Sentenza 12 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Parere interlocutorio 31 dicembre 2025
Parere definitivo 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00894/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Aloia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 93/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano e del Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Vista la rinuncia alla domanda cautelare formulata dall’appellante;
Ritenuto di dover dichiarare improcedibile il presente appello cautelare;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara l’appello cautelare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Spese compensate;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.