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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 521/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 28
maggio 2025
d a
, e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Luca Parte_3
Berni del Foro di Parma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
in persona del procuratore speciale Controparte_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_2
Flavio Garrone del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA - 2 -
c o n t r o
e per essa Controparte_3 Controparte_4
qui rappresentata da
[...] Controparte_5
in persona del procuratore speciale dott.ssa
[...] [...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Mario Loy del Controparte_6
Foro di Roma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1543/2020 pronunciata il 2/11/2020 e pubblicata il 4/11/2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge:
In via pregiudiziale:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito:
- in riforma della sentenza n. 1543/2020 del 2/11/2020 del
Tribunale di Bergamo, pubblicata il 4/11/2020, non notificata resa nell'ambito della causa civile R.G. n. 11547/2014, accogliere le domande già avanzate dai Signori Parte_1 [...]
e , quali fideiussori della società Parte_2 Parte_3
LI F.D.R. S.r.l. in concordato preventivo, nell'ambito del foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il - 3 -
9/7/2020 che si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
giudicare:
In via preliminare:
- sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto n.
3305/14 ing., n. 6621/14 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo il 10
giugno 2014, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE:
- annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto,
conseguentemente dichiarando quindi la nullità, l'inefficacia e comunque e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto,
respingendo nel merito la domanda avversaria, in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa;
- ACCERTARE e DICHIARARE nulla o annullabile la garanzia fidejussoria, ed in ogni caso sia risolto il relativo contratto in capo ai signori e Parte_1 Parte_3 Parte_2
[...]
- ACCERTARE e DICHIARARE nullo o annullabile i contratti di finanziamento per carenza delle clausole contrattuali in merito al costo dello stesso;
- ACCERTARE e DICHIARARE nulle le clausole contrattuali che prevedono interessi di legali, di mora, spese e commissioni di massimo scoperto e quant'altro poiché contra legem anche a causa dell'usura rilevata;
- 4 -
- ORDINARE alla NC convenuta di effettuare la corretta segnalazione in Centrale Rischi sotto il codice “901 Credito
Contestato” ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della
NC d'TA n. 139 del 11/02/1991;
- ORDINARE alla NC la produzione integrale del contratto di conto corrente relativo al conto 99153 (art. 1823 c.c.) e di apertura di credito (art. 1842 c.c.) stipulato all'apertura dello stesso, nonché di tutti i sottoconti ad esso annessi;
- ORDINARE la produzione integrale di tutti gli estratti conto dettagliati relativi al conto corrente 99153, nonché la produzione di tutta la documentazione relativa alle modifiche apportate allo stesso,
nonché la documentazione comprovante che quanto sopra sia stato inviato e ricevuto dalla LI FDR e dai suoi fideiussori;
- ACCERTARE e DICHIARARE per il conto corrente 99153
nel caso di mancata produzione del contratto di conto corrente integrale e/o degli estratti conto integrali sin dall'inizio dell'apertura, il saldo zero e comunque la reale consistenza delle presunte somme dovute alla
NC dedotte in giudizio anche attraverso CTU tecnico-contabile e quindi accertare e dichiarare la compensazione delle stesse ovvero la nullità per la presenza di tassi oltre soglia riportando dunque le somme a quelle delle risultanze analitiche ovvero a quelle di 3 giustizia;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'effettivo TAEG e TEN,
nonché qualsiasi altro parametro, finanziamenti erogati in narrativa erogato e disporre apposita CTU e quindi ricalcolando gli stessi ed accertando la presenza di tassi oltre soglia e, nel caso, riportare il - 5 -
finanziamento ai tassi effettivi ovvero in presenza di usura imponendo la restituzione del solo capitale portano in deduzione sul dovuto le somme già versate;
- STATUIRE con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria come di giustizia, in ordine alla condanna dell'Istituto NCrio opposto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con i relativi interessi dalla domanda al saldo previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca.
IN SUBORDINE:
- ACCERTARE E DICHIARARE la connessione fra decreto opposto n. 3305/14 ing., n. 6621/14 R.G. emesso dal Tribunale di
Bergamo il 10 giugno 2014 con l'altro decreto opposto n.° 3444/14
ing., n. 6619/14 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo il 7 giugno
2014 con udienza fissata al giorno 08 gennaio 2015 e per l'effetto
ORDINARE la riunione dei procedimenti;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illiceità dei dati CERVED
prodotti con doc. 4) e per l'effetto ORDINARE a Cerved la cancellazione degli stessi in conformità ai precedenti ordini del Garante
di Protezione della Privacy e per violazione da quanto statuito all'art. 24 comma 1 lett. c) del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora l'ammissione dei
Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul conto corrente e su tutti i finanziamenti e mutui secondo la più ampia formulazione possibile dei quesiti peritali riservandosi sin d'ora la nomina del proprio CTU.
Si richiede l'emissione di un ordine di esibizione ex articolo - 6 -
210 c.p.c. avverso la banca opposta degli estratti conto dall'inizio del rapporto, dei contratti di corrispondenza e di apertura di credito nonché
della convenzione col Consorzio Fidi e delle condizioni economiche praticate.
Con ogni più ampia riserva istruttoria con riserva di chiedere prova per testi e interrogatorio formale nei termini di cui all'art. 183
comma 6° c.p.c., con più' ampia facoltà di legge per eccepire, dedurre,
controdedurre, indicare mezzi istruttori.
In ogni caso con vittoria di spese di diritti ed onorari in ordine alle quali si dichiara antistatario. Conclusioni da ritenersi integrate con le istanze istruttorie di cui alle 2° memorie ex Art. 183, 6° comma c.p.c.”
In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Dell'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis,
come di seguito giudicare.
- 1) in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado non sussistendo i gravi motivi richiesti ex lege;
- 2) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto,
nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del - 7 -
Tribunale di Bergamo Giudice dr.ssa Veronica Marrapodi n.
1543/2020 pubblicata il 4 novembre 2020 e non notificata;
- 3) in via subordinata: condannare comunque le controparti appellanti in solido a pagare alla la somma di € Controparte_1
201.071,18 in totale con valuta 8.5.2014 oltre agli interessi moratori al tasso legale pro tempore maturati e maturandi al saldo, ovvero il diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi ai tassi di competenza per le causali dedotte nel ricorso monitorio nonché nei successivi gradi di giudizio anche ai sensi degli artt. 2033 - 2041 cod.
civ..
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione a favore di delle competenze legali del presente grado di giudizio Controparte_1
oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p.
Dell'appellata CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia,
- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dai Sig.ri Parte_1
poiché
[...] Parte_2 Parte_3
inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra dedotte e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado;
- con vittoria di spese comprensive del compenso professionale - 8 -
per il presente giudizio, oltre Spese Generali, C.P.A. e I.V.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso dell'
[...]
(già , ingiungeva a Controparte_7 Controparte_8
a e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in qualità di fideiussori della LI FDR s.r.l. in
[...]
concordato preventivo), in solido tra di loro, il pagamento della somma di € 201.071,18 = oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva ai contratti di conto corrente, aperture di credito e prestito finanziario stipulati con la società debitrice.
a e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
interponevano opposizione avverso il suddetto provvedimento.
[...]
Resisteva l' (già Controparte_7 [...]
. Controparte_8
Indi interveniva nel procedimento la e per Controparte_3
essa in atti rappresentata dalla Controparte_4 [...]
in qualità di cessionaria del credito per cui è Controparte_5
causa.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1) RIGETTA integralmente l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3505/2014, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 10.06.2014 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al numero di ruolo 6621/2014 r.g., che, per effetto dell'art. 653 c.p.c.,
dichiara definitivamente esecutivo;
- 9 -
- 2) CONDANNA gli opponenti in solido tra loro a rifondere, in favore di le spese di lite dell'odierno Controparte_9
giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 13.430,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- 3) PONE le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto,
definitivamente a carico degli odierni opponenti, in pari misura nei rapporti interni.
Riteneva il primo giudice:
- che si trattava di una fideiussione con clausola solve et repete,
in base alla quale è escluso che il garante possa opporre al creditore eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, se non dopo aver adempiuto l'obbligazione di garanzia;
- che il credito azionato in monitorio originava dal saldo negativo del conto corrente nonché dal residuo del finanziamento;
- che l'opposizione era imperniata sull'applicazione di interessi usurari nell'ambito di altri contratti di mutuo, ipotecario e non;
- che, quanto al contratto di conto corrente, la domanda concernente l'applicazione di interessi usurari era inammissibile, in quanto tardiva, attesa la genericità di formulazione della relativa doglianza prima della memoria istruttoria;
- che, benchè sul punto la ctu avesse rilevato l'applicazione di interessi usurari, della stessa non si poteva tenere conto, essendo stata espletata in supplenza dell'onere di allegazione e di prova che incombe alla parte;
- 10 -
- che, quanto al contratto finanziamento, la parte aveva effettuato dei calcoli difformi dalle istruzioni della NC d'TA (e, in particolare, dei calcoli che prevedevano la sommatoria del tasso di interesse contrattuale con il tasso di mora);
- che, ad abundantiam, il ctu aveva escluso l'usura quanto al contratto di finanziamento e agli altri contratti di mutuo.
- che l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. era infondata,
trattandosi di soci e/o amministratori della società, i quali, peraltro,
erano tenuti ad informarsi sulle condizioni economiche del debitore;
- che l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust era altrettanto infondata, trattandosi al più di una nullità parziale, non essendo dato comprendere come la stessa potesse produrre degli effetti lesivi sulla posizione contrattuale dei singoli fideiussori, frustrando l'assetto degli interessi in gioco;
- infine, che la domanda di condanna alla cancellazione dei dati ovvero al mutamento della segnalazione in Centrale Rischi era infondata, in quanto formulata sul presupposto di censure rivelatesi poi infondate.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
interponevano appello avverso la suddetta decisione per i
[...]
seguenti motivi:
- 1) Asserita inammissibilità e tardività della domanda attorea;
- 2) Violazione degli art. 1418 e/o 1419 c.c.;
- 3) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 108/96 in punto alla formula da utilizzare ai fini della verifica del superamento - 11 -
del tasso soglia;
- 4) Eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI vietato.
Resistevano l' (già Controparte_1 [...]
già e la Controparte_7 Controparte_8 CP_3
e per essa in atti rappresentata
[...] Controparte_4
dalla Controparte_5
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 28 maggio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello i criticano l'asserita Pt_1
inammissibilità e tardività della domanda attorea. Osservano che fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata contestata l'applicazione di interessi usurari quanto al contratto di conto corrente;
che, nelle rispettive memorie istruttorie, la banca aveva prodotto i contratti di apertura di credito, mentre essi avevano prodotto la perizia econometrica;
che, in tal modo, avevano fornito adeguato supporto probatorio alla domanda, tanto più che non si riteneva più necessaria la produzione dei decreti ministeriali riguardanti l'usura.
Con il secondo motivo di appello i lamentano la Pt_1
violazione degli art. 1418 e/o 1419 c.c.. Osservano che la ctu, disposta dal giudice, aveva sostanzialmente confermato l'applicazione di addebiti illegittimi per il conto corrente, quantomeno nella misura di €
25.188,83=; che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, di guisa che il - 12 -
Tribunale, anziché ripudiare la ctu, avrebbe dovuto dichiarare la nullità
quantomeno parziale del contratto in ragione dell'usura.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono fondati.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la censura afferente all'usura in relazione al conto corrente, per tardività e genericità
dell'allegazione e della prova, in ossequio al principio secondo cui
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi
moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel
senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli
stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale
relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo
considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti
modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
La Corte dissente da tale interpretazione, dato che il principio dell'allegazione e della prova va sempre coordinato con quello della rilevabilità d'ufficio dell'usura. Infatti, gli ermellini insegnano che
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una
banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del
contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni
usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che
prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai - 13 -
sensi dell'art. 1421 cod. civ., qualora vi sia contestazione, anche per
ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta
di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della
domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di
un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice
possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte
dall'attore” (Sez. 1, Sentenza n. 24483 del 30/10/2013).
La rilevabilità d'ufficio dell'usura è ancor più pregnante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il diverso atteggiarsi dell'onere della prova. Infatti, in tale giudizio l'opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, sicchè, nel momento in cui pone il tema dell'usura, non formula un'eccezione in senso stretto, ma si limita ad espletare una mera difesa, che ben può
proporre in comparsa conclusionale, od anche in appello, qualora fondata su elementi già acquisiti al processo.
Ciò è proprio quel che è accaduto nel caso di specie, posto che l'usura è stata accertata dal ctu, e che sulla questione dell'usura le parti hanno dibattuto, in tal modo assicurandosi il contraddittorio. La
circostanza che l'usura risulti dagli atti di causa ben consente al giudice l'esplicazione dei propri poteri d'uffici nella rilevazione della corrispondente nullità.
Peraltro, vale la pena di precisare che un'allegazione dell'usura,
benchè generica, vi era fin dal principio, e che l'allegazione è stata supportata, in memoria istruttoria, mediante la produzione della perizia econometrica. L'istruttore ha, poi, disposto la ctu, anche sull'usura, e - 14 -
dalla ctu è emerso che in relazione al conto corrente vi era effettivamente usura, sicchè il dato è stato ormai acquisito al processo.
Il caso in esame, pertanto, non è comparabile a quelli, cui si riferisce la giurisprudenza citata dal Tribunale, in cui non vi era nessun elemento sulla scorta del quale poter rilevare d'ufficio la nullità.
La decisione del primo giudice, dunque, non è condivisibile.
A questo punto si tratta di verificare l'incidenza in concreto dell'usura nel rapporto sottoposto all'esame del giudicante.
Il problema si pone esclusivamente in ordine al conto corrente,
giacchè in ordine al finanziamento e ai mutui non è stata riscontrata alcuna usura.
Il ctu ha formulato il proprio conteggio, che conduce ad una differenza a favore del correntista di + 58.750,28= (il saldo del conto è
stato, quindi, rettificato, da - € 159.0964,07= a - € 100.313,79=,
rimanendo sempre negativo). Si tratta dell'IPOTESI A: eliminazione dal conto corrente ordinato per data valuta degli originari addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi debitori, commissioni disponibilità fondi, penali di sconfino, spese recupero affidamenti e commissioni di istruttoria veloce per i trimestri usurari;
ricalcolo per i successivi trimestri non usurari degli interessi debitori e creditori secondo il tasso applicato dalla banca desunto dalle liquidazioni trimestrali periodiche delle competenze (p. 85 relazione dott. . Per_1
Il ctu, pur ritenendo non condivisibili le osservazioni del ctp della banca, di cui si dirà appresso, ha formulato anche un conteggio alternativo, che conduce ad una differenza a favore del correntista di + - 15 -
+25.188,83= (il saldo del conto è stato, quindi, rettificato, da - €
159.0964,07= a € - 133.875,24 =, rimanendo sempre negativo). Si tratta dell'IPOTESI A bis: eliminazione dal conto corrente ordinato per data valuta degli originari addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi debitori, commissioni disponibilità fondi, penali di sconfino, spese recupero affidamenti e commissioni di istruttoria veloce per i trimestri usurari;
ricalcolo per i successivi trimestri non usurari degli interessi debitori e creditori secondo il tasso applicato dalla banca desunto dalle liquidazioni trimestrali periodiche delle competenze. VERIFICHE
DELL'USURA EFFETTUATE APPLICANDO LE RICHIESTE DI
CUI AI PUNTI 5 E 6 DELLA MEMORIA 20/03/2017 C.T.P.
p. 114 relazione dott. . Per_2 Per_1
Le osservazioni del ctp della banca, che l'appellata si è limitata a riproporre nel presente giudizio, senza alcuna aggiunta, sono già state ampiamente confutate dal ctu, con convincenti argomentazioni, che la
Corte ritiene di dover condividere.
Prima osservazione (5. La verifica dell'usura quanto al conto corrente): il ctu ha correttamente applicato le Istruzioni della NC
d'TA vigenti ratione temporis, secondo cui “gli oneri su base annua
sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi
precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano
connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel
caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni … gli oneri
annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni
contrattuali applicate”; infatti, ha ravvisato la sussistenza di ripetuti e - 16 -
continuativi sconfinamenti del saldo del c/c oltre il limite del fido, negli intervalli temporali in cui compare la dicitura “SCONF”, e ha constatato che la penale di sconfino è stata applicata dalla banca continuativamente nei quattro trimestri consecutivi (dal 4° trimestre
2010 al 3° trimestre 2011), mentre successivamente la commissione di istruttoria veloce è stata applicata dalla banca continuativamente nei cinque trimestri consecutivi (dal 1° trimestre 2013 al 1° trimestre 2014)
nei quali il saldo debitore del c/corrente n. 185 è risultato effettivamente e ricorrentemente sconfinato oltre il fido;
indi ne ha tratto la giusta conclusione che “la banca ha addebitato
continuativamente per quei trimestri degli oneri a titolo di “penale di
sconfino” prima, e di “CIV” poi, e di detti oneri ricorrenti e
continuativi è necessario farsi carico – nei trimestri in cui si è
verificato lo sconfino a termini di contratto – includendo nel TEG tutti
gli oneri addebitati al cliente nel corso dell'intera durata dell'utilizzo
extra-fido, e fino ad un massimo di dodici mesi precedenti”.
Seconda osservazione (6. La verifica dell'usura quanto al conto corrente: il ctu non ha tenuto conto della rettifica degli interessi): il ctu ha spiegato bene che, sulla base alla documentazione allegata, non è
possibile accertare se ciascuna rettifica si riferisca ad una Categoria che superi il rispettivo tasso soglia, e se essa sia relativa alla categoria 1
dell'apertura di credito (BIA/sconf) ovvero alla categoria 2
dell'anticipazione sbf (SBF); indi ne ha tratto la giusta conclusione che non è possibile che tutte le rettifiche vadano considerate sic et
simpliciter in riduzione della categoria di interessi che di volta in volta - 17 -
supera il tasso soglia, a prescindere da ogni verifica.
Terza osservazione (7. La verifica dell'usura del conto corrente
– le contestazioni avversarie): il rilievo difensivo tecnico di parte si scontra con il principio della rilevabilità d'ufficio dell'usura; infatti,
non si pone alcun problema di ultra petita se il ctu ha riscontrato l'usura anche in trimestri non contestati.
Quarta osservazione (La prescrizione): l'usura è stata riscontrata in trimestri rispetto ai quali la prescrizione sicuramente non opera.
Quinta osservazione (9. La presenza agli atti dei d.m. relativi ai tassi soglia): la produzione dei d.m. non è affatto necessaria, in quanto
“In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi
effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei
tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n.
108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed
astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano
i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una
normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla
stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve
conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al
principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022).
Resta, dunque, fermo il conteggio del ctu.
Ne consegue che, per effetto della rettifica del conto corrente in dipendenza dell'usura, l'importo dell'ingiunzione deve essere ridotto - 18 -
da € 201.071,18= a € 142.320,90=, dovendo considerarsi la differenza a favore del correntista di + € 58.750,28=.
Con il terzo motivo di appello i lamentano la Pt_1
violazione e falsa applicazione della Legge n. 108/96 in punto alla formula da utilizzare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Osservano che la perizia econometrica da essi prodotta si fonda su un criterio, difforme alle Istruzioni della NC d'TA (le quali escludono dal computo gli interessi di mora), ma conforme alla legge
108/1996; che, al contrario di quanto statuito dal Tribunale, gli interessi di mora, secondo la più recente giurisprudenza, vanno inclusi nel conteggio ai fini dell'usura; che, nel caso di specie, il ctu si era limitato a considerare le singole categorie di interessi (corrispettivi e moratori),
raffrontandole semplicemente con le soglie per operazioni similari creditizie, senza minimamente verificare in concreto che cosa avesse imputato la banca al riguardo;
che, viceversa, l'indagine avrebbe dovuto essere condotta con riguardo all'effettiva operatività della banca mutuante.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha affermato, per un verso, che la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori non è consentita e, per altro verso, che la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata mediante l'utilizzo di parametri omogenei, quelli stessi impiegati dalla NC
d'TA nella determinazione del TEGM.
Gli appellanti insistono nel voler utilizzare la formula del proprio ctp, che è basata sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e - 19 -
interessi moratori, senza disconoscere che si tratta di una formula difforme dalle Istruzioni della NC d'TA.
La censura pare del tutto generica, in quanto non è dato neppure comprendere a quale, dei più rapporti analizzati, si riferisca.
In ogni caso il ctu, sebbene non gli fosse stato richiesto dal quesito, fatta applicazione delle Istruzioni della NC d'TA, ha accertato la non usurarietà dei tassi moratori per ognuno dei cinque contratti di finanziamento esaminati (p. 91 relazione dott. . Per_1
La verifica è stata condotta mediante ricorso al criterio della maggiorazione, che il ctp dei fideiussori contesta nella sua terza osservazione.
Senonchè la maggiorazione è indispensabile al fine di osservare la simmetria nella comparazione dei tassi (gli interessi moratori vengono generalmente convenuti mediante applicazione di una percentuale in più rispetto agli interessi corrispettivi), secondo quanto ritenuto dalla più autorevole giurisprudenza, la quale ha affermato il principio che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la
promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al
contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui
all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori
professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia
sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media - 20 -
degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e
con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine
di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece,
laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo
degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione
dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non
sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224,
comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì
applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36,
comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo
rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”
(Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
La soluzione adottata dalla giurisprudenza in ordine agli interessi moratori è identica a quella che è stata precedentemente adottata in ordine alla commissione di massimo scoperto, laddove si è
affermato che “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti
svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore
(il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185
del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della
verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come
determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va - 21 -
effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG)
degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo
scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso
soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato
nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata
aumentando della metà la percentuale della CMS media pure
registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli
interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante
nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
(Sez. U - , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018).
Le Sezioni Unite sono pervenute all'elaborazione di tale principio escludendo la portata interpretativa, e quindi la retroattività,
dell'art.
2-bis cit., ritenendola contrastante con il tenore letterale della disposizione, recante anche il riferimento ad una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, e con il principio di simmetria cui
è improntato il sistema della legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera gli elementi da porre a base del calcolo del tasso effettivo globale concretamente applicato e quelli da prendere in considerazione ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio, e quindi della determinazione del tasso soglia antiusura.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la commissione di massimo scoperto rientri pur sempre tra le commissioni o - 22 -
remunerazioni menzionate dal comma quarto dell'art. 644 cod. pen. e dall'art. 2, comma primo, della legge n. 108; che, pur non essendo inclusa tra gli elementi in base ai quali si determina il tasso effettivo globale medio, possa assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione della conformità della disciplina amministrativa rispetto alla legge di cui costituisce attuazione;
che la sua separata rilevazione anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 è di per sé sufficiente ad escludere l'illegittimità di tale disciplina, in quanto consente la comparazione tra il corrispettivo della prestazione creditizia concretamente praticato ed il tasso soglia, cui sono preordinati i decreti ministeriali.
Infine, le Sezioni Unite hanno richiamato la formula del TEG
elaborata dalla NC d'TA , e quindi il tasso soglia ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996
e le modalità di comparazione da essa indicate, reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
Le difese svolte degli appellanti richiamano, invece, la tesi per la quale ai fini della determinazione del tasso soglia gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e le commissioni di massimo scoperto vanno sommati;
tesi, questa, ormai risalente e precedente rispetto a tali pronunce che rappresentano l'orientamento oramai - 23 -
consolidato in giurisprudenza.
È evidente, dunque, che la prospettazione dell'usura oggettiva in relazione a calcoli elaborati sulla base di un tasso diverso dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali rende la stessa del tutto priva di fondamento.
Con il quarto motivo di appello i eccepiscono la nullità Pt_1
delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI vietato.
Osservano che detta nullità, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, è totale e non, invece, parziale.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, premesso che si tratta di fideiussione con clausola
solve et repete, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che si è
pronunciata sull'argomento delle clausole ABI, e ha aggiunto che, nel caso concreto, l'eventuale nullità (parziale) non avrebbe avuto alcuna incidenza sulle sorti del contratto.
Gli appellanti censurano soltanto la statuizione sulla nullità
parziale.
In realtà, all'accoglimento della tesi dei fideiussori si frappongono plurime ragioni: a) l'eccezione è tardiva;
b) il provvedimento della NC d'TA ha limiti temporali di applicazione ben definiti;
c) il provvedimento della NC d'TA non è stato neppure prodotto in giudizio;
d) in ogni caso, la nullità è parziale e non totale.
- a) In primo luogo va rilevato che la contestazione avente ad oggetto la nullità della fideiussione omnibus stipulata in data 28 - 24 -
gennaio 2008, per asserita violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della
Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust), è stata tardivamente proposta.
Detta eccezione, infatti, è stata sollevata per la prima volta soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, quando ormai era precluso il compimento di nuove allegazioni difensive. Né può
ritenersi che la rilevabilità d'ufficio della nullità possa sanare tale ritardo, atteso che essa non può essere invocata al fine di eludere i limiti processuali propri della fase conclusiva del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha chiarito sul punto che “la nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle”,
dipendente da intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, è
rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le
circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta
ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
- b/c) Nella fattispecie concreta è determinante, inoltre,
osservare che l'eccezione è stata formulata in maniera generica,
essendosi gli appellanti limitati ad indicare le clausole della fideiussione (nn. 2, 6 e 8) che riprodurrebbero lo schema ABI ritenuto incompatibile con la disciplina antitrust dal provvedimento n. 55/2005
emesso dalla NC di TA, omettendo peraltro di produrre tale documento e di argomentare circa la corrispondenza temporale del periodo di stipula della fideiussione con quello oggetto di indagine da parte della NC di TA. Anche la mancata produzione del provvedimento impedisce di per sé il rilievo d'ufficio della nullità - 25 -
eccepita, dal momento che la Cassazione ha espressamente affermato che: “è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte
interessata non ha prodotto il provvedimento della NC d'TA ed il
modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la
conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di
fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità”
(Sez. 1, Ordinanza n. 24380 del 21/052024,Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07
/2023 e Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 13/11/2024).
In altre parole, la fideiussione de qua è stata stipulata nell'anno
2008 e, pertanto, non può ritenersi automaticamente assoggettata al provvedimento della NC d'TA n.55/2005. Tale provvedimento,
infatti, trae origine da un'attività istruttoria condotta in un contesto economico e normativo antecedente, e non vi è alcuna presunzione che il panorama bancario nel 2008 fosse del tutto sovrapponibile a quello precedente. Sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il campo di applicazione del provvedimento della NC d'TA va ristretto alle sole fideiussioni stipulate nel periodo effettivamente esaminato dall'Autorità, escludendone l'applicazione de plano a quelle successive: “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere
stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della NC d'TA, evidente essendo che detto
accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare
esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo
anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre
clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e - 26 -
comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base
al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica
prova” (Sez. 1, Ordinanza n. 1170 del 11/10/2025).
Ne consegue che, nel caso di specie, gli appellanti avevano l'onere di allegare e di provare l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito nonché la concreta incidenza negativa di tale presunta intesa sulla fideiussione stipulata. In
mancanza di tali elementi probatori non è possibile pervenire ad una declaratoria di nullità della fideiussione in base al solo rilievo della conformità di alcune clausole allo schema ABI.
- d) Inoltre, va rilevato che gli appellanti invocano una nullità
totale del contratto, laddove invece, in tema di violazioni della normativa antitrust, la sanzione applicabile è quella della nullità
parziale, limitata cioè alle sole clausole effettivamente ritenute il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza. Infatti, alla luce del principio di conservazione degli atti negoziali, il contratto di fideiussione a valle
è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al predetto principio, soltanto laddove la parte che invoca la nullità dia prova dell'essenzialità di tali clausole, tale per cui in loro assenza non avrebbe concluso il contratto.
Nel caso in esame, gli appellanti non solo non hanno dato prova di tale essenzialità, ma è anzi verosimile ritenere che i contraenti avrebbero comunque concluso il contratto, posto che in assenza di tali clausole i fideiussori avrebbero visto alleggerita la propria posizione. - 27 -
In definitiva, il primo ed il secondo motivo vanno accolti,
mentre il terzo e il quarto motivo vanno respinti.
Di conseguenza il decreto ingiuntivo n. 3505/2014 emesso dal
Tribunale di Bergamo va revocato, ma i fideiussori vanno condannati a pagare alla NC la minor somma di € 142.320,90=, di cui €
100.313,79= a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 99153 ed
€ 42.007,11= a titolo di residuo del finanziamento n. 004-00129874 del
27.07.2007.
La riforma seppur parziale della sentenza impugnata impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, per entrambi i gradi del giudizio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
In tal senso l'accoglimento parziale dell'appello e il rilievo dell'usura giustificano una compensazione delle spese di lite nella misura di ½; la restante parte, per il principio della soccombenza, viene posta a carico di parte appellante e liquidata ai sensi del DM n.
147/2022. Applicato lo scaglione di valore da € 52.000,00 a €
260.000,00, e già considerata la dimidiazione in forza della parziale compensazione, si ottiene:
- quanto al primo grado di giudizio: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, €2.126,50 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge;
- quanto al secondo grado di giudizio, € 1.488,50 per la fase di - 28 -
studio, € 955,50 per la fase introduttiva, € 1.081,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.551,50 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Le spese di ctu vanno poste a carico dei fideiussori e della banca in ugual misura tra di loro.
Nulla per le spese di lite della cessionaria, la quale, invero, è
spontaneamente intervenuta nel procedimento, benchè avrebbe potuto beneficiare degli effetti riflessi del giudicato, e peraltro non ha neppure depositato gli scritti difensivi finali.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1543/2020 del Tribunale di Bergamo:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3505/2014 emesso dal Tribunale
di Bergamo in data 10.06.2014 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al numero di ruolo n. 6621/2014 R.G.;
- condanna parte appellante Parte_1 [...]
ed in solido tra di loro, a pagare a Parte_2 Parte_3
parte appellata (già Controparte_1 Controparte_7
già la somma di €
[...] Controparte_8
142.320,90=, oltre a interessi come nel decreto;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna parte appellante Parte_1 Pt_2 - 29 -
ed in solido tra di loro, a Parte_2 Parte_3
rimborsare a parte appellata (già Controparte_1 [...]
già i restanti ½ delle Controparte_7 Controparte_8
spese di lite, liquidate come in motivazione;
- spese di ctu a carico di parte appellante Parte_1
ed e di parte appellata Parte_2 Parte_3
(già già Controparte_1 Controparte_7 [...]
in ugual misura tra di loro;
Controparte_8
- nulla per le spese di lite della , e per essa CP_3 [...]
in atti rappresentata dalla Controparte_4 [...]
Controparte_5
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17
settembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 521/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 28
maggio 2025
d a
, e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Luca Parte_3
Berni del Foro di Parma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
in persona del procuratore speciale Controparte_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_2
Flavio Garrone del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA - 2 -
c o n t r o
e per essa Controparte_3 Controparte_4
qui rappresentata da
[...] Controparte_5
in persona del procuratore speciale dott.ssa
[...] [...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Mario Loy del Controparte_6
Foro di Roma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1543/2020 pronunciata il 2/11/2020 e pubblicata il 4/11/2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge:
In via pregiudiziale:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito:
- in riforma della sentenza n. 1543/2020 del 2/11/2020 del
Tribunale di Bergamo, pubblicata il 4/11/2020, non notificata resa nell'ambito della causa civile R.G. n. 11547/2014, accogliere le domande già avanzate dai Signori Parte_1 [...]
e , quali fideiussori della società Parte_2 Parte_3
LI F.D.R. S.r.l. in concordato preventivo, nell'ambito del foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il - 3 -
9/7/2020 che si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
giudicare:
In via preliminare:
- sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto n.
3305/14 ing., n. 6621/14 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo il 10
giugno 2014, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE:
- annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto,
conseguentemente dichiarando quindi la nullità, l'inefficacia e comunque e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto,
respingendo nel merito la domanda avversaria, in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa;
- ACCERTARE e DICHIARARE nulla o annullabile la garanzia fidejussoria, ed in ogni caso sia risolto il relativo contratto in capo ai signori e Parte_1 Parte_3 Parte_2
[...]
- ACCERTARE e DICHIARARE nullo o annullabile i contratti di finanziamento per carenza delle clausole contrattuali in merito al costo dello stesso;
- ACCERTARE e DICHIARARE nulle le clausole contrattuali che prevedono interessi di legali, di mora, spese e commissioni di massimo scoperto e quant'altro poiché contra legem anche a causa dell'usura rilevata;
- 4 -
- ORDINARE alla NC convenuta di effettuare la corretta segnalazione in Centrale Rischi sotto il codice “901 Credito
Contestato” ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della
NC d'TA n. 139 del 11/02/1991;
- ORDINARE alla NC la produzione integrale del contratto di conto corrente relativo al conto 99153 (art. 1823 c.c.) e di apertura di credito (art. 1842 c.c.) stipulato all'apertura dello stesso, nonché di tutti i sottoconti ad esso annessi;
- ORDINARE la produzione integrale di tutti gli estratti conto dettagliati relativi al conto corrente 99153, nonché la produzione di tutta la documentazione relativa alle modifiche apportate allo stesso,
nonché la documentazione comprovante che quanto sopra sia stato inviato e ricevuto dalla LI FDR e dai suoi fideiussori;
- ACCERTARE e DICHIARARE per il conto corrente 99153
nel caso di mancata produzione del contratto di conto corrente integrale e/o degli estratti conto integrali sin dall'inizio dell'apertura, il saldo zero e comunque la reale consistenza delle presunte somme dovute alla
NC dedotte in giudizio anche attraverso CTU tecnico-contabile e quindi accertare e dichiarare la compensazione delle stesse ovvero la nullità per la presenza di tassi oltre soglia riportando dunque le somme a quelle delle risultanze analitiche ovvero a quelle di 3 giustizia;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'effettivo TAEG e TEN,
nonché qualsiasi altro parametro, finanziamenti erogati in narrativa erogato e disporre apposita CTU e quindi ricalcolando gli stessi ed accertando la presenza di tassi oltre soglia e, nel caso, riportare il - 5 -
finanziamento ai tassi effettivi ovvero in presenza di usura imponendo la restituzione del solo capitale portano in deduzione sul dovuto le somme già versate;
- STATUIRE con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria come di giustizia, in ordine alla condanna dell'Istituto NCrio opposto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con i relativi interessi dalla domanda al saldo previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca.
IN SUBORDINE:
- ACCERTARE E DICHIARARE la connessione fra decreto opposto n. 3305/14 ing., n. 6621/14 R.G. emesso dal Tribunale di
Bergamo il 10 giugno 2014 con l'altro decreto opposto n.° 3444/14
ing., n. 6619/14 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo il 7 giugno
2014 con udienza fissata al giorno 08 gennaio 2015 e per l'effetto
ORDINARE la riunione dei procedimenti;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illiceità dei dati CERVED
prodotti con doc. 4) e per l'effetto ORDINARE a Cerved la cancellazione degli stessi in conformità ai precedenti ordini del Garante
di Protezione della Privacy e per violazione da quanto statuito all'art. 24 comma 1 lett. c) del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora l'ammissione dei
Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul conto corrente e su tutti i finanziamenti e mutui secondo la più ampia formulazione possibile dei quesiti peritali riservandosi sin d'ora la nomina del proprio CTU.
Si richiede l'emissione di un ordine di esibizione ex articolo - 6 -
210 c.p.c. avverso la banca opposta degli estratti conto dall'inizio del rapporto, dei contratti di corrispondenza e di apertura di credito nonché
della convenzione col Consorzio Fidi e delle condizioni economiche praticate.
Con ogni più ampia riserva istruttoria con riserva di chiedere prova per testi e interrogatorio formale nei termini di cui all'art. 183
comma 6° c.p.c., con più' ampia facoltà di legge per eccepire, dedurre,
controdedurre, indicare mezzi istruttori.
In ogni caso con vittoria di spese di diritti ed onorari in ordine alle quali si dichiara antistatario. Conclusioni da ritenersi integrate con le istanze istruttorie di cui alle 2° memorie ex Art. 183, 6° comma c.p.c.”
In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Dell'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis,
come di seguito giudicare.
- 1) in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado non sussistendo i gravi motivi richiesti ex lege;
- 2) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto,
nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del - 7 -
Tribunale di Bergamo Giudice dr.ssa Veronica Marrapodi n.
1543/2020 pubblicata il 4 novembre 2020 e non notificata;
- 3) in via subordinata: condannare comunque le controparti appellanti in solido a pagare alla la somma di € Controparte_1
201.071,18 in totale con valuta 8.5.2014 oltre agli interessi moratori al tasso legale pro tempore maturati e maturandi al saldo, ovvero il diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi ai tassi di competenza per le causali dedotte nel ricorso monitorio nonché nei successivi gradi di giudizio anche ai sensi degli artt. 2033 - 2041 cod.
civ..
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione a favore di delle competenze legali del presente grado di giudizio Controparte_1
oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p.
Dell'appellata CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia,
- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dai Sig.ri Parte_1
poiché
[...] Parte_2 Parte_3
inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra dedotte e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado;
- con vittoria di spese comprensive del compenso professionale - 8 -
per il presente giudizio, oltre Spese Generali, C.P.A. e I.V.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso dell'
[...]
(già , ingiungeva a Controparte_7 Controparte_8
a e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in qualità di fideiussori della LI FDR s.r.l. in
[...]
concordato preventivo), in solido tra di loro, il pagamento della somma di € 201.071,18 = oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva ai contratti di conto corrente, aperture di credito e prestito finanziario stipulati con la società debitrice.
a e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
interponevano opposizione avverso il suddetto provvedimento.
[...]
Resisteva l' (già Controparte_7 [...]
. Controparte_8
Indi interveniva nel procedimento la e per Controparte_3
essa in atti rappresentata dalla Controparte_4 [...]
in qualità di cessionaria del credito per cui è Controparte_5
causa.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1) RIGETTA integralmente l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3505/2014, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 10.06.2014 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al numero di ruolo 6621/2014 r.g., che, per effetto dell'art. 653 c.p.c.,
dichiara definitivamente esecutivo;
- 9 -
- 2) CONDANNA gli opponenti in solido tra loro a rifondere, in favore di le spese di lite dell'odierno Controparte_9
giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 13.430,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- 3) PONE le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto,
definitivamente a carico degli odierni opponenti, in pari misura nei rapporti interni.
Riteneva il primo giudice:
- che si trattava di una fideiussione con clausola solve et repete,
in base alla quale è escluso che il garante possa opporre al creditore eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, se non dopo aver adempiuto l'obbligazione di garanzia;
- che il credito azionato in monitorio originava dal saldo negativo del conto corrente nonché dal residuo del finanziamento;
- che l'opposizione era imperniata sull'applicazione di interessi usurari nell'ambito di altri contratti di mutuo, ipotecario e non;
- che, quanto al contratto di conto corrente, la domanda concernente l'applicazione di interessi usurari era inammissibile, in quanto tardiva, attesa la genericità di formulazione della relativa doglianza prima della memoria istruttoria;
- che, benchè sul punto la ctu avesse rilevato l'applicazione di interessi usurari, della stessa non si poteva tenere conto, essendo stata espletata in supplenza dell'onere di allegazione e di prova che incombe alla parte;
- 10 -
- che, quanto al contratto finanziamento, la parte aveva effettuato dei calcoli difformi dalle istruzioni della NC d'TA (e, in particolare, dei calcoli che prevedevano la sommatoria del tasso di interesse contrattuale con il tasso di mora);
- che, ad abundantiam, il ctu aveva escluso l'usura quanto al contratto di finanziamento e agli altri contratti di mutuo.
- che l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. era infondata,
trattandosi di soci e/o amministratori della società, i quali, peraltro,
erano tenuti ad informarsi sulle condizioni economiche del debitore;
- che l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust era altrettanto infondata, trattandosi al più di una nullità parziale, non essendo dato comprendere come la stessa potesse produrre degli effetti lesivi sulla posizione contrattuale dei singoli fideiussori, frustrando l'assetto degli interessi in gioco;
- infine, che la domanda di condanna alla cancellazione dei dati ovvero al mutamento della segnalazione in Centrale Rischi era infondata, in quanto formulata sul presupposto di censure rivelatesi poi infondate.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
interponevano appello avverso la suddetta decisione per i
[...]
seguenti motivi:
- 1) Asserita inammissibilità e tardività della domanda attorea;
- 2) Violazione degli art. 1418 e/o 1419 c.c.;
- 3) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 108/96 in punto alla formula da utilizzare ai fini della verifica del superamento - 11 -
del tasso soglia;
- 4) Eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI vietato.
Resistevano l' (già Controparte_1 [...]
già e la Controparte_7 Controparte_8 CP_3
e per essa in atti rappresentata
[...] Controparte_4
dalla Controparte_5
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 28 maggio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello i criticano l'asserita Pt_1
inammissibilità e tardività della domanda attorea. Osservano che fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata contestata l'applicazione di interessi usurari quanto al contratto di conto corrente;
che, nelle rispettive memorie istruttorie, la banca aveva prodotto i contratti di apertura di credito, mentre essi avevano prodotto la perizia econometrica;
che, in tal modo, avevano fornito adeguato supporto probatorio alla domanda, tanto più che non si riteneva più necessaria la produzione dei decreti ministeriali riguardanti l'usura.
Con il secondo motivo di appello i lamentano la Pt_1
violazione degli art. 1418 e/o 1419 c.c.. Osservano che la ctu, disposta dal giudice, aveva sostanzialmente confermato l'applicazione di addebiti illegittimi per il conto corrente, quantomeno nella misura di €
25.188,83=; che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, di guisa che il - 12 -
Tribunale, anziché ripudiare la ctu, avrebbe dovuto dichiarare la nullità
quantomeno parziale del contratto in ragione dell'usura.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono fondati.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la censura afferente all'usura in relazione al conto corrente, per tardività e genericità
dell'allegazione e della prova, in ossequio al principio secondo cui
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi
moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel
senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli
stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale
relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo
considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti
modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
La Corte dissente da tale interpretazione, dato che il principio dell'allegazione e della prova va sempre coordinato con quello della rilevabilità d'ufficio dell'usura. Infatti, gli ermellini insegnano che
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una
banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del
contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni
usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che
prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai - 13 -
sensi dell'art. 1421 cod. civ., qualora vi sia contestazione, anche per
ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta
di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della
domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di
un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice
possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte
dall'attore” (Sez. 1, Sentenza n. 24483 del 30/10/2013).
La rilevabilità d'ufficio dell'usura è ancor più pregnante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il diverso atteggiarsi dell'onere della prova. Infatti, in tale giudizio l'opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, sicchè, nel momento in cui pone il tema dell'usura, non formula un'eccezione in senso stretto, ma si limita ad espletare una mera difesa, che ben può
proporre in comparsa conclusionale, od anche in appello, qualora fondata su elementi già acquisiti al processo.
Ciò è proprio quel che è accaduto nel caso di specie, posto che l'usura è stata accertata dal ctu, e che sulla questione dell'usura le parti hanno dibattuto, in tal modo assicurandosi il contraddittorio. La
circostanza che l'usura risulti dagli atti di causa ben consente al giudice l'esplicazione dei propri poteri d'uffici nella rilevazione della corrispondente nullità.
Peraltro, vale la pena di precisare che un'allegazione dell'usura,
benchè generica, vi era fin dal principio, e che l'allegazione è stata supportata, in memoria istruttoria, mediante la produzione della perizia econometrica. L'istruttore ha, poi, disposto la ctu, anche sull'usura, e - 14 -
dalla ctu è emerso che in relazione al conto corrente vi era effettivamente usura, sicchè il dato è stato ormai acquisito al processo.
Il caso in esame, pertanto, non è comparabile a quelli, cui si riferisce la giurisprudenza citata dal Tribunale, in cui non vi era nessun elemento sulla scorta del quale poter rilevare d'ufficio la nullità.
La decisione del primo giudice, dunque, non è condivisibile.
A questo punto si tratta di verificare l'incidenza in concreto dell'usura nel rapporto sottoposto all'esame del giudicante.
Il problema si pone esclusivamente in ordine al conto corrente,
giacchè in ordine al finanziamento e ai mutui non è stata riscontrata alcuna usura.
Il ctu ha formulato il proprio conteggio, che conduce ad una differenza a favore del correntista di + 58.750,28= (il saldo del conto è
stato, quindi, rettificato, da - € 159.0964,07= a - € 100.313,79=,
rimanendo sempre negativo). Si tratta dell'IPOTESI A: eliminazione dal conto corrente ordinato per data valuta degli originari addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi debitori, commissioni disponibilità fondi, penali di sconfino, spese recupero affidamenti e commissioni di istruttoria veloce per i trimestri usurari;
ricalcolo per i successivi trimestri non usurari degli interessi debitori e creditori secondo il tasso applicato dalla banca desunto dalle liquidazioni trimestrali periodiche delle competenze (p. 85 relazione dott. . Per_1
Il ctu, pur ritenendo non condivisibili le osservazioni del ctp della banca, di cui si dirà appresso, ha formulato anche un conteggio alternativo, che conduce ad una differenza a favore del correntista di + - 15 -
+25.188,83= (il saldo del conto è stato, quindi, rettificato, da - €
159.0964,07= a € - 133.875,24 =, rimanendo sempre negativo). Si tratta dell'IPOTESI A bis: eliminazione dal conto corrente ordinato per data valuta degli originari addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi debitori, commissioni disponibilità fondi, penali di sconfino, spese recupero affidamenti e commissioni di istruttoria veloce per i trimestri usurari;
ricalcolo per i successivi trimestri non usurari degli interessi debitori e creditori secondo il tasso applicato dalla banca desunto dalle liquidazioni trimestrali periodiche delle competenze. VERIFICHE
DELL'USURA EFFETTUATE APPLICANDO LE RICHIESTE DI
CUI AI PUNTI 5 E 6 DELLA MEMORIA 20/03/2017 C.T.P.
p. 114 relazione dott. . Per_2 Per_1
Le osservazioni del ctp della banca, che l'appellata si è limitata a riproporre nel presente giudizio, senza alcuna aggiunta, sono già state ampiamente confutate dal ctu, con convincenti argomentazioni, che la
Corte ritiene di dover condividere.
Prima osservazione (5. La verifica dell'usura quanto al conto corrente): il ctu ha correttamente applicato le Istruzioni della NC
d'TA vigenti ratione temporis, secondo cui “gli oneri su base annua
sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi
precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano
connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel
caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni … gli oneri
annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni
contrattuali applicate”; infatti, ha ravvisato la sussistenza di ripetuti e - 16 -
continuativi sconfinamenti del saldo del c/c oltre il limite del fido, negli intervalli temporali in cui compare la dicitura “SCONF”, e ha constatato che la penale di sconfino è stata applicata dalla banca continuativamente nei quattro trimestri consecutivi (dal 4° trimestre
2010 al 3° trimestre 2011), mentre successivamente la commissione di istruttoria veloce è stata applicata dalla banca continuativamente nei cinque trimestri consecutivi (dal 1° trimestre 2013 al 1° trimestre 2014)
nei quali il saldo debitore del c/corrente n. 185 è risultato effettivamente e ricorrentemente sconfinato oltre il fido;
indi ne ha tratto la giusta conclusione che “la banca ha addebitato
continuativamente per quei trimestri degli oneri a titolo di “penale di
sconfino” prima, e di “CIV” poi, e di detti oneri ricorrenti e
continuativi è necessario farsi carico – nei trimestri in cui si è
verificato lo sconfino a termini di contratto – includendo nel TEG tutti
gli oneri addebitati al cliente nel corso dell'intera durata dell'utilizzo
extra-fido, e fino ad un massimo di dodici mesi precedenti”.
Seconda osservazione (6. La verifica dell'usura quanto al conto corrente: il ctu non ha tenuto conto della rettifica degli interessi): il ctu ha spiegato bene che, sulla base alla documentazione allegata, non è
possibile accertare se ciascuna rettifica si riferisca ad una Categoria che superi il rispettivo tasso soglia, e se essa sia relativa alla categoria 1
dell'apertura di credito (BIA/sconf) ovvero alla categoria 2
dell'anticipazione sbf (SBF); indi ne ha tratto la giusta conclusione che non è possibile che tutte le rettifiche vadano considerate sic et
simpliciter in riduzione della categoria di interessi che di volta in volta - 17 -
supera il tasso soglia, a prescindere da ogni verifica.
Terza osservazione (7. La verifica dell'usura del conto corrente
– le contestazioni avversarie): il rilievo difensivo tecnico di parte si scontra con il principio della rilevabilità d'ufficio dell'usura; infatti,
non si pone alcun problema di ultra petita se il ctu ha riscontrato l'usura anche in trimestri non contestati.
Quarta osservazione (La prescrizione): l'usura è stata riscontrata in trimestri rispetto ai quali la prescrizione sicuramente non opera.
Quinta osservazione (9. La presenza agli atti dei d.m. relativi ai tassi soglia): la produzione dei d.m. non è affatto necessaria, in quanto
“In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi
effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei
tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n.
108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed
astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano
i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una
normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla
stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve
conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al
principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022).
Resta, dunque, fermo il conteggio del ctu.
Ne consegue che, per effetto della rettifica del conto corrente in dipendenza dell'usura, l'importo dell'ingiunzione deve essere ridotto - 18 -
da € 201.071,18= a € 142.320,90=, dovendo considerarsi la differenza a favore del correntista di + € 58.750,28=.
Con il terzo motivo di appello i lamentano la Pt_1
violazione e falsa applicazione della Legge n. 108/96 in punto alla formula da utilizzare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Osservano che la perizia econometrica da essi prodotta si fonda su un criterio, difforme alle Istruzioni della NC d'TA (le quali escludono dal computo gli interessi di mora), ma conforme alla legge
108/1996; che, al contrario di quanto statuito dal Tribunale, gli interessi di mora, secondo la più recente giurisprudenza, vanno inclusi nel conteggio ai fini dell'usura; che, nel caso di specie, il ctu si era limitato a considerare le singole categorie di interessi (corrispettivi e moratori),
raffrontandole semplicemente con le soglie per operazioni similari creditizie, senza minimamente verificare in concreto che cosa avesse imputato la banca al riguardo;
che, viceversa, l'indagine avrebbe dovuto essere condotta con riguardo all'effettiva operatività della banca mutuante.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha affermato, per un verso, che la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori non è consentita e, per altro verso, che la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata mediante l'utilizzo di parametri omogenei, quelli stessi impiegati dalla NC
d'TA nella determinazione del TEGM.
Gli appellanti insistono nel voler utilizzare la formula del proprio ctp, che è basata sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e - 19 -
interessi moratori, senza disconoscere che si tratta di una formula difforme dalle Istruzioni della NC d'TA.
La censura pare del tutto generica, in quanto non è dato neppure comprendere a quale, dei più rapporti analizzati, si riferisca.
In ogni caso il ctu, sebbene non gli fosse stato richiesto dal quesito, fatta applicazione delle Istruzioni della NC d'TA, ha accertato la non usurarietà dei tassi moratori per ognuno dei cinque contratti di finanziamento esaminati (p. 91 relazione dott. . Per_1
La verifica è stata condotta mediante ricorso al criterio della maggiorazione, che il ctp dei fideiussori contesta nella sua terza osservazione.
Senonchè la maggiorazione è indispensabile al fine di osservare la simmetria nella comparazione dei tassi (gli interessi moratori vengono generalmente convenuti mediante applicazione di una percentuale in più rispetto agli interessi corrispettivi), secondo quanto ritenuto dalla più autorevole giurisprudenza, la quale ha affermato il principio che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la
promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al
contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui
all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori
professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia
sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media - 20 -
degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e
con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine
di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece,
laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo
degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione
dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non
sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224,
comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì
applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36,
comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo
rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”
(Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
La soluzione adottata dalla giurisprudenza in ordine agli interessi moratori è identica a quella che è stata precedentemente adottata in ordine alla commissione di massimo scoperto, laddove si è
affermato che “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti
svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore
(il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185
del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della
verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come
determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va - 21 -
effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG)
degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo
scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso
soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato
nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata
aumentando della metà la percentuale della CMS media pure
registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli
interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante
nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
(Sez. U - , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018).
Le Sezioni Unite sono pervenute all'elaborazione di tale principio escludendo la portata interpretativa, e quindi la retroattività,
dell'art.
2-bis cit., ritenendola contrastante con il tenore letterale della disposizione, recante anche il riferimento ad una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, e con il principio di simmetria cui
è improntato il sistema della legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera gli elementi da porre a base del calcolo del tasso effettivo globale concretamente applicato e quelli da prendere in considerazione ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio, e quindi della determinazione del tasso soglia antiusura.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la commissione di massimo scoperto rientri pur sempre tra le commissioni o - 22 -
remunerazioni menzionate dal comma quarto dell'art. 644 cod. pen. e dall'art. 2, comma primo, della legge n. 108; che, pur non essendo inclusa tra gli elementi in base ai quali si determina il tasso effettivo globale medio, possa assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione della conformità della disciplina amministrativa rispetto alla legge di cui costituisce attuazione;
che la sua separata rilevazione anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 è di per sé sufficiente ad escludere l'illegittimità di tale disciplina, in quanto consente la comparazione tra il corrispettivo della prestazione creditizia concretamente praticato ed il tasso soglia, cui sono preordinati i decreti ministeriali.
Infine, le Sezioni Unite hanno richiamato la formula del TEG
elaborata dalla NC d'TA , e quindi il tasso soglia ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996
e le modalità di comparazione da essa indicate, reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
Le difese svolte degli appellanti richiamano, invece, la tesi per la quale ai fini della determinazione del tasso soglia gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e le commissioni di massimo scoperto vanno sommati;
tesi, questa, ormai risalente e precedente rispetto a tali pronunce che rappresentano l'orientamento oramai - 23 -
consolidato in giurisprudenza.
È evidente, dunque, che la prospettazione dell'usura oggettiva in relazione a calcoli elaborati sulla base di un tasso diverso dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali rende la stessa del tutto priva di fondamento.
Con il quarto motivo di appello i eccepiscono la nullità Pt_1
delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI vietato.
Osservano che detta nullità, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, è totale e non, invece, parziale.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, premesso che si tratta di fideiussione con clausola
solve et repete, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che si è
pronunciata sull'argomento delle clausole ABI, e ha aggiunto che, nel caso concreto, l'eventuale nullità (parziale) non avrebbe avuto alcuna incidenza sulle sorti del contratto.
Gli appellanti censurano soltanto la statuizione sulla nullità
parziale.
In realtà, all'accoglimento della tesi dei fideiussori si frappongono plurime ragioni: a) l'eccezione è tardiva;
b) il provvedimento della NC d'TA ha limiti temporali di applicazione ben definiti;
c) il provvedimento della NC d'TA non è stato neppure prodotto in giudizio;
d) in ogni caso, la nullità è parziale e non totale.
- a) In primo luogo va rilevato che la contestazione avente ad oggetto la nullità della fideiussione omnibus stipulata in data 28 - 24 -
gennaio 2008, per asserita violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della
Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust), è stata tardivamente proposta.
Detta eccezione, infatti, è stata sollevata per la prima volta soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, quando ormai era precluso il compimento di nuove allegazioni difensive. Né può
ritenersi che la rilevabilità d'ufficio della nullità possa sanare tale ritardo, atteso che essa non può essere invocata al fine di eludere i limiti processuali propri della fase conclusiva del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha chiarito sul punto che “la nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle”,
dipendente da intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, è
rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le
circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta
ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
- b/c) Nella fattispecie concreta è determinante, inoltre,
osservare che l'eccezione è stata formulata in maniera generica,
essendosi gli appellanti limitati ad indicare le clausole della fideiussione (nn. 2, 6 e 8) che riprodurrebbero lo schema ABI ritenuto incompatibile con la disciplina antitrust dal provvedimento n. 55/2005
emesso dalla NC di TA, omettendo peraltro di produrre tale documento e di argomentare circa la corrispondenza temporale del periodo di stipula della fideiussione con quello oggetto di indagine da parte della NC di TA. Anche la mancata produzione del provvedimento impedisce di per sé il rilievo d'ufficio della nullità - 25 -
eccepita, dal momento che la Cassazione ha espressamente affermato che: “è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte
interessata non ha prodotto il provvedimento della NC d'TA ed il
modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la
conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di
fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità”
(Sez. 1, Ordinanza n. 24380 del 21/052024,Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07
/2023 e Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 13/11/2024).
In altre parole, la fideiussione de qua è stata stipulata nell'anno
2008 e, pertanto, non può ritenersi automaticamente assoggettata al provvedimento della NC d'TA n.55/2005. Tale provvedimento,
infatti, trae origine da un'attività istruttoria condotta in un contesto economico e normativo antecedente, e non vi è alcuna presunzione che il panorama bancario nel 2008 fosse del tutto sovrapponibile a quello precedente. Sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il campo di applicazione del provvedimento della NC d'TA va ristretto alle sole fideiussioni stipulate nel periodo effettivamente esaminato dall'Autorità, escludendone l'applicazione de plano a quelle successive: “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere
stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della NC d'TA, evidente essendo che detto
accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare
esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo
anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre
clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e - 26 -
comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base
al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica
prova” (Sez. 1, Ordinanza n. 1170 del 11/10/2025).
Ne consegue che, nel caso di specie, gli appellanti avevano l'onere di allegare e di provare l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito nonché la concreta incidenza negativa di tale presunta intesa sulla fideiussione stipulata. In
mancanza di tali elementi probatori non è possibile pervenire ad una declaratoria di nullità della fideiussione in base al solo rilievo della conformità di alcune clausole allo schema ABI.
- d) Inoltre, va rilevato che gli appellanti invocano una nullità
totale del contratto, laddove invece, in tema di violazioni della normativa antitrust, la sanzione applicabile è quella della nullità
parziale, limitata cioè alle sole clausole effettivamente ritenute il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza. Infatti, alla luce del principio di conservazione degli atti negoziali, il contratto di fideiussione a valle
è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al predetto principio, soltanto laddove la parte che invoca la nullità dia prova dell'essenzialità di tali clausole, tale per cui in loro assenza non avrebbe concluso il contratto.
Nel caso in esame, gli appellanti non solo non hanno dato prova di tale essenzialità, ma è anzi verosimile ritenere che i contraenti avrebbero comunque concluso il contratto, posto che in assenza di tali clausole i fideiussori avrebbero visto alleggerita la propria posizione. - 27 -
In definitiva, il primo ed il secondo motivo vanno accolti,
mentre il terzo e il quarto motivo vanno respinti.
Di conseguenza il decreto ingiuntivo n. 3505/2014 emesso dal
Tribunale di Bergamo va revocato, ma i fideiussori vanno condannati a pagare alla NC la minor somma di € 142.320,90=, di cui €
100.313,79= a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 99153 ed
€ 42.007,11= a titolo di residuo del finanziamento n. 004-00129874 del
27.07.2007.
La riforma seppur parziale della sentenza impugnata impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, per entrambi i gradi del giudizio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
In tal senso l'accoglimento parziale dell'appello e il rilievo dell'usura giustificano una compensazione delle spese di lite nella misura di ½; la restante parte, per il principio della soccombenza, viene posta a carico di parte appellante e liquidata ai sensi del DM n.
147/2022. Applicato lo scaglione di valore da € 52.000,00 a €
260.000,00, e già considerata la dimidiazione in forza della parziale compensazione, si ottiene:
- quanto al primo grado di giudizio: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, €2.126,50 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge;
- quanto al secondo grado di giudizio, € 1.488,50 per la fase di - 28 -
studio, € 955,50 per la fase introduttiva, € 1.081,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.551,50 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Le spese di ctu vanno poste a carico dei fideiussori e della banca in ugual misura tra di loro.
Nulla per le spese di lite della cessionaria, la quale, invero, è
spontaneamente intervenuta nel procedimento, benchè avrebbe potuto beneficiare degli effetti riflessi del giudicato, e peraltro non ha neppure depositato gli scritti difensivi finali.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1543/2020 del Tribunale di Bergamo:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3505/2014 emesso dal Tribunale
di Bergamo in data 10.06.2014 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al numero di ruolo n. 6621/2014 R.G.;
- condanna parte appellante Parte_1 [...]
ed in solido tra di loro, a pagare a Parte_2 Parte_3
parte appellata (già Controparte_1 Controparte_7
già la somma di €
[...] Controparte_8
142.320,90=, oltre a interessi come nel decreto;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna parte appellante Parte_1 Pt_2 - 29 -
ed in solido tra di loro, a Parte_2 Parte_3
rimborsare a parte appellata (già Controparte_1 [...]
già i restanti ½ delle Controparte_7 Controparte_8
spese di lite, liquidate come in motivazione;
- spese di ctu a carico di parte appellante Parte_1
ed e di parte appellata Parte_2 Parte_3
(già già Controparte_1 Controparte_7 [...]
in ugual misura tra di loro;
Controparte_8
- nulla per le spese di lite della , e per essa CP_3 [...]
in atti rappresentata dalla Controparte_4 [...]
Controparte_5
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17
settembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti