Articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006, n. 298
Articolo 9Articolo 11
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12 gennaio 2007
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilita' del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2007