Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
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R.G. 1669/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1669/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2366/2018 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 2/11/2018, vertente
TRA
(C.F. ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Varcaccio Garofalo (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._3
Napoli, via vicinale Molino Vetere n. 16-Quartiere Ponticelli
APPELLATA-CONTUMACE
E
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del procuratore giusta procura per Notar di CP_4 Per_1
Bologna in data 16/12/2016, difesa dall'avv. Antonio Cimmino (C.F.
C.F._4
APPELLATA
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 24/9/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2366/2018 pubblicata in data 2/11/2018, il Tribunale di Torre
Annunziata, decidendo sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_1
di , e della società Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
volta ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti a seguito del
[...]
sinistro stradale verificatosi in TR (NA) in data 26/11/2009, alle ore
7,30 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore Aprilia, percorrendo la via Nazionale con direzione Salerno, giunto nei pressi di via
Calabrese, veniva urtato dal motociclo Piaggio tg. DC 03537, di proprietà della condotto dal ed assicurato per la RC auto presso la predetta CP_1 CP_2 società di assicurazione, che, nell'effettuare il sorpasso alla propria sinistra, onde evitare un veicolo che proveniva dall'opposto senso di marcia, si spostava repentinamente verso destra, con ciò determinando la collisione del ciclomotore contro una bicicletta che percorreva alla propria destra la medesima carreggiata, così provvedeva:
“1) dichiara la contumacia della sig.ra e del sig. Controparte_1 CP_2
;
[...]
2) rigetta la domanda;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1000,00 oltre accessori”.
Il Tribunale così motivava la sua decisione:
“Nel caso in specie non è stata raggiunta la prova della responsabilità dei convenuti.
“L'unico teste escusso … riferisce delle mattonelle in Boscoreale erano le 7.28/7.30 non ricordo che tempo facesse
… Ricordo che c'era uno scooter che proveniva da Napoli verso Salerno.
Diciamo che andava a velocità sostenuta perché voleva sorpassare un motorino e una bicicletta che lo precedevano ed andavano nella sua stessa direzione. Preciso che la bicicletta andava mantenendo strettamente la destra, mentre il motorino le camminava a fianco …. Entrambi andavano ad una andatura lenta. Ad un certo 3
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punto mentre lo scooter stava tentando di sorpassare sia il motorino che la bicicletta, una macchina proveniente dal senso opposto e posta un po' al centro della strada ha impressionato il conducente dello scooter il quale a seguito della sua esitazione, e nel tentativo di spostarsi sulla destra, ha sbandato cadendo addosso al motorino che a sua volta è caduto sulla bicicletta>>. Il teste non ricorda se il casco indossato dal ragazzo sul motorino era allacciato.
Il teste, pur avendo confermato l'accaduto, non ha fornito elementi chiari per far comprendere l'effettiva responsabilità del sinistro, né ha riferito sul comportamento dell'attore, anzi è emerso che l'attore circolava a fianco della bicicletta in dispregio, dunque, alle norme previste dal cds”.
L proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in Pt_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che la motivazione esposta dal Tribunale era meramente apparente;
- che l'esame delle dichiarazioni del teste avrebbe dovuto condurre al pieno accoglimento della domanda, emergendo in modo chiaro la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo, il quale, nel tentativo di sorpassare sia il motorino a bordo del quale si trovava esso esponente, sia la bicicletta che lo precedevano, rientrava nella propria corsia per evitare un veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, urtando il veicolo di esso istante, che andava a sua volta a collidere contro la bici che si trovava alla sua destra;
- che il primo Giudice, inoltre, non aveva indicato quali fossero le norme del codice della strada che esso esponente avrebbe violato.
Nella contumacia della e del , si costituiva in giudizio la CP_1 CP_2
già la quale Controparte_3 Controparte_5 assumeva che l'appello era inammissibile, perché redatto in violazione dei requisiti formali prescritti dall'art. 342 c.p.c., chiedendo comunque il rigetto dello stesso nel merito, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di e , i quali, pur ritualmente Controparte_1 Controparte_2
evocati in lite con il rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Ciò posto, occorre in via preliminare disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame, così come formulata dalla Controparte_3 4
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Invero, è sufficiente in proposito richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600;
Cass. 13/12/2023, n. 34969; Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218;
Cass. 13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560;
Cass. 12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dall' è certamente idoneo a Pt_1
superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le 5
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ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Torre Annunziata per pervenire alla decisione di rigetto della domanda.
Nel merito, rileva la Corte che l'appello è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Invero, ha ragione l'appellante nel recriminare che il primo Giudice abbia erroneamente ritenuto che le prove raccolte, ed in particolare le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso, fossero tali da escludere totalmente la responsabilità del , quale conducente del motociclo che, dopo aver tentato il sorpasso CP_2
del ciclomotore su cui viaggiava esso esponente, deviava repentinamente la propria traiettoria di marcia onde evitare un veicolo che proveniva dall'opposta corsia di marcia, andando ad urtare il predetto ciclomotore che, a sua volta, collideva contro la bicicletta che procedeva affiancata alla sua destra.
In particolare, le dichiarazioni rese dal teste rilevanti ai fini Testimone_1 dell'individuazione della responsabilità del sinistro oggetto di causa, così come riportate nella decisione di primo grado e non contestate sul punto dalle parti, possono essere così riassunte:
- nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, vi era un motociclo che percorreva la via Nazionale in TR con direzione Salerno;
- il conducente andava a velocità sostenuta perché stava sorpassando un motorino
(quello a bordo del quale viaggiava l'odierno appellante) ed una bicicletta che li precedevano;
- la bicicletta procedeva affiancata al motorino dell' , occupando la Pt_1
porzione di carreggiata alla destra dello stesso;
- sia il motorino che la bicicletta tenevano una velocità moderata;
- durante la descritta fase di sorpasso, il conducente il motociclo (il ), nel CP_2 tentativo di evitare un autoveicolo che proveniva dall'opposta corsia di marcia, si spostava sulla destra urtando il ciclomotore dell' , il quale, a sua volta, Pt_1
urtava la bicicletta che si trovava alla sua destra, cadendo a terra.
Ebbene, è vero che alla luce della descrizione della dinamica dell'incidente, così come offerta dal teste, giammai il Tribunale avrebbe potuto rigettare la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, non essendo posto in discussione il fatto storico del sinistro, come del resto emerge dalla stessa motivazione della sentenza 6
R.G. 1669/2019 impugnata, nella quale viene evidenziata, quale ragione dell'infondatezza della domanda, la circostanza che il teste non avesse fornito “elementi chiari per far comprendere l'effettiva responsabilità del sinistro …”, nulla avendo riferito sulla condotta di guida dell'attore, il quale anzi risultava aver violato le norme del codice della strada perché circolava affiancato ad una bicicletta. Tuttavia, è pur vero che la genericità di quanto riferito dal teste in ordine al comportamento di guida dell' avrebbe dovuto indurre il giudicante ad applicare la Pt_1
presunzione di concorrente responsabilità, in ordine alla verificazione del sinistro, dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c., a norma del quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno …”.
In proposito, afferma la Corte del diritto che la descritta presunzione di pari responsabilità ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (cfr. Cass. 7/3/2024, n. 6051; Cass.
17/5/2022, n. 15736; Cass. 4/4/2019, n. 9353).
Né rileva, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che l' abbia violato il codice della strada, in quanto al momento dell'incidente Pt_1
procedeva affiancato ad un ciclista.
Infatti, premesso che la norma violata è quella di cui all'art. 144 del codice della strada, secondo cui “la circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate con almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano” – nulla avendo l'istante, pur essendo gravato del relativo onere, allegato, ancor prima che provato, circa la sussistenza delle descritte condizioni previste dalla legge per procedere per file parallele, la condotta colposa tenuta dallo stesso non può certo escludere la prospettata responsabilità del conducente il veicolo antagonista. 7
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E' noto, in proposito, l'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui l'infrazione anche grave, da parte di uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare quale sia stato il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr., ex multis, Cass. 12/4/2011, n. 8409;
Cass. 3/11/2004, n. 21056; Cass. 21/10/2004, n. 20814; Cass. 15/1/2003, n. 477).
Deve aggiungersi che la presunzione di eguale concorso di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2°, c.c., ha funzione sussidiaria, nel senso che opera nel caso in cui, come nella specie, le prove raccolte non consentano di accertare in modo esatto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e, dunque, sia impossibile attribuire a ciascuno le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass. 13/5/2021, n. 12884, cit.; Cass. 5/12/2011, n.
26004).
In definitiva, ricorrono i presupposti per l'affermazione della concorrente pari responsabilità, in ordine al sinistro de quo, di entrambi i conducenti dei veicoli entrati in collisione.
Venendo all'esame del quantum dei danni alla persona sofferti dall'odierno appellante, può farsi riferimento alle risultanze dell'espletata C.T.U. medico- legale, da cui emerge che:
- , a seguito del sinistro oggetto di causa, riportava, come rilevato Parte_1 presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Sant'Anna e S.S. Maria della Neve di
TR, trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro, con versamento endoarticolare, contusione-distorsione del collo piede destro, nonché contusione escoriata al gomito destro ed al polso destro;
- che la TAC al ginocchio destro eseguita presso la C.M.O. di Torre Annunziata evidenziava “frattura corpo posteriore menisco mediale, presenza di lesioni a carico menisco laterale. Ispessimento reattivo del rivestimento sinoviale a livello batuffolo di Hoffa. Falda versamento intrarticolare”;
- che la TAC alla caviglia destra eseguita presso C.M.O. di Torre Annunziata evidenziava “regione dorsale del piede disomogeneità legamento peroneo astragalico anteriore verosimilmente da esito traumatico recente. Versamento intrarticolare”.
Il C.T.U., quindi, affermata la compatibilità fra le lesioni in oggetto e l'evento come risultante dagli atti, valutava gli esiti di carattere permanente in ragione di 3 8
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punti percentuali, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica, accertando un sofferto periodo di invalidità temporanea totale pari a 15 giorni, di invalidità temporanea parziale al 50% pari a 20 giorni ed un ulteriore periodo di invalidità parziale al 25% pari a 10 giorni.
Ora, venendo alla monetizzazione del pregiudizio, trattandosi di 3 punti percentuali di invalidità permanente, occorre applicare le tabelle del danno biologico per lesioni di lieve entità di cui all'art. 139, D. lgs. n. 209/2005. Ne deriva che, alla luce delle risultanze della tabella aggiornata al Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico in data 16/7/2024, (in G.U. Serie Generale n.
173 del 25/7/2024), il danno biologico da invalidità permanente, tenuto conto che il danneggiato al momento del sinistro aveva l'età di anni 22, va liquidato come segue: invalidità permanente (3%), € 3.205,66; invalidità temporanea totale
(giorni 15: € 55,24 al giorno) € 828,60; invalidità temporanea parziale al 50%
(giorni 20: € 27,62 al giorno) € 552,40; invalidità temporanea parziale al 25%
(giorni 10: € 13,81 al giorno) € 138,10, il tutto per un totale di € 4.724,76.
Non può, invece, riconoscersi all'appellante il risarcimento del danno da sofferenza intima, o cd. danno morale, nulla avendo lo stesso allegato specificamente in merito a tale voce di pregiudizio, con particolare riferimento alle modalità concrete in cui si sarebbe manifestata siffatta sofferenza. In proposito, l'insegnamento della Suprema Corte è nel senso che in materia di responsabilità extracontrattuale il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale (cfr. Cass. 8/4/2020, n. 7753; Cass. 25/8/2020, n. 17663). Nella specie, l'appellante si è limitato a chiedere la voce di danno in questione, anzi ad indicarla semplicemente nello schema riepilogativo dei molteplici importi corrispondenti ai vari profili di pregiudizio subito, con conseguente evidente genericità della domanda.
In definitiva, il danno complessivo subito dall' risulta pari a complessivi € Pt_1
4.724,76, dovendosi tuttavia ridurre tale somma del 50%, in virtù dell'applicazione della presunzione di concorrente pari responsabilità ex art. 2054, comma 2°, c.c., pervenendosi così al minore importo di € 2.362,38. 9
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Trattandosi di credito risarcitorio, all'appellante vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. un.
17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 24/1/2019, n. 2037; Cass. 19/3/2020, n.
7466). Nella specie, l'importo di € 2.362,38, devalutato alla data del sinistro
(26/11/2009), risulta pari ad € 1.813,03 (indice dicembre 2024: 120,2; indice novembre 2009: 135,6; raccordo indici: 1,47), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, senza ulteriori interessi (stante la non operatività dell'anatocismo riguardo ai crediti di valore: sul punto, v. Cass. 27/6/2017, n.
15944; Cass. 15/7/2005, n. 15023); sulla somma valutata all'attualità (€ 2.362,38), invece, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della presente decisione fino al saldo. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, le parti appellate devono essere condannate al pagamento, con vincolo di solidarietà, in favore dell' , della suindicata somma di Pt_1
danaro.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2004 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione di valore compreso fra €
1.100,01 ed € 5.200,00, il tutto con attribuzione all'avv. Giuseppe Varcaccio
Garofalo, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Poiché le spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado, così come liquidate con decreto del Tribunale di Torre Annunziata emesso in data 21/6/2017, risultano poste a carico delle parti in solido, gli appellati vanno condannati, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore dell' , di quanto lo stesso Pt_1
dimostrerà di aver anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 27/3/2019, Parte_1
nei confronti di Consiglia, e della società CP_1 Controparte_2 [...]
già avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_5 10
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2366/2018 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 2/11/2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
b) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, condanna le parti appellate, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
2.362,38, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, nonché interessi al medesimo tasso calcolati sulla predetta somma devalutata al momento del sinistro (€ 1.813,03) e via via rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, senza ulteriori interessi;
c) condanna le parti appellate, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore dell' , delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, Pt_1 con attribuzione all'avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 450,00 per esborsi, € 1.600,00 per compensi professionali ed € 240,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- quanto al presente grado, in € 795,50 per esborsi, € 2.000,00 per compensi professionali ed € 300,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- condanna, infine, le parti appellate, sempre con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore dell' , delle spese relative alla CTU espletata nel Pt_1
giudizio di primo grado, come liquidate con decreto emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 21/6/2017, a condizione che l' documenti di Pt_1
aver anticipato il relativo esborso.
Così deciso in Napoli il giorno 11/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.