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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 ottobre 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 191 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ruggiero Raffaele, APPELLANTE
E
, n.q. di erede di , CP_1 Persona_1 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 7472/2021 del 22.9.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.4.2021, la ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
n.q. di erede di al fine di sentir accertare il proprio diritto alla ripetizione nei CP_1 Persona_1 confronti del resistente della somma netta di € 32.713,97 pagata alla de cuius, con conseguente condanna del medesimo alla restituzione di tale somma, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla corresponsione al soddisfo, con vittoria di spese.
A tal fine, ha dedotto, per quanto qui interessa, che: con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma ed iscritto al RG. 96267/1996, la insieme ad altri 9 ex dipendenti, aveva convenuto Per_1 in giudizio al fine di ottenere il ricalcolo dell'indennità di buonuscita;
il Tribunale di Parte_1
Roma, con sentenza n. 16714 del 18.10.2000 (pronunciata sul ricorso R.G. n. 96267/1996), aveva
1 accolto la domanda e condannato la società al pagamento in favore della della somma di £ Per_1
60.497.850, oltre accessori, spese di lite pro quota ed accessori;
ricevuta in data 28.11.2000 la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, in esecuzione della sentenza, aveva Parte_1 tempestivamente provveduto in data 25.1.2001 al pagamento in favore della della somma Per_1 lorda totale di £ 77.547.523 (pari a € 40.049,95), di cui £ 60.467.850 per sorte e £ 17.079.673 per interessi, versando altresì £ 15.377.674 (pari ad € 7.941,91) per ritenute fiscali in qualità di sostituto d'imposta, oltre a £ 1.173.230 (pari ad € 605,92) per spese legali, così per un totale complessivo lordo di € 40.655,87 (di cui € 40.049,95 per sorte e accessori ed € 605,92 per spese legali), pari alla somma netta di € 32.713,97 (già £ 63.343.079); che pertanto la avendo ricevuto il pagamento, non Per_1 aveva intrapreso alcuna azione esecutiva;
sennonché, adita da la Corte di Appello di Parte_1
Roma con sentenza del 15.7.2004, in riforma della sentenza impugnata, aveva respinto la domanda proposta dalla e dagli altri lavoratori in primo grado, compensando integralmente le spese Per_1 di giudizio;
non avendo la provveduto spontaneamente alla restituzione delle somme Per_1 corrispostele in forza della sentenza di primo grado, la società, con lettera raccomandata del
26.6.2014, ricevuta il 4.7.2014, l'aveva inutilmente invitata alla restituzione del dovuto, per sorte ed accessori di legge percepiti, oltre interessi di legge medio tempore maturati;
in data 28.1.2016 la era deceduta e le era succeduto il figlio nei cui confronti era stata reiterata Per_1 CP_1 invano la richiesta di restituzione dell'indebito, anche in sede giudiziale;
la società, per analoghe vertenze giudiziarie intraprese innanzi al medesimo Tribunale di Roma nei confronti di alcuni litisconsorti della aveva già ottenuto sentenza di condanna alla restituzione dell'indebito Per_1 percepito in forza dei medesimi titoli giudiziali dedotti nel ricorso.
Il nonostante rituale notifica, è rimasto contumace. CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto integralmente il ricorso.
Pur dando atto dell'intervenuta riforma della sentenza n. 16714/2000, il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che la società ricorrente non avesse offerto prova sufficiente né dell'avvenuto pagamento, né tantomeno della qualità, in capo al di erede della CP_1 Per_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
A tal fine ha dedotto: a) la violazione degli artt. 115 e 116 cp.c. e 2727 e ss. c.c., per avere il
Tribunale valutato erroneamente le circostanze dedotte in giudizio e le prove documentali offerte, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo;
b) l'insufficienza e omessa motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo.
L'appellante ha prodotto, unitamente all'atto d'appello, documenti ulteriori rispetto a quelli depositati nel giudizio di primo grado, producendo altresì ulteriore documentazione anche nel corso del presente giudizio, in allegato alle note del 4.6.2025.
L'appellato, pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
2 All'udienza del 15 ottobre 2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, in via preliminare, ritiene il Collegio di ammettere i documenti tardivamente prodotti da parte appellante solo nel presente grado di giudizio, considerato che essi risultano necessari ad integrare una pista probatoria già emersa nel giudizio di primo grado, in modo da risolvere in maniera definitiva una delle questioni controverse (cfr. Cass. n. 6201/2024 e n.
19208/2023).
2.1. Ed invero, tutti i nuovi documenti prodotti da sono volti a superare le Parte_1 incertezze circa la qualità, in capo al di erede della qualità ritenuta dal giudice di CP_1 Per_1 prime cure non sufficientemente provata.
In primo grado, infatti, la società aveva offerto a dimostrazione dell'assunto esclusivamente la seguente documentazione:
a) lo stato di famiglia della dal quale risultava che il fosse con lei Per_1 CP_1 convivente al momento del decesso (in data 28.1.2016) in Roma, via C. Jacobini n. 187, sc. A, int. 4;
b) il certificato di residenza del alla data del 24.5.2018, parimenti in Roma, via C. CP_1
Jacobini n. 187, sc. A, int. 4;
c) il certificato storico di stato di famiglia della dal quale risultava che alla data del Per_1
31.12.1999, presso il medesimo indirizzo, la de cuius risiedesse insieme a . Controparte_2
2.2. Nel presente grado di giudizio, la società ha prodotto altresì:
d) certificato di matrimonio della con;
Per_1 Controparte_2
e) certificato di morte di;
Controparte_2
f) copia integrale dell'atto di nascita di , da cui risulta che egli è figlio della CP_1
e di;
Per_1 Controparte_2
g) visure storiche immobiliari della e di , dalle quali risulta che Per_1 CP_1
l'immobile sito in Roma, via Prenestina n. 95, sc. A, int. 8 (censito nel C.F. al fg. 619, n. 148, sub
19), sia stato sino al 28.1.2016 di proprietà della per 2/6 e, dalla stessa data, di proprietà del Per_1 per 1/6. CP_1
2.3. Ebbene, valutati complessivamente tutti tali elementi, non può residuare alcun dubbio, a parere del Collegio, circa la qualità di erede dell'odierno appellato, giacché egli risulta – non solo essere figlio della e di suo marito , aver convissuto con sua madre prima Per_1 Controparte_2 del decesso ed aver continuato a vivere presso lo stesso immobile sito in Roma via Jacobini anche dopo il suo decesso ma altresì – essere divenuto proprietario pro quota, dalla data del decesso della madre, dell'immobile sito in Roma, via Prenestina n. 95, sc. A, int. 8, che sino a quella data era di proprietà della madre per una quota pari al doppio.
3 3. Resta da verificare tuttavia se l'appellante abbia offerto sufficiente prova dell'intervenuto pagamento.
A tal fine, ha prodotto:
h) l'atto di precetto che la le avrebbe notificato in data 28.11.2000 all'esito della Per_1 sentenza n. 16714/2000, per ottenere il pagamento della complessiva somma di £ 77.577.523, atto di precetto che tuttavia risulta privo di data e di relata di notifica;
i) la stampa dei registri contabili della società, da cui risulta che in data 25.1.2011, la Pt_1 avrebbe pagato alla a titolo di buonuscita la somma lorda di € 40.049,95 (pari a £
[...] Per_1
77.547.523), al netto della ritenuta fiscale di € 7.941,91, e con aggiunta di spese legali per € 605,92
(pari a £ 1.173.230);
l) il modello 770 del 2002, recante codice fiscale del sostituto d'imposta n. 01585570581
(riferibile a come da visura camerale del 19.10.2001, pure in atti) e su entrambe le pagine Parte_1 il “Progressivo Comunicazione” n. 21086, dal quale risulta che nell'anno 2001 sarebbe stata erogata alla a titolo di indennità di fine rapporto (e simili) la somma di € 40.049,00, al netto della Per_1 ritenuta di € 7.941,00. ha poi prodotto la lettera con la quale, all'esito della sentenza di questa Corte del Parte_1
15.7.2004, ha chiesto alla la restituzione dell'importo di € 40.065,45, oltre accessori, ed € Per_1
206,58 di spese, lettera ricevuta dalla destinataria in data 4.7.2014.
L'appellante ha dedotto infine che, ove non avesse ricevuto il pagamento, la dopo Per_1 aver notificato il precetto, avrebbe agito in sede esecutiva e, ricevuta la lettera del 4.7.2014, l'avrebbe contestata.
3.1. Ebbene, nel valutare tali elementi istruttori, va ricordato che – stante la contumacia dell'appellato sin dal primo grado di giudizio – nessuna circostanza può darsi per non contestata.
Pertanto, non è possibile, dalla contumacia suddetta, ricavare – come vorrebbe l'odierna appellante – che la Per_1
- non abbia mai posto in esecuzione la sentenza n. 16714/2000 del Tribunale di Roma, per aver ricevuto il pagamento spontaneo da parte della Parte_1
- non abbia mai contestato la richiesta di restituzione del 4.7.2014, eccependo – ad esempio – il mancato pagamento.
Tanto, considerato anche che, essendo la deceduta, l'odierno erede appellato Per_1 CP_1 potrebbe non essere in possesso della relativa documentazione o non essere a conoscenza di dette circostanze.
3.2. Tuttavia, venendo all'esame dei documenti prodotti a dimostrazione dell'intervenuto pagamento, rileva il Collegio, con riguardo in particolare al modello 770, che si tratta di un documento fiscale utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare all'Agenzia delle Entrate le ritenute operate,
4 tra l'altro, sui redditi da lavoro dipendenti e assimilati: detto modello è riferito alla quale Per_1 percipiente, reca il codice fiscale di nonché il “Progressivo Comunicazione” all'Agenzia Parte_1 delle Entrate, che identifica in modo univoco la comunicazione effettuata;
nel documento è indicato, altresì, l'importo erogato alla lavoratrice nel 2001, nonché la ritenuta applicata.
Ebbene, sull'efficacia probatoria di analoghe dichiarazioni fiscali del datore di lavoro (nella specie CUD e mod. 101), la Suprema Corte con la sentenza n. 245/2006 ha avuto modo di precisare che “non è illogico attribuire a detti modelli un valore presuntivo di veridicità in relazione alla funzione fiscale da essi esplicata, in quanto la veridicità di detti certificati, oltre che dalle sanzioni penali previste per la falsità in essi, è anche assicurata dal rilievo che il datore di lavoro, se esponesse retribuzioni maggiori di quelle effettivamente corrisposte, sarebbe tenuto a versare all'erario sull'ammontare indicato maggiori ritenute fiscali di quelle che avrebbe dovuto operare se la dichiarazione fosse stata veritiera, per cui in mancanza di elementi probatori di segno diverso non può censurarsi la decisione di merito che ha fondato il proprio convincimento su un unico elemento presuntivo atteso il carattere grave e preciso di esso" (Cass. n. 11117/1996, Cass. n. 1337/1993)
(Cass. n. 245/2006).
Ciò posto, non può disconoscersi il valore di elemento presuntivo di per sé grave e preciso del modello 770/2002 prodotto in atti da il quale – nel caso di specie – appare peraltro Parte_1 concordante con quanto risulta sia dall'atto di precetto sia dai registri contabili della società e, tanto, sia in ordine alle somme riportate nei documenti in esame, sia in ordine alla loro reciproca compatibilità cronologica, riportando i registri contabili una data di pagamento (25.1.2001) compatibile sia con il modello 770 comunicato dalla società all'Agenzia delle Entrate nel 2002, sia con la data di notifica dell'atto di precetto come riferita dalla società (28.11.2000), seppur non documentata.
Ritiene pertanto il Collegio che sussistano elementi gravi, precisi e concordanti, idonei ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. a far desumere dai fatti noti il fatto ignoto dell'avvenuto pagamento.
4. Risultando provati l'avvenuto pagamento in favore della de cuius e la qualità Persona_1 di erede del l'appello va in conclusione integralmente accolto, con condanna del CP_1 CP_1 nella sua qualità, alla restituzione dell'indebito già percepito dalla de cuius, oltre accessori e spese di lite.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
5 1. condanna , n.q. di erede di , alla restituzione della somma di € CP_1 Persona_1
32.713,97, oltre accessori di legge e spese di lite percepiti in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Roma 16714 del 18.10.2000 (R.G. n. 96267/1996);
2. condanna , n.q., alla refusione in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 doppio grado, che liquida a titolo di compensi in € 3.512,50 per il primo grado e in €
3.473,00 per il secondo, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Roma, lì 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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