Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Cristina De- naro, ha pronunciato ai sensi LLart. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 63 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi LLanno
2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO VENTURA C.F._1
90143 Palermo, presso lo studio LLAvv. ROMEO SALVATORE, che lo rappresenta e dif- ende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...] (C.F. CP_1 [...]
), elettivamente domiciliata in VIA VENERO 67 90046 MONREALE, pres- C.F._2
so lo studio LLAvv. GANCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in at- ti;
n persona del suo legale rappr. p,t. , (C.F. ), eletti- Controparte_2 P.IVA_1
vamente domiciliato/a in VIA TORQUATO TASSO 34 90144 PALERMO, presso lo studio LLAvv. BATTAGLIA ROBERTO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ), elettivamente domicil- Controparte_3 P.IVA_2
iato in Magenta (MI), via IV Giugno n. 41, presso lo studio LLAvv. BERRA ANNA, che a rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata –
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12/06/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia. Vedi note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 2.1.24, adiva il Parte_1
Tribunale di Palermo per chiedere la condanna della e LLCH . Parte_2 CP_1
al risarcimento dei danni - quantificati in euro 140.000 - patiti in conseguenza CP_1
LLinadempimento delle rispettive obbligazioni nascenti dai contratti di appalto e di affida-
mento della direzione dei lavori sottoscritti il 1.2.22 e il 18.1.22 .
A tal fine, parte ricorrente rappresentava che:
- con contratto del 01.02.2022, egli aveva affidato alla l'esecuzione di una Controparte_2
serie di lavori di efficientamento energetico e conseguenti lavori di ristrutturazione e modifica interni, da effettuarsi presso l'immobile sito in Palermo, Via Badia n.249/D;
- i lavori avrebbero dovuto concludersi entro il 30.06.2022, a pena di applicazione delle penali specificamente indicate in contratto;
- la direzione dei lavori era stata affidata all' CH. la quale, oltre a trasmettere la CP_1
ai competenti uffici comunali, avrebbe dovuto monitorare l'adempimento del contratto Pt_3
d'appalto, gli stati di avanzamento lavori, la verifica ed il collaudo delle stesse opere appalta-
te;
- per la realizzazione LLopera, egli intendeva fruire, così come già prospettato dalla ditta appaltante e indicato nel contratto, delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 119 del D.L.
34/2020;
2 - nel mese di Aprile, l'appaltatore e il direttore dei lavori gli avevano comunicato l'impossibilità di poter attivare le agevolazioni fiscali denominate bonus 110%, poiché
l'esecuzione del cappotto termico internamente alla struttura oggetto di intervento non con-
sentiva l'accesso al bonus per il quale avrebbe dovuto essere prevista l'esecuzione del cappot-
to termico esterno alla struttura;
- medio tempore l'appaltatore aveva chiesto una proroga per la definizione delle opere ap-
paltate e, per tale ragione, egli aveva sottoscritto un' integrazione contrattuale con termine ultimo per la consegna al 10 agosto 2022;
- i lavori, però, non erano stati eseguiti come da contratto ed egli, a mezzo del proprio difen-
sore , aveva sollecitato sia l'appaltatore che il direttore lavori con pec del 6.07.2022 e del
02.08.2022 a fornire una relazione delle opere eseguite fino a quella data;
- La predetta relazione non veniva mai fornita al committente né da parte LLappaltatore né
tantomeno da parte del direttore dei lavori;
- Ad oggi, a termini contrattuali abbondantemente scaduti, le opere appaltate non erano state realizzate come da contratto, i lavori non sono erano terminati ed egli aveva perso la possi-
bilità di accedere ai benefici fiscali;
- al fine di risolvere bonariamente la controversia, egli aveva, dapprima, introdotto infrut-
tuosamente il procedimento di mediazione e, successivamente, aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo, in esito al quale il nominato Ing. , aveva accer- Persona_1
tato che l'importo complessivo delle opere realizzate all'interno LLappartamento equiva-
leva ad euro 5.503,56 IVA esclusa, praticamente un inadempimento totale, quantificando il costi delle opere di ripristino e risanamento del solaio in laterocemento e consolidamento tramite posa rete antisfondellamento in euro 7.700,00 IVA esclusa;
3 - siffatta valutazione non era tuttavia condividibile posto che i tecnico, nella quantificazione del costo delle opere eseguite , aveva arbitrariamente deciso di utilizzare il Controparte_4
per i Lavori Pubblici LL anno 2022, non prendendo in debita considerazione i
[...]
prezzi unitari concordati nel contratto d appalto dalle parti e presenti nel computo metrico es-
timativo , ed ancora il ctu, per quanto concerneva l'accertamento di eventuali vizi” ” riscon-
trabili sui manufatti relativi alle lavorazioni eseguite, aveva omesso di considerare i danni derivanti dall''impossibilità di inserire tale rete, in quanto essa andava ancorata ai travetti del solaio che risultavano oggi già ricoperti di malta cementizia. Inoltre, tale rete doveva essere applicata prima della ricostruzione e innalzamento dei muri di modo che : l''inserimento della rete, avrebbe , comportato la demolizione della sommità dei tramezzi, , la rimozione della malta cementizia nel soffitto di tutto l''immobile, e l''applicazione della rete e la successiva ricostruzione dei tramezzi, con aumento dei costi”;
- pertanto, alla luce delle osservazioni offerte dal CTP, CH. , doveva concludersi Per_2
che : 1) il valore delle opere eseguite dall'impresa prendendo come unico Parte_2
riferimento i prezzi concordati dalle parti nel contratto d'appalto e ribaditi all'interno del computo metrico estimativo, era è pari ad € 4.063,64; 2 ). “L'intervento ad integrazione del contratto d'appalto”, invece, non poteva essere considerato come intervento eseguito;
Era, pertanto, evidente l'inadempimento da parte delle resistenti degli obblighi contrattamen-
te assunto avendo :
- la ditta appaltatrice abbandonato il cantiere ed erroneamente indotto il ricorrente ad effet-
tuare una operazione impossibile, quella dei lavori assistiti da superbonus, che non poteva es-
sere concesso alle condizioni pattuite dall'appaltatore con la supervisione del direttore dei la-
vori;
4 - la direttrice dei lavori per non avere avviato precedentemente alla firma LLappalto una analisi di fattibilità onde accertare i presupposti per l'accesso ai benefici fiscali.
-Per effetto LLinadempimento della appaltatrice e del direttore dei lavori egli aveva patito :
- un danno da perdita di chance, corrispondente alla perdita LLopportunità di eseguire le opere in regime di incentivo (superbonus);
- un danno derivante dalla necessità di affidare ad altra impresa i lavori per il completamento delle opere non eseguite - per un importo superiore ad € 100.000,00 considerato che, prima di eseguire le opere non realizzate come da appalto, dovevano essere demolite le opere ese-
guite non a regola d'arte dall'impresa appaltatrice convenuta;
ed ancora, tale danno andava quantificato in euro 20.000 pari al maggior costo che egli avrebbe dovuto sostenere per ese-
guire le opere , considerate condizioni di mercato nettamente più penalizzanti rispetto agli inizi del 2022 e conseguentemente più onerose;
- un danno , pari a 98.000 , derivante dalla perdita della possibilità di usufruire del superbonus al 110 per i lavori di efficientamento energetico, per fatto e colpa imputabile ai convenuti.
- un danno - apri i € 22.000,00, derivante dalla perdita della possibilità di fruire del bonus casa
50% relativa ai lavori di ristrutturazione per diversa distribuzione interna appaltati alla con-
venuta.
- un danno non patrimoniali - non inferiore ad € 20.000,00 - derivante dalla perdita della “
possibilità di abitare l'immobile acquistato e dalla a conseguente necessità di rimediare un
alloggio di fortuna, prendendo in locazione una abitazione, pur continuando a pagare un mutuo
5 In subordine , il ricorrente chiedeva la restituzione della somma di euro 25.000 - imputata dall'appaltatore in maniera promiscua ai due contratti (distribuzione ed efficientamento- cor-
risposta per le opere eseguite
Sulla base di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni :
A) Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale dei convenuti, e Parte_2
LLCH. per la perdita degli incentivi fiscali e per la mancata esecuzione CP_1
LLappalto;
B. Ritenere e dichiarare l'inadempimento dei contratti di appalto e direzione lavori per fatto
e colpa esclusivamente e distintamente imputabile ai convenuti;
C. Conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i
danni patrimoniali, causati al ricorrente, pari ad € 140.000,00 ovvero all'importo dei lavori
non eseguiti ed alla perdita di chances in ordine all'accesso ai benefici fiscali;
D. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali ed esisten-
ziali causati al ricorrente, quantificati nella somma di € 20.000,00 per il mancato utilizzo
della proprietà causato dall'inadempimento per cui è causa;
E. Subordinatamente ed in ogni caso condannare i convenuti al rimborso della somma di €
25.000,00 infruttuosamente versata dal ricorrente in favore LLappaltato, oltre interessi
moratori dalla maturazione del credito fino al soddisfo;
F. Condannare i convenuti al rimborso delle spese di ATP (RG 13655/2022) pari ad €
4.474,41 come da decreto di liquidazione del Presidente di Sezione ATP;
G. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, anche generali e competenze del pre-
sente giudizio, nonché delle ulteriore spese e competenze per diritti successivi al deposito del-
6 la sentenza (l'attività espletata nell'intervallo tra la liquidazione, contenuta nel titolo, e le
successive iniziative del creditore per far valere quanto statuito a favore dello stesso , va re-
munerata e pertanto le somme per spese, onorari e diritti successivi, giusta sentenza nr.
13482 del 20.06.2011 della Suprema Corte di Cassazione, vanno poste a carico della parte
soccombente) e per tali somme si richiede il pagamento con distrazione a favore del sotto-
scritto procuratore.
Con comparsa di risposta del 2.4.24 si costituiva in giudizio l'arch chiedendo il CP_1
rigetto delle domande proposta ex adverso e a tal fine rappresentando che:
- ella non aveva mai assunto alcun incarico con riguardo alla gestione della pratica eco-
bonus ;
- per mera amicizia aveva fornito solo delle indicazioni per il deposito della re- CP_5
lativa a tali lavori;
- i committenti erano sin dal principio al corrente della impossibilità di accedere al c.d.
super bonus 110 in assenza di autorizzazione LL Assemblea dei Condomini;
- il mancato accesso al bonus era dovuto alla mancata autorizzazione dei condomini per la realizzazione del cappotto esterno;
- l' interruzione dei lavori era stata conseguente alla condotta del committente che ,
persa la possibilità di fruire del 110% ; aveva omesso di dare all'impresa le indicazioni operative necessarie per la prosecuzione dei lavori .
In ogni caso, la professionista chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione per essere da questa manleva on caso di condanna
Autorizzata la chiamata del terzo , con comparsa del 31.5.24 si costituiva in giudizio la aderendo alla difesa LLassicurata , ma ne- Controparte_3
7 gando il diritto di quest'ultimo al rimborso delle spese di lite per violazione del patto di gestione del sinistro.
Infine, con comparsa di risposta del 11.6.24 si costituiva in giudicio la svol- Parte_4
gendo considerazioni in sostanza analoghe a quelle rese dal DL e chiedendo “ -In ogni caso,
ritenere e dichiarare che il contratto di appalto si è risolto per fatto e colpa del committente il
quale non ha fatto perve-nire la necessaria preventiva autorizzazione assembleare ad esegui-
re opere sulle parti comuni dello stabile,-In caso di accoglimento delle domande del ricorren-
te, tenere conto delle opere extra capitolato eseguite dall'impresa appaltatrice ed accertate
dal CTU Ing. Persona_1
All'udienza del 29.5.25 la causa è stata posta in decisone a seguito di discussione orale .
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla ditta appalta-
trice tesa a ottenere al declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento del committente ( “ ritenere e dichiarare che il contratto di appalto si è risolto per fatto e colpa
del committente il quale non ha fatto pervenire la necessaria preventiva autorizzazione as-
sembleare ad eseguire opere sulle parti comuni dello stabile”).
Ed invero, detta pronuncia - sia laddove l'istanza venga qualificata come domanda riconven-
zionale sia laddove la si qualifichi come eccezione di inadempimento ex art 1460 cc - è
inammissibile, essendo il convenuto decaduto dalla possibilità di proporre domande e ecce-
zioni non rilevabili d'ufficio ( quale è quella di cuio all'art 1460 cc) per effetto della costitu-
zione tardiva.
Nel merito, la domanda LLattore tesa ad ottenere l'affermazione della sussistenza della re-
sponsabilità contrattuale dei convenuti, e LLCH. per la Parte_2 CP_1
perdita degli incentivi fiscali e per la mancata esecuzione LLappalto e l'accertamento
8 LLinadempimento dei contratti di appalto e direzione lavori per fatto e colpa esclusivamente e distintamente imputabile ai convenuti è infondata e non può essere accolta.
Occorre chiarire che l'accertamento LLinadempimento colpevole dei resistenti è stato ri-
chiesta dal sia ai fini risarcitori che restitutori ( presupponendo tale ultima statuizio- Pt_1
ne la decisione sulla domanda- implicita – di risoluzione per grave inadempimento “ cfr cass
CIv sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017 La volontà di risolvere un contratto per
inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta
dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, ec-
cezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risolu-
zione).
Occorre quindi vagliare sia se via stato un inadempimento grave, tale da legittimare la do-
manda di risoluzione per grave inadempimento ( implicita nella domanda di restituzione del corrispettivo ) sia come se vi sia stato un inadempimento colpevole – anche non grave – ai fini risarcitori a ciò tenuto conto delle difese di parte convenuta , relativa , anche , alla non imputabilità LLaasserito inadempimento (Cass. CIV Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del
30/06/2020 (Rv. 658372 - 01) “ L'eccezione di non imputabilità LLinadempimento costitui-
sce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta
alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle
altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riserva-
ta all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costituti-
va - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normati-
vamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Ora , risulta documentalmente provato che :
9 - in data 18 gennaio 2022 i coniugi avevano conferito all'Ing. CH. Pt_1 CP_1
l'incarico professionale per la direzione dei lavori di “Intervento di diversa
[...]
distribuzione interna immobile sito in via Badia n. 249/D Paler mo, posto al 1°
piano; in detto incarico non si faceva alcun riferimento a lavori di efficientamento energetico e a specifici obblighi di seguire la pratica per il conseguimento del bo-
nus 110%;
- in data febbraio 2022, le parti sottoscrivevano un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione interna - quantificato in euro 44.000 e di cui all'elenco allagato al contratto e lavori di efficientamento energetico (
LLimporto di euro 96.000 consistenti nell' “Impianto di climatizzazione inver-
nale ed estivo tramite generatore ibrido autonomo e( Intervento trainante di cui all'articolo 119 D.L. 34/2020 ) e nella “ Sostituzione infissi Isolamento termico
parziale in intradosso con sistema isolato spessore 10 cm Impianto a pavimento
con sostituzione del massetto e pavimentazione esistente ( Interventi trainati di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 per entrambe le unità immobiliari abitative )
- nelle premesse del contratto si dichiarava che “ L'appalto ha per oggetto gli inter-
venti di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia-di una unità abitativa
in relazione ai quali è possibile fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 119
D.L. 34/2020, come convertito con modifiche dalla L. 77/2020 e s.m. ed i., oltre al-
le opere di cui all'art. 14/16 D.L. 63/2013 - art. 16-bis T.U.I.R.”
- L'Art. 9 LLaccordo — Svolgimento dei lavori stabiliva inoltre che “ Ai sensi
della normativa in materia di Superbonus 110%, di cui agli artt 119 e 121 del D.L.
34/2020, sarà cura del Committente, LLAppaltatore e del Direttore dei Lavori
10 assicurarsi la realizzazione degli interventi trainati avvenga nel corso degli inter-
venti trainanti, pena l'invalidità LLagevolazione nella misura del 110 %, laddove
i primi dovessero essere realizzati a parte o successivamente ai secondi;
- quanto al pagamento del corrispettivo le parti pattuivano che “ le opere vengono
appaltate a corpo ed a misura con importo di € 44.000,00 inclusa IVA ed incluso 3
% quale costo per la sicurezza per la ristrutturazione con bonus casa e di €
96.000,00 inclusa IVA, direzione lavori, visti e oneri sulla sicurezza. Tale cifra po-
trebbe essere soggetta a variazioni durante il corso dei lavori. Il totale dei lavori
della ristrutturazione determinato tra le parti è desunto dagli importi rilevati negli
Allegati 1 e 2 "Preventivo di spesa" al presente, così come saranno contabilizzati
dal direttore dei lavori. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 121 del decreto
legge 34/2020 l'Appaltatore applica al Committente lo sconto in fattura pari al
100% e al 50 % LLimporto delle opere, IVA compresa. La liquidazione delle fat-
ture relative alla parte al 110 emesse avverranno con le seguenti modalità tramite
cessione del credito: Al primo stato d'avanzamento lavori, computato in misura
non inferiore al 30 % LLimporto complessivo, incluso IVA, nel termine di sette
giorni dalla consegna della fattura il Consulente dovrà provvedere agli adempi-
menti relativi alla cessione del credito di imposta;
Al secondo stato d'avanzamento
lavori, computato in misura non inferiore al 60 %LLimporto complessivo, inclu-
so IVA, nel termine di sette giorni dalla consegna della fattura il Consulente dovrà
provvedere agli adempimenti relativi alla cessione del credito di imposta;
Allo
stato d'avanzamento lavori finale, raggiunto l'importo del 100 % LLimpor-
to complessivo, incluso IVA, nel termine di sette giorni dalla consegna della fattu-
11 ra il Consulente dovrà provvedere agli adempimenti relativi alla cessione del cre-
dito di imposta . La liquidazione delle fatture relative alla parte al 50 % emesse
avverranno con le seguenti modalità tramite cessione parziale del credito: - Boni-
fico "parlante" del 50 % delle fatture relative ai lavori di ristrutturazione edilizia
in ecobonus, così ripartito: Acconto per acquisto materiali alla stipula del pre-
sente contratto pari € 12.000,00 LLonere a carico del committente;
Saldo €
10.000,00 a metà delle lavorazioni con contestuale cessione dei crediti tramite
Agenzia delle Entrate a nostra tra cura;
- Nel corso dei lavori le maestranze avevano verificato che le pareti risultavano poggiate su pavimento e non sul solaio, come tecnica costruttiva corretta avrebbe richiesto, e che il soffitto era stato nascosto da pannelli in cartongesso per nascon-
derne l'evidente stato di rovina;
- Ciò aveva determinato la necessità di sottoscrivere, nel marzo 2022 , un nuovo contratto integrativo avente ad oggetto “il ripristino e consolidamento del solaio in
latero cemento e consolidamento mediante rete anti sfondellamento “ ( cfe con-
tratto e cilas );
- Nell'aprile 2022, il aveva scoperto che per potere fruire del bonus 110 Pt_1
era necessario procedere l'esecuzione di un cappotto termico che , dovendo essere apposto su parti comuni, necessitava l'autorizzazione LLassemblea condominiale
( pacificamente non ottenuta anche se richiesta) ;
- nel luglio delle 2022 i lavori erano stati sospesi;
- rimanevano quindi non eseguite, secondo quanto accertato dal CTU : le se- Per_1
guenti opere:: Impianto di climatizzazione invernale ed estivo tramite generatore
12 brido autonomo”: − “Sostituzione infissi”; − “Isolamento termico parziale in in-
tradosso con sistema isolato spessore 10 cm”; − “Impianto a pavimento con sosti-
tuzione del massetto e pavimentazione esistente”: non eseguito, ad eccezione della
descritta dismissione della pavimentazione con il sottostante massetto di sottofon-
do; − “Rifacimento completo bagni” ; − “Realizzazione secondo bagno;
− “Sosti-
tuzione porte interne”: non eseguita, ad eccezione della descritta predisposizione
di nuovi vani porta;
− “Rifacimento su intero appartamento finitura a base ges-
so”; Controsoffitto in cartongesso spessore 13 mm”; − “Tinteggiatura apparta-
mento”; − “Rifacimento impianto elettrico”: non eseguito, ad eccezione della de-
scritta posa parziale di tubazione corrugata, di scatole per punti luce e di cassette
di derivazione;
le opera di cui al contratto integrativo risultano poi non eseguite
Ora, in primo luogo, parte ricorrente attribuisce alla ditta appaltatrice e al direttore dei lavori la responsabilità :
- per avere assicurato la fattibilità di un intervento - cappotto termico alla struttura
– che non poteva essere realizzato senza la autorizzazione condominiale ,
- per avere in questo modo precluso la possibilità di ottenere i benefici fiscali;
- per non avere concluso le opere.
Ora , in relazione al primo punto e con riguardo alla posizione del direttore dei lavori , deve osservarsi come dal contratto di affidamento LLincarico di direzione dei lavori non emerga affatto l'assunzione da parte della professionista di un obbligo d'assistenza in ordine alla pra-
tica ecobonus. Invero, dal contratto del gennaio 2022 in atti emerge come l'incarico fosse limitato alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia, non facendosi al-
13 cun riferimento né alle opere di efficientamento energetico né all'attività funzionale all'accesso ai benefici fiscali .
Dal contenuto della conversazione del luglio 2021 ( che in realtà è certamente avvenutane do-
po il marzo 2022) - che è utilizzabile alla luce delle registrazioni telefoniche in atti - emerge invece esclusivamente che la aveva redatto anche il progetto relativo alle opere di ef- CP_1
ficientamento energetico facendo uno studio di fattibilità relativo alla primo intervento trai-
nante ( quello di climatizzazione interna che poi non poté più essere eseguito che avrebbe de-
terminato un salto di due classi energetiche) .
Nel corso della conversazione del 30 giugno 2022 ( audio 20230201) la professionista chiari-
va poi:
- che le condizioni attuali erano diverse da quelle in cui era intervenuto l'accordo anche a causa delle continue modifiche normative intervenute sul tema;
- che , infatti, nel corso di una riunione da poco celebratasi, la ditta aveva chiarito di non potere più garantire l'esecuzione dei lavori al 110 in quanto le banche non accettavano più le cessioni;
nel corso della stessa riunione si era chiarito al com-
mittente che per potere avere maggiori e più accreditate notizie sulla fattibilità
delle operazione 110% era necessario attendere qualche mese , tempo necessario per l'apertura della piattaforma alle imprese;
tuttavia, il committente aveva chiari-
to di non potere attendere tale tempo di modo chela ditta stava procedendo a ri-
formulare i preventivi al 50% e al 65% ;
- che l'allungamento dei tempi era dipeso anche dalla indecisione della committen-
za su talune opere ( su infissi, punti luce ).
14 Dalla conversazione, quindi , non emerge che la professionista avesse assunto un obbligo di accertamento e controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso al bonus o di asseve-
razione dei lavori ( Io non mi… io non mi sono mai occupata della parte fiscale, io mi par-
to… mi occupo della parte progettuale… D. LA: Proge…L. LF: … e mi prendo
le… delle responsabilità della parte progettuale, cioè io non… cioè la responsabilità del pro-
getto ce l'ho io. Cioè nel senso che io faccio il progetto energetico…”).
Nel corso della conversazione, per altro, la professionista più volte ribadiva di essere estra-
nea agli eventuali obblighi assunti dall'impresa con riguardo all'ecobonus ( Ora io parlo con
e gli dico: tu nel contratto gli hai scritto che c'è il 110 e ora gli fai il 110, punto. Io a Pt_5
questo volevo arrivare. D. LA: (Inc.) ci dici no… mi sembra come una trottola. L.
Io non conosco i termini del contra… io non conosco i termini del contratto ti sto CP_1
dicendo, c'è scritto la parola 110? Sì, punto) nonché ai profili fiscali di competenza del commercialista.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi valorizzando la cilas in atti ( allegato 6) che ri-
guarda solo i lavori di diversa distribuzione interna e quelli del contratto integrativo del mar-
zo 2022 resisi necessari per ovviare ai difetti costruttivi emersi in corso d'opera .
Ed ancora , con riguardo alla posizione LLimpresa appaltatrice , dall'esame del contratto di appalto non emerge affatto l'assunzione di uno specifico obbligo riguardante la sussistenza delle condizioni di accesso al bonus né, soprattutto, che la nascita o il perdurare del vincolo fosse condizionato alla fruizione dei benefici fiscale:
Invero, tale obbligo non può ritenersi sussistente valorizzando le premesse del contratto - che fanno genericamente riferimento alla possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, come convertito con modifiche dalla L. 77/2020 e s.m. ed i., oltre
15 alle opere di cui all'art. 14/16 D.L. 63/2013 - art. 16-bis T.U.I.R.”- né l'art 7 sulle modalità
di pagamento .
Trattasi di pattuizioni e dichiarazioni da cui potere desumere una volontà delle parti di avva-
lersi dei benefici fiscali ma non anche l'assunzione di un preciso obbligo di garantire la sussi-
stenza delle condizioni per accedere ai bonus .
Dalla conversazione su menzionate , per altro, emerge che le condizioni iniziali in cui era sta-
to sottoscritto l'accordo erano mutate e che la fattibilità della pratica 110% era caratterizzata da un elevato grado di incertezza sotto il profilo della cedibilità dei crediti alle banche, tanto che l'impresa aveva chiesto alla committenza di attendere qualche mese per l'apertura delle piattaforme alle imprese, che avrebbe dato maggiori certezze sulla cedibilità dei crediti;
tut-
tavia, il committente aveva manifestato l'urgenza di concludere i lavori, così che l'impresa aveva redatto nuovamente dei computi con i lavori al 50% e al 65%.
Né dal contratto , come detto, emerge in alcun modo che l'accesso al bonus 110 era condizio-
ne per l'esecuzione dei lavori o, comunque, per il pagamento del corrispettivo ( ( ovvero che in caso id mancato accesso al bonus il peso economico dei lavori sarebbe gravato sull'impresa
) .
Per converso l'insistenza di obblighi connessi al buon esito delle pratiche relative ai bonus fiscali emerge :
- dall'art 7 del contratto di appalto che, nell'elencare gli obblighi LLappaltatore,
non fa alcun rifermento a oneri connessi all'accesso ai bonus;
- dall'art 9 che prevede , con riguardo alla materia di Superbonus 110%, di cui agli artt 119 e 121 del D.L. 34/2020, quale unico obbligo per “Committente, Appaltato-
re e Direttore dei Lavori di assicurarsi la realizzazione degli interventi trainati
16 avvenga nel corso degli interventi trainanti, pena l'invalidità LLagevolazione
nella misura del 110 %, laddove i primi dovessero essere realizzati a parte o suc-
cessivamente ai secondi;
Ed ancora, dalla lettura del contratto di appalto risulta smentito l'assunto secondo cui l'impresa avrebbe indicato quale lavoro funzionale all'accesso ai bonus l' esecuzione del cap-
potto termico interno ( poi, secondo le asserzioni del ricorrente - cfr nota avv. Romeo del
2.8.22 - non realizzabile e quindi modificato in cappotto termico esterno che richiedeva l'autorizzazione condominiale ).
Invero, nel contratto quale intervento trainante è indicato “ Impianto di climatizzazione in-
vernale ed estivo tramite generatore ibrido autonomo “ ( venendo in rilievo e una unità im-
mobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti come dichiarato in premessa nel contratto “ lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia da realizzare su
di un edificio plurifamiliare composto da due unità abitative con accesso autonomo ed indi-
pendenza funzionale ed una unità commerciale”) mentre la realizzazione del cappotto termico interno è indicato quale intervento trainato ( insieme ad altri di cui non è in discussione la possibilità di esecuzione ).
Non sono stati , poi, allegati dalla parte ricorrente ( su cui grava uno specifico onere di al-
legazione ) i motivi per cui in corso d'opera , fu necessario modificare l'intervento trainante ,
sostituendo quello originariamente previsto ( Impianto di climatizzazione invernale ed estivo
tramite generatore ibrido autonomo “) con la posa del cappotto termico esterno (che richiedeva l'assenso dei condomini ) ; a fronte di tale carenza assertiva non è, quindi, pos-
sibile svolgere indagini e analisi esplorative tese a individuare ipotetici profili di responsabil-
ità dei convenuti non dettagliatamente indicati .
17 Per altro , dalla conversazione telefonica in atti del luglio 2022 , sembrerebbe emergere che la necessità di modifica LLintervento trainante fosse dovuta a successive modifiche normative
( D. LA: Eh, e perché… allora perché non è stata presentata prima? Perché c'erano
dei dubbi no? L. LF: Io… il dubbio di (inc.), che è cambiato che non si poteva fare più
l'apparta… D. LA: No, all'inizio si poteva fare. L. LF: … il riscaldamento inter-
no. D. : Quello interno è saltato nel mese di marzo. L. LF: Come (inc.) D. Pt_1
: No, nel mese di marzo. L. LF: E appunto, e io là l'ho avuto… ti ricordi che Pt_1
io ho fatto il progetto e… D. : Il mese si marzo, vabbè. L. LF: … poi mi avete Pt_1
firmato la cosa? Poi là siamo… D. : Sì, ma se l'avessi mandata a gennaio il prob- Pt_1
lema non c'era. L. LF: Sì, però lì sarebbe stato più complicato col fatto che c'hanno
modificato le cose… no, il problema si sarebbe sempre posto. Avrei dovuto modificare le
cose… è diverso Mimmo, perché poi devo rimanere su… cioè preferisco”)
Senza considerare che, dalla documentazione in atti , non emerge affatto che l'unica ragione per la quale il si era determinato a concludere il contratto fosse la possibilità di ac- Pt_1
cesso all'ecobonus.
Invero, anche dopo la scoperta della necessità LLautorizzazione condominiale , funzionale alla realizzazione del cappotto termico, cui era subordinato all'accesso all'ecobonus , il
[...]
ha continuato a sollecitare la prosecuzione dei lavori , non manifestando mai la volontà Pt_6
di non proseguire le opere ( se non a rapporti incrinati nel luglio del 2022) .
Per altro , anche prescindere dalla realizzazione del cappotto termico , rimaneva impregiudi-
cata la possibilità di eseguire gli interventi di ristrutturazione edilizia, rientranti nel bonus casa ( detrazione al 50%).
18 Infine, la responsabilità per la asserita non corretta informazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di accesso al bonus o per l'inadempimento di specifichi obblighi connessi al buon esito della pratica fiscale può desumersi dagli sms prodotti .
Invero, quanto all'impresa gli sms in atti attestano :
- il mero invio di preventivi ( per altro relativi sia al 110 che al 50%);
- l'esistenza di interlocuzioni per tentare di ovviare al problema della necessità del consenso degli altri condomini.
Con riguardo al direttore dai lavori gli sms in atti attestano :
- la disponibilità della professionista a svolgere un sopralluogo per valutare la sussi-
stenza dei presupposti per l'accesso al 110 ( cfr sms 22.9.21) ; nulla è dato sapere sull'esito di detto sopralluogo o su eventuali pareri resi dall'architetto;
- l'assunzione di un obbligo di progettazione , definizione pratica abitabilità e invio cila;
- la circostanza che, messa al corrente delle problematiche condominiali, la profes-
sionista aveva fornito dei consigli al committente ( s,s 11 aprile 2022 ) ;
- la richiesta formulata dal nel giugno del 22 di avere contezza dei lavori Pt_1
sino ad allora eseguiti, cui aveva fatto seguito l'impegno del direttore di lavori a sollecitare l'impresa alla conclusione di quelli mancanti nonché l'invio dei conteg-
gi .
In definitiva, va escluso ogni profilo di responsabilità in capo alla ditta appaltatrice e al DL –
sub specie non corretta informazione sulle condizioni di accesso ai bonus o non corretta ges-
tione della pratica .
19 Quanto al secondo profilo – responsabilità per la perdita LLecobonus - giova evidenziare che la perdita della possibilità di accedere al bonus 110% è stata determinata dalla mancanza di autorizzazione condominiale per la esecuzione del cappotto termico e dunque per fattori estranei all'impresa e al direttore di lavori .
Infine, nessun responsabilità può derivare per il presunto ritardo nell'esecuzione delle opere o per la sospensione dei lavori e il conseguente mancato completamento dei lavori
Sotto il primo profilo è emerso che la proroga era stata concessa per vizi riscontrati all'interno
LLimmobile e quindi per fattori del tutto estranei all'impresa
In ordine alla sospensione dei lavori essa non appare affatto attribuibile ad una condotta colpevole dei resistenti
Ed invero :
- dagli sms in atti emerge che, sino alla fine di giugno, i lavori erano in corso , tan-
to che vi era una interlocuzione tra le parti su taluni aspetti tecnici ( cfer conversa-
zione dei primi di giugno con cui chiedeva al indicazioni Pt_5 Pt_1
sull'apposizione dai falsi telaio e sms del relative alle finestre ( 13.6.22), Pt_1
alla cucina ( 14.6.22) e alle prese tv ( 18.6.22 )
- in data 6 luglio 22 il legale del aveva inviato una nota con cui lamenta- Pt_1
va il ritardo nella esecuzione delle opere e la perdita della possibilità di accedere al bonus 110, chiedendo la rendicontazione delle opere eseguite e LLattività svol-
ta con riguardo alla pratica di accesso ai bonus;
- Tale nota era stata riscontrata sia del DL che LLimpresa;
quest'ultima in partico-
lare aveva evidenziato come l'impossibilità di accedere all'ecobonus derivava dalla mancanza di autorizzazione condominiale alla realizzazione del cappotto
20 termico e che la stasi nei lavori dipendeva dall'incertezza sull'esito delle autoriz-
zazioni condominiali e dala mancanza di indicazioni da parte del committente su talune tipologie di lavori ( In ordine all'ultima richiesta, nonostante il termine ul-
timo della consegna dei lavori debba essere incrementato di 40 giorni lavorativi a
partire dal giorno 1.7,2022 incluso, la scrivente ha chiesto ripetutamente al suo
assistito se avesse o meno ottenuto l'assenso dei condomini. Per potere avviare la
pratica afferente al c.d-"bonus 110%"5 per decidere su come procedere. Nello
specifico, allo stato attuale non si può procedere con i lavori se non con lo svuo-
tamento del materiale da portare in discarica. Tecnicamente, allo stato attuale,
non si possono realizzare gli impianti idrici dei bagni e della lavanderia poiché,
per effettuare le tracce e per murare le cassette di distribuzione e le tubazioni, bi-
sognerebbe traversare alcune pareti perimetrali. Su tali pareti insistono degli in-
fissi da sostituire. Tale lavorazione comporta la posa dei falsi telai, senza i quali è
impossibile traversare le pareti. Non si può procedere ali1 ordine dei falsi telai
perché non si ha certezza del tipo di infisso da installare;
se il suo assistito otterrà
le previste autorizzazioni dai condomini (ed. "bonus 110 %) si opterà per un falso
telaio in PVC o in Legno completo di rete porta intonaco oppure, nel caso in cui
non ottenga le autorizzazioni, si opterà per dei falsi telai classici zincati usufruen-
do comunque del bonus ordinario. Inoltre, per ultimare di stendere i tubi della lu-
ce a pavimento, il suo assistito dovrà, come già ripetutamente chiesto, stabilire se
opterà per il riscaldamento tradizionale o per il pavimento radiante. Nello specifi-
co cambia radicalmente la logica di posa delle tubazioni. Alla luce di quanto fin'o-
ra esposto, il suo assistito è ben a conoscenza della data di ultimazione delle lavo-
21 razioni, del fatto che sino ad oggi ha già beneficiato dei "bonus fiscali" ed era co-
sciente delle autorizzazioni necessarie per ottenere anche il ed "bonus 110 % (mo-
tivo per cui con la di lui moglie ha chiesto le autorizzazioni ai condomini). Le
chiedo di volere, invero, comunicare alla scrivente società se il suo assistito ha ot-
tenuto le predette autorizzazioni e nella denegata ipotesi in cui non le avesse otte-
nute, le modalità con cui procedere.
- A fonte di tale nota, il ricorrente, per mezzo del suo difensore, non dava alcuna in-
dicazione precisa sul modus operandi da attuare ma , manifestando di fatto la sua volontà di non proseguire il rapporto con le ditta e il dl, proponeva transattiva-
mente di : 1) quantificare le opere eseguite e rimborsare quanto versato in ecce-
denza rispetto al loro valore;
2) risolvere del contratto di appalto per colpa
LLappaltatore ; 3) risarcire i danni pari a euro 90.000 d cui 60.000 a carico di appaltatore e 30.000 a carico del DL;
- Tale proposta transattiva non veniva però accettata, con conseguente deposito da parte del ricorrente del ricorso per a.t.p.
Sicché, alla luce di quanto appena esposto, la sospensione dei lavori a luglio 2022 deve ricon-
dursi alla situazione di incertezza connessa all'esito LLautorizzazione condominiale e al conseguente conflitto venuto a crearsi tra le parti in ordine alla responsabilità per l'eventuale perdita LLecobonus ( responsabilità non ascrivibile ai convenuti per le ragioni già spiegate )
ed infine anche alla carenza di indicazioni operative da parte del committente ( che in tal mo-
do non ha cooperato per rendere possibile l'adempimento ( cfr Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinan-
za n. 8282 del 23/03/2023)
22 Conclusivamente , non ravvisandosi un inadempimento colpevole ascrivile al Dl e alla ditta appaltatrice vanno rigettate le domande di risoluzione del contratto e restituzione LLintero
corrispettivo e di risarcimento dei danni proposte dal committente.
Appare però pacifica , tenuto conto della condotta delle parti, la volontà di risolvere il contrat-
to; ne consegue che , avendo parte ricorrente chiesto la restituzione del corrispettivo corrispo-
sto, essa ha diritto ad ottenere, non già l'intero, ma la differenza tra la somma pagata ( euro
25.000) e l'importo delle opere eseguite , quantificato, per le opere oggetto del contratto ori-
ginario in euro dal CTP in euro 10.700,29, sicché la va condannata la pagamen- Parte_4
to in favore del ricorrente della somma di euro 14.2999,71 , oltre interessi ( 1284 c4 cc) dalla domanda ( , non potendosi per converso riconoscere alla ditta alcun compenso per le opere ,
quantificate dal CTU in euro 5.503,56, non comprese in alcun dei contratti ( in assenza di qualsivoglia allegazione sulla ragione per cui sono stati eseguiti i lavori extra-capitolato).
Non colgono nel segno i rilievi di parte ricorrente in ordine alla quantificazione delle opere effettuata dal consulente ,
In proposito occorre premettere come il CTu nell'elaborato peritale abbia chiarito che “ Al fi-
ne di procedere alla formulazione della risposta a quella parte del quesito n.1 LLiniziale
elenco dei quesiti (quesito rimodulato del 16/05/2023, richiamante il quesito n.4 nell'iniziale
elenco dei quesiti del presente paragrafo, originariamente formulato in data 01/02/2023),
nella quale si dispone di quantificare, in ordine alle opere “eseguite rispetto a quelle con-
cordate nel contratto di appalto”, “i costi e la loro esecuzione secondo le regole LLarte”,
risultano essere indispensabili, come già relazionato dallo scrivente C.T.U nelle istanze de-
positate, documenti, normalmente allegati ai contratti di appalto in ambito edilizio, quali gli
elaborati di progetto depositati presso gli uffici competenti, il computo metrico estimativo,
23 l'elenco prezzi, il capitolato speciale di appalto;
altrettanto indispensabili risultano essere i
documenti contabili afferenti alla fase di esecuzione dei lavori in precedenza richiamati. A
meno degli elaborati grafici relativi allo “stato di fatto” ed allo “stato di progetto”, allegati
alla C.I.L.A (in All.3), nessuno dei sopra menzionati documenti risultano essere reperibili tra
i depositati atti relativi al procedimento in epigrafe.
Stante quanto sopra esposto, lo scrivente C.T.U. determinerà, comunque, una quantificazione
dei costi relativi ai lavori eseguiti, fondandosi, però, su criteri, di seguito elencati, i quali sa-
ranno, inevitabilmente, diversi da quelli, non noti a causa della riscontrata carenza docu-
mentale, ispiranti la redazione del contratto di appalto originario e della sua successiva inte-
grazione. I criteri di quantificazione seguiti dallo scrivente C.T.U. si fondano su: − applica-
zione, laddove possibile, dei prezzi unitari ricavabili dal “Prezzario unico regionale per i la-
vori pubblici in Sicilia anno 2022”;
− definizione di nuovi prezzi unitari, laddove non reperibili tra le voci del sopra citato Prez-
zario;
− valutazione di importi a corpo, tenendo in considerazione le incidenze di materiali, mano-
dopera ed utile/spese generali d'impresa. Operando secondo quanto sopra descritto, sulla
base, inoltre, degli
elaborati grafici allegati alla C.I.L.A., nonché delle risultanze dei rilievi metrici eseguiti sui
luoghi in sede di operazioni di accertamento tecnico peritale condotte, la quantificazione
proposta dallo scrivente C.T.U. condurrà, chiaramente, alla determinazione di costi e di rela-
tivi importi non direttamente confrontabili, sul piano strettamente numerico, con gli importi a
corpo indicati sia nel contratto di appalto originario sia nell'integrazione dello stesso, ma,
certamente, indicativi, in termini di ordini di grandezza, LLeffettivo costo attribuibile alle
24 lavorazioni eseguite. Quantificazione dei costi dei lavori eseguiti con riferimento al contratto
di appalto originario: L'importo complessivo determinato relativamente ai costi dei lavori
eseguiti, con riferimento al contratto di appalto originario, è pari ad euro 10.700,29, I.V.A.
esclusa, a fronte di un complessivo importo lavori a corpo da contratto pari ad euro “44.000
inclusa IVA ed incluso il 3% quale costo per la sicurezza”; l'importo di contratto risulta cor-
rispondere, in considerazione LLestensione superficiale LLunità immobiliare in esame, ad
un costo di ristrutturazione, espresso in euro al metro quadrato di superficie, di importo pari
a circa 400,00 €/mq, un importo medio, in linea con l'attuale mercato delle ristrutturazioni di
appartamenti, in presenza di interventi edilizi nella norma in termini di scelte impiantistiche e
di finiture interne adottate, senza lavorazioni in ambito strutturale. Nel caso di interventi di
ristrutturazione edilizia implicanti anche lavorazioni in ambito strutturale, il costo unitario
complessivo di ristrutturazione risulta attestarsi, in funzione della tipologia di struttura resi-
stente e degli elementi strutturali oggetto di intervento, nonché del loro livello di degrado,
all'interno di un intervallo di importi usualmente compreso tra 600,00 €/mq e 1.000,00 €/mq.
Ed ancora in ordine ai vizi delle opre il tecnico chiariva che “ Per quanto concerne
l'accertamento di eventuali “vizi” riscontrabili sui manufatti relativi alle lavorazioni eseguite
(prevalentemente afferenti all'integrazione del contratto di appalto originario ovvero rien-
tranti tra quelle extra-contratto), in relazione all'avvenuta, o meno, “loro esecuzione secondo
le regole LLarte, ad eccezione di quanto emerso in merito alla mancata posa in opera della
rete antisfondellamento, non risultano essere formulabili, allo stato attuale, valutazioni, poi-
ché la successione di fasi lavorative eseguite relativamente agli interventi, rispettivamente, di
ripristino/risanamento dei campi di solaio in latero cemento (Relazione Tecnica integrativa
Aprile 2022 in in All.3 della presente relazione) e di demolizione/ricostruzione delle Pt_3
25 “pareti non portanti” interne per mancanza di ancoraggi (Relazione Tecnica integrativa
Aprile 2022 in in All.3 della presente relazione), non è verificabile a posteriori attra- Pt_3
verso una semplice analisi visiva;
soltanto per mezzo di una campagna conoscitiva di saggi,
parzialmente distruttivi da eseguire in situ, sarebbe possibile sia verificare le lavorazioni
eseguite sui travetti portanti dei campi di solaio sia valutare sulla base di quale sistema di in-
tervento, non documentato in atti, sia stato realizzato l'ancoraggio reciproco, nonché alle
murature preesistenti non demolite, dei nuovi elementi murari realizzati”.
Non colgono nel segno i rilievi del CTP di parte ricorrente che ha lamentato il ricorso il prez-
ziario regionale in luogo dei i prezzi unitari concordati nel contratto d'appalto dalle parti e presenti nel computo metrico estimativo
Invero, allegato al contratto del 1.2.22 risulta allegato non già un computo metrico completo ma un preventivo ( n1/2022 del 25.1.25 ) del tutto generico in ordine alla individuazione delle voci dei lavori e delle misure, ove per altro non sono affatto ricomprese tutte le voci necessa-
rie alla quantificazione delle opere realizzate
In ordine ai presunti costi derivanti dalla necessità di procedere alla demolizione della som-
mità dei tramezzi e alla rimozione della malta cementizia nel soffitto di tutto l''immobile per potere procedere alla collocazione della rete antisfondellamento il CTU ha correttamente chiarito che “ quanto concerne, invece, il contenuto della relazione di controdeduzioni di Par-
te Ricorrente, dalla pagina n.6 alla pagina n.8, inerente alla problematica relativa alla man-
cata posa in opera della rete antisfondellamento, si fa rilevare che l'eventuale esecuzione fu-
tura della lavorazione in esame può essere posta in essere senza la rimozione dello strato di
finitura presente sulla superficie di intradosso del solaio costituente soffitto (in quanto la
traccia dei sottostanti travetti portanti in calcestruzzo armato, ad interasse costante, è visibi-
26 le), nonché senza la demolizione della porzione sommitale degli elementi murari di nuova
realizzazione, non prevista, per ragioni tecniche e di buon senso, negli interventi di posa in
opera di rete antisfondellamento, poiché l'eventuale distacco di una parte di superficie intra-
dossale di un solaio, anche unitamente ai fondelli delle volterrane soprastanti, insistente sulla
sommità di un elemento murario divisorio, risulta essere evidentemente impedito dalla pre-
senza LLelemento murario medesimo sottostante (in tal senso si rammenta che la rete anti-
sfondellamento, non essendo tecnicamente previsto che venga posta in opera al di sopra di
elementi murari esistenti, viene ancorata agli stessi attraverso specifici sistemi di vincolo,
come peraltro rilevabile nella descrizione della lavorazione in esame fornita da Parte Resi-
stente CH. . “… (omissis)… ancoraggio della rete sui travetti tramite tasselli e CP_1
flange di fissaggio da eseguirsi in tutti i travetti con interasse massimo di 80 cm, al perimetro
del solaio mediante squadrette metalliche, n.2 tasselli, uno sul solaio ed uno sulla muratura
… (omissis) …”);
In fine, con riguardo alle istanze risarcitorie , appare comunque opportuno rilevare che la domanda andrebbe comunque rigettata per mancanza di prova del danno.
Ed invero:
- manca la prova che l'immobile potesse fruire di detti bonus ( parte ricorrente non ha prodotto né documentazione attestante le caratteristiche LLimmobile né una relazione tecnica sul possesso dei requisiti per l'accesso al bonus) ;
- manca del tutto la prova che l'esecuzione dei lavori ad oggi comporterebbe un maggior esborso legato all'aumento dei prezzi;
né l'asserito aumento dei prezzi può provarsi attraverso il ricorso al notorio;
27 - difetta la prova del danno non patrimoniale, essendo rimasto indimostrata la ne-
cessità di locare un altro immobile;
- Non risulta affatto persa la possibilità di accedere al bonus casa al 50% per la par-
te di lavori di ristrutturazione seguiti mentre per quali non eseguiti al più si verifi-
cherà una riduzione della percentuale dei lavori scaricabili ( dal 50 al 36%), laddo-
ve ad oggi non completati.
Stante la reciproca soccombenza tra e le spese di CTP e del presente Pt_1 Parte_2
procedimento vanno compensate .
Parte ricorrente va invece condannata stante la soccombenza alle spese di lite - di ATP e quelle del presente procedimento - sopportate dalla che si liquidano : CP_1
- in euro 3.827 per il procedimento di atp determinati secondo i valori medi sca-
glione sino a 260.000 per i giudizi di istruzione preventiva
- in euro 11.268 secondo i valori medi per fase studio , introduttiva e decisionale e minimi per trattazione e istruzione ( in ragione della esigua attività processuale e difensiva svolta con riguardo a tale ultima face) scaglione sino a 260.000 per i giudizi innanzi la Tribunale
Il ricorrente va condannato alle spese in favore del terzo chiamato ( cfr Cass. Civ. Ordinanza
n. 6144 del 07/03/2024 “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal
terzo chiamato devono essere poste a carico LLattore soccombente che ha provocato e giu-
stificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre re-
stano a carico del chiamante quando - ipotesi non ravvisabile nel caso di specie - . la sua
iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata
estensione della domanda principale LLattore nei confronti del terzo chiamato. )
28 Le spese di ctu vanno poste a carico del ricorrente e della nella misura della Parte_4
metà per ciascuno .
PQM
Il Tribunale di Palermo -sezione Terza civile - definitivamente pronunziando nel contradditto-
rio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa,
DICHIARA l'inammissibilità della domanda cui la ditta appaltatrice ha chiesto di “ ritenere
e dichiarare che il contratto di appalto si è risolto per fatto e colpa del committente, il quale
non ha fatto perve-nire la necessaria preventiva autorizzazione assembleare ad eseguire ope-
re sulle parti comuni dello stabile, -In caso di accoglimento delle domande del ricorrente,
tenere conto delle opere extra capitolato eseguite dall'impresa appaltatrice ed accertate dal
CTU Ing. Persona_1
CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Controparte_6
favore di della somma di euro 14.2999,71 , oltre interessi ( 1284 c4 cc) Parte_1
dalla domanda ( 2.1.24) sino al soddisfo ,
RIGETTA tutte le altre le domande proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] Controparte_6
DICHIARA compensate le spese di lite, comprese quelle del giudizio di a.t.p., tra e Pt_1
Parte_2
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese soste- Controparte_7 CP_1
nute in sede di a.t.p. che si liquida in euro 3.827 per compensi oltre a spese generali iva e
CPA ;
29 CONDANNA al pagamento in favore di e Controparte_7 CP_1 [...]
” in persona del legale Parte_7
rappresentante p. t.., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 11.268, 00
ciascuno per compensi , oltre a spese generali iva e CPA;
pone definitivamente a carico di e ( nella misura del 50% Controparte_7 Parte_2
ciascuno ) le spese di CTU resa nell'ambito LLa.t.p.
Palermo il 30 maggio 2025
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto LLart. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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