi incluso il basamento in cemento armato, e al completo ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie della Iliad Italia s.p.a. e del Comune di Minturno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AS SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto di motivi aggiunti, i ricorrenti - sulla scorta della premessa per cui l’impianto tecnologico di radio-telecomunicazione per telefonia cellulare nel Comune di Minturno, oggetto dell’autorizzazione rilasciata in favore della Iliad s.p.a., non è stato ultimato nei dodici mesi successivi dal suo perfezionamento – hanno: i) dedotto la violazione del preteso obbligo del Comune di Minturno di dichiarare la decadenza dall’autorizzazione, non essendosi lo stesso ancora espresso; ii) chiesto l’accertamento giudiziale della decadenza e la condanna del Comune all’esecuzione di tale provvedimento;
- la Iliad s.p.a. e il Comune di Minturno si sono costituiti in resistenza al ricorso e, con memoria, ne hanno dedotto l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza; l’ente locale, in particolare, ha dedotto: i) l’improcedibilità del gravame, essendo intervenuto il provvedimento del 9 dicembre 2025, volto a dare atto dell’insussistenza dei presupposti per la declaratoria della decadenza; ii) l’inammissibilità del gravame, nella parte tesa ad ottenere l’accertamento giudiziale della decadenza e la condanna dell’Amministrazione ad eseguire tale provvedimento;
- in vista dell’udienza, il ricorrente ha articolato e ribadito le proprie tesi, instando per l’accoglimento del ricorso;
- all’udienza camerale del 19 dicembre 2025, uditi i legali come da verbale, la causa è passata in decisione;
Ritenuto - quanto alla parte di gravame tesa ad ottenere l’obbligo del Comune di Minturno di provvedere - che, in conseguenza dell’intervenuta adozione del provvedimento comunale del 9 dicembre 2025, in cui si è ravvisata l’insussistenza dei presupposti per dichiarare la decadenza dall’autorizzazione, da una pronuncia sul silenzio il ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità, essendo venuto meno il presupposto dell’inerzia dell’Amministrazione;
Considerato, a tale stregua, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660): i) la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 del cod.proc.amm. presuppone che al momento della pronuncia del Giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante a ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento; ii) trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; pertanto, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire o – come nel caso di specie - improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (o il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che il ricorso proposto risulti in parte improcedibile;
Ritenuto, inoltre, che la parte del gravame volta a richiedere la dichiarazione giudiziale della decadenza e la condanna dell’Amministrazione ad eseguire detta statuizione è da ritenersi inammissibile;
Considerato, su questa falsariga, che:
- la giurisprudenza amministrativa, a partire dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011, si è evoluta nel senso di ammettere l’azione generale di accertamento anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò a patto che la stessa risulti “ … necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate ”;
- nel processo amministrativo, quindi, “ l'azione di accertamento è ammessa solo eccezionalmente, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, là dove manchino, nel sistema, strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento ” (Cons. St., V, n. 2508/2024 e in senso analogo id. III, n. 5207/2023; id., n. 2804/2021; id., IV, n. 113/2019);
- nella fattispecie all’esame va esclusa la sussistenza dei presupposti affinché i ricorrenti potessero proporre un’azione generale di accertamento, sganciata da qualsivoglia azione di annullamento, atteso che: 1) essi hanno proposto, in via congiunta, il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; 2) il Comune si è comunque pronunciato in via sopravvenuta in merito alla decadenza, con provvedimento che gli stessi potranno impugnare ove lo ritengano;
- la pronuncia richiesta è volta all’adozione di una attività che implica necessariamente l’esercizio di un potere di accertamento formalmente e sostanzialmente amministrativo, come tale interdetto a questo Giudicante, a termini dell’art. 34, comma 2 del cod.proc.amm.; e ciò in quanto la declaratoria di decadenza dall’autorizzazione nella specie richiede, in analogia con quanto previsto in relazione all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, l’indefettibile intermediazione del potere amministrativo, volto ad acquisire e valutare tutti i vari profili di fatto e di diritto previsti dall’art. 44, comma 11 del CCE;
- come già anticipato, sulla ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dall’autorizzazione ha già avuto di pronunciarsi in senso sfavorevole per i ricorrenti il Comune col provvedimento del 9 dicembre 2025; a fronte di ciò, il Collegio non può valutare la legittimità di tale sopravvenuta effusione provvedimentale in assenza di una rituale e tempestiva iniziativa impugnatoria da parte dei ricorrenti né tanto meno potrebbe procedere alla disapplicazione d’ufficio del nuovo provvedimento intervenuto;
Ritenuto che, alla luce di quanto precede, l’atto di motivi aggiunti vada dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile, nei sensi di quanto in precedenza illustrato;
Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza e vadano liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili e in parte improcedibili, nei sensi e nelle parti di cui in motivazione.
Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese legali, liquidate: i) in 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge, in favore della Iliad Italia s.p.a.; ii) in 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge, in favore del Comune di Minturno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE IM AC IS, Presidente
AS SE, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS SE | NE IM AC IS |
IL SEGRETARIO