Decreto 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. 118/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice designato, Dott.ssa Silvana Cannizzaro, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento promosso, ai sensi degli artt. 2 e ss. legge 24 maggio 2001 n. 89, con ricorso depositato, in data 2 febbraio 2025, nell'interesse di (C.F. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Ennio Abrusci e Federico Bordogna, presso il cui studio, in Milano (MI),
Via Donizetti n. 38, è elettivamente domiciliata;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio, essendo il procedimento presupposto trattato innanzi al Tribunale di Messina;
ritenuto che
la domanda indennitaria risulta correttamente proposta nei confronti del Controparte_1
, trattandosi di procedimento del Giudice Ordinario;
[...] considerato che il procedimento presupposto ha ad oggetto una procedura fallimentare ancora pendente, e che, pertanto, il ricorso è stato tempestivamente proposto;
premesso che, trattandosi di procedura fallimentare, l'inizio del giudizio presupposto per i creditori ammessi al passivo, quale è l'odierna ricorrente, deve essere individuato nella data della domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 l. fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo (cfr. Cass. Civ., sez. II, 05/01/2024, n. 324); rilevato che, per la ricorrente, la procedura ha avuto durata - a decorrere dalla data di della domanda di insinuazione al passivo, 23 settembre 2014, fino alla data del deposito del ricorso, ex artt. 2 e ss. legge 24 maggio 2001 n. 89, 2 febbraio 2025 - pari a 10 anni, 4 mesi e 10 giorni;
che, detratto il periodo complessivo di ragionevole durata, pari a 6 anni, può ritenersi irragionevole il residuo periodo eccedente, pari a 4 anni, 4 mesi e 10 giorni, sicché, essendo la frazione di anno inferiore a sei mesi, l'indennizzo va rapportato alla durata di 4 anni;
ritenuto che
, ai fini della individuazione della misura dell'indennizzo, deve considerarsi la natura, esclusivamente patrimoniale, degli interessi coinvolti ed il valore della pretesa creditoria e del credito ammesso al passivo;
che, pertanto, nel caso in esame, si ritiene di liquidare € 400,00 per ciascun anno eccedente il termine ragionevole di durata della procedura, e, dunque, il complessivo importo di € 1.600,00; che su tale somma spettano, in quanto espressamente richiesti, gli interessi legali, a decorrere dalla data di deposito del ricorso (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 02/10/2017, n. 22974); ritenuto che va, altresì, ingiunto il pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in base al valore ed in applicazione dei parametri tariffari previsti dal D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), per il procedimento monitorio (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2022, n. 14512), con distrazione in favore dei difensori, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Letto l'art. 3, comma 5, legge 24 marzo 2001 n. 89,
, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, senza dilazione, in Parte_2 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 1.600,00, Parte_1 oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito del ricorso fino al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, nonché delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 264,00, di cui € 27,00 per spese ed € 237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, secondo legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, comprese le comunicazioni di cui al comma quarto, dell'art. 5 della legge 89/2001.
Messina, 2 giugno 2025.
Il Giudice designato
Dott.ssa Silvana Cannizzaro