Articolo 9 della Legge 14 agosto 1971, n. 817
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 ottobre 1971
Art. 9.
Il termine di un anno previsto dall' ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorche' l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1971
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