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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/12/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3931/2023 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3931/2023 r.g. promossa da
C.P.F. , nata a [...] - BR) il Parte_1 C.F._1 06.05.1995, residente in Rio de Janeiro (Rio de Janeiro - BR), Rua Lasar Segall n. 100, 103 B, difesa e rappresentata giusta procura dall'avv. Emiliano Nitti, C.F. , unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta, C.F. , nonché unitamente e C.F._3 disgiuntamente all'avv. stabilito Marina Sant'Anna, C.F. , ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio legale del difensore sito in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 7 RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_2 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 03/10/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domanda che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda la richiedente asserisce di essere discendente in linea retta del cittadino italiano nato in Italia a [...] in data [...], figlio di Persona_1 pagina 1 di 6 e di emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi come cittadino Persona_2 Persona_3 brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
-che in data 27.11.1971 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_1 [...]
(da coniugata prese il nome di a Pains, MG/Brasile; Persona_4 Persona_5
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_1 Persona_5 (in data 16.07.1974, Casa Portugal- Stato di Guanabara – RJ/Brasile); Persona_6
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_6 Persona_7 nasceva la sig.ra (in data 6.05.1995, OL, Rio De Parte_1 Janeiro/BR), attuale ricorrente;
-che in data 03.07.1997 il sig. firmava l'atto di riconoscimento della sig.ra Persona_6
Parte_1
Deduce quindi la ricorrente di avere diritto al riconoscimento della. cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente legittimo, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); deduce inoltre la ricorrente di avere inutilmente tentato di effettuare la prenotazione per ottenere appuntamento dinnanzi all'autorità amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo quanto indicato nel sito istituzionale del Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro - Brasile, e che la domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, presentata al Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro, non ha determinato nemmeno la convocazione della ricorrente stesso da parte della autorità consolare finalizzata alla consegna della documentazione comprovante la sua cittadinanza iure sanguinis; evidenzia che, con comunicazione pubblicata in data 2.02.2023 nel proprio sito istituzionale, il in San Paolo disponeva la Parte_2 convocazione dei soggetti che avevano presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana nell'anno 2012; deduce inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità e / o procedibilità della azione giudiziale di status.
Si è costituito il , per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del PM, verificata la procedibilità dell'avversa domanda, nonché la ricorrenza di tutte le condizioni ex lege previste ai fini dell'accertamento della cittadinanza, pronunciarsi secondo giustizia, e in caso di accoglimento, compensare le spese legali, in considerazione di tutto quanto sopra esposto. In via istruttoria, si chiede che ex art. 213 c.p.c. vengano richieste informazioni in ordine alla completezza e ritualità dell'istanza presentata dai ricorrenti al competente , unitamente ad Parte_2 informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda, chiedendo in particolare di verificare l'eventuale iscrizione di parte ricorrente e dei propri avi nelle liste elettorali del Brasile e/o l'esistenza di domande di iscrizione in dette liste elettorali secondo la legge del luogo da parte di parte ricorrente e dei propri avi, l'assunzione di incarichi alle dipendenze dello stato estero da parte dei medesimi soggetti, e/o ulteriori circostanze che possano rilevare ai sensi di quanto sopra specificato secondo quanto disposto in analoga fattispecie dal Tribunale di Perugia con ordinanza Rg 422/202”.
Con ordinanza istruttoria del 20.03.2024 veniva disposta, ex art. 71 c.p.c., la comunicazione degli atti al PM, trattandosi di controversia in materia di stato delle persone per le quali è previsto il necessario intervento del pubblico ministero (ex art. 70 comma I n.3 c.p.c.). Il giudice disponeva acquisirsi pagina 2 di 6 informazioni ex art. 213 c.p.c. sulla completezza e ritualità dell'istanza di riconoscimento presentata dai ricorrenti al competente , unitamente ad informazioni concernenti l'eventuale sussistenza Parte_2 di cause ostative all'accoglimento della domanda. Poneva l'acquisizione delle informazioni a carico del resistente, rinviando la causa all'udienza del 2.12.2024. CP_1
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
*****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito sommario di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art.4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, era nato a [...], comune ricompreso nella Parte_3 circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia
*****
In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. In proposito si rileva che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Nel caso di specie, la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere il provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita sulla base delle produzioni dei ricorrenti indicanti l'avvenuta ricezione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, effettuata alla autorità consolare competente. La ricorrente ha infatti dimostrato, mediante la documentazione allegata al ricorso, di avere adito il Consolato di Rio de Janeiro, con inoltro di apposita richiesta, secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale, e ciò malgrado di non avere ottenuto a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna convocazione. A tale proposito si richiama la sentenza del Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 che, con riferimento al fatto notorio delle lunghissime liste di attesa in via amministrativa osserva “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”. Si sottolinea che, nel caso di specie, la ricorrente ha presentato al Consolato Generale d'Italia di Rio de Janeiro il modulo di richiesta pagina 3 di 6 di appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. allegato 8 del ricorso).
In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
*****
Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di pagina 4 di 6 donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
*****
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi Persona_1 discendenti e segnatamente al figlio che a sua volta l'ha trasmessa a Persona_6 [...] (attuale ricorrente). Parte_1
Si considera provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente da cittadino italiano.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_1
Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_1 consolare competente, neppure all'esito dell'acquisizione di informazioni di cui all'ordinanza del 22.03.2024. pagina 5 di 6 Al riguardo merita di essere evidenziato che le informazioni richieste ai sensi dell'art. 213 c.p.c. (informazioni concernenti l'eventuale iscrizione dei ricorrenti e dei loro avi nelle liste elettorali dello Stato estero e/o l'esistenza di domande di iscrizione in dette liste elettorali secondo la legge del luogo da parte dei ricorrenti e dei loro avi, nonché informazioni circa l'assunzione di incarichi alle dipendenze dello Stato estero da parte dei medesimi soggetti) sono nella disponibilità delle autorità amministrative straniere del Paese in cui vive la parte ricorrente sicché, seppure l'istanza risulta rivolta al Consolato italiano territorialmente competente, di fatto essa non può essere evasa senza la collaborazione dell'amministrazione straniera.
Ciò posto, va rilevato che è fatto notorio l'incremento esponenziale, in questi ultimi anni, di richieste di cittadinanza avanzate – sia in via amministrativa, sia in via giudiziaria – da discendenti degli emigrati italiani nell'America latina ed il connesso incremento di richieste, da parte del Consolato italiano all'amministrazione straniera, della documentazione necessaria a verificare l'assenza di ipotesi di perdita della cittadinanza da parte di uno dei soggetti della linea di discendenza, ossia della medesima documentazione richiesta con l'ordine di informazione emesso da questo Tribunale.
Il mancato riscontro dell'ordine di esibizione, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, è dunque con ogni probabilità da imputare allo spropositato numero di richieste pervenute, che non consente di evadere le stesse in tempi ragionevoli, sicché deve ritenersi superfluo un ulteriore rinvio in attesa del deposito della documentazione richiesta, dovendosi piuttosto prendere atto che l'attività istruttoria de qua risulta incompatibile con il rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, la sig.ra Parte_1 (C.P.F.: ), nata a [...]-BR) il 6.5.1995 è cittadina
[...] C.F._1 italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 6 di 6
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3931/2023 r.g. promossa da
C.P.F. , nata a [...] - BR) il Parte_1 C.F._1 06.05.1995, residente in Rio de Janeiro (Rio de Janeiro - BR), Rua Lasar Segall n. 100, 103 B, difesa e rappresentata giusta procura dall'avv. Emiliano Nitti, C.F. , unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta, C.F. , nonché unitamente e C.F._3 disgiuntamente all'avv. stabilito Marina Sant'Anna, C.F. , ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio legale del difensore sito in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 7 RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_2 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 03/10/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domanda che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda la richiedente asserisce di essere discendente in linea retta del cittadino italiano nato in Italia a [...] in data [...], figlio di Persona_1 pagina 1 di 6 e di emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi come cittadino Persona_2 Persona_3 brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
-che in data 27.11.1971 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_1 [...]
(da coniugata prese il nome di a Pains, MG/Brasile; Persona_4 Persona_5
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_1 Persona_5 (in data 16.07.1974, Casa Portugal- Stato di Guanabara – RJ/Brasile); Persona_6
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_6 Persona_7 nasceva la sig.ra (in data 6.05.1995, OL, Rio De Parte_1 Janeiro/BR), attuale ricorrente;
-che in data 03.07.1997 il sig. firmava l'atto di riconoscimento della sig.ra Persona_6
Parte_1
Deduce quindi la ricorrente di avere diritto al riconoscimento della. cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente legittimo, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); deduce inoltre la ricorrente di avere inutilmente tentato di effettuare la prenotazione per ottenere appuntamento dinnanzi all'autorità amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo quanto indicato nel sito istituzionale del Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro - Brasile, e che la domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, presentata al Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro, non ha determinato nemmeno la convocazione della ricorrente stesso da parte della autorità consolare finalizzata alla consegna della documentazione comprovante la sua cittadinanza iure sanguinis; evidenzia che, con comunicazione pubblicata in data 2.02.2023 nel proprio sito istituzionale, il in San Paolo disponeva la Parte_2 convocazione dei soggetti che avevano presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana nell'anno 2012; deduce inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità e / o procedibilità della azione giudiziale di status.
Si è costituito il , per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del PM, verificata la procedibilità dell'avversa domanda, nonché la ricorrenza di tutte le condizioni ex lege previste ai fini dell'accertamento della cittadinanza, pronunciarsi secondo giustizia, e in caso di accoglimento, compensare le spese legali, in considerazione di tutto quanto sopra esposto. In via istruttoria, si chiede che ex art. 213 c.p.c. vengano richieste informazioni in ordine alla completezza e ritualità dell'istanza presentata dai ricorrenti al competente , unitamente ad Parte_2 informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda, chiedendo in particolare di verificare l'eventuale iscrizione di parte ricorrente e dei propri avi nelle liste elettorali del Brasile e/o l'esistenza di domande di iscrizione in dette liste elettorali secondo la legge del luogo da parte di parte ricorrente e dei propri avi, l'assunzione di incarichi alle dipendenze dello stato estero da parte dei medesimi soggetti, e/o ulteriori circostanze che possano rilevare ai sensi di quanto sopra specificato secondo quanto disposto in analoga fattispecie dal Tribunale di Perugia con ordinanza Rg 422/202”.
Con ordinanza istruttoria del 20.03.2024 veniva disposta, ex art. 71 c.p.c., la comunicazione degli atti al PM, trattandosi di controversia in materia di stato delle persone per le quali è previsto il necessario intervento del pubblico ministero (ex art. 70 comma I n.3 c.p.c.). Il giudice disponeva acquisirsi pagina 2 di 6 informazioni ex art. 213 c.p.c. sulla completezza e ritualità dell'istanza di riconoscimento presentata dai ricorrenti al competente , unitamente ad informazioni concernenti l'eventuale sussistenza Parte_2 di cause ostative all'accoglimento della domanda. Poneva l'acquisizione delle informazioni a carico del resistente, rinviando la causa all'udienza del 2.12.2024. CP_1
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
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La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito sommario di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art.4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, era nato a [...], comune ricompreso nella Parte_3 circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia
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In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. In proposito si rileva che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Nel caso di specie, la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere il provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita sulla base delle produzioni dei ricorrenti indicanti l'avvenuta ricezione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, effettuata alla autorità consolare competente. La ricorrente ha infatti dimostrato, mediante la documentazione allegata al ricorso, di avere adito il Consolato di Rio de Janeiro, con inoltro di apposita richiesta, secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale, e ciò malgrado di non avere ottenuto a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna convocazione. A tale proposito si richiama la sentenza del Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 che, con riferimento al fatto notorio delle lunghissime liste di attesa in via amministrativa osserva “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”. Si sottolinea che, nel caso di specie, la ricorrente ha presentato al Consolato Generale d'Italia di Rio de Janeiro il modulo di richiesta pagina 3 di 6 di appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. allegato 8 del ricorso).
In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
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Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di pagina 4 di 6 donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
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Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi Persona_1 discendenti e segnatamente al figlio che a sua volta l'ha trasmessa a Persona_6 [...] (attuale ricorrente). Parte_1
Si considera provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente da cittadino italiano.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_1
Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_1 consolare competente, neppure all'esito dell'acquisizione di informazioni di cui all'ordinanza del 22.03.2024. pagina 5 di 6 Al riguardo merita di essere evidenziato che le informazioni richieste ai sensi dell'art. 213 c.p.c. (informazioni concernenti l'eventuale iscrizione dei ricorrenti e dei loro avi nelle liste elettorali dello Stato estero e/o l'esistenza di domande di iscrizione in dette liste elettorali secondo la legge del luogo da parte dei ricorrenti e dei loro avi, nonché informazioni circa l'assunzione di incarichi alle dipendenze dello Stato estero da parte dei medesimi soggetti) sono nella disponibilità delle autorità amministrative straniere del Paese in cui vive la parte ricorrente sicché, seppure l'istanza risulta rivolta al Consolato italiano territorialmente competente, di fatto essa non può essere evasa senza la collaborazione dell'amministrazione straniera.
Ciò posto, va rilevato che è fatto notorio l'incremento esponenziale, in questi ultimi anni, di richieste di cittadinanza avanzate – sia in via amministrativa, sia in via giudiziaria – da discendenti degli emigrati italiani nell'America latina ed il connesso incremento di richieste, da parte del Consolato italiano all'amministrazione straniera, della documentazione necessaria a verificare l'assenza di ipotesi di perdita della cittadinanza da parte di uno dei soggetti della linea di discendenza, ossia della medesima documentazione richiesta con l'ordine di informazione emesso da questo Tribunale.
Il mancato riscontro dell'ordine di esibizione, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, è dunque con ogni probabilità da imputare allo spropositato numero di richieste pervenute, che non consente di evadere le stesse in tempi ragionevoli, sicché deve ritenersi superfluo un ulteriore rinvio in attesa del deposito della documentazione richiesta, dovendosi piuttosto prendere atto che l'attività istruttoria de qua risulta incompatibile con il rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, la sig.ra Parte_1 (C.P.F.: ), nata a [...]-BR) il 6.5.1995 è cittadina
[...] C.F._1 italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
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