Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. lavoro 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima Lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in grado di appello promossa con ricorso in appello depositato il 19/9/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 47/2024 r.g. lavoro;
TRA
(C.F. - già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
ora corrente in Mogliano Veneto in persona del
[...] Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'avv. Roberto D'Archi (C.F.
) per delega in atti;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), corrente in Roma, in persona del legale CP_3 P.IVA_2
rappr. p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti
30.07.2024 per notar di Roma Rep. n.93106 - Racc. Persona_1
n. 28289, reg.to in Roma il 31.07.2024, dall'avv. Francesco Cappa (C.F.
; C.F._2
APPELLATO
(p. IVA Controparte_4
) corrente in Trento, in persona del legale rappr. P.IVA_3 CP_5
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di regresso
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
IN VIA PRELIMINARE
Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
In totale riforma della sentenza di I grado rigettare la domanda di regresso dell' perché prescritta ed in ogni caso infondata in fatto ed in CP_3
diritto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
In parziale riforma della gravata sentenza, ridurre la pretesa in regresso dell' per le ragioni esposte in narrativa, ex art. 11, comma 3 DPR CP_3
1124/1965.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze e spese di entrami i gradi di giudizio, oltre rimborso al 15%, ex D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e accessori di legge.
: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previo rigetto della preliminare CP_3
istanza di sospensione, nel merito: -respingere l'appello avversario, in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
-condannare in via solidale
[...]
e , tenuto conto Controparte_4 Parte_1
della precisazione del quantum, al pagamento in favore dell della CP_3 somma di €. 535.885,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'erogazione al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa. In particolare, spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali
15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi - in luogo IVA e CPA
– riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (doc. 10, 11 e
12). In via istruttoria eventuale, e solo per mero scrupolo difensivo qualora il Giudicante non ritenga la causa già matura per la decisione, l' CP_3
insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ricorse al giudice del lavoro presso il Tribunale di Rovereto con CP_3
ricorso del 6/11/2023 per chiedere la condanna di Controparte_4
al pagamento della somma di € 468.665,70, pari
[...]
all'ammontare delle prestazioni assicurative erogate a favore di CP_6
per l'infortunio occorsogli il 4/6/2019 durante lo svolgimento di
[...]
attività lavorativa;
specificamente l'infortunio si era verificato in quanto era precipitato da un albero sul quale stava svolgendo Controparte_6
lavori di potatura come socio lavoratore, attività che gli era preclusa in ragione delle limitazioni fisiche riscontrate dal medico competente.
La società si costituì in giudizio Controparte_4
ed eccepì la prescrizione dell'azione di regresso e l'insussistenza dei presupposti per l'azione, in quanto difettava il nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta datoriale omissiva e in quanto l'infortunato, già legale rappresentante della società, poteva essere considerato datore di lavoro di sé stesso;
in subordine chiese la riduzione del quantum in presenza di elementi deponenti per l'applicazione dell'art. 11 co. 3 d.p.r. 1124/1965.
La resistente chiese la chiamata in giudizio della propria assicuratrice, (già per essere tenuta indenne da ogni Controparte_2 Controparte_7
obbligo eventualmente accertato a suo carico nei confronti dell' . CP_3
Costituitasi in giudizio la società assicuratrice, che aderiva alle difese di il giudice adito condannava Controparte_4 Controparte_4
a pagare all' l'importo richiesto, accogliendo altresì
[...] CP_3
la domanda di manleva nei confronti dell'assicuratrice.
Avverso la sentenza, resa il 26/3/2024 ha interposto appello Parte_1
con ricorso del 19/9/2024, proponendo i seguenti motivi:
[...]
1) Prescrizione dell'azione di regresso, in quanto esercitata oltre il termine triennale previsto dall'art. 112 d.p.r. 1124/1965 data la mancata instaurazione di un procedimento penale per l'infortunio occorso a e conseguente decorrenza del termine di prescrizione per Controparte_6
l'esercizio dell'azione dalla data di erogazione della rendita, 24/4/2020;
2) Carenza assoluta di motivazione sul nesso causale tra la violazione della norma antinfortunistica e l'evento lesivo;
assenza dell'elemento soggettivo della colpa del datore di lavoro, errata valutazione del ruolo di datore di lavoro di per totale assenza di rapporto di CP_6
subordinazione e responsabilità esclusiva del danneggiato;
omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie;
3) Errata quantificazione del quantum debeatur per mancata valutazione degli elementi limitativi della pretesa in regresso, sia con riguardo alla condotta dello stesso infortunato che con riguardo all'adozione di misure di sicurezza e prevenzione da parte della società CP_4
.
[...]
Per questi motivi
l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
L' si è costituito e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto;
ha CP_3
eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione di regresso, siccome rinunciata dalla difesa di Controparte_8 all'udienza del 16/1/2024. Ne ha comunque eccepito l'infondatezza, come in primo grado ed ha contestato l'asserita carenza di motivazione sul nesso causale tra violazione della norma antinfortunistica ed evento lesivo,
l'asserita veste di datore di lavoro di sé stesso di la sua pretesa CP_6
responsabilità esclusiva, l'infondatezza del motivo di appello riguardante il rigetto delle istanze istruttorie, nonché di quello riguardante l'errata quantificazione del quantum e ha precisato il quantum in € 535.885,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo, facendo valere il principio della legittimità dell'aggiornamento del credito effettuato in corso di causa. Ha concluso come riportato in epigrafe. non si è costituita in questo Controparte_4
grado.
L'appello è stato deciso all'udienza del 10/4/2025 con dispositivo letto pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura la Parte_1
sentenza gravata per non aver accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione di regresso.
L' ha eccepito che tale motivo sarebbe inammissibile in quanto in CP_3
primo grado aveva rinunziato all'eccezione di prescrizione. Parte_1
In particolare tale rinuncia sarebbe stata espressa all'udienza del 16/1/2024.
Ivi si legge che l'avv. D'Archi, patrono della società assicuratrice, si richiama alla memoria difensiva ed alle eccezioni ivi contenute, fatta eccezione per l'eccezione di prescrizione stante l'odierna produzione avversaria; si legge invero nello stesso verbale che l'avv. D'Avossa
(patrono dell ) esibisce comunicazione della Procura di Rovereto CP_3
circa l'archiviazione del procedimento n. 538/2019 dd. 12.11.2020 e si riserva di produrre lo stesso telematicamente ancora in data odierna;
evidenzia, pertanto, come sia infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata. Il giudice aveva quindi inviato la parte più diligente a produrre, entro il 28/2/2024, copia del fascicolo del procedimento penale n. 538/2019. A tale adempimento aveva provveduto lo stesso giorno dell'udienza, alle h. 11,29 (come si rileva dall'esame del fascicolo telematico) a depositare il fascicolo della Procura della
Repubblica di Rovereto. Successivamente, in sede di note conclusionali, la difesa di era tornata sull'eccezione di decadenza Controparte_8
dall'azione, osservando che non poteva essere considerata una rinunzia all'eccezione preliminare quella verbalizzata all'udienza del 16/1/2024 poiché fatta sulla base di quanto riferito e solo parzialmente rammostrato dalla parte ricorrente, aggiungendo che solo con la produzione documentale aveva potuto effettivamente verificare la fondatezza o meno della tempestiva eccezione di decadenza.
Va preliminarmente osservato, con riguardo all'estinzione dell'azione di regresso dell' , che tale estinzione, sia CP_3
per prescrizione sia per decadenza, non è rilevabile d'ufficio, ma richiede sempre l'eccezione di parte, che va sollevata, a pena di decadenza, con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti (CASS 26931/2023). Inoltre, la rilevabilità della prescrizione non è esclusa dall'erronea qualificazione come decadenza dell'eccezione sull'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, spettando al giudice la individuazione della natura del termine stesso (CASS 32154/2018).
Ciò premesso in punto di diritto, in punto di fatto osserva la Corte che la deduzione della difesa di all'udienza del 16/1/2024 non può Pt_1
essere qualificata quale valida rinunzia all'eccezione di prescrizione.
La deduzione era stata resa sulla base dell'assunto della difesa dell' dell'intervenuta archiviazione del procedimento, con richiamo CP_3
all'esibizione della comunicazione di tale archiviazione da parte del PM, imprecisa ed ambigua: premesso che l'udienza si svolgeva da remoto e che il documento non risultava depositato, al momento, nel fascicolo telematico, non si dava atto di quale documento esattamente fosse stato esibito né delle modalità dell'esibizione; trattandosi di documentazione decisiva ai fini della delibazione della fondatezza dell'eccezione, lo stesso giudice ne aveva ordinato il deposito e solo all'esito di tale deposito la parte aveva avuto la possibilità di verificarne la congruenza rispetto all'allegazione dell' circa l'avvenuta archiviazione del CP_3
procedimento; prova ne è che all'esito della produzione del fascicolo penale, nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione del
26/3/2024, la resistente era stata posta Controparte_9
in condizione di argomentare sul punto con completa cognizione di causa ed aveva ribadito l'eccezione di estinzione dell'azione, dimostrando, con tale contegno, di non aver affatto rinunciato all'eccezione di prescrizione.
L'eccezione va quindi senz'altro esaminata.
In proposito il primo giudice ha dato rilievo alla data del 12/11/2020 in cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto inviò gli atti in archivio, osservando che da tale data e sino all'introduzione del ricorso, in data 6/11/2023, non si era compiuto il triennio, con riferimento a quanto previsto dall'art. 112 d.p.r. 1124/1965 co. 6 come termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di regresso.
La disposizione in esame prevede invero che “Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
L'ultimo comma dell'art. 112, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 contempla, nelle sue due disposizioni, due fattispecie diverse, delle quali la prima caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale e la seconda dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente, l'azione di regresso dell' soggiace, nella prima ipotesi, a termine triennale, CP_3
di decadenza, che decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere e, nella seconda ipotesi, a termine triennale di prescrizione che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna;
è stato anche chiarito che il procedimento penale sorto a seguito dell'infortunio sul lavoro, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di regresso, deve avere ad oggetto i delitti previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., restando invece irrilevante, ai fini della prescrizione, l'esito del procedimento instaurato per soli reati contravvenzionali collegati alla violazione di norme antinfortunistiche (CASS 32280/2024).
Con specifico riferimento alla prima delle ipotesi contemplate nella norma, la S.C. ha osservato che la norma era stata introdotta prima del nuovo codice di procedura penale, sicché la stessa va applicata anche ad ipotesi previste dalla sopravvenuta codificazione che possono essere ricomprese nella formula legislativa ed in particolare all'ipotesi dell'archiviazione penale, quale che ne sia la causa, e ciò in quanto nel caso di archiviazione non vi è la mera assenza di procedimento penale, ma vi è un provvedimento del giudice che preclude la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona, e ciò fino al momento in cui la riapertura delle indagini sia -con altro provvedimento- autorizzata, occorrendo aver riguardo al significato sistematico assegnato dalla norma all'esito dell'intervento di riforma del codice di procedura penale, e correlativamente della diversa portata dell'art. 295 c.p.c., sicché la fattispecie riguarda oggi ogni ipotesi di mancato inizio del processo penale accertata dal giudice. (in questi termini CASS.
41279/2021; CASS. 12631/2021; qualificano il termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso come termine di prescrizione, in ipotesi mancato accertamento del fatto di reato, 5160/2015; CASS. CP_10
32154/2018).
Orbene, nella fattispecie, contrariamente a quanto opinato in prime cure, non si è mai instaurato un procedimento penale per i delitti previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione, atteso che il provvedimento del Procuratore della Repubblica di Rovereto non è tale. Si osserva che il fascicolo 538/2019 aperto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, a seguito della doverosa trasmissione da parte degli ispettori dell ex art. 61 d.p.r. 1124/1965, CP_3
era rubricato conseguentemente segnalazione infortunio sul lavoro di
, mentre non si era avuta iscrizione in alcuno dei registri Controparte_6
delle notizie di reato (a carico di noti o di ignoti), tanto che il PM aveva disposto l'archiviazione trattandosi di atto che non costituisce notizia di reato, con atto meramente interno all'ufficio. Le informative non costituenti notizia di reato vengono infatti iscritte nel registro mod. 45, in quanto atti privi di rilevanza penale, e tali modelli (cd. 45) non vanno trasmessi al giudice per le indagini preliminari per l'archiviazione, ma inviati direttamente all'archivio del pubblico ministero
Non essendovi stata neppure apertura di un'indagine penale, l'invio all'archivio da parte del PM non può essere equiparato al decreto di archiviazione emesso dal giudice a seguito della richiesta del PM, il quale invece presuppone che alla notizia criminis si sia dato seguito con l'iscrizione del datore di lavoro o altri nel registro delle notizie di reato e che all'esito delle indagini non siano stati ritenuti sussistenti presupposti per l'esercizio dell'azione penale. Il procedimento penale, in tal caso, è del tutto mancato, e non è giammai intervenuto un provvedimento del giudice assimilabile alla sentenza di proscioglimento e conseguentemente non può al suo esito correlarsi al suo esito il termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso.
Detto termine, come da già affermato nelle sentenze nn. 5134 e 5879/2011, nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo (cfr. CASS. S. U. 5168/2015).
Nella fattispecie l'erogazione della rendita si è avuta il 24/4/2020, come documentato in prime cure. Il giudizio era stato instaurato il
6/11/2023, quando era ormai decorso tale termine di tre anni.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione risulta fondata.
L'appello va quindi accolto per il primo dei motivi proposti;
la domanda dell' va quindi rigettata. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per ambo i gradi di giudizio secondo i parametri del d.m. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria, che non c'è stata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice del lavoro di Rovereto n. 13/2024 del
[...]
26/3/2024
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'appellata sentenza, respinge la domanda dell' ; CP_3
Condanna l' a rifondere a le spese di entrambi i CP_3 Parte_1
gradi di giudizio, liquidate, per ciascun grado, in € 7.500,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trento, 10/4/2025 Il c.est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano