Decreto cautelare 8 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 26 maggio 2022
Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Sentenza 12 maggio 2023
Parere definitivo 16 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03797/2025REG.PROV.COLL.
N. 01323/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2023, proposto da Dimensione Scavi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Ascoli Piceno, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Marche, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) Marche, Comune di San Benedetto del Tronto, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 468 del 29 agosto 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 139 del 6 febbraio 2018 recante la sospensione - ex art. 208, comma 13, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006 - dell'autorizzazione n. 52621 del 30 agosto 2016;
- dalla determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 212 del 28 dicembre 2017, prot. 27671/2018, di diffida ex art. 208, comma 13, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006;
- dalla determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 282 del 22 febbraio 2018, contenente il rigetto della domanda di annullamento in autotutela della determinazione n. 139/2018.
- dalla determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 577 del 10 aprile 2018 di revoca con riserva della determinazione n. 139/2018,
- da ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per le Marche dalla Dimensione Scavi s.r.l., destinataria di essi, sulla base delle seguenti censure:
a) violazione dell’art. 208 co. 13 lett. a) e degli artt. 184- ter e 184- quater d.lgs. n. 152/2006, violazione del decreto del Soggetto attuatore sisma 994/2017, eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria in relazione al provvedimento di diffida determina dirigenziale n. 2012/2017;
b) violazione dell’art. 208 co. 13 lett. b) d.lgs. n. 152/2006, violazione degli artt. 1 e 3 l.n. 241/1990, violazione dell’art. 3 l. reg. Marche n. 24/2009, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, difetto di motivazione del provvedimento di sospensione, determina dirigenziale n. 139/2018;
c) violazione degli artt. 7, 8 e 10 l.n. 241/1990 e art. 97 Cost., violazione del giusto procedimento, violazione delle norme a tutela della partecipazione e del contraddittorio;
d) violazione degli artt. 2 e 10- bis l.n. 241/1990, mancato riscontro istanza di proroga, mancata comunicazione dei motivi ostativi l’accoglimento dell’istanza, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e per contrasto con provvedimento di altra amministrazione;
e) violazione dell’art. 208 co. 13 lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 21- quater l.n. 241/1990, mancata indicazione del termine della sospensione;
f) violazione dell’art. 21- quinquies l. n. 241/90, eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi;
g) eccesso di potere per disparità di trattamento.
3. Con i medesimi atti la società ricorrente ha anche agito per la condanna dell’Amministrazione provinciale al risarcimento dei danni.
4. Il T.a.r. per le Marche, con la sentenza n. 468 del 29 agosto 2022, ha respinto il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria, compensando tra le parti le spese di lite.
5. La originaria ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a cinque motivi così rubricati:
I - error in iudicando – violazione e falsa applicazione degli artt. 208 c. 13 e 184 ter d.lgs. n 152/2006 – violazione e falsa applicazione del decreto Soggetto attuatore sisma n. 994/2017 – eccesso di potere per difetto dei presupposti – difetto di motivazione e di istruttoria – illogicità - ingiustizia manifesta – sviamento - irrazionalità
II - error in iudicando – violazione degli artt. 7, 8 e 10 l.n. 241/1990 e art. 97 Cost., violazione del giusto procedimento - mancato riscontro istanza di proroga – eccesso di potere - violazione del contraddittorio e del giusto provvedimento;
III - error in iudicando - violazione dell’art. 208 co. 13 lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 21- quater l.n. 241/1990, mancata indicazione del termine della sospensione
IV - error in iudicando - illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - violazione dell’art. 21- quinquies l.n. 241/90, eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi – difetto di istruttoria e di motivazione - travisamento.
V - error in iudicando - illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – eccesso di potere per disparità di trattamento.
6. Si è costituita in giudizio la Provincia di Ascoli Piceno, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Con memorie del 20 e 22 dicembre 2024 e repliche del 27 e 30 dicembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Per ricostruire i termini della controversia occorre preliminarmente richiamare il decreto della Regione Marche n. 994 del 28 luglio 2017 che ha autorizzato la Dimensione Scavi s.r.l., ai sensi dell’art. 28 comma 7 del d.l. n. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, a trattare, nel suo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi di San Benedetto del Tronto, le macerie del sisma del 2016, in deroga ai limiti quantitativi previsti dagli originari provvedimenti SUAP prot. n. 52621 del 30 agosto 2016 e prot. n. 5314 del 26 gennaio 2017.
10. Il decreto in questione stabilisce, in particolare, che "l’autorizzazione di cui al punto precedente è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i cumuli di materiale polverulento, compresi quelli di End of Waste (pezzatura fine) presenti nell’impianto devono essere sempre nebulizzati durante tutto l’anno, tranne nei periodi di pioggia o neve o, in alternativa, tenuti coperti…;
- la modalità di nebulizzazione del materiale End of Waste…dovrà garantire la bagnatura dell’intero cumulo…;
- dovrà essere garantita in ogni momento la bagnatura dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione e manipolazione dei materiali polverulenti, pertanto, durante la frantumazione deve essere attivato il sistema di nebulizzazione annesso all’impianto di trattamento” e, più avanti, che:
- “in caso di malfunzionamento del sistema di abbattimento delle polveri (nebulizzazione) è necessario che la ditta interrompa ogni attività di movimentazione e/o trattamento fino al ripristino delle normali condizioni di lavoro…;
- la ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di nebulizzazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurarne l’ottimale funzionamento;
- delle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di nebulizzazione dovrà essere mantenuta traccia in appositi registri;
- durante il trasporto dei materiali polverulenti, sia in ingresso dell’impianto di trattamento, che in uscita, dovranno essere utilizzati autocarri con cassoni chiusi;
- l’altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a 3 metri;
- la velocità dei mezzi nelle strade interne dovrà essere limitata;
- dovrà essere garantita una costante e sufficiente umidificazione del suolo nelle zone adiacenti le aree di stoccaggio;
- lo scarico dei nastri trasportatori e dai bilici dovrà essere effettuato mantenendo una adeguata altezza di caduta;
- in caso di velocità del vento superiori a 5 m/s dovrà essere sospesa l’attività di frantumazione e vagliatura. A tal fine la ditta dovrà dotarsi di anemometro;
- considerate le superfici a disposizione della Ditta per i settori 5.1, 5.2 e 5.3 la quantità massima stoccabile istantaneamente non potrà essere complessivamente superiore a 15.000 t”.
10. Poiché, da un controllo effettuato nel novembre 2017 dalla Polizia provinciale, erano emerse alcune consistenti violazioni delle suddette disposizioni, la Provincia di Ascoli Piceno, con la determinazione n. 386 del 28 dicembre 2017, ha diffidato l’impresa al rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni a svolgere la sua attività e nel decreto n. 994/2017, assegnandole 10 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso per il ripristino delle corrette modalità di stoccaggio dei materiali.
11. Dalla comunicazione di notizia di reato del 31 gennaio 2018 emessa dalla Polizia provinciale in seguito ad altro sopralluogo, le suddette prescrizioni sono risultate però inadempiute, in quanto “i materiali…permanevano riuniti in un cumulo visivamente ancora più grande di quello osservato nella precedente ispezione (e) l’enorme ammasso permaneva sprovvisto di un qualsiasi sistema atto ad evitare la dispersione delle polveri…” . In base ai risultati di tale verifica, l’Amministrazione provinciale ha quindi emesso il provvedimento n. 139/2018 di sospensione dell’autorizzazione, poi seguito dalla determinazione n. 282 del 22 febbraio 2018 di rigetto dell’istanza formulata dall’impresa interessata di annullamento in autotutela della sospensione stessa.
12. Solo nel momento in cui la Dimensione Scavi ha comunicato di essere rientrata nei limiti imposti dal decreto n. 994/2017 e, attraverso un nuovo sopralluogo, è stato accertato che la situazione era “nettamente migliorata per quanto riguarda(va) l’accumulo del materiale trattato”, la Provincia di Ascoli Piceno ha revocato, con la determinazione n. 577/2018, il provvedimento di sospensione, “con riserva di adeguare il contenuto dell’atto ad eventuali integrazioni del verbale del 30 marzo 2018…o ad ulteriori valutazioni” pervenute dall’ARPAM.
13. Sia la diffida n. 212/2017, che la determina di sospensione n. 139/2018, che il diniego di autotutela n. 282/2018 che, infine, la revoca della sospensione, nella parte relativa alla riserva dell’Amministrazione di provvedere ulteriormente in caso di ulteriori sviluppi della vicenda, sono state impugnate dalla Dimensione Scavi dinanzi al T.a.r. per le Marche che, con la sentenza in questa sede appellata, ha respinto il ricorso, i motivi aggiunti e la correlata domanda risarcitoria.
14. Con il primo motivo l’odierna appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato la mancanza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti previsti dall’art. 208 comma 13 del d.lgs. n. 152/2006 per disporre la sospensione dell’autorizzazione, costituiti dalla “inosservanza delle prescrizioni” e dal manifestarsi di “una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”.
15. Secondo l’originaria ricorrente, nella sua pronuncia il T.a.r., ritenendo legittima la determinazione n. 139/2018 per la violazione delle prescrizioni contenute nel decreto n. 994/2017 quanto al superamento dell’altezza massima dei cumuli in deposito e alla mancanza della nebulizzazione, avrebbe finito “per confondere la diffida con la sospensione, dando per accertata una violazione semmai solamente oggetto di diffida”, non tenendo conto del fatto che, con la nota del 5 gennaio 2018, le criticità rilevate erano state da essa contestate attraverso l’istanza di revoca della sospensione “in ragione della eliminazione della situazione di accumulo”, nella quale non avrebbe potuto essere comunque ricompreso l’“ end of waste”, e della necessità della nebulizzazione solo nel periodo estivo.
16. Nell’ambito del medesimo motivo l’appellante ha, altresì, escluso “che i cumuli di materiale lavorato, oggetto della diffida e della sospensione…potessero, per la loro natura e tipologia al momento della elevazione delle contestazioni, essere inclusi nella macroarea dei rifiuti… non (essendo)…possibile estendere all’ <<end of waste>> (materiale trattato, utilizzato come aggregato riciclato per l’edilizia, pronto per la cessione a terzi sul mercato) la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, nonché, di conseguenza, le medesime prescrizioni impartite dalla Regione invece relativamente alla allocazione dei cumuli di rifiuti…senza espressa…indicazione”.
17. Per l’appellante, dunque, il T.a.r. nella sentenza impugnata “si (sarebbe) astenuto dalla disamina di tale fondamentale assunto, ovvero se i cumuli di << end of waste>> fossero o meno rifiuti, non indagando e non pronunciandosi sul requisito indispensabile della qualifica di rifiuto per l’applicazione della sanzione della diffida e della sospensione…, (ma limitandosi) a prendere in considerazione la sola circostanza che l’altezza dei cumuli di rifiuti prescritta dai decreti fosse, per i materiali di cui trattasi,…stata superata”.
18. La Dimensione Scavi ha, inoltre, contestato la sussistenza del secondo elemento previsto dalla legge quale presupposto dell’ordine di sospensione, relativo al pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, profilo che non sarebbe stato sufficientemente trattato dalla Provincia nei suoi provvedimenti, nei quali l’inquinamento ambientale era stato prospettato solo come “eventuale”, né sufficientemente vagliato dal giudice di primo grado, anche alla luce delle risultanze dei successivi accertamenti dell’ARPAM. Sul punto l’odierna appellante, oltre ad eccepire il difetto di istruttoria delle determinazioni della Provincia quanto alla sussistenza del pericolo per l’ambiente e per la salute umana, ha anche giustificato la presenza di un cumulo di dimensioni così rilevanti come quello riscontrato dalla Polizia provinciale con la “mancata presa in consegna da parte della ditta acquirente del materiale venduto”, circostanza che sarebbe risultata del tutto indipendente dalla sua responsabilità.
19. Con il secondo motivo l’odierna appellante ha, poi, affermato che il T.a.r. avesse “omesso di pronunciarsi sulla necessità o meno della comunicazione di avvio del procedimento rispetto ai provvedimenti di diffida e sospensione, evidenziando, tuttavia come (essa) avesse presentato osservazioni dopo la diffida, comunque valutate nel diniego di autotutela del 22 febbraio”. Nell’ambito della medesima censura la Dimensione Scavi ha anche lamentato la insufficiente valutazione del fatto che la Provincia di Ascoli Piceno non si fosse pronunciata sulla sua istanza di proroga del termine di 10 giorni concesso per l’adeguamento alle prescrizioni, non prendendo in considerazione le giustificazioni allegate, connesse ai tempi di attesa del prelievo dei materiali accumulati da parte degli acquirenti.
20. Con il terzo motivo l’originaria ricorrente ha reiterato le doglianze relative alla violazione dell’art. 208 comma 13 del d.lgs. n. 152/2006 per la mancata previsione di una durata massima della sospensione dell’autorizzazione, mentre con il quarto ed il quinto motivo ha dedotto, in rapporto alla determinazione di revoca della sospensione, il contrasto con il principio di tipicità degli atti amministrativi, in quanto “l’ampia riserva” in esso contenuta avrebbe comportato che il provvedimento avrebbe potuto “essere modificato sine die ”, trasformandosi, così, in “uno strumento di controllo…(suscettibile di essere) utilizzato dall’Amministrazione in modo arbitrario e oppressivo”, e, in relazione all’istanza presentata per conoscere i “provvedimenti adottati nei confronti di altre aziende del settore…risultate coinvolte (in analoghe problematiche) come da notizie apparse in organi di informazione”, il fatto che l’assenza di qualsiasi risposta da parte della Provincia non potesse che confermare la sussistenza del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento nella condotta dell’Amministrazione stessa, che si sarebbe comportata in modo opposto rispetto a situazioni in realtà identiche.
21. Con l’appello in questione la Dimensione Scavi ha, quindi, insistito nella domanda già formulata in primo grado per la condanna della Provincia di Ascoli Piceno al risarcimento dei danni, da computarsi in complessivi € 330.240,00 oltre rivalutazione ed interessi o nella diversa somma risultante in giudizio.
22. Tali motivi non sono fondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito illustrate.
23. Quanto al primo, attinente, come anticipato, alla pretesa insussistenza dei presupposti per l’adozione della determinazione di sospensione (violazione delle prescrizioni autorizzative e pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica) deve sottolinearsi preliminarmente che, da un esame attento del testo del decreto n. 994/2017 nella parte relativa alla composizione dei cumuli e alla loro altezza massima, non emerge, in verità, alcuna distinzione tra i rifiuti veri e propri ed il cd. “ end of waste ”, che l’appellante pretenderebbe di escludere dal computo, in quanto materiale destinato alla cessione a terzi e al riuso, ma che risulta accomunato ai rifiuti trattati dall’impresa dalla natura polverulenta e, dunque, per l’attitudine a disperdersi facilmente nell’ambiente. A ciò deve aggiungersi la circostanza per la quale, secondo le istruzioni emanate del Ministero dell’ambiente nelle note n. 26478/2011 e n. 18563/2013 (richiamate dalla difesa della Provincia) il materiale trattato e ceduto da un soggetto che si occupa di recupero dei rifiuti continua ad essere rifiuto finché non viene concretamente riutilizzato dalla ditta acquirente. In base ad entrambi i criteri citati (testuale del decreto n. 994/2017 e “funzionale”) deve, dunque, concludersi che l’“end of waste” concorresse alla formazione dei cumuli che superavano i limiti massimi previsti negli atti autorizzativi e nelle relative prescrizioni, così come accertato nei verbali redatti nel corso dei sopralluoghi che fanno prova fino a querela di falso “ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5943, 17 ottobre 2022 n. 8811) e come non specificamente contestato, comunque, neppure dall’appellante che ha piuttosto cercato di giustificare il superamento dei limiti stessi (facendo ad esempio riferimento alla responsabilità delle ditte acquirenti, in ritardo con le operazioni di ritiro degli aggregati riciclati) o di escluderne la rilevanza dal punto di vista della tipologia dei materiali depositati.
24. Analoghe considerazioni valgono per la riscontrata mancanza di nebulizzazione, strumentale anch’essa alla tutela dell’ambiente dal pericolo di dispersione delle polveri. Anche sotto tale profilo le circostanze accertate nel corso dei sopralluoghi e poste dall’Amministrazione provinciale alla base dei suoi provvedimenti non hanno trovato sufficiente confutazione nelle deduzioni dell’appellante che non è riuscita a giustificare in modo adeguato l’assenza dei sistemi previsti e il loro mancato funzionamento all’interno del suo stabilimento.
25. La sentenza appellata deve essere, altresì, confermata in rapporto al riconoscimento della sussistenza anche del secondo presupposto della sospensione dell’autorizzazione, costituito dal manifestarsi di un pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, del tutto ragionevolmente ritenuto dal T.a.r. connaturato alla presenza di enormi cumuli di materiale pulverulento, non custoditi dall’impresa ricorrente nel rispetto di tutte le prescrizioni impartitele dall’Amministrazione al momento del rilascio del titolo allo svolgimento dell’attività di messa in riserva e di recupero di rifiuti. Il pericolo derivante dallo stoccaggio del materiale in ammassi addirittura quattro volte più alti del consentito emerge anche dalle segnalazioni dell’ARPAM che, evidentemente, anche per la gravità del rischio per l’ambiente e per la salute dei lavoratori e degli abitanti della zona ha ritenuto di non poter concedere all’impresa la proroga richiesta di sei mesi per ripristinare l’osservanza di tutte le prescrizioni, se non previa sospensione dell’attività di frantumazione.
26. Congiuntamente a tali considerazioni, già svolte, del resto, in via del tutto logica e coerente dal giudice di primo grado, decisiva si rivela la vigenza, in materia, del principio di precauzione, di derivazione comunitaria, che impone di far prevalere le esigenze connesse alla protezione della salute umana e dell’ambiente sugli interessi economici in presenza di rischi anche solo possibili per tali fondamentali valori, anche quando ancora non scientificamente accertati in tutti i loro elementi.
27. Parimenti non meritevoli di accoglimento sono, poi, il secondo ed il terzo motivo, concernenti l’illegittimità della sospensione per la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento e delle garanzie procedimentali in favore dell’impresa interessata, nonché della espressa previsione, all’interno del provvedimento n. 139/2018, di un termine massimo di durata della sospensione nonché di un riscontro della Provincia all’istanza di proroga del termine concesso per l’ottemperanza alle prescrizioni impartite con la diffida.
28. Al riguardo deve, infatti, precisarsi che la diffida del 28 dicembre 2017, emessa a seguito dei controlli effettuati nel novembre 2017 dalla Polizia provinciale, evidenziando le criticità già riscontrate nell’impianto della originaria ricorrente appare aver svolto appieno la funzione di rendere note all’interessata le carenze e le violazioni accertate e di fissare un termine per il ripristino della conformità dell’attività alle prescrizioni impartite per il suo svolgimento in condizioni di sicurezza per la salute delle persone e per l’ambiente.
29. Con le sue osservazioni, inoltre, l’odierna appellante ha mostrato di poter esercitare le sue prerogative difensive prendendo parte al procedimento e rappresentando tutti gli elementi fattuali e giuridici ritenuti in grado di orientarne in suo favore l’esito definitivo, senza subire alcun pregiudizio o limitazione nell’utilizzo delle sue facoltà.
30. Quanto all’omesso inserimento nel provvedimento di sospensione di un espresso termine finale, quest’ultimo, come già evidenziato dal T.a.r. non risulta, in realtà, mancante nella determinazione impugnata, quanto piuttosto funzionalmente collegato all’ottemperanza alle prescrizioni da parte dell’impresa interessata e, dunque, in sostanza, rimesso alle sue stesse determinazioni, mentre l’omesso riscontro della Provincia all’istanza di proroga del termine per il ripristino delle condizioni di regolare e legittimo svolgimento dell’attività, come anche in questo caso correttamente valutato dal giudice di primo grado, non appare aver avuto alcuna concreta influenza sull’emissione dei successivi provvedimenti, avendo, tra l’altro, la Provincia atteso ben più a lungo dei dieci giorni inizialmente assegnati per la verifica dell’adempimento delle prescrizioni.
31. Infondate si rivelano, infine, anche le ultime doglianze articolate dall’appellante al quarto e al quinto motivo, circa la pretesa violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi per effetto della “riserva” apposta al provvedimento di revoca della sospensione e circa la asserita disparità di trattamento che l’impresa ricorrente avrebbe subito rispetto ad altri soggetti in posizione analoga alla sua.
32. Sul punto può, infatti, osservarsi, da un lato, che la “ riserva di adeguare il contenuto del presente atto ad eventuali integrazioni del verbale del 30 marzo 2018…o ad ulteriori valutazioni che (fossero) pervenute da ARPAM a seguito della richiesta del 9 aprile 2018 prot. 8236…” - che appare corrispondere più ad una semplice clausola di stile che ad una effettiva limitazione degli effetti della revoca - non risulta violare in alcun modo né l’art. 21- quinquies della legge n. 241/1990, né tantomeno le regole fondamentali in tema di tipologia degli atti amministrativi, conservando l’Amministrazione, anche in caso di revoca, il potere-dovere di provvedere nuovamente nelle materie di sua competenza, in presenza di sopravvenienze, per assicurare comunque il perseguimento e la salvaguardia dell’interesse pubblico affidatole; dall’altro, che, in una fattispecie come quella in questione, caratterizzata dalla adozione di una diffida e successivamente della determinazione di sospensione dell’autorizzazione nei confronti di un’impresa in ragione della violazione da parte di quest’ultima delle prescrizioni impartitele con i titoli autorizzatori per il corretto svolgimento della sua attività e per la salvaguardia dell’integrità dell’ambiente e della salute umana e dalla tempestiva revoca dello stesso provvedimento di sospensione dinanzi alla comunicazione e alla prova da parte della ditta interessata dell’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza e legalità nel suo impianto, il vizio di disparità di trattamento non può neppure venire in rilievo, trattandosi di attività comunque vincolata dell’Amministrazione, tenuta obbligatoriamente a sanzionare gli illeciti e ad adottare misure ripristinatorie in presenza dei presupposti previsti dalla legge, che mettano a rischio la salute e l’ambiente.
33. L’infondatezza di tutte le doglianze concernenti la pretesa illegittimità degli atti adottati dall’Amministrazione esclude la rilevanza delle argomentazioni svolte dall’appellante in tema di risarcimento del danno.
34. In conclusione, l’appello deve essere, dunque, come anticipato, integralmente respinto.
35. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante alla rifusione, in favore della Provincia di Ascoli Piceno delle spese del grado di appello, liquidate in € 7.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO