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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA N. ____ / 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente Ruolo Generale
Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore N. 5073/2024 Dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine Reg. Repertorio TRA
N. ____ / 2025 Parte_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...], ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rappresentata
e difesa dall'Avv. Pasqua Manfredi ed elettivamente domiciliata in Bari presso la via
Gian Giuseppe Carulli 62, presso e nello studio del ridetto difensore
Reg. Cronologico
-ATTRICE-
E N. ____ / 2025
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI in persona del Pubblico Ministero
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * Depositata il
All'udienza del 24.03.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice, di cui al
relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli __ / __ / 2025
atti al Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 1.5.2024 ha dedotto quanto di Parte_1
seguito. Ella attrice è persona con disforia di identità di genere tanto da sentirsi, sin dall'infanzia, Pubblicata il
parte del genere opposto a quello assegnato. __ / __ / 2025
La ricorrente ha sempre manifestato la sua insofferenza e la sua difficoltà a riconoscersi nel
genere femminile, desiderando di cambiare la propria identità ed assumendo comportamenti
maschili, con manifestazioni evidenti in diversi contesti, quali il gioco ed il vestiario.
Oggetto: Con l'arrivo del menarca, la ricorrente ha cominciato a provare forte disagio per il suo corpo e, mutamento di sesso durante le scuole superiori si è affermata l'esigenza di una affermazione e di riconoscimento
sociale nel genere maschile.
Per tali ragioni, ha deciso di intraprendere il percorso di psicoterapia in regime privatistico. C In data 10.5.2022, inoltre, si è rivolta all'Unità Operativa Complessa
[...]
, del chiedendo Controparte_2 Controparte_3 di effettuare l'iter medico psicologico di affermazione del genere e, dopo essere stata sottoposta a valutazione psicodiagnostica, ha proseguito la psicoterapia di supporto e ha intrapreso l'assunzione di Terapia Ormonale
Sostitutiva (TOS) in data 15.07.2022.
Nella relazione rilasciata dalla dott.ssa in data 27.11.2023 (allegata in atti), infatti, emerge Testimone_1 che la disforia di genere presentata dall'attrice può essere distinta “dalla semplice non conformità a comportamenti di ruolo di genere stereotipati;
dal forte desiderio di appartenere ad un altro genere rispetto
a quello assegnato e dal grado e dalla pervasività di attività ed interessi varianti rispetto al genere;
dal disturbo da travestitismo, ovvero quel comportamento di travestimento che genera un eccitazione sessuale e causa sofferenza e/o compromissione senza mettere in questione il loro genere primario;
dal dismorfismo corporeo, ovvero il concentrarsi sull'alterazione o sulla rimozione di una specifica parte del corpo perché percepita come formata in modo anormale, non perché rappresenta un genere assegnato che viene ripudiato;
altresì da disturbi di natura psicotica o altre primitive condizioni psicopatologiche degne di nota”.
Dall'anno 2022 , supportata dai medici specialisti del Policlinico di Bari, ha iniziato la terapia Parte_1 ormonale sostitutiva a base di testosterone: tale terapia, dunque, ha avuto effetti soddisfacenti e positivi sulla medesima attrice tanto sul piano somatico quanto su quello psicologico.
L'assunzione della terapia ormonale virilizzante ha consentito all'attrice di cambiare i propri caratteri soddisfacendo il suo desiderio di vivere secondo l'identità di genere maschile.
La terapia, infatti, ha dato luogo a sostanziali modifiche dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici che hanno confermano la volontà di di proseguire chirurgicamente il percorso intrapreso. Parte_1
Inoltre, proprio attraverso la somministrazione della terapia ormonale virilizzante, la ricorrente ha già acquisito l'aspetto esteriore maschile, vivendo e relazionandosi con gli altri come tale.
La ricorrente ha potuto anche intraprendere il real life text comportandosi nella quotidianità con il sesso prescelto (ad esempio vestendo gli abiti maschili) e facendosi chiamare con il nome di Per_1
Purtroppo, però, il disallineamento tra l'identità di genere maschile e la condizione giuridica di donna le suscita un enorme disagio nel vivere quotidiano: ed infatti, ogni qualvolta è tenuta ad esibire i propri documenti, subisce la frustrante condizione di persona con identità di genere ed apparenze maschili ma con sesso e nome anagrafico femminile.
L'attrice ha completato il percorso medico e psicologico avviato presso il come risulta dalla Controparte_3 relazione finale redatta e firmata, in data 27.11.2023, dalla dott.ssa (all.to n. 1 atto di Testimone_1 citazione).
Nel caso in esame, orbene, la documentazione versata in atti prova l'esistenza della incongruenza di genere di
. Non a caso il percorso medico, psicologico ed ormonale che la medesima attrice ha seguito Parte_1
è coerente con la sua richiesta di ottenere in maniera irrevocabile la rettificazione del sesso.
I procedimenti di rettificazione, ex Legge n. 164/1982 e successive modificazioni, in presenza -come nel caso di specie- di una relazione psico-sessuale redatta da una struttura pubblica, vengono trattati e conclusi senza il ricorso ad ulteriore, dispendiosa ed inutile istruttoria e, per questo, si ritiene che si possa procedere con maggiore celerità e pronta decisione.
Inoltre, non essendo presenti nella fattispecie né coniuge né figli (all.to n. 2 e 3 atto di citazione), il giudizio necessita esclusivamente dell'intervento del Pubblico Ministero al quale è stato notificato regolarmente l'atto introduttivo.
Tutto quanto sopra premesso, , come sopra rappresentata e difesa, ha concluso chiedendo Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali da realizzarsi mediante trattamento medico-chirurgico nonché l'autorizzazione alla contestuale rettificazione anagrafica;
il tutto ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari la rettificazione del sesso da femminile a maschile ed il mutamento del nome da “ ad “ nell'atto di nascita ed in tutti gli altri atti e/o documenti. Pt_1 Per_1
All'udienza del 24.03.2025, si è proceduto all'interrogatorio libero di , comparsa Parte_1 personalmente con l'assistenza e la rappresentanza del difensore. Talché, a seguito di richiesta di trattenere la causa in decisione con espressa rinuncia alla discussione dinanzi al Collegio da parte del procuratore dell'attrice, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. in sede che, con nota del 25.3.2025, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte ricorrente, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 27.11.2023, a firma della dott.ssa (versata in atti) che ha concluso che la ricorrente “soddisfa tutti criteri per la Testimone_1 diagnosi di Disforia di Genere”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima ricorrente in sede di interrogatorio libero.
Le emergenze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico, qualificabile in termini di disforia di genere;
la stessa ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere maschile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente femminile. È stato accertato che parte attrice presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme all'altro sesso (id est al sesso al quale gli individui medesimi sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato.
La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, la richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs.
150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1,
L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15 e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici
e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive muta-zioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L.
n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e socia-le" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Di fatto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico e viene, sostanzialmente, considerato come "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali".
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n. 180/2017 con cui ha ribadito che “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
In argomento è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene, in sostanza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte, in definitiva, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale (di cui alla norma censurata) determina una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In sostanza, il regime autorizzatorio, in questi casi, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione (già verificatesi a prescindere dal trattamento chirurgico) violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo più alla ratio legis.
Nel caso che ci occupa, la documentazione allegata all'atto introduttivo, a corroborazione dell'iter di transizione intrapreso e della diagnosi di “Disforia di Genere”, è stata confermata anche in sede di interrogatorio libero, in cui parte attrice ha mostrato piena consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità.
Per tutto quanto sopra esposto ne discende il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento demolitorio-ricostruttivo, ferma restando la possibilità di parte attrice di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici de quibus, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
Nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte attrice sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome “ ” col Pt_1 nome “ ”. Per_1
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nel procedimento n. Parte_1
5073/2024, con l'intervento del P.M., visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede:
- dispone la rettifica dei dati anagrafici di , nata il [...] a [...], nel senso che Parte_1
l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome “ ” deve essere sostituito con quello indicato da parte attrice in ”; Pt_1 Per_1
- ordina, per l'effetto, al competente Ufficiale dello stato civile di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di nata a [...] il [...] e residente in [...], nel senso che l'indicazione del sesso "femminile" deve essere corretta in sesso
"maschile" nonché nel senso che l'attuale prenome " deve essere sostituito con quello indicato da Pt_1 parte attrice di “ ”; Per_1
- dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione agli interventi chirurgici di demolizione e/o ricostruzione degli organi sessuali primari, avanzata da parte attrice;
- nulla statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, il giorno 15.4.2025. Il Giudice estensore
Dott.ssa Valeria Guaragnella
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA N. ____ / 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente Ruolo Generale
Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore N. 5073/2024 Dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine Reg. Repertorio TRA
N. ____ / 2025 Parte_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...], ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rappresentata
e difesa dall'Avv. Pasqua Manfredi ed elettivamente domiciliata in Bari presso la via
Gian Giuseppe Carulli 62, presso e nello studio del ridetto difensore
Reg. Cronologico
-ATTRICE-
E N. ____ / 2025
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI in persona del Pubblico Ministero
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * Depositata il
All'udienza del 24.03.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice, di cui al
relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli __ / __ / 2025
atti al Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 1.5.2024 ha dedotto quanto di Parte_1
seguito. Ella attrice è persona con disforia di identità di genere tanto da sentirsi, sin dall'infanzia, Pubblicata il
parte del genere opposto a quello assegnato. __ / __ / 2025
La ricorrente ha sempre manifestato la sua insofferenza e la sua difficoltà a riconoscersi nel
genere femminile, desiderando di cambiare la propria identità ed assumendo comportamenti
maschili, con manifestazioni evidenti in diversi contesti, quali il gioco ed il vestiario.
Oggetto: Con l'arrivo del menarca, la ricorrente ha cominciato a provare forte disagio per il suo corpo e, mutamento di sesso durante le scuole superiori si è affermata l'esigenza di una affermazione e di riconoscimento
sociale nel genere maschile.
Per tali ragioni, ha deciso di intraprendere il percorso di psicoterapia in regime privatistico. C In data 10.5.2022, inoltre, si è rivolta all'Unità Operativa Complessa
[...]
, del chiedendo Controparte_2 Controparte_3 di effettuare l'iter medico psicologico di affermazione del genere e, dopo essere stata sottoposta a valutazione psicodiagnostica, ha proseguito la psicoterapia di supporto e ha intrapreso l'assunzione di Terapia Ormonale
Sostitutiva (TOS) in data 15.07.2022.
Nella relazione rilasciata dalla dott.ssa in data 27.11.2023 (allegata in atti), infatti, emerge Testimone_1 che la disforia di genere presentata dall'attrice può essere distinta “dalla semplice non conformità a comportamenti di ruolo di genere stereotipati;
dal forte desiderio di appartenere ad un altro genere rispetto
a quello assegnato e dal grado e dalla pervasività di attività ed interessi varianti rispetto al genere;
dal disturbo da travestitismo, ovvero quel comportamento di travestimento che genera un eccitazione sessuale e causa sofferenza e/o compromissione senza mettere in questione il loro genere primario;
dal dismorfismo corporeo, ovvero il concentrarsi sull'alterazione o sulla rimozione di una specifica parte del corpo perché percepita come formata in modo anormale, non perché rappresenta un genere assegnato che viene ripudiato;
altresì da disturbi di natura psicotica o altre primitive condizioni psicopatologiche degne di nota”.
Dall'anno 2022 , supportata dai medici specialisti del Policlinico di Bari, ha iniziato la terapia Parte_1 ormonale sostitutiva a base di testosterone: tale terapia, dunque, ha avuto effetti soddisfacenti e positivi sulla medesima attrice tanto sul piano somatico quanto su quello psicologico.
L'assunzione della terapia ormonale virilizzante ha consentito all'attrice di cambiare i propri caratteri soddisfacendo il suo desiderio di vivere secondo l'identità di genere maschile.
La terapia, infatti, ha dato luogo a sostanziali modifiche dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici che hanno confermano la volontà di di proseguire chirurgicamente il percorso intrapreso. Parte_1
Inoltre, proprio attraverso la somministrazione della terapia ormonale virilizzante, la ricorrente ha già acquisito l'aspetto esteriore maschile, vivendo e relazionandosi con gli altri come tale.
La ricorrente ha potuto anche intraprendere il real life text comportandosi nella quotidianità con il sesso prescelto (ad esempio vestendo gli abiti maschili) e facendosi chiamare con il nome di Per_1
Purtroppo, però, il disallineamento tra l'identità di genere maschile e la condizione giuridica di donna le suscita un enorme disagio nel vivere quotidiano: ed infatti, ogni qualvolta è tenuta ad esibire i propri documenti, subisce la frustrante condizione di persona con identità di genere ed apparenze maschili ma con sesso e nome anagrafico femminile.
L'attrice ha completato il percorso medico e psicologico avviato presso il come risulta dalla Controparte_3 relazione finale redatta e firmata, in data 27.11.2023, dalla dott.ssa (all.to n. 1 atto di Testimone_1 citazione).
Nel caso in esame, orbene, la documentazione versata in atti prova l'esistenza della incongruenza di genere di
. Non a caso il percorso medico, psicologico ed ormonale che la medesima attrice ha seguito Parte_1
è coerente con la sua richiesta di ottenere in maniera irrevocabile la rettificazione del sesso.
I procedimenti di rettificazione, ex Legge n. 164/1982 e successive modificazioni, in presenza -come nel caso di specie- di una relazione psico-sessuale redatta da una struttura pubblica, vengono trattati e conclusi senza il ricorso ad ulteriore, dispendiosa ed inutile istruttoria e, per questo, si ritiene che si possa procedere con maggiore celerità e pronta decisione.
Inoltre, non essendo presenti nella fattispecie né coniuge né figli (all.to n. 2 e 3 atto di citazione), il giudizio necessita esclusivamente dell'intervento del Pubblico Ministero al quale è stato notificato regolarmente l'atto introduttivo.
Tutto quanto sopra premesso, , come sopra rappresentata e difesa, ha concluso chiedendo Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali da realizzarsi mediante trattamento medico-chirurgico nonché l'autorizzazione alla contestuale rettificazione anagrafica;
il tutto ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari la rettificazione del sesso da femminile a maschile ed il mutamento del nome da “ ad “ nell'atto di nascita ed in tutti gli altri atti e/o documenti. Pt_1 Per_1
All'udienza del 24.03.2025, si è proceduto all'interrogatorio libero di , comparsa Parte_1 personalmente con l'assistenza e la rappresentanza del difensore. Talché, a seguito di richiesta di trattenere la causa in decisione con espressa rinuncia alla discussione dinanzi al Collegio da parte del procuratore dell'attrice, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. in sede che, con nota del 25.3.2025, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte ricorrente, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 27.11.2023, a firma della dott.ssa (versata in atti) che ha concluso che la ricorrente “soddisfa tutti criteri per la Testimone_1 diagnosi di Disforia di Genere”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima ricorrente in sede di interrogatorio libero.
Le emergenze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico, qualificabile in termini di disforia di genere;
la stessa ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere maschile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente femminile. È stato accertato che parte attrice presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme all'altro sesso (id est al sesso al quale gli individui medesimi sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato.
La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, la richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs.
150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1,
L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15 e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici
e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive muta-zioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L.
n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e socia-le" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Di fatto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico e viene, sostanzialmente, considerato come "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali".
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n. 180/2017 con cui ha ribadito che “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
In argomento è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene, in sostanza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte, in definitiva, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale (di cui alla norma censurata) determina una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In sostanza, il regime autorizzatorio, in questi casi, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione (già verificatesi a prescindere dal trattamento chirurgico) violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo più alla ratio legis.
Nel caso che ci occupa, la documentazione allegata all'atto introduttivo, a corroborazione dell'iter di transizione intrapreso e della diagnosi di “Disforia di Genere”, è stata confermata anche in sede di interrogatorio libero, in cui parte attrice ha mostrato piena consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità.
Per tutto quanto sopra esposto ne discende il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento demolitorio-ricostruttivo, ferma restando la possibilità di parte attrice di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici de quibus, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
Nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte attrice sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome “ ” col Pt_1 nome “ ”. Per_1
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nel procedimento n. Parte_1
5073/2024, con l'intervento del P.M., visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede:
- dispone la rettifica dei dati anagrafici di , nata il [...] a [...], nel senso che Parte_1
l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome “ ” deve essere sostituito con quello indicato da parte attrice in ”; Pt_1 Per_1
- ordina, per l'effetto, al competente Ufficiale dello stato civile di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di nata a [...] il [...] e residente in [...], nel senso che l'indicazione del sesso "femminile" deve essere corretta in sesso
"maschile" nonché nel senso che l'attuale prenome " deve essere sostituito con quello indicato da Pt_1 parte attrice di “ ”; Per_1
- dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione agli interventi chirurgici di demolizione e/o ricostruzione degli organi sessuali primari, avanzata da parte attrice;
- nulla statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, il giorno 15.4.2025. Il Giudice estensore
Dott.ssa Valeria Guaragnella
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato