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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3274/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa VI TO Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3274/2020 R.G. sez. lav.
TRA in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Palomba, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. OP
APPELLATA-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte – sezione civile - in data 30.9.2020, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2885/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 27.12.2019, la quale rigettava il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 69 del 5.4.2017, emessa dalla che irrogava a OP
, quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per presunto scarico
[...] non autorizzato di acque reflue presso lo stabilimento balneare “Lido La Solara” sito in . Pt_1
Tale ordinanza si fondava sul Verbale n. 46/25 del 4.9.2012, redatto dall'Asl Napoli 3 Sud, Distretto 59 S. Agnello, nel quale gli Ispettori, a seguito di accesso presso i locali dello stabilimento balneare, constatavano la presenza di scarichi di acque reflue mediante una condotta non autorizzata.
L'odierna società appellante con motivo di gravame unico contestava la sentenza di primo grado ritenendo che la stessa fosse nulla per motivazione apparente, in quanto fondata su un'erronea valutazione dei presupposti di fatto. Per tale ragione chiedeva la riforma della sentenza gravata con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite.
La pur regolarmente convenuta in giudizio non OP si costituiva restando contumace.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_2 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art.127 ter la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
La sanzione amministrativa oggetto di causa è stata comminata in virtù dell'assenza del titolo autorizzativo per lo scarico di acque reflue provenienti dall'attività produttiva dell'appellante (stabilimento balneare La Solara). L'ordinanza impugnata si fondava sul Verbale redatto dall'Asl Napoli 3 Sud in data 04.09.2012; in sede di sopralluogo, gli Ispettori dell'Asl avevano constatato che, presso i locali del suddetto stabilimento balneare, gli scarichi delle acque reflue avvenivano mediante: “……..una condotta volante in una vasca esistente nel fondo comunale. A richiesta il sig. dichiarava di non essere Pt_1 in possesso del titolo autorizzativo”. La norma violata dalla società sarebbe l'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, la quale, prevede che: “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un per l'effettuazione in comune dello CP_3 scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli CP_3 titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”
Ebbene, nel caso in esame, nel verbale presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata veniva chiaramente rilevata la presenza di uno scarico di acque reflue mediante una condotta non autorizzata, come ammesso dallo stesso legale rappresentante della società, sig.
, in sede di sopralluogo. Pt_1
L'appellante con il gravame proposto, sostanzialmente, reiterava i motivi di opposizione proposti in primo grado, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente valutato le circostanze di fatto della vicenda. Nella specie, l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure aveva omesso di verificare che nella fattispecie in esame si verteva in una ipotesi stabilita dal sistema previsto dagli artt. 124 D. Lgs. 152/06 e 33 del D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ovvero, un sistema fognario in cui il committente non ha alcun obbligo autorizzativo allo scarico, perché viene considerato produttore il soggetto che svolge la pulizia manutentiva (il c.d. “autospurghista”), il quale era regolarmente autorizzato. A sostegno di tale tesi depositava un formulario dei rifiuti in cui evidenziava che sia la ditta trasportatrice dei rifiuti sia quella destinataria degli stessi possedevano il relativo titolo autorizzativo.
Ebbene, la doglianza non è fondata.
In primo luogo, occorre rilevare che la difesa della società appellante appare ambigua e contraddittoria. Infatti, in sede di ricorso di primo grado la società opponente, dapprima sosteneva che la mancanza del relativo titolo autorizzativo dello scarico contestato era dovuta al ritardo “cronico” o di “prassi” dell'amministrazione, facendo così intendere che vi fosse la necessità di ottenere un titolo autorizzativo per lo scarico;
poi, solo in corso di giudizio, in maniera alquanto contraddittoria, asseriva che nessun titolo autorizzativo doveva essere rilasciato, in quanto in virtù del sistema fognario in essere, il relativo titolo doveva essere posseduto soltanto dal titolare dello scarico finale, che nel caso in esame era rappresentato dalla ditta di smaltimento autorizzata.
Posto ciò, in ogni caso, la tesi dell'appellante è rimasta del tutto indimostrata. Infatti, il formulario dei rifiuti depositato dall'appellante è privo di alcun rilievo probatorio non essendo possibile desumere dallo stesso che vi sia un'unica condotta comune a più stabilimenti e che questa confluisse verso lo scarico di un soggetto terzo. Da tale documento risulta soltanto l'annotazione di un servizio di smaltimento di rifiuti con indicazione del soggetto trasportatore e del destinatario finale del carico. Tra l'altro, deve evidenziarsi, che tale documento risale addirittura all'anno 2010 e dunque, non è nemmeno riferibile al periodo oggetto di causa atteso che la violazione veniva rilevata dall'Asl nell'anno 2012. In aggiunta, deve rilevarsi che in sede di accesso ispettivo il sig.
, legale rappresentante dell'appellante, ammetteva di non Pt_1 aver alcun titolo autorizzativo allo scarico.
Infine, per completezza, si rileva che non è nemmeno invocabile l'asserito silenzio e/o ritardo dell'amministrazione nel rilascio dell'autorizzazione, così come affermato dalla Cassazione, Sez. Penale, secondo la quale non esiste in materia di scarichi di acque reflue il meccanismo del silenzio assenso (originariamente previsto dall'art. 124, comma 7, del D. Lgs 152/2006) Infatti, sul punto, la Cassazione specificava che: “…..l'originario testo del comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, effettivamente, prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso, sia pure temporaneo, di tal fatta. Tale testo, però, è stato modificato dall'art.2, comma 12, del d.lgs. n. 4 del 2008 nel senso, rimasto inalterato sino ad oggi, ed applicabile nella specie (avente ad oggetto fatti accaduti nel 2011), che "l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda" senza contemplare più alcun meccanismo di silenzio - assenso legato all'inadempimento dell'autorità a provvedere sulla domanda. Deve dunque affermarsi che la semplice domanda di autorizzazione allo scarico non opera alcun effetto "liberatorio", neppure temporaneo, potendo l'attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l'autorizzazione” (cfr. Sentenza Corte di Cassazione, Sez. penale, n. 9942 del 20/01/2016).
Dunque, per i motivi esposti, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della appellata. OP
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n. 115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello.
- nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellata.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 18.9.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa VI TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa VI TO Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3274/2020 R.G. sez. lav.
TRA in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Palomba, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. OP
APPELLATA-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte – sezione civile - in data 30.9.2020, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2885/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 27.12.2019, la quale rigettava il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 69 del 5.4.2017, emessa dalla che irrogava a OP
, quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per presunto scarico
[...] non autorizzato di acque reflue presso lo stabilimento balneare “Lido La Solara” sito in . Pt_1
Tale ordinanza si fondava sul Verbale n. 46/25 del 4.9.2012, redatto dall'Asl Napoli 3 Sud, Distretto 59 S. Agnello, nel quale gli Ispettori, a seguito di accesso presso i locali dello stabilimento balneare, constatavano la presenza di scarichi di acque reflue mediante una condotta non autorizzata.
L'odierna società appellante con motivo di gravame unico contestava la sentenza di primo grado ritenendo che la stessa fosse nulla per motivazione apparente, in quanto fondata su un'erronea valutazione dei presupposti di fatto. Per tale ragione chiedeva la riforma della sentenza gravata con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite.
La pur regolarmente convenuta in giudizio non OP si costituiva restando contumace.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_2 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art.127 ter la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
La sanzione amministrativa oggetto di causa è stata comminata in virtù dell'assenza del titolo autorizzativo per lo scarico di acque reflue provenienti dall'attività produttiva dell'appellante (stabilimento balneare La Solara). L'ordinanza impugnata si fondava sul Verbale redatto dall'Asl Napoli 3 Sud in data 04.09.2012; in sede di sopralluogo, gli Ispettori dell'Asl avevano constatato che, presso i locali del suddetto stabilimento balneare, gli scarichi delle acque reflue avvenivano mediante: “……..una condotta volante in una vasca esistente nel fondo comunale. A richiesta il sig. dichiarava di non essere Pt_1 in possesso del titolo autorizzativo”. La norma violata dalla società sarebbe l'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, la quale, prevede che: “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un per l'effettuazione in comune dello CP_3 scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli CP_3 titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”
Ebbene, nel caso in esame, nel verbale presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata veniva chiaramente rilevata la presenza di uno scarico di acque reflue mediante una condotta non autorizzata, come ammesso dallo stesso legale rappresentante della società, sig.
, in sede di sopralluogo. Pt_1
L'appellante con il gravame proposto, sostanzialmente, reiterava i motivi di opposizione proposti in primo grado, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente valutato le circostanze di fatto della vicenda. Nella specie, l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure aveva omesso di verificare che nella fattispecie in esame si verteva in una ipotesi stabilita dal sistema previsto dagli artt. 124 D. Lgs. 152/06 e 33 del D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ovvero, un sistema fognario in cui il committente non ha alcun obbligo autorizzativo allo scarico, perché viene considerato produttore il soggetto che svolge la pulizia manutentiva (il c.d. “autospurghista”), il quale era regolarmente autorizzato. A sostegno di tale tesi depositava un formulario dei rifiuti in cui evidenziava che sia la ditta trasportatrice dei rifiuti sia quella destinataria degli stessi possedevano il relativo titolo autorizzativo.
Ebbene, la doglianza non è fondata.
In primo luogo, occorre rilevare che la difesa della società appellante appare ambigua e contraddittoria. Infatti, in sede di ricorso di primo grado la società opponente, dapprima sosteneva che la mancanza del relativo titolo autorizzativo dello scarico contestato era dovuta al ritardo “cronico” o di “prassi” dell'amministrazione, facendo così intendere che vi fosse la necessità di ottenere un titolo autorizzativo per lo scarico;
poi, solo in corso di giudizio, in maniera alquanto contraddittoria, asseriva che nessun titolo autorizzativo doveva essere rilasciato, in quanto in virtù del sistema fognario in essere, il relativo titolo doveva essere posseduto soltanto dal titolare dello scarico finale, che nel caso in esame era rappresentato dalla ditta di smaltimento autorizzata.
Posto ciò, in ogni caso, la tesi dell'appellante è rimasta del tutto indimostrata. Infatti, il formulario dei rifiuti depositato dall'appellante è privo di alcun rilievo probatorio non essendo possibile desumere dallo stesso che vi sia un'unica condotta comune a più stabilimenti e che questa confluisse verso lo scarico di un soggetto terzo. Da tale documento risulta soltanto l'annotazione di un servizio di smaltimento di rifiuti con indicazione del soggetto trasportatore e del destinatario finale del carico. Tra l'altro, deve evidenziarsi, che tale documento risale addirittura all'anno 2010 e dunque, non è nemmeno riferibile al periodo oggetto di causa atteso che la violazione veniva rilevata dall'Asl nell'anno 2012. In aggiunta, deve rilevarsi che in sede di accesso ispettivo il sig.
, legale rappresentante dell'appellante, ammetteva di non Pt_1 aver alcun titolo autorizzativo allo scarico.
Infine, per completezza, si rileva che non è nemmeno invocabile l'asserito silenzio e/o ritardo dell'amministrazione nel rilascio dell'autorizzazione, così come affermato dalla Cassazione, Sez. Penale, secondo la quale non esiste in materia di scarichi di acque reflue il meccanismo del silenzio assenso (originariamente previsto dall'art. 124, comma 7, del D. Lgs 152/2006) Infatti, sul punto, la Cassazione specificava che: “…..l'originario testo del comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, effettivamente, prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso, sia pure temporaneo, di tal fatta. Tale testo, però, è stato modificato dall'art.2, comma 12, del d.lgs. n. 4 del 2008 nel senso, rimasto inalterato sino ad oggi, ed applicabile nella specie (avente ad oggetto fatti accaduti nel 2011), che "l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda" senza contemplare più alcun meccanismo di silenzio - assenso legato all'inadempimento dell'autorità a provvedere sulla domanda. Deve dunque affermarsi che la semplice domanda di autorizzazione allo scarico non opera alcun effetto "liberatorio", neppure temporaneo, potendo l'attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l'autorizzazione” (cfr. Sentenza Corte di Cassazione, Sez. penale, n. 9942 del 20/01/2016).
Dunque, per i motivi esposti, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della appellata. OP
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n. 115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello.
- nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellata.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 18.9.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa VI TO