Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1958, n. 974
Articolo 2
Versione
15 novembre 1958
Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958