CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al 451 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Luigina Maria Caruso) Parte_1 appellante
E
(avv. Simone Scarpino) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Indennità di funzione.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con disposizione di servizio del 1.10.2018, il comandante della polizia municipale del comune di ha previsto che l'agente Parte_1 CP_1
inquadrato nella categoria D3, si occupasse, oltre che dei “compiti d'istituto
[...] previsti per la sua qualifica professionale”, anche di “amministrativo, commercio, ambiente, polizia giudiziaria” e si adoperasse “affinché gli appartenenti al Corpo prestino attività professionale attenendosi scrupolosamente agli ordini impartiti attraverso il servizio giornaliero”.
Pag. 1 di 5 2. Sulla base di tale disposizione di servizio e lamentando che il gli Pt_1 avesse erogato solo per l'anno 2020 l'indennità di funzione contemplata dall'art. 56 sexies del contratto collettivo nazionale di comparto del 21.5.2008 e dal contratto integrativo decentrato ratione temporis applicabile, ne ha rivendicato il pagamento anche per gli anni 2021 e 2022, nell'importo di 2.200 euro annui.
3. Nella resistenza dell'ente locale convenuto, il tribunale ha accolto in parte il ricorso. Ha infatti ritenuto dovuta l'indennità rivendicata, perché l'anzidetta disposizione di servizio ha attribuito al ricorrente “compiti di responsabilità ulteriori” rispetto a quelli di sua competenza. Ha però quantificato l'importo dell'indennità dovuta in misura corrispondente a quella che il comune aveva erogato al ricorrente nel
2020, pari a 1.600 euro annui. Ha quindi condannato il al pagamento Pt_1 dell'importo complessivo di 3.200 euro, oltre accessori di legge e spese di lite.
4. Il comune impugna la sentenza perché addebita al tribunale:
1) di aver trascurato che le “nomine per le specifiche responsabilità devono essere predisposte di anno in anno” e hanno “valore annuale”, sicché la disposizione di servizio del 2018 non può giustificare il pagamento di indennità relative agli anni 2021
e 2022;
2) di non aver considerato che la voce di “salario accessorio” rivendicata dal ricorrente “è collegata alla previa puntuale individuazione delle specifiche responsabilità” e non può essere quindi accordata in base ad “automatismi”, ma solo previa attribuzione “di specifici compiti” con l'assunzione delle correlative “specifiche responsabilità” e previa individuazione delle necessarie “risorse”;
3) di aver posto in relazione l'erogazione dell'indennità di funzione per l'anno 2020 con la disposizione di servizio del 2018, nonostante l'assenza di riferimenti a quest'ultima nel provvedimento che quell'erogazione ha autorizzato.
5. L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, assumendola infondata,
e il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato per tre alternativi ordini di ragioni, che integrano altrettante autonome rationes decidendi.
Pag. 2 di 5 7. Il primo: perché, come correttamente denuncia l'appellante, i provvedimenti emessi in relazione ad annualità precedenti a quelle per cui è causa sono irrilevanti, essendo i presupposti per l'erogazione dell'indennità di funzione da valutarsi anno per anno: a) sia per quanto concerne il permanente esercizio, da parte del beneficiario, dei “compiti” e delle “responsabilità” che giustificano quell'erogazione in base alle disposizioni contrattuali applicabili;
b) sia, soprattutto, per quanto concerne l'esercizio, da parte dell'ente locale, della facoltà che l'art. 56 sexies del contratto collettivo nazionale di comparto gli rimette e a cui è condizionata l'attribuzione dell'indennità in parola1. Nel caso in esame, manca la prova che anche negli anni 2021
e 2022 al ricorrente siano stati affidati i compiti e le responsabilità che l'ente locale, nei medesimi anni, ha ritenuto di compensare con quell'indennità.
8. Il secondo: perché, come correttamente denuncia l'appellante, l'erogazione della medesima indennità non può essere giustificata solo “in base alla categoria o al profilo di appartenenza” del beneficiario, ma necessita della preventiva attribuzione di una “specifica responsabilità” per lo svolgimento di compiti eccedenti quelli della sua qualifica professionale. Ed invece il tribunale ha accordato al ricorrente quell'indennità nella misura che il contratto integrativo decentrato posto a base della domanda riserva a chi nessuna particolare responsabilità abbia assunto nello svolgimento dei compiti assegnatigli2. È evidente la contraddizione tra il riconoscere che il ricorrente ha svolto
“compiti di responsabilità ulteriori” rispetto a quelli ordinariamente spettantigli e l'avergli però accordato l'indennità di funzione riservata a chi riveste un “grado” di
“categoria D” senza però alcun “connesso incarico” di “responsabilità di servizi/uffici”. La contraddizione così manifestatasi è significativa dell'assenza di prova che i compiti previsti nella disposizione di servizio del 2018 come aggiuntivi rispetto a quelli propri della qualifica del ricorrente siano effettivamente tali. Il tribunale li ha individuati, evidenziandoli con caratteri in grassetto, in quelli di controllo sulla scrupolosa esecuzione degli “ordini impartiti” agli “appartenenti al
Pag. 3 di 5 corpo” della polizia municipale. Sennonché, ai dipendenti degli enti locali inquadrati nella categoria D spetta, in base alla relativa declaratoria contrattuale (che il giudice conosce d'ufficio3), lo svolgimento di attività di contenuto “gestionale o direttivo” e l'assunzione delle relative “responsabilità di risultati”4. Sicché quegli stessi compiti di controllo e di coordinamento allegati dal ricorrente per giustificare l'indennità che rivendica non possono dirsi estranei alla sua qualifica professionale, proprio perché sono intrinseci alle funzioni di gestione e di direzione che caratterizzano quella qualifica.
9. Il terzo: perché la disposizione del contratto collettivo decentrato invocata dal ricorrente ed applicata dal tribunale è nulla (e non può quindi legittimare alcuna rivendicazione) in quanto, attribuendo l'indennità di funzione in ragione solo del grado ricoperto dal dipendente e senza alcun riferimento allo svolgimento di compiti specifici connotati da peculiari responsabilità, si pone in contrasto con la disciplina legislativa della materia. In particolare, la previsione dell'indifferenziata attribuzione di quell'indennità, collegata automaticamente solo al grado del dipendente, risulta incompatibile: 1) sia con l'art. 7, c. 5, del d.lgs.n. 165 del 2001, che vieta l'erogazione di trattamenti economici accessori “che non corrispondano alle prestazioni 3 Cass. 19507/2014: “La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego … in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia") …”. Conf. Cass.
6394/2019 e, in tema di mansioni, Cass. 7641/2022: “Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa”. 4 Così recita la declaratoria: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : - Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Pag. 4 di 5 effettivamente rese”; 2) sia con l'art. 45 del medesimo testo legislativo, che consente l'erogazione di quegli stessi trattamenti accessori solo in ragione del raggiungimento di determinati risultati (“performance”) individuali o collettivi, oppure in ragione dell'effettivo “svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”: ciò di cui, nel caso di specie, manca l'allegazione e la prova
(chiesta od offerta).
10. Ne consegue la riforma della gravata sentenza e il rigetto della rivendicazione retributiva che il tribunale ha invece accolto.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 18.4.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 492/24, pubblicata in data 15.3.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2. Compensa tra l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida in 1.320 euro per il primo grado e in1.460 per il secondo, oltre rimborsi e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita: “Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito”. 2 Così recita: “I criteri per il riconoscimento di detta indennità nei Servizi di P.L. sono: 1) Grado rivestito con connessa responsabilità di servizi/uffici € 2.200,00; 2) Grado cat. D rivestito senza connesso incarico responsabilità di servizi/uffici € 1.600 …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al 451 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Luigina Maria Caruso) Parte_1 appellante
E
(avv. Simone Scarpino) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Indennità di funzione.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con disposizione di servizio del 1.10.2018, il comandante della polizia municipale del comune di ha previsto che l'agente Parte_1 CP_1
inquadrato nella categoria D3, si occupasse, oltre che dei “compiti d'istituto
[...] previsti per la sua qualifica professionale”, anche di “amministrativo, commercio, ambiente, polizia giudiziaria” e si adoperasse “affinché gli appartenenti al Corpo prestino attività professionale attenendosi scrupolosamente agli ordini impartiti attraverso il servizio giornaliero”.
Pag. 1 di 5 2. Sulla base di tale disposizione di servizio e lamentando che il gli Pt_1 avesse erogato solo per l'anno 2020 l'indennità di funzione contemplata dall'art. 56 sexies del contratto collettivo nazionale di comparto del 21.5.2008 e dal contratto integrativo decentrato ratione temporis applicabile, ne ha rivendicato il pagamento anche per gli anni 2021 e 2022, nell'importo di 2.200 euro annui.
3. Nella resistenza dell'ente locale convenuto, il tribunale ha accolto in parte il ricorso. Ha infatti ritenuto dovuta l'indennità rivendicata, perché l'anzidetta disposizione di servizio ha attribuito al ricorrente “compiti di responsabilità ulteriori” rispetto a quelli di sua competenza. Ha però quantificato l'importo dell'indennità dovuta in misura corrispondente a quella che il comune aveva erogato al ricorrente nel
2020, pari a 1.600 euro annui. Ha quindi condannato il al pagamento Pt_1 dell'importo complessivo di 3.200 euro, oltre accessori di legge e spese di lite.
4. Il comune impugna la sentenza perché addebita al tribunale:
1) di aver trascurato che le “nomine per le specifiche responsabilità devono essere predisposte di anno in anno” e hanno “valore annuale”, sicché la disposizione di servizio del 2018 non può giustificare il pagamento di indennità relative agli anni 2021
e 2022;
2) di non aver considerato che la voce di “salario accessorio” rivendicata dal ricorrente “è collegata alla previa puntuale individuazione delle specifiche responsabilità” e non può essere quindi accordata in base ad “automatismi”, ma solo previa attribuzione “di specifici compiti” con l'assunzione delle correlative “specifiche responsabilità” e previa individuazione delle necessarie “risorse”;
3) di aver posto in relazione l'erogazione dell'indennità di funzione per l'anno 2020 con la disposizione di servizio del 2018, nonostante l'assenza di riferimenti a quest'ultima nel provvedimento che quell'erogazione ha autorizzato.
5. L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, assumendola infondata,
e il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato per tre alternativi ordini di ragioni, che integrano altrettante autonome rationes decidendi.
Pag. 2 di 5 7. Il primo: perché, come correttamente denuncia l'appellante, i provvedimenti emessi in relazione ad annualità precedenti a quelle per cui è causa sono irrilevanti, essendo i presupposti per l'erogazione dell'indennità di funzione da valutarsi anno per anno: a) sia per quanto concerne il permanente esercizio, da parte del beneficiario, dei “compiti” e delle “responsabilità” che giustificano quell'erogazione in base alle disposizioni contrattuali applicabili;
b) sia, soprattutto, per quanto concerne l'esercizio, da parte dell'ente locale, della facoltà che l'art. 56 sexies del contratto collettivo nazionale di comparto gli rimette e a cui è condizionata l'attribuzione dell'indennità in parola1. Nel caso in esame, manca la prova che anche negli anni 2021
e 2022 al ricorrente siano stati affidati i compiti e le responsabilità che l'ente locale, nei medesimi anni, ha ritenuto di compensare con quell'indennità.
8. Il secondo: perché, come correttamente denuncia l'appellante, l'erogazione della medesima indennità non può essere giustificata solo “in base alla categoria o al profilo di appartenenza” del beneficiario, ma necessita della preventiva attribuzione di una “specifica responsabilità” per lo svolgimento di compiti eccedenti quelli della sua qualifica professionale. Ed invece il tribunale ha accordato al ricorrente quell'indennità nella misura che il contratto integrativo decentrato posto a base della domanda riserva a chi nessuna particolare responsabilità abbia assunto nello svolgimento dei compiti assegnatigli2. È evidente la contraddizione tra il riconoscere che il ricorrente ha svolto
“compiti di responsabilità ulteriori” rispetto a quelli ordinariamente spettantigli e l'avergli però accordato l'indennità di funzione riservata a chi riveste un “grado” di
“categoria D” senza però alcun “connesso incarico” di “responsabilità di servizi/uffici”. La contraddizione così manifestatasi è significativa dell'assenza di prova che i compiti previsti nella disposizione di servizio del 2018 come aggiuntivi rispetto a quelli propri della qualifica del ricorrente siano effettivamente tali. Il tribunale li ha individuati, evidenziandoli con caratteri in grassetto, in quelli di controllo sulla scrupolosa esecuzione degli “ordini impartiti” agli “appartenenti al
Pag. 3 di 5 corpo” della polizia municipale. Sennonché, ai dipendenti degli enti locali inquadrati nella categoria D spetta, in base alla relativa declaratoria contrattuale (che il giudice conosce d'ufficio3), lo svolgimento di attività di contenuto “gestionale o direttivo” e l'assunzione delle relative “responsabilità di risultati”4. Sicché quegli stessi compiti di controllo e di coordinamento allegati dal ricorrente per giustificare l'indennità che rivendica non possono dirsi estranei alla sua qualifica professionale, proprio perché sono intrinseci alle funzioni di gestione e di direzione che caratterizzano quella qualifica.
9. Il terzo: perché la disposizione del contratto collettivo decentrato invocata dal ricorrente ed applicata dal tribunale è nulla (e non può quindi legittimare alcuna rivendicazione) in quanto, attribuendo l'indennità di funzione in ragione solo del grado ricoperto dal dipendente e senza alcun riferimento allo svolgimento di compiti specifici connotati da peculiari responsabilità, si pone in contrasto con la disciplina legislativa della materia. In particolare, la previsione dell'indifferenziata attribuzione di quell'indennità, collegata automaticamente solo al grado del dipendente, risulta incompatibile: 1) sia con l'art. 7, c. 5, del d.lgs.n. 165 del 2001, che vieta l'erogazione di trattamenti economici accessori “che non corrispondano alle prestazioni 3 Cass. 19507/2014: “La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego … in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia") …”. Conf. Cass.
6394/2019 e, in tema di mansioni, Cass. 7641/2022: “Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa”. 4 Così recita la declaratoria: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : - Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Pag. 4 di 5 effettivamente rese”; 2) sia con l'art. 45 del medesimo testo legislativo, che consente l'erogazione di quegli stessi trattamenti accessori solo in ragione del raggiungimento di determinati risultati (“performance”) individuali o collettivi, oppure in ragione dell'effettivo “svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”: ciò di cui, nel caso di specie, manca l'allegazione e la prova
(chiesta od offerta).
10. Ne consegue la riforma della gravata sentenza e il rigetto della rivendicazione retributiva che il tribunale ha invece accolto.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 18.4.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 492/24, pubblicata in data 15.3.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2. Compensa tra l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida in 1.320 euro per il primo grado e in1.460 per il secondo, oltre rimborsi e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita: “Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito”. 2 Così recita: “I criteri per il riconoscimento di detta indennità nei Servizi di P.L. sono: 1) Grado rivestito con connessa responsabilità di servizi/uffici € 2.200,00; 2) Grado cat. D rivestito senza connesso incarico responsabilità di servizi/uffici € 1.600 …”.