CA
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2323/2021 promossa da:
GIA' C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MERLO ALESSANDRO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 579/21 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 4 maggio 2021 e pubblicata in pari data nel giudizio sub RG 1373/20 instaurato da nei confronti del Parte_1 [...]
e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1 CP_1
• € 57.130,08 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto nel giudizio di primo grado sub doc. 3 e che ivi si riproduce sub all. C;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
pagina 1 di 9 − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento di n. 9 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 208,31 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta CP_1
indicata nelle presenti conclusioni sub I;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 2.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 61 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito. CP_1 condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le somme CP_1
da essa pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA:
• accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1 Controparte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale,
[...] Parte_1
interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
pagina 2 di 9 IN OGNI CASO:
• con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”.
Per l'appellato: “accertare e dichiarare che il non è tenuto a pagare Controparte_1
Part alcunché a favore di relativamente a crediti ceduti alla stessa da parte di e Controparte_2
relativi a contratti di fornitura di energia elettrica e riportati nelle fatture e note Controparte_3
di debito di cui all'atto di citazione;
2. accertare e dichiarare che il non è tenuto a pagare alcunché a favore Controparte_1
Part di relativamente a interessi di mora e interessi anatocistici o altre somme per tardivo pagamento,
Part con riferimento ai presunti crediti ceduti a di cui sopra;
3. accertare e dichiarare che il non è tenuto a pagare alcunché a favore Controparte_1
Part di a titolo di ingiustificato arricchimento, relativamente ai presunti crediti ceduti alla stessa da parte di e per forniture di energia elettrica. Controparte_2 Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
IN FATTO Part 1. (in seguito , in qualità di cessionaria, conveniva in giudizio Parte_2
davanti al Tribunale di Reggio Emilia il , debitore ceduto, chiedendo la Controparte_1
condanna del convenuto al pagamento dei crediti oggetto dei contratti di cessione pro soluto per la somma di € 57.130,08, crediti portati dalle fatture emesse da per fornitura di Controparte_2
energia elettrica. Precisava l'attrice che il contratto di cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche gli interessi di mora, nonché anatocistici e che l'intimazione volta ad ottenere il pagamento era rimasta senza esito.
In via subordinata, svolgeva domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex articolo 2041
c.c.
2. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda. In Controparte_1
particolare, il convenuto affermava che alcuni crediti non erano mai sorti in capo ad Controparte_2
in quanto si riferivano ad un periodo in cui era cessato ogni rapporto contrattuale, e che le restanti
[...]
fatture erano già state pagate dal direttamente a CP_1 Controparte_2
3. Senza attività istruttorie, con sentenza n. 579/2021 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la Part domanda attorea e condannava al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 9 Part Il giudice sottolineava che non aveva assolto al proprio onere probatorio, in quanto si era limitata a produrre esclusivamente le fatture emesse da l'ordinativo di fornitura inviato Controparte_2
dal e l'elenco dei punti di prelievo dell'energia, senza prendere posizione in modo specifico CP_1
sulle contestazioni avanzate dalla parte convenuta. In particolare, il Controparte_1
aveva dimostrato di aver cessato il rapporto di fornitura in relazione a quei punti di prelievo in un momento precedente rispetto a quello indicato nelle fatture del 5/7/2016 e del 17/11/2015; di aver pagato le fatture del 14/11/2015 con il mandato n. 1841, prodotto come doc. 14; di non aver mai avuto trasmissione della fattura del 9/9/2016.
In mancanza della prova del credito, era infondata anche la domanda di pagamento degli interessi moratori o anatocistici.
Part
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito il . Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14.05.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza con cui il Part Tribunale ha rigettato la domanda di volta ad ottenere il pagamento della sorte capitale in relazione alla quale il comune ha eccepito che “i crediti in parte non sono mai sorti in capo a
[...]
in quanto si riferiscono ad un periodo in cui era cessato ogni rapporto contrattuale tra CP_2 la medesima società e il comune””. Le fatture interessate da tale eccezione sarebbero la n. 3900001251 del 05.07.2016 di € 6.717,77, la n. 5750275156 del 17.11.2015 di € 329,37, la n. 5750275155 del
17.11.2015 di € 786,96, per un ammontare di complessivi € 7.834,10.
L'appellante lamenta, innanzitutto, la genericità dell'eccezione proposta dal in violazione di CP_1 quanto previsto dall'art. 167 c.p.c., in quanto la stessa, genericamente formulata nella comparsa di costituzione, è stata precisata soltanto nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nelle note conclusive, ossia oltre il termine preclusivo ultimo, rappresentato dalla memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c. Di conseguenza, i documenti prodotti con la seconda memoria, così come le allegazioni contenute nelle note conclusive, dovrebbero essere considerati tardivi e inammissibili.
L'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697
c.c., in quanto la controparte ha prodotto documentazione (come detto, peraltro, inammissibile) che nulla dimostrerebbe rispetto a quanto da essa preteso e ritenuto dal Tribunale;
nella specie i documenti contenuti nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (doc. A-B-C-D), non si riferirebbero alle fatture inerenti all'eccezione in esame e non conterrebbero alcuna contestazione in ordine all'interruzione del rapporto contrattuale.
pagina 4 di 9 Al contrario di quanto affermato dal Tribunale, l'appellante avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio e l'esecuzione delle forniture dovrebbe ritenersi in ogni caso provata in quanto non contestata dalla controparte, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Infine, l'appellante rileva la violazione dell'art. 2041 c.c. da parte del primo giudice, che avrebbe
Parte dovuto accogliere quantomeno la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da in subordine, sin dall'atto di citazione.
7. Con il secondo motivo l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza con cui il Tribunale Part ha rigettato la domanda di volta ad ottenere il pagamento della sorte capitale in relazione alla quale il ha eccepito che i crediti azionati “in parte fanno riferimento a fatture già pagate dal CP_1 direttamente a e a ; le fatture interessate da tale CP_1 Controparte_2 Controparte_3
eccezione sono la n. 5750250069 dell'8.10.15 di € 557,80, la n. 5750250070 dell'8.10.15 di € 1.353,83, la n. 5750250071 dell'8.10.15 di € 668,55, per un ammontare di complessivi € 2.580,18.
L'appellante reitera in proposito tutto quanto rilevato con il primo motivo (genericità dell'eccezione e inammissibilità delle prove documentali, poiché tardivamente allegate) e ne fa discendere le medesime conseguenze.
Lamenta che le fatture già pagate, indicate dalla controparte soltanto nelle note conclusive, riportano importi differenti rispetto alle fatture sopra indicate e che i mandati prodotti non sono né firmati, né tantomeno quietanzati. Inoltre, afferma di aver preso posizione circa il dedotto pagamento fin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale.
In aggiunta l'appellante rileva che l'eventuale pagamento effettuato in favore di sarebbe CP_2
Part inopponibile alla cessionaria in quanto le fatture in questione, emesse l'8 ottobre 2015, sono oggetto di un atto di cessione in massa ai sensi della L. n. 52/91, avente ad oggetto crediti presenti e futuri, notificato al il 7 luglio 2015. CP_1
7. Con il terzo motivo l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza con cui il Tribunale ha Part rigettato la domanda di volta ad ottenere il pagamento della sorte capitale in relazione alla quale il ha eccepito che i crediti “in parte, infine, fanno riferimento a fatture mai presentate da CP_1
al (e pertanto non pagate perché il non è stato messo in grado Controparte_2 CP_1 CP_1
di eseguire i controlli di legge sugli importi e perché non sono state seguite le procedure per la fatturazione previste dalla legge”; la fattura interessata da tale eccezione è la n. 3200210426 del
09.09.2016 di € 20.231,14.
Anche in questo caso reitera quanto rilevato con il primo motivo (genericità dell'eccezione, inammissibilità delle prove documentali, poiché tardivamente allegate), facendone discendere le medesime conseguenze.
pagina 5 di 9 8. Con il quarto motivo l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza per non essersi il
Tribunale pronunciato in relazione alla domanda di pagamento relativa alle fatture n. 5750104376 del
14.04.15 e n. 5700610335 del 17.11.15, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”; rileva in proposito che, qualora si ritenesse che il tribunale abbia inteso ricomprendere anche tali fatture
Part nel capo della sentenza con cui ha rigettato la domanda di per interruzione del sottostante rapporto contrattuale, allora anche in relazione a queste ultime fatture rileverebbero integralmente le censure riportate nel primo motivo d'appello.
L'appellante assume inoltre di aver diritto, in forza dei predetti atti di cessione, in qualità di cessionaria al pagamento degli interessi moratori (almeno relativamente alle 3 fatture asseritamente pagate dal in ritardo), degli interessi anatocistici e di euro 360 a titolo di risarcimento del danno per il CP_1
mancato pagamento delle 9 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio.
9. Con il quinto motivo l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza per non essersi il
Tribunale pronunciato in relazione alla domanda di pagamento relativa alla nota debito di € 208,3, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”
Tale nota di debito sarebbe dovuta a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta. CP_1
10. Infine, con il sesto motivo l'appellante deduce “la nullità della sentenza in relazione al capo con Part cui è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite, con contestuale domanda di restituzione di tutte le somme già versate / da versare al a titolo di spese di lite in esecuzione CP_1
della sentenza appellata”.
11. Ciò posto si osserva innanzitutto, per quanto riguarda la censura che accomuna i primi quattro motivi di gravame, deve ritenersi che l'eccezione i nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 167, 183, comma 1 e 115 c.p.c. per aver i tribunale omesso di rilevare la tardiva contestazione da parte del delle pretese attoree sia infondata. CP_1
Invero, secondo la S.C., l'onere di contestazione a carico del convenuto va coordinato “con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. civ. n. 26908/2020).
Nel caso di specie, con l'atto di citazione in primo grado non erano state prodotte le fatture su cui si basavano le pretese attoree;
conseguentemente, la contestazione del convenuto in sede di CP_1
comparsa di risposta non poteva che essere generica. Soltanto in seguito al deposito delle fatture in pagina 6 di 9 Part questione da parte di con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. il ha potuto contestare la CP_1
pretesa attorea in modo analitico. Pertanto, non sussistono le violazioni di legge dedotte dall'appellante e le prove prodotte dal sono ammissibili. CP_1
12. Il primo motivo è infondato anche nella parte in cui l'appellante sostiene che il non abbia CP_1
provato che alcuni crediti non sono mai sorti in capo a Controparte_2
Il documento 15 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. - indicato nel testo dell'atto difensivo come doc. A-B-C-D per una mera svista - si riferisce alle fatture inerenti all'eccezione in
Part esame e prova l'interruzione del rapporto contrattuale tra ed il Al contrario, CP_2 CP_1
non ha adempiuto correttamente al proprio onere probatorio.
Pertanto, come affermato dal tribunale, il non è tenuto a pagare le fatture Controparte_1
del 5/7/2016 e del 17/11/2015, in quanto ha validamente dimostrato di aver cessato il rapporto di fornitura in un momento precedente rispetto a quello di riferimento indicato dalle fatture stesse.
13. Il secondo motivo è, invece, fondato nella parte in cui l'appellante contesta l'efficacia probatoria del mandato di pagamento prodotto dal CP_1
In materia, la Suprema Corte ha affermato, e recentemente ribadito, che “il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio” (Sez. U. n. 2627 del 30/05/1989).
Nel caso in esame, il al fine di provare l'estinzione del debito, ha prodotto soltanto un CP_1
mandato di pagamento (doc.14) - il cui importo complessivo è differente, nella fattispecie, e superiore alla somma delle tre fatture n. 5750250069, 5750250070 e 5750250071, in quanto ricomprendente anche ulteriori quattro note di credito - privo di qualsiasi firma, come rilevato dall'appellante.
Part Il suddetto mandato, inoltre, riporta come destinataria della transazione in qualità di cessionaria dei crediti, pur avendo il sostenuto di aver pagato l'importo delle tre fatture in questione a CP_1
CP_2
Dunque gli elementi probatori allegati non sono sufficienti a dimostrare l'avvenuto pagamento, né nei confronti della cedente, né nei confronti della cessionaria, pertanto, il è tenuto a pagare le CP_1
fatture n. 5750250069 dell'8.10.15 di € 557,80, n. 5750250070 dell'8.10.15 di € 1.353,83 e n.
Part 5750250071 dell'8.10.15 di € 668,55 per un ammontare pari a complessivi € 2.580,18 a in qualità di cessionaria dei crediti sorti tra e il suddetto ente pubblico. CP_2
pagina 7 di 9 14. Il terzo motivo è infondato per quanto riguarda la presunta mancata allegazione di documenti provanti l'omessa trasmissione della fattura del 9/9/2016. Infatti, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, il ha negato che gli sia mai stata trasmessa e Controparte_1
non si è messa in prova in relazione all'effettiva fornitura cui la fattura fa Parte_2
riferimento.
15. Il quarto motivo è infondato. Come dedotto dalla stessa appellante, il tribunale ha certamente inteso ricomprendere anche le fatture n. 5750104376 e n. 5700610335 nel capo della sentenza con cui ha
Part rigettato la domanda di per interruzione del sottostante rapporto contrattuale, perciò non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
Sotto il profilo della presunta violazione degli artt. 167, 183, comma 1 e 115 c.p.c., invece, si richiama quanto affermato al punto 11.
16. Per quanto riguarda, poi, la domanda di pagamento degli interessi moratori e anatocistici e di risarcimento del danno, dato atto che il è tenuto al pagamento delle fatture n. 5750250069, n. CP_1
Part 5750250070 e n. 5750250071, ha diritto al pagamento degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e)
d. lgs. 231/2002 relativi alle predette fatture dalla data di scadenza del pagamento (14/11/2015 come risulta dalla fattura) al saldo;
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs. 231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
infine, dell'importo di € 120 per il mancato pagamento delle 3 fatture costituenti la predetta sorte capitale, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
17. Il quinto motivo è infondato, in quanto il tribunale ha espressamente rigettato la domanda di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici, sia pur senza menzionare espressamente la nota di debito relativa, sicchè non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, le pretese dell'appellante sul punto sono infondate, poiché si basano unicamente su sue affermazioni e su documenti dalla stessa unilateralmente elaborati (doc. 4) e privi pertanto di efficacia probatoria.
18. Va rigettata la domanda subordinata ex art. 2042 c.c., dovendo escludersi la proponibilità dell'azione per arricchimento senza causa quando il danneggiato può proporre altra azione per farsi indennizzare;
invero, “l'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per
pagina 8 di 9 le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi” (Cass., n. 26199/2017).
Nel caso in esame, la proposta azione di la responsabilità contrattuale esclude il possibile ricorso all'art. 2041 c.c.
19. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, e, conseguentemente, il Controparte_1
va condannato al pagamento delle fatture n. 5750250069, n. 5750250070 e n. 5750250071 per
[...] un ammontare pari a complessivi € 2.580,18, dei relativi interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs.
231/2002 dalla data di scadenza del pagamento (14/11/2015) al saldo, degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. nella misura degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs. 231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché dell'importo di € 120 a titolo di risarcimento ai sensi dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
20. Risulta conseguentemente assorbito il sesto motivo, relativo alle spese di lite del primo grado, in quanto, per effetto della riforma parziale, le stesse debbono essere rideterminate alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
In proposito, tenuto conto dell'accoglimento in misura assai ridotta della domanda, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del contro la Parte_2 Controparte_1
sentenza n. 579/2021 del Tribunale di Reggio Emilia, in parziale riforma della decisione impugnata, condanna il al pagamento di € 2.580,18, dei relativi interessi moratori ex Controparte_1
art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento (14/11/2015) al saldo, degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. nella misura degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs.
231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché dell'importo di € 120 a titolo di risarcimento ai sensi dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Conferma per il resto l'impugnata decisione e compensa integralmente tra le le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
21.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2323/2021 promossa da:
GIA' C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MERLO ALESSANDRO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 579/21 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 4 maggio 2021 e pubblicata in pari data nel giudizio sub RG 1373/20 instaurato da nei confronti del Parte_1 [...]
e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1 CP_1
• € 57.130,08 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto nel giudizio di primo grado sub doc. 3 e che ivi si riproduce sub all. C;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
pagina 1 di 9 − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento di n. 9 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 208,31 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta CP_1
indicata nelle presenti conclusioni sub I;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 2.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 61 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito. CP_1 condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le somme CP_1
da essa pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA:
• accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1 Controparte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale,
[...] Parte_1
interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
pagina 2 di 9 IN OGNI CASO:
• con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”.
Per l'appellato: “accertare e dichiarare che il non è tenuto a pagare Controparte_1
Part alcunché a favore di relativamente a crediti ceduti alla stessa da parte di e Controparte_2
relativi a contratti di fornitura di energia elettrica e riportati nelle fatture e note Controparte_3
di debito di cui all'atto di citazione;
2. accertare e dichiarare che il non è tenuto a pagare alcunché a favore Controparte_1
Part di relativamente a interessi di mora e interessi anatocistici o altre somme per tardivo pagamento,
Part con riferimento ai presunti crediti ceduti a di cui sopra;
3. accertare e dichiarare che il non è tenuto a pagare alcunché a favore Controparte_1
Part di a titolo di ingiustificato arricchimento, relativamente ai presunti crediti ceduti alla stessa da parte di e per forniture di energia elettrica. Controparte_2 Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
IN FATTO Part 1. (in seguito , in qualità di cessionaria, conveniva in giudizio Parte_2
davanti al Tribunale di Reggio Emilia il , debitore ceduto, chiedendo la Controparte_1
condanna del convenuto al pagamento dei crediti oggetto dei contratti di cessione pro soluto per la somma di € 57.130,08, crediti portati dalle fatture emesse da per fornitura di Controparte_2
energia elettrica. Precisava l'attrice che il contratto di cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche gli interessi di mora, nonché anatocistici e che l'intimazione volta ad ottenere il pagamento era rimasta senza esito.
In via subordinata, svolgeva domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex articolo 2041
c.c.
2. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda. In Controparte_1
particolare, il convenuto affermava che alcuni crediti non erano mai sorti in capo ad Controparte_2
in quanto si riferivano ad un periodo in cui era cessato ogni rapporto contrattuale, e che le restanti
[...]
fatture erano già state pagate dal direttamente a CP_1 Controparte_2
3. Senza attività istruttorie, con sentenza n. 579/2021 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la Part domanda attorea e condannava al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 9 Part Il giudice sottolineava che non aveva assolto al proprio onere probatorio, in quanto si era limitata a produrre esclusivamente le fatture emesse da l'ordinativo di fornitura inviato Controparte_2
dal e l'elenco dei punti di prelievo dell'energia, senza prendere posizione in modo specifico CP_1
sulle contestazioni avanzate dalla parte convenuta. In particolare, il Controparte_1
aveva dimostrato di aver cessato il rapporto di fornitura in relazione a quei punti di prelievo in un momento precedente rispetto a quello indicato nelle fatture del 5/7/2016 e del 17/11/2015; di aver pagato le fatture del 14/11/2015 con il mandato n. 1841, prodotto come doc. 14; di non aver mai avuto trasmissione della fattura del 9/9/2016.
In mancanza della prova del credito, era infondata anche la domanda di pagamento degli interessi moratori o anatocistici.
Part
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito il . Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14.05.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza con cui il Part Tribunale ha rigettato la domanda di volta ad ottenere il pagamento della sorte capitale in relazione alla quale il comune ha eccepito che “i crediti in parte non sono mai sorti in capo a
[...]
in quanto si riferiscono ad un periodo in cui era cessato ogni rapporto contrattuale tra CP_2 la medesima società e il comune””. Le fatture interessate da tale eccezione sarebbero la n. 3900001251 del 05.07.2016 di € 6.717,77, la n. 5750275156 del 17.11.2015 di € 329,37, la n. 5750275155 del
17.11.2015 di € 786,96, per un ammontare di complessivi € 7.834,10.
L'appellante lamenta, innanzitutto, la genericità dell'eccezione proposta dal in violazione di CP_1 quanto previsto dall'art. 167 c.p.c., in quanto la stessa, genericamente formulata nella comparsa di costituzione, è stata precisata soltanto nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nelle note conclusive, ossia oltre il termine preclusivo ultimo, rappresentato dalla memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c. Di conseguenza, i documenti prodotti con la seconda memoria, così come le allegazioni contenute nelle note conclusive, dovrebbero essere considerati tardivi e inammissibili.
L'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697
c.c., in quanto la controparte ha prodotto documentazione (come detto, peraltro, inammissibile) che nulla dimostrerebbe rispetto a quanto da essa preteso e ritenuto dal Tribunale;
nella specie i documenti contenuti nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (doc. A-B-C-D), non si riferirebbero alle fatture inerenti all'eccezione in esame e non conterrebbero alcuna contestazione in ordine all'interruzione del rapporto contrattuale.
pagina 4 di 9 Al contrario di quanto affermato dal Tribunale, l'appellante avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio e l'esecuzione delle forniture dovrebbe ritenersi in ogni caso provata in quanto non contestata dalla controparte, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Infine, l'appellante rileva la violazione dell'art. 2041 c.c. da parte del primo giudice, che avrebbe
Parte dovuto accogliere quantomeno la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da in subordine, sin dall'atto di citazione.
7. Con il secondo motivo l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza con cui il Tribunale Part ha rigettato la domanda di volta ad ottenere il pagamento della sorte capitale in relazione alla quale il ha eccepito che i crediti azionati “in parte fanno riferimento a fatture già pagate dal CP_1 direttamente a e a ; le fatture interessate da tale CP_1 Controparte_2 Controparte_3
eccezione sono la n. 5750250069 dell'8.10.15 di € 557,80, la n. 5750250070 dell'8.10.15 di € 1.353,83, la n. 5750250071 dell'8.10.15 di € 668,55, per un ammontare di complessivi € 2.580,18.
L'appellante reitera in proposito tutto quanto rilevato con il primo motivo (genericità dell'eccezione e inammissibilità delle prove documentali, poiché tardivamente allegate) e ne fa discendere le medesime conseguenze.
Lamenta che le fatture già pagate, indicate dalla controparte soltanto nelle note conclusive, riportano importi differenti rispetto alle fatture sopra indicate e che i mandati prodotti non sono né firmati, né tantomeno quietanzati. Inoltre, afferma di aver preso posizione circa il dedotto pagamento fin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale.
In aggiunta l'appellante rileva che l'eventuale pagamento effettuato in favore di sarebbe CP_2
Part inopponibile alla cessionaria in quanto le fatture in questione, emesse l'8 ottobre 2015, sono oggetto di un atto di cessione in massa ai sensi della L. n. 52/91, avente ad oggetto crediti presenti e futuri, notificato al il 7 luglio 2015. CP_1
7. Con il terzo motivo l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza con cui il Tribunale ha Part rigettato la domanda di volta ad ottenere il pagamento della sorte capitale in relazione alla quale il ha eccepito che i crediti “in parte, infine, fanno riferimento a fatture mai presentate da CP_1
al (e pertanto non pagate perché il non è stato messo in grado Controparte_2 CP_1 CP_1
di eseguire i controlli di legge sugli importi e perché non sono state seguite le procedure per la fatturazione previste dalla legge”; la fattura interessata da tale eccezione è la n. 3200210426 del
09.09.2016 di € 20.231,14.
Anche in questo caso reitera quanto rilevato con il primo motivo (genericità dell'eccezione, inammissibilità delle prove documentali, poiché tardivamente allegate), facendone discendere le medesime conseguenze.
pagina 5 di 9 8. Con il quarto motivo l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza per non essersi il
Tribunale pronunciato in relazione alla domanda di pagamento relativa alle fatture n. 5750104376 del
14.04.15 e n. 5700610335 del 17.11.15, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”; rileva in proposito che, qualora si ritenesse che il tribunale abbia inteso ricomprendere anche tali fatture
Part nel capo della sentenza con cui ha rigettato la domanda di per interruzione del sottostante rapporto contrattuale, allora anche in relazione a queste ultime fatture rileverebbero integralmente le censure riportate nel primo motivo d'appello.
L'appellante assume inoltre di aver diritto, in forza dei predetti atti di cessione, in qualità di cessionaria al pagamento degli interessi moratori (almeno relativamente alle 3 fatture asseritamente pagate dal in ritardo), degli interessi anatocistici e di euro 360 a titolo di risarcimento del danno per il CP_1
mancato pagamento delle 9 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio.
9. Con il quinto motivo l'appellante deduce “la nullità del capo della sentenza per non essersi il
Tribunale pronunciato in relazione alla domanda di pagamento relativa alla nota debito di € 208,3, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”
Tale nota di debito sarebbe dovuta a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta. CP_1
10. Infine, con il sesto motivo l'appellante deduce “la nullità della sentenza in relazione al capo con Part cui è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite, con contestuale domanda di restituzione di tutte le somme già versate / da versare al a titolo di spese di lite in esecuzione CP_1
della sentenza appellata”.
11. Ciò posto si osserva innanzitutto, per quanto riguarda la censura che accomuna i primi quattro motivi di gravame, deve ritenersi che l'eccezione i nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 167, 183, comma 1 e 115 c.p.c. per aver i tribunale omesso di rilevare la tardiva contestazione da parte del delle pretese attoree sia infondata. CP_1
Invero, secondo la S.C., l'onere di contestazione a carico del convenuto va coordinato “con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. civ. n. 26908/2020).
Nel caso di specie, con l'atto di citazione in primo grado non erano state prodotte le fatture su cui si basavano le pretese attoree;
conseguentemente, la contestazione del convenuto in sede di CP_1
comparsa di risposta non poteva che essere generica. Soltanto in seguito al deposito delle fatture in pagina 6 di 9 Part questione da parte di con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. il ha potuto contestare la CP_1
pretesa attorea in modo analitico. Pertanto, non sussistono le violazioni di legge dedotte dall'appellante e le prove prodotte dal sono ammissibili. CP_1
12. Il primo motivo è infondato anche nella parte in cui l'appellante sostiene che il non abbia CP_1
provato che alcuni crediti non sono mai sorti in capo a Controparte_2
Il documento 15 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. - indicato nel testo dell'atto difensivo come doc. A-B-C-D per una mera svista - si riferisce alle fatture inerenti all'eccezione in
Part esame e prova l'interruzione del rapporto contrattuale tra ed il Al contrario, CP_2 CP_1
non ha adempiuto correttamente al proprio onere probatorio.
Pertanto, come affermato dal tribunale, il non è tenuto a pagare le fatture Controparte_1
del 5/7/2016 e del 17/11/2015, in quanto ha validamente dimostrato di aver cessato il rapporto di fornitura in un momento precedente rispetto a quello di riferimento indicato dalle fatture stesse.
13. Il secondo motivo è, invece, fondato nella parte in cui l'appellante contesta l'efficacia probatoria del mandato di pagamento prodotto dal CP_1
In materia, la Suprema Corte ha affermato, e recentemente ribadito, che “il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio” (Sez. U. n. 2627 del 30/05/1989).
Nel caso in esame, il al fine di provare l'estinzione del debito, ha prodotto soltanto un CP_1
mandato di pagamento (doc.14) - il cui importo complessivo è differente, nella fattispecie, e superiore alla somma delle tre fatture n. 5750250069, 5750250070 e 5750250071, in quanto ricomprendente anche ulteriori quattro note di credito - privo di qualsiasi firma, come rilevato dall'appellante.
Part Il suddetto mandato, inoltre, riporta come destinataria della transazione in qualità di cessionaria dei crediti, pur avendo il sostenuto di aver pagato l'importo delle tre fatture in questione a CP_1
CP_2
Dunque gli elementi probatori allegati non sono sufficienti a dimostrare l'avvenuto pagamento, né nei confronti della cedente, né nei confronti della cessionaria, pertanto, il è tenuto a pagare le CP_1
fatture n. 5750250069 dell'8.10.15 di € 557,80, n. 5750250070 dell'8.10.15 di € 1.353,83 e n.
Part 5750250071 dell'8.10.15 di € 668,55 per un ammontare pari a complessivi € 2.580,18 a in qualità di cessionaria dei crediti sorti tra e il suddetto ente pubblico. CP_2
pagina 7 di 9 14. Il terzo motivo è infondato per quanto riguarda la presunta mancata allegazione di documenti provanti l'omessa trasmissione della fattura del 9/9/2016. Infatti, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, il ha negato che gli sia mai stata trasmessa e Controparte_1
non si è messa in prova in relazione all'effettiva fornitura cui la fattura fa Parte_2
riferimento.
15. Il quarto motivo è infondato. Come dedotto dalla stessa appellante, il tribunale ha certamente inteso ricomprendere anche le fatture n. 5750104376 e n. 5700610335 nel capo della sentenza con cui ha
Part rigettato la domanda di per interruzione del sottostante rapporto contrattuale, perciò non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
Sotto il profilo della presunta violazione degli artt. 167, 183, comma 1 e 115 c.p.c., invece, si richiama quanto affermato al punto 11.
16. Per quanto riguarda, poi, la domanda di pagamento degli interessi moratori e anatocistici e di risarcimento del danno, dato atto che il è tenuto al pagamento delle fatture n. 5750250069, n. CP_1
Part 5750250070 e n. 5750250071, ha diritto al pagamento degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e)
d. lgs. 231/2002 relativi alle predette fatture dalla data di scadenza del pagamento (14/11/2015 come risulta dalla fattura) al saldo;
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs. 231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
infine, dell'importo di € 120 per il mancato pagamento delle 3 fatture costituenti la predetta sorte capitale, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
17. Il quinto motivo è infondato, in quanto il tribunale ha espressamente rigettato la domanda di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici, sia pur senza menzionare espressamente la nota di debito relativa, sicchè non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, le pretese dell'appellante sul punto sono infondate, poiché si basano unicamente su sue affermazioni e su documenti dalla stessa unilateralmente elaborati (doc. 4) e privi pertanto di efficacia probatoria.
18. Va rigettata la domanda subordinata ex art. 2042 c.c., dovendo escludersi la proponibilità dell'azione per arricchimento senza causa quando il danneggiato può proporre altra azione per farsi indennizzare;
invero, “l'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per
pagina 8 di 9 le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi” (Cass., n. 26199/2017).
Nel caso in esame, la proposta azione di la responsabilità contrattuale esclude il possibile ricorso all'art. 2041 c.c.
19. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, e, conseguentemente, il Controparte_1
va condannato al pagamento delle fatture n. 5750250069, n. 5750250070 e n. 5750250071 per
[...] un ammontare pari a complessivi € 2.580,18, dei relativi interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs.
231/2002 dalla data di scadenza del pagamento (14/11/2015) al saldo, degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. nella misura degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs. 231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché dell'importo di € 120 a titolo di risarcimento ai sensi dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
20. Risulta conseguentemente assorbito il sesto motivo, relativo alle spese di lite del primo grado, in quanto, per effetto della riforma parziale, le stesse debbono essere rideterminate alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
In proposito, tenuto conto dell'accoglimento in misura assai ridotta della domanda, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del contro la Parte_2 Controparte_1
sentenza n. 579/2021 del Tribunale di Reggio Emilia, in parziale riforma della decisione impugnata, condanna il al pagamento di € 2.580,18, dei relativi interessi moratori ex Controparte_1
art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento (14/11/2015) al saldo, degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. nella misura degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs.
231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché dell'importo di € 120 a titolo di risarcimento ai sensi dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Conferma per il resto l'impugnata decisione e compensa integralmente tra le le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
21.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9