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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU FR, Presidente
RB AZ, RE
CASTORINA AR MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2913/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005442000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4423/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 17/04/2025 all'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Catania, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione , alla Camera di commercio di Catania ed alla Regione Siciliana, GAROZZO
GE ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29380202500005442000, notificata il 21 febbraio 2025 , con la quale veniva informata che sarebbe stato disposto il fermo amministrativo sul veicolo AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO, tg Targa_1, salvo il pagamento della somma complessiva di € 12.930,69 derivante dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 29320160062233782000 (Irpef, add. Com. e reg.) – Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2013, per complessivi € 6.043,17;
2. Cartella di pagamento n. 29320170010764131000 (Tasse auto) - Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2012, per complessivi € 638,10;
3. Cartella di pagamento n. 29320170030730524000 (Tasse auto) - Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2013, per complessivi € 622,71;
4. Cartella di pagamento n. 29320170043749009000 (Irpef, add. Com. e reg.) – Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2014, per complessivi € 531,17;
5. Cartella di pagamento n. 29320180021309203000 (Tasse auto) - Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2014, per complessivi € 612,09;
6. Cartella di pagamento n. 29320190010410184002 (Diritti camerali) - Ente Impositore Camera di
Commercio Sud Est Sicilia, anno d'imposta: 2015, per complessivi € 305,25;
7. Cartella di pagamento n. 293201900114886017002 (Sanzioni tasse e imposte indirette) - Ente Impositore
Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2013, per complessivi € 86,91;
8. Cartella di pagamento n. 29320200042691477000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Siciliana, anno d'imposta: 2017, per complessivi € 538,72;
9. Cartella di pagamento n. 29320210013124841002 (Diritti camerali) - Ente Impositore Camera di
Commercio Sud Est Sicilia, anno d'imposta: 2016, per complessivi € 252,03;
10. Cartella di pagamento n. 29320210049542631000 (Tasse auto) - Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2015, per complessivi € 603,43;
11. Cartella di pagamento n. 29320210118775871000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Siciliana, anno d'imposta: 2016, per complessivi € 557,48;
12. Cartella di pagamento n. 29320210166242364000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Sicilia, anno d'imposta: 2018, per complessivi € 571,74;
13. Cartella di pagamento n. 29320220020162088002 (Diritti camerali) - Ente Impositore Camera di
Commercio Sud Est Sicilia, anno d'imposta: 2017, per complessivi € 216,09;
14. Cartella di pagamento n. 29320220038548711000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Siciliana, anno d'imposta: 2019, per complessivi € 491,66;
15. Cartella di pagamento n. 29320230017777433000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Siciliana, anno d'imposta: 2020, per complessivi € 524,85;
16. Cartella di pagamento n. 29320230073412659001 (Diritti camerali) - Ente Impositore Camera di
Commercio Sud Est Sicilia, anno d'imposta: 2019, per complessivi € 242,32. Oltre a spese esecutive per
€ 92,97.
Eccepiva la ricorrente:
1) La violazione dell'art. 86, comma 2° dpr 602/73 stante la strumentalità del veicolo oggetto di fermo, volto all'esercizio della propria attività lavorativa di agente di commercio, quale amministratrice
Società_1 s.n.c..
2) La violazione dell'art. 86, comma 1°, in combinato disposto con l'art. 50 d.p.r. 602/73 a causa della mancata notifica di una o più cartelle sottese all'atto impugnato.
3) La mancata notifica delle cartelle di pagamento.
Sulla scorta dei predetti motivi, previa sospensione del preavviso di fermo amministrativo, la ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
La Camera di Commercio di Catania, costituitasi in giudizio, in via preliminare ed assorbente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente resistente. Nel caso di specie la comunicazione preventiva di fermo amministrativo era stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di ruoli regolarmente formati e trasmessi dalla Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia per il recupero del diritto annuale camerale e tutte le doglianze indicate in seno all'atto introduttivo attenevano esclusivamente all'attività dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha documentato la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento, nonché ha documentato che, successivamente alla notifica delle cartelle richiamate nell'atto impugnato, aveva provveduto alla notifica di numerosi avvisi di intimazione, anch'essi notificati regolarmente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che la ricorrente aveva impugnato altra precedente intimazione di pagamento recante tutte le cartelle sopramenzionate involgenti l'Agenzia, ad eccezione della cartella n. 29320210049542631000, ed in quel giudizio, iscritto al nr. RG 2692/2024 , l'Ader aveva fornito la prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
La Regione Sicilia non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 17/09/2025 questa Corte rigettava la richiesta di sospensiva del preavviso di fermo amministrativo.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito la strumentalità della vettura oggetto di fermo, poiché volto all'esercizio della propria attività lavorativa di agente di commercio, quale amministratrice della
Società_1 s.n.c..
I resistenti hanno contestato la strumentalità della vettura in questione e sostenuto che, nella specie, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del preavviso di fermo ai sensi dell'art. 86 del dpr 602/73 , laddove dispone che «La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.».
Rileva la Corte che la norma concerne la procedura da seguire per l'iscrizione del fermo, ma non si occupa dei termini di decadenza di impugnazione, che sono invece previsti dall'articolo 21 D.lgs. n. 546/1992. È evidente, quindi, che il termine di 30 giorni sopra riportato è un termine dilatorio che l'agente della riscossione deve rispettare nell'interesse del debitore, il quale avrà trenta giorni di tempo per saldare il debito o dimostrare la strumentalità, senza che tale norma introduca in alcun modo una decadenza rilevante sul piano probatorio giurisdizionale.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito la prova della strumentalità del bene all'attività lavorativa.
Si rammenta, infatti, che , per aversi strumentalità del bene, così come per la deduzione dei costi, occorre sia dimostrata l'inerenza del bene stesso, intesa come diretto collegamento tra bene e attività produttiva
(cfr. in tal senso, le ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025 della Corte di Cassazione che ha approfondito il concetto di strumentalità del bene mobile che permette di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo, da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo. In particolare, il Supremo
Collegio ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento) .
Destituiti di fondamento anche le restanti doglianze posto che sia L'Ader che l'Agenzia delle Entrate hanno fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, per la maggior parte consegnate a mani del destinatario.
Il ricorso, conseguentemente, va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti delle sole parti resistenti costituite in giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione I, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'ADER e della Camera di
Commercio, che si liquidano in euro 1200,00 ciascuno, oltre spese generali.
Catania, 10 dicembre 2025
L'estensore Il presidente
Dr.ssa Ignazia Barbarino Dr. Francesco Lucifora
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU FR, Presidente
RB AZ, RE
CASTORINA AR MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2913/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005442000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4423/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 17/04/2025 all'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Catania, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione , alla Camera di commercio di Catania ed alla Regione Siciliana, GAROZZO
GE ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29380202500005442000, notificata il 21 febbraio 2025 , con la quale veniva informata che sarebbe stato disposto il fermo amministrativo sul veicolo AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO, tg Targa_1, salvo il pagamento della somma complessiva di € 12.930,69 derivante dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 29320160062233782000 (Irpef, add. Com. e reg.) – Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2013, per complessivi € 6.043,17;
2. Cartella di pagamento n. 29320170010764131000 (Tasse auto) - Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2012, per complessivi € 638,10;
3. Cartella di pagamento n. 29320170030730524000 (Tasse auto) - Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2013, per complessivi € 622,71;
4. Cartella di pagamento n. 29320170043749009000 (Irpef, add. Com. e reg.) – Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2014, per complessivi € 531,17;
5. Cartella di pagamento n. 29320180021309203000 (Tasse auto) - Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2014, per complessivi € 612,09;
6. Cartella di pagamento n. 29320190010410184002 (Diritti camerali) - Ente Impositore Camera di
Commercio Sud Est Sicilia, anno d'imposta: 2015, per complessivi € 305,25;
7. Cartella di pagamento n. 293201900114886017002 (Sanzioni tasse e imposte indirette) - Ente Impositore
Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2013, per complessivi € 86,91;
8. Cartella di pagamento n. 29320200042691477000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Siciliana, anno d'imposta: 2017, per complessivi € 538,72;
9. Cartella di pagamento n. 29320210013124841002 (Diritti camerali) - Ente Impositore Camera di
Commercio Sud Est Sicilia, anno d'imposta: 2016, per complessivi € 252,03;
10. Cartella di pagamento n. 29320210049542631000 (Tasse auto) - Ente Impositore Agenzia delle Entrate di Catania, anno d'imposta: 2015, per complessivi € 603,43;
11. Cartella di pagamento n. 29320210118775871000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Siciliana, anno d'imposta: 2016, per complessivi € 557,48;
12. Cartella di pagamento n. 29320210166242364000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Sicilia, anno d'imposta: 2018, per complessivi € 571,74;
13. Cartella di pagamento n. 29320220020162088002 (Diritti camerali) - Ente Impositore Camera di
Commercio Sud Est Sicilia, anno d'imposta: 2017, per complessivi € 216,09;
14. Cartella di pagamento n. 29320220038548711000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Siciliana, anno d'imposta: 2019, per complessivi € 491,66;
15. Cartella di pagamento n. 29320230017777433000 (Tasse auto) - Ente Impositore Regione Siciliana, anno d'imposta: 2020, per complessivi € 524,85;
16. Cartella di pagamento n. 29320230073412659001 (Diritti camerali) - Ente Impositore Camera di
Commercio Sud Est Sicilia, anno d'imposta: 2019, per complessivi € 242,32. Oltre a spese esecutive per
€ 92,97.
Eccepiva la ricorrente:
1) La violazione dell'art. 86, comma 2° dpr 602/73 stante la strumentalità del veicolo oggetto di fermo, volto all'esercizio della propria attività lavorativa di agente di commercio, quale amministratrice
Società_1 s.n.c..
2) La violazione dell'art. 86, comma 1°, in combinato disposto con l'art. 50 d.p.r. 602/73 a causa della mancata notifica di una o più cartelle sottese all'atto impugnato.
3) La mancata notifica delle cartelle di pagamento.
Sulla scorta dei predetti motivi, previa sospensione del preavviso di fermo amministrativo, la ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
La Camera di Commercio di Catania, costituitasi in giudizio, in via preliminare ed assorbente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente resistente. Nel caso di specie la comunicazione preventiva di fermo amministrativo era stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di ruoli regolarmente formati e trasmessi dalla Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia per il recupero del diritto annuale camerale e tutte le doglianze indicate in seno all'atto introduttivo attenevano esclusivamente all'attività dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha documentato la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento, nonché ha documentato che, successivamente alla notifica delle cartelle richiamate nell'atto impugnato, aveva provveduto alla notifica di numerosi avvisi di intimazione, anch'essi notificati regolarmente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che la ricorrente aveva impugnato altra precedente intimazione di pagamento recante tutte le cartelle sopramenzionate involgenti l'Agenzia, ad eccezione della cartella n. 29320210049542631000, ed in quel giudizio, iscritto al nr. RG 2692/2024 , l'Ader aveva fornito la prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
La Regione Sicilia non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 17/09/2025 questa Corte rigettava la richiesta di sospensiva del preavviso di fermo amministrativo.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito la strumentalità della vettura oggetto di fermo, poiché volto all'esercizio della propria attività lavorativa di agente di commercio, quale amministratrice della
Società_1 s.n.c..
I resistenti hanno contestato la strumentalità della vettura in questione e sostenuto che, nella specie, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del preavviso di fermo ai sensi dell'art. 86 del dpr 602/73 , laddove dispone che «La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.».
Rileva la Corte che la norma concerne la procedura da seguire per l'iscrizione del fermo, ma non si occupa dei termini di decadenza di impugnazione, che sono invece previsti dall'articolo 21 D.lgs. n. 546/1992. È evidente, quindi, che il termine di 30 giorni sopra riportato è un termine dilatorio che l'agente della riscossione deve rispettare nell'interesse del debitore, il quale avrà trenta giorni di tempo per saldare il debito o dimostrare la strumentalità, senza che tale norma introduca in alcun modo una decadenza rilevante sul piano probatorio giurisdizionale.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito la prova della strumentalità del bene all'attività lavorativa.
Si rammenta, infatti, che , per aversi strumentalità del bene, così come per la deduzione dei costi, occorre sia dimostrata l'inerenza del bene stesso, intesa come diretto collegamento tra bene e attività produttiva
(cfr. in tal senso, le ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025 della Corte di Cassazione che ha approfondito il concetto di strumentalità del bene mobile che permette di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo, da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo. In particolare, il Supremo
Collegio ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento) .
Destituiti di fondamento anche le restanti doglianze posto che sia L'Ader che l'Agenzia delle Entrate hanno fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, per la maggior parte consegnate a mani del destinatario.
Il ricorso, conseguentemente, va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti delle sole parti resistenti costituite in giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione I, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'ADER e della Camera di
Commercio, che si liquidano in euro 1200,00 ciascuno, oltre spese generali.
Catania, 10 dicembre 2025
L'estensore Il presidente
Dr.ssa Ignazia Barbarino Dr. Francesco Lucifora