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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/12/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA IMPRESE
R.G. 544/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Maria Angela Marchesiello Presidente
2) Dott. Alberto Binetti Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, in data 28 marzo 2023, n. 1092/2023, e relativa alla causa iscritta al n. R.G. 4734/2021), iscritta al n. 554/2023 R.G., avente ad oggetto: Impugnazione delle delibere di assemblea – società di persone, tra:
Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dal Prof. avv. Angelo Bracciodieta, ed Parte_2 elettivamente domiciliati come in atti, APPELLANTI
e
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Castellana Soldano, ed elettivamente domiciliato come in atti APPELLATO
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 2 dicembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preme, in via preliminare, ripercorrere sinteticamente le tappe processuali della vicenda oggetto del presente procedimento.
Il e Controparte_4 [...]
, nella sua qualità di creditore della società oggetto di Parte_2 trasformazione, adivano il Tribunale di Bari per “- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2379 c.c., la nullità per impossibilità e illiceità dell'oggetto della deliberazione 20 gennaio 2020, rogata per notaio
, rep. n. 54775 ed iscritta il 7 maggio 2020 al Registro Persona_1 delle imprese, adottata dalla Controparte_5
, con la quale si stabiliva la trasformazione di detta società in una
[...] cooperativa di produzione e lavoro, approvandone lo statuto e nominandone il c.d.a.. - conseguentemente, ordinare la cancellazione della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese”.
Costituendosi in giudizio, la convenuta Controparte_5
(già ) con comparsa di Controparte_6 costituzione e di risposta del 20 maggio 2021, chiedeva di “1) dichiarare inammissibile la domanda proposta dagli odierni attori, per tutti i motivi che si leggono in narrativa, per l'assoluta mancanza di un interesse concreto ed attuale a proporla;
2) in subordine rigettare la domanda proposta dagli odierni attori perché infondata ed in diritto;
3) per l'effetto condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c,”.
Gli attori nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. del 14 ottobre 2021 provvedevano a qualificare diversamente i fatti affermando che “i vizi denunciati della impugnata delibera 20/1/2020 di formazione e manifestazione della volontà di trasformare la società consortile per azioni
“ in una cooperativa per azioni di produzione e lavoro (di CP_3 cui sub “a” del relativo o.d.g.) rogata dal notaio , comportano, Persona_2
e a maggior ragione (come sarà dimostrato), l'ulteriore qualificazione dell'inesistenza giuridica dell'intero procedimento di trasformazione societaria oggetto dell'impugnata delibera, ivi compresa l'approvazione del nuovo statuto (=atto di trasformazione), con la conseguente reviviscenza della società consortile stessa, così come esistente al
pag. 2/14 20/1/2020”. Per tale ragione, domandavano la “dichiarazione di inesistenza giuridica, della trascritta delibera impugnata, in quanto risulta avere un oggetto giuridicamente inesistente, nonché disponendone” e conseguentemente “la persistente continuità in vita della società consortile tra cooperative “T , nella composizione sociale esistente al 20 CP_3 gennaio 2020, ordinandone la re-iscrizione nel registro delle imprese”.
La convenuta nella memoria istruttoria del 13 novembre 2021, replicando a quanto sostenuto e precisato dagli attori nell'atto del 14 ottobre 2021, eccepiva “in aggiunta alle conclusioni già rassegnate, a seguito del deposito di controparte della memoria istruttoria n.1, l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500 bis cod. civile, non potendo il Tribunale adito pronunciarsi in merito alla dedotta invalidità della trasformazione, stante l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di trasformazione, avvenuta più di dieci mesi prima della notifica dell'atto di citazione per la pretesa nullità del relativo procedimento”. Pertanto, chiedeva al Tribunale di “dichiarare inammissibile le domande proposte dagli odierni attori per carenza di interesse concreto nonché per l'ulteriore motivo di inammissibilità sopra dedotto, sia con riferimento alla richiesta di accertamento della pretesa nullità della iscritta delibera, che si legge nell'atto introduttivo, sia con riferimento alla domanda contenuta nella memoria istruttoria n. 1 degli attori, che pure si eccepisce essere nuova e tardiva, tesa all'accertamento, in luogo della nullità degradata a mera domanda subordinata, della pretesa inesistenza giuridica della stessa delibera di trasformazione. In via gradata si chiede il rigetto di ogni domanda formulata da parte attrice perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi che si leggono nella narrativa che precede, nonché negli scritti difensivi di parte convenuta che l'hanno preceduta”.
Istruita la causa a mezzo di sole prove documentali, con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile la domanda, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto e regolava le spese in virtù della soccombenza degli attori.
In sostanza, il Tribunale di Bari, in fatto evidenziava quanto segue:
-va data per assodata la adozione della delibera di trasformazione omogena, rogata dal notaio , assunta in data 20 gennaio 2020 da Persona_1
(composta da tre soci: Controparte_6
pag. 3/14 e il Controparte_7 Controparte_8 [...]
con la quale, Controparte_9 votante in contrario l'ultimo dei soci, la società decideva di trasformarsi in società cooperativa di produzione e di lavoro, assumendo la denominazione di , con l'applicazione delle Controparte_6 disposizioni sulla società cooperativa e, in via residuale, di quelle sulla con la stessa delibera si approvava il testo dello statuto e si CP_10 confermava l'amministrazione della società in capo ad un consiglio di amministrazione comporto dai tre membri che componevano il consiglio, confermando anche l'incarico contabile ad una società di revisione;
- non si procedeva alla iscrizione nel registro delle imprese, da parte del notaio rogante, a causa delle questioni problematiche sollevate dal rappresentante del , ma la adito il Parte_1 CP_3
Tribunale, otteneva l'ordine giudiziale di iscrizione (in data 6 aprile 2020), ai sensi dell'art. 2522, comma 3, c.c. (che consente ad una società cooperativa che dopo la costituzione ha perso il numero legale dei soci di integrarlo entro un anno); il 7 maggio 2020 la società trasformata provvedeva alla iscrizione dell'atto nel registro delle imprese ed il reclamo proposto dal veniva dichiarato inammissibile e stessa Parte_1 sorte subiva la istanza di revoca;
- il veniva escluso dalla con Parte_1 CP_3 provvedimento del 4 marzo 2021, non opposto nel termine di cui all'art. 2553 c.c.. Dopo questa premessa, il primo Giudice riteneva l'inammissibilità della domanda, sui seguenti presupposti:
-al caso di specie va applicata la legge n. 1577/1947 (c.d. legge Basevi), sicché, premesso che la società trasformata è una società consortile composta (di cui all'art. 27 detta legge), la trasformazione in società cooperative e lavoro per azioni richiede che vi siano almeno nove soci (ex art. 2522, comma 1, c.c.), oltre al fatto che, in forza dell'art. 23 legge Basevi, è necessario che i soci siano anche lavoratori e quindi necessariamente persone fisiche, mentre le persone giuridiche, pur se presenti all'interno della compagine delle cooperative, non possono essere soci finanziatori (ex art. 2526 c.c.);
- gli attori hanno dedotto un profilo di inesistenza della delibera, in ragione della composizione della società trasformata (tre persone giuridiche, quindi in numero inferiore a quello chiesto dall'art. 2522 c.c. e di natura diversa dai lavoratori, persone fisiche, richiesto dall'art. 23 legge Basevi);
pag. 4/14 - non può parlarsi di inesistenza giuridica dell'atto, innanzi tutto per essere intervenuto l'ordine giudiziale di iscrizione della delibera di trasformazione pronunciata dal Tribunale di Bari in data 6 aprile 2020, divenuto definitivo e che non poteva non tenere conto della esistenza della delibera (tanto anche in virtù della evoluzione legislativa che ha tenuto conto delle esigenze di certezza degli atti e, quindi, della marginalizzazione delle ipotesi di nullità degli stessi e, quindi, a maggior ragione, della inesistenza che, pur non avendo specifico fondamento in alcuna disposizione di legge, è stata riferita ad ipotesi di carenze molto gravi nella formazione della volontà dei soci, o proprio nella mancanza di volontà degli stessi. Con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore, proseguendo in questo solco, ha quindi fatto rientrare, con gli artt. 2377 e 2379 c.c., nella categoria della nullità alcune ipotesi che, precedentemente, erano invece state considerate come ipotesi di inesistenza giuridica dell'atto);
- non ricorre nel caso di specie una ipotesi di delibera inesistente, perché alla adozione della stessa hanno partecipato tutti i soci, non cogliendo nel segno il fatto, lamentato dagli attori, di una differenza qualitativa e quantitativa dei soci votanti;
- sussistendo, invece, una ipotesi di nullità della delibera (per profili di illiceità e impossibilità dell'oggetto ex art. 2522 c.c. ed art. 23 legge Basevi), v'è l'operatività della preclusione assoluta ex art. 2500 bis c.c. che, ai fini della tutela dell'affidamento dei terzi e della certezza dei traffici giuridici, dispone che, una volta eseguita la pubblicità presso il registro delle imprese (ciò che è avvenuto nel caso di specie) non può più pronunciarsi la invalidità dell'atto di trasformazione (principio che peraltro la Cassazione ha inteso estendersi anche alle ipotesi di inesistenza, se pur nel caso della fusione di società, ex art. 2504 quater c.c. – Cassazione civile, sezione I, 5602/2020);
- quanto alla ulteriore doglianza degli attori, secondo cui l'art. 33 dello statuto approvato dalla delibera prevede, come detto dall'art. 2542, comma 3, c.c., che la maggioranza del consiglio di amministrazione deve essere nominato tra i soci cooperatori, mentre nel caso di specie rileverebbe la presenza di sole persone giuridiche, il Giudice di prime cure ritiene che la questione vada fatta rientrare nelle cause di annullabilità ex art. 2377 c.c., con conseguente non legittimazione del , non più socio Parte_1 della (né dell'altro attore, , quale creditore CP_3 Parte_2 della società oggetto di trasformazione), sicché non sussiste il suo interesse ad agire anche con riferimento alla nullità della delibera (ove inteso il vizio come rientrante nella patologia più grave dell'atto);
pag. 5/14 - in ogni caso, poiché la trasformazione degli enti è regolata dall'art. 2498 c.c., ed è un fenomeno evolutivo e non invece estintivo- costitutivo, non rileva neanche la necessità di nominare nuovi amministratori, questione, peraltro, neanche posta all'ordine del giorno.
Avverso questa decisione hanno proposto appello il
[...]
e , chiedendo di Controparte_4 Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello, così provvedere: a) dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'inesistenza giuridica della deliberazione impugnata;
b) per l'effetto, ordinare l'iscrizione della decisione nel registro delle imprese;
c) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la che ha Controparte_5 chiesto il rigetto dell'appello.
Disposti alcuni rinvii, a causa del carico del ruolo che non consentiva la rimessione in decisione, all'esito della udienza del 2 dicembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, essendo già stati assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con un unico ed articolato motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto inesistente la delibera impugnata, poiché, prevedendo l'art. 2500 c.c., che l'atto pubblico di trasformazione deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato e che l'atto di trasformazione soggiace alla disciplina prevista per il tipo adottato (cioè della “nuova” compagine societaria, come risultante dalla trasformazione), nel caso di specie vi sarebbero differenze qualitative (presenza di persone giuridiche e non fisiche nella società) e quantitative (tre soci in luogo dei novi previsti dalla legge) rispetto al tipo legale. Né, poi, la vicenda in esame potrebbe essere qualificata in termini di mera trasformazione da un tipo societario all'altro, sì da non poter applicare al caso di specie la pronuncia della Corte di cassazione n. 5602/2020.
pag. 6/14 La censura è infondata.
Giova, in via preliminare, accennare alla nota questione che in tema di diritto societario ha portato alla marginalizzazione della categoria della inesistenza giuridica. E' ben noto che con la riforma del diritto societario, operata con il d.lgs. n. 6/2023, l'inesistenza delle deliberazioni assembleari è stata privata di riconoscimento normativo espresso. Ciò nonostante, essa continua a rappresentare un imprescindibile criterio logico-giuridico attraverso il quale l'interprete individua quelle situazioni patologiche in cui l'atto non può neppure essere qualificato come deliberazione, difettando degli elementi minimi che lo renderebbero riconoscibile come tale. Va osservato che sia la dottrina sia la giurisprudenza di merito hanno rilevato un indebolimento della categoria, pur restando essa, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 26199/2021, una figura “viva e vitale”, che riemerge in tutte le ipotesi in cui il sistema tipizzato delle invalidità non consente di dare risposta a vizi talmente radicali da porsi ad un livello antecedente rispetto allo scrutinio sulla validità dell'atto. Nella suddetta decisione la Corte di cassazione definisce l'inesistenza un terreno di “incessante disputa” tra il legislatore, che ha mirato a consolidare la stabilità delle decisioni societarie attraverso la tipizzazione delle invalidità e l'imposizione di termini decadenziali, e gli interpreti che, in nome dell'equità e della ragionevolezza sistematica, individuano vizi così gravi da impedire del tutto di configurare una deliberazione, nonostante la sua esteriorità formale e la sua esistenza fattuale. Invero, la riforma del diritto societario, in attuazione della delega di cui alla L. 366/2001, aveva perseguito lo scopo di eliminare la figura dell'inesistenza, imponendo un sistema chiuso di invalidità basato sulle due uniche figure della nullità e dell'annullabilità, tanto che nella relazione di accompagnamento si sottolineava la necessità di evitare il ricorso a
“invalidità atipiche” che rischiavano di svuotare la funzione di stabilizzazione assegnata all'art. 2377 c.c. e di reintrodurre surrettiziamente la nullità virtuale per violazione di norme imperative. Questo anche per contemperare gli interessi del socio con quelli della stabilità delle delibere e della certezza dei rapporti giuridici. Tuttavia, la riforma non poteva eliminare una categoria che la stessa Cassazione definisce “logica prima ancora che giuridica”, nel senso che ciò che l'ordinamento qualifica come inesistente non è un atto invalido, ma pag. 7/14 un non-atto, un evento storico che non può in alcun modo essere riconducibile alla nozione stessa di deliberazione. Insomma, si tratta di una categoria che si potrebbe dire antecedente, in termini logici, a quella degli atti invalidi. Per questo, anche dopo la riforma, la giurisprudenza di merito ha continuato ad individuare casi di deliberazioni inesistenti, e lo ha fatto soprattutto nei casi in cui l'invalidità prevista dall'ordinamento non poteva essere dichiarata a causa della decadenza dei termini di impugnazione, lasciando così emergere la necessità di una categoria residuale capace di impedire che un fatto radicalmente irregolare potesse produrre effetti giuridici. Può dirsi, in sostanza, che prima della riforma organica del diritto societario introdotta con il D.Lgs. n. 6/2003, l'invalidità delle deliberazioni assembleari era inquadrata in una tripartizione che comprendeva annullabilità, nullità e inesistenza. Mentre le prime due sono figure codificate, l'inesistenza deriva da un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, concepita per sanzionare i vizi più radicali che impediscono di riconoscere un atto come una vera e propria deliberazione societaria. Nello specifico, la giurisprudenza qualificava come inesistente la deliberazione priva degli elementi minimi e indispensabili per la sua stessa identificazione giuridica, considerandola un non-actus, come tale giuridicamente irrilevante1. Tra le principali ipotesi di inesistenza rientravano la deliberazione assunta in assenza totale di un'assemblea, la falsificazione del verbale e, in modo significativo, la mancata convocazione di uno o più soci. Quest'ultima fattispecie, in particolare, era ritenuta causa di inesistenza giuridica della deliberazione, in quanto veniva a mancare un elemento essenziale dello schema legale (sul punto, cfr. Cass. Civ. n. 22987/2019). La conseguenza di tale qualificazione era l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento e l'insanabilità del vizio.
pag. 8/14 Su questo scenario, è intervenuta la riforma del 2003 che ha introdotto significative modifiche, con l'obiettivo di aumentare la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle decisioni societarie, limitando ed anzi marginalizzando le ipotesi di invalidità radicale. Il legislatore ha quindi riscritto gli articoli sull'invalidità; in particolare ha inteso, con l'art. 2379 c.c., assorbire nella categoria della nullità molte delle fattispecie che in precedenza erano tradizionalmente ricondotte all'inesistenza. Ed infatti, l'attuale art. 2379 c.c. prevede la sanzione della nullità, e non più quella dell'inesistenza, per la mancata convocazione dell'assemblea (in tal caso, la delibera è impugnabile entro tre anni), con la precisazione che la convocazione non si considera mancante in caso di mera irregolarità dell'avviso idoneo a preavvertire i soci;
per la mancanza del verbale (e questa invalidità è sanabile mediante verbalizzazione successiva ex art. 2379-bis c.c., ove poi il verbale non è considerato mancante se contiene data, oggetto e sottoscrizioni minime); e per l'impossibilità o illiceità dell'oggetto (impugnabile entro tre anni, salvo modifiche dell'oggetto sociale con attività illecite o impossibili, nel qual caso l'impugnazione è senza limiti di tempo). E' quindi evidente che il fine era quello di ridurre l'area dell'inesistenza, confinandola a casi eccezionali e tipizzando le cause di nullità con un termine di decadenza triennale. E' bene però osservare che nonostante la riforma del 2003, la categoria dell'inesistenza non è affatto scomparsa, ma ha, comunque, subito una drastica riduzione del suo ambito di applicazione. Si potrebbe dire che è stata ricondotta ad ipotesi marginali e radicali, in cui l'atto è solo apparentemente una deliberazione societaria. L'inesistenza, quindi, in questo quadro connota un vizio che si colloca a monte della stessa qualificazione di validità o invalidità, riguardando l'identificabilità stessa dell'atto come proveniente dalla società. I principi su esposti sono stati perfettamente enunciati dalla Corte di cassazione che con la sentenza n. 26199/2021 offre la ricostruzione più completa e attuale della categoria. E' stato infatti evidenziato nella pronuncia che l'inesistenza può essere configurata soltanto nell'ipotesi in cui lo scostamento del fatto dal modello legale sia così marcato da impedire di ricondurre l'atto, anche solo astrattamente, alla nozione di deliberazione assembleare. Si tratta, quindi, delle ipotesi in cui mancano non semplici formalità, bensì elementi strutturali essenziali: non un procedimento viziato, ma l'assenza stessa di un'assemblea, o l'assenza di qualsiasi partecipazione di soggetti legittimati ad agire come organo societario.
pag. 9/14 Tanto che l'esempio riportato dalla Corte di legittimità è quello nel quale la deliberazione era stata adottata da soggetti privi della stessa qualità di soci, nel quale caso è evidente lo scollamento integrale della delibera dal modello legale, e la conseguente configurabilità dell'inesistenza, di cui il caso citato rappresenta un esempio “plastico”. In altre parole, in un caso di tal fatta, il vizio non riguarda il procedimento o il contenuto della delibera, ma l'assenza dell'elemento soggettivo minimo per poter parlare di assemblea dei soci, rendendo l'atto un non-actus, come tale inidoneo a produrre qualsivoglia effetto nella realtà. Peraltro, va detto che la Corte richiama un proprio precedente (n. 7693/2006), con cui aveva già evidenziato come neppure la riforma del 2003 potesse “espungere del tutto” dall'ordinamento la figura dell'inesistenza, soprattutto nei casi di “inesistenza materiale” dell'assemblea, quali la deliberazione sul prestito convertibile adottata esclusivamente da estranei in totale assenza degli obbligazionisti legittimati. Al contrario della inesistenza, le ipotesi di nullità, come tipizzate dall'art. 2379 c.c., presuppongono comunque l'esistenza di un atto formalmente imputabile alla società. La mancata convocazione, la mancanza del verbale o l'oggetto illecito presuppongono pur sempre che si sia tenuta un'assemblea, definita come riunione cui partecipi almeno un socio, che abbia in effetti questa qualifica. E solo laddove manchi questo presupposto, non sarà configurabile nemmeno la nullità, andando ad occupare l'atto il settore lasciato alla inesistenza. Ulteriori chiarimenti sui confini tra nullità ed inesistenza si possono ritrovare in altre decisioni successive alla riforma. In particolare, Corte di cassazione, Sez. I civile, n. 22987 del 16 settembre 2019, ha chiarito come fattispecie un tempo considerate causa di inesistenza siano state assorbite dalla nullità: tenendo presente l'art. 2479- ter c.c. (in tema di S.r.l.), la Corte ha affermato che l'omessa convocazione di un socio rientra oggi nell'ipotesi di nullità per assenza assoluta di informazione, sicché la delibera sarà impugnabile nel termine di tre anni. E la pronuncia evidenzia a chiare lettere il superamento della tradizionale interpretazione che riconduceva l'omessa convocazione all'inesistenza, in linea con la nuova normativa volta a limitare le invalidità imprescrittibili, e ciò proprio per favorire la stabilità degli atti societari.
pag. 10/14 Anche la giurisprudenza di merito si è assestata su questa interpretazione2. Ovviamente, il presupposto da cui partire (come evidenziato sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità) è che per poter qualificare una delibera come nulla e non inesistente, occorrerà verificare la presenza di un minimo nucleo identificativo dell'assemblea, mancando il quale ricorrerà la diversa e più grave figura della inesistenza (come tale imprescrittibile, rilevabile di ufficio, azionabile da chiunque vi abbia interesse, insuscettibile di sanatoria e priva di qualsivoglia effetto, mentre per l'azione di nullità sono legittimati i soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori e l' organo di controllo).
Ora, calando questi principi al caso di specie, v'è da dire, innanzi tutto, che la delibera in esame (peraltro, non perfettamente ascrivibile all'art. 2500, primo comma, c.c., che riguarda ipotesi di trasformazione di tipi di società diversi da quello oggetto del giudizio), potrebbe presentare al più profili di illiceità e di impossibilità dell'oggetto, ma giammai potrebbe risultare inesistente. Ed è, infatti, ancora utile richiamare il precedente della Corte di cassazione, sopra citato, n. 26199/2021: qui si fa esplicito riferimento ai casi in cui ricorre il massimo vizio dell'atto, ossia quello (esaminato in quello specifico giudizio) in cui la delibera è stata assunta da persona che non era socia della società3, circostanza che, evidentemente, non ricorre nel caso di specie, dove la delibera è stata assunta da chi della società era socio. Nel caso in esame, era sicuramente presente un “simulacro” di delibera, assunta da persone che erano già soci della compagine interessata, quantunque non nel rispetto degli artt. 2522 c.c. e 23 legge n. 1577/1947 e, quindi, viziata da profili di illiceità e di impossibilità dell'oggetto. In altre parole, l'atto è stato deliberato da persone legittimate a farlo, in quanto appartenenti alla compagine societaria, e gli unici scostamenti della realtà fattuale da quella giuridica riguardano aspetti quantitativi (tre al posto di nove soci) e qualitativi (persone giuridiche in luogo di quelle fisiche), come tali non idonei a fare ritenere “non reale e non esistente” la delibera. Correttamente, quindi, il Tribunale di Bari, ritenendo esistente l'atto, ma al più viziato, ha ritenuto ormai operante la preclusione di cui all'art. 2500 bis c.c., per essere intervenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera in esame, il tutto per evidenti esigenze di certezza dei traffici giuridici e di affidamento dei terzi4. Non coglie nel segno la critica effettuata alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie la sanatoria prevista dall'art. 2504 quater c.c., che la Corte di cassazione (nella decisione n. 5602/2020) ha ritenuto estensibile anche alla ipotesi di inesistenza della delibera assembleare propedeutica alla fusione. A ben vedere, infatti, l'art. 2504 quater c.c. (in tema di invalidità della fusione) altro non è che la riproduzione (per questa specifica vicenda societaria) del precedente art. 2500 bis c.c., dettato in tema di sanatoria di ipotesi di invalidità della trasformazione. Sicché, si può concludere nel senso (argomentando ex Corte di cassazione n. 5602/2020) che, sia in caso di inesistenza di delibera propedeutica alla fusione, sia in caso di inesistenza di delibera propedeutica alla trasformazione, l'avvenuta iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese (in questo caso pacificamente avvenuta a seguito di nulla osta del Tribunale) produce l'effetto sanante di ogni vizio. E diversamente non poterebbe essere, atteso che, se una iscrizione è avvenuta, vuol dire che una delibera da iscrivere era esistente nel mondo reale ed anche in quello giuridico, rilevandosi solo ipotesi di necessario adattamento al modello legale, peraltro messe in evidenza dal provvedimento del Tribunale di Bari del 6 aprile 2020 (con il quale si evidenziava la applicabilità dell'art. 2522, comma 3, c.c., ossia la possibilità di integrare il numero dei soci nel termine di un anno). Né poi coglie nel segno la critica alla sentenza, perché, a dire dell'appellante, la società che delibera la trasformazione “deve già possedere” i requisiti della società nella quale decide di trasformarsi, atteso che è evidente che nel caso di specie non si è operata alcuna “rottura” con il tipo societario precedente, quanto una vera e propria fattispecie di trasformazione, che rende l'idea di una continuazione dei precedenti 4 Come argomentato da Corte di cassazione n. 5602/2020. pag. 12/14 rapporti, circostanza che escludeva di per sé la necessità di nominare i nuovi amministratori, peraltro con le limitazioni indicate dallo statuto5. Non risulta esservi, infine, una specifica impugnazione in ordine alla ulteriore questione affrontata dalla sentenza del Tribunale di Bari sulla avvenuta nomina del Consiglio di amministrazione della società CP_3
in pretesa violazione dell'art. 33 dello Statuto approvato dalla
[...] delibera (come previsto dall'art. 2542 c.c.), posto che la totalità dei componenti del CDA risulta nominata dalle persone giuridiche e non, invece, tra le persone indicate dai soci cooperatori. Anche in questo caso, comunque, non potrà certo parlarsi di inesistenza, ma o di annullabilità o di nullità: nell'un caso difetta la legittimazione attiva dell'appellante (ex 2377 c.c.), nell'altro lo stesso interesse ad agire (ex 2379 c.c.), non essendo più il socio della Controparte_4
essendo invece solo un creditore CP_3 Parte_2 dell'appellato.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Le spese del giudizio di appello (liquidate secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, di complessità bassa), delle fasi di giudizio effettivamente espletate e dei valori medi, seguono la soccombenza e vanno poste in favore dell'appellato e a carico degli appellanti.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- 5 Come argomentato da Corte di cassazione, n. 23030/2020, secondo la quale: “in via generale, in base alla condivisa giurisprudenza di questa Corte, la trasformazione di una società commerciale da uno ad un altro tipo di forma giuridica riconosciuta dalla legge non comporta l'estinzione del soggetto giuridico e la conseguente creazione di un nuovo soggetto che sostituisce il precedente, ma soltanto una modifica dell'atto costitutivo che conferma l'identità del soggetto e i rapporti giuridici costituiti da esso prima della trasformazione (v., ex multis, Cass. n. 10332 del 2016; Cass. n.13467 del 2011: “La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria”);”. pag. 13/14 La Corte –Sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente decidendo nel procedimento n. 544/2023, sull'appello proposto da
[...]
e , così Controparte_4 Parte_2 provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari n. 1092/2023, pronunciata in data 28 marzo 2023, nel procedimento n. 4734/2021 R.G.;
2) condanna Controparte_4
e al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_2 [...]
che quantifica in euro 9.991,00, quanto ai Controparte_11 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Maria Angela Marchesiello
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, (v. ad es. Corte d'Appello Napoli, 20/10/2008), è stato affermato che, secondo un orientamento antecedente alla entrata in vigore della disciplina del nuovo processo societario, si ritenevano inesistenti e non semplicemente annullabili, le delibere assembleari che, nonostante il nomen iuris, non erano neppure ascrivibili al genus delibera assembleare, difettando di almeno uno degli elementi essenziali per la identificazione della fattispecie. Si riteneva, in particolare, nel regime in vigore sino al 31/12/2003, che fossero inesistenti le delibere affette da vizi di procedimento, quali la mancata o irregolare convocazione dell'assemblea e la mancanza della verbalizzazione, vizi attualmente assoggettati al regime della nullità previsto dall'art. 2379 c.c., applicabile ai giudizi instaurati dopo l'1/01/04. 2 Si veda, ad esempio la decisione del Tribunale di Torre Annunziata n. 3357/2023, che qualifica come nullità l'avviso inidoneo o l'assenza assoluta di informazione ex art. 2479-ter c.c., con conseguente impossibilità di ravvisare l'ipotesi della inesistenza. 3 Così si legge nella motivazione: “2.5. Tanto premesso, e venendo alla concreta vicenda in esame, è incontestato tra le parti, oltre che espressamente riferito in sentenza, che alle due deliberazioni assembleari del 9 febbraio e del 27 luglio 2006, ascritte alla Immobiliare Olbia Centro s.p.a., partecipò Per_ un solo soggetto ( S.G., tramite il suo procuratore , affermatosi titolare del 99,5% del capitale sociale, e che, tuttavia, lo stesso – secondo quanto accertato dalla stessa Corte d'appello – non era socio al momento dell'assunzione delle deliberazioni ed espressioni del voto: situazione idonea ad integrare proprio quei casi residuali, certamente rari ma tuttavia non estranei all'attuale ordinamento societario, in cui neppure sussista un simulacro di deliberazione, munita di quei requisiti minimi per riconoscerla materialmente come tale;
e solo rispetto ai quali può trovare applicazione – per il caso di partecipazione di soggetto non legittimato – l'art. 2377 c.c., comma 5, n. 1”. pag. 11/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA IMPRESE
R.G. 544/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Maria Angela Marchesiello Presidente
2) Dott. Alberto Binetti Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, in data 28 marzo 2023, n. 1092/2023, e relativa alla causa iscritta al n. R.G. 4734/2021), iscritta al n. 554/2023 R.G., avente ad oggetto: Impugnazione delle delibere di assemblea – società di persone, tra:
Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dal Prof. avv. Angelo Bracciodieta, ed Parte_2 elettivamente domiciliati come in atti, APPELLANTI
e
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Castellana Soldano, ed elettivamente domiciliato come in atti APPELLATO
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 2 dicembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preme, in via preliminare, ripercorrere sinteticamente le tappe processuali della vicenda oggetto del presente procedimento.
Il e Controparte_4 [...]
, nella sua qualità di creditore della società oggetto di Parte_2 trasformazione, adivano il Tribunale di Bari per “- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2379 c.c., la nullità per impossibilità e illiceità dell'oggetto della deliberazione 20 gennaio 2020, rogata per notaio
, rep. n. 54775 ed iscritta il 7 maggio 2020 al Registro Persona_1 delle imprese, adottata dalla Controparte_5
, con la quale si stabiliva la trasformazione di detta società in una
[...] cooperativa di produzione e lavoro, approvandone lo statuto e nominandone il c.d.a.. - conseguentemente, ordinare la cancellazione della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese”.
Costituendosi in giudizio, la convenuta Controparte_5
(già ) con comparsa di Controparte_6 costituzione e di risposta del 20 maggio 2021, chiedeva di “1) dichiarare inammissibile la domanda proposta dagli odierni attori, per tutti i motivi che si leggono in narrativa, per l'assoluta mancanza di un interesse concreto ed attuale a proporla;
2) in subordine rigettare la domanda proposta dagli odierni attori perché infondata ed in diritto;
3) per l'effetto condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c,”.
Gli attori nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. del 14 ottobre 2021 provvedevano a qualificare diversamente i fatti affermando che “i vizi denunciati della impugnata delibera 20/1/2020 di formazione e manifestazione della volontà di trasformare la società consortile per azioni
“ in una cooperativa per azioni di produzione e lavoro (di CP_3 cui sub “a” del relativo o.d.g.) rogata dal notaio , comportano, Persona_2
e a maggior ragione (come sarà dimostrato), l'ulteriore qualificazione dell'inesistenza giuridica dell'intero procedimento di trasformazione societaria oggetto dell'impugnata delibera, ivi compresa l'approvazione del nuovo statuto (=atto di trasformazione), con la conseguente reviviscenza della società consortile stessa, così come esistente al
pag. 2/14 20/1/2020”. Per tale ragione, domandavano la “dichiarazione di inesistenza giuridica, della trascritta delibera impugnata, in quanto risulta avere un oggetto giuridicamente inesistente, nonché disponendone” e conseguentemente “la persistente continuità in vita della società consortile tra cooperative “T , nella composizione sociale esistente al 20 CP_3 gennaio 2020, ordinandone la re-iscrizione nel registro delle imprese”.
La convenuta nella memoria istruttoria del 13 novembre 2021, replicando a quanto sostenuto e precisato dagli attori nell'atto del 14 ottobre 2021, eccepiva “in aggiunta alle conclusioni già rassegnate, a seguito del deposito di controparte della memoria istruttoria n.1, l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500 bis cod. civile, non potendo il Tribunale adito pronunciarsi in merito alla dedotta invalidità della trasformazione, stante l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di trasformazione, avvenuta più di dieci mesi prima della notifica dell'atto di citazione per la pretesa nullità del relativo procedimento”. Pertanto, chiedeva al Tribunale di “dichiarare inammissibile le domande proposte dagli odierni attori per carenza di interesse concreto nonché per l'ulteriore motivo di inammissibilità sopra dedotto, sia con riferimento alla richiesta di accertamento della pretesa nullità della iscritta delibera, che si legge nell'atto introduttivo, sia con riferimento alla domanda contenuta nella memoria istruttoria n. 1 degli attori, che pure si eccepisce essere nuova e tardiva, tesa all'accertamento, in luogo della nullità degradata a mera domanda subordinata, della pretesa inesistenza giuridica della stessa delibera di trasformazione. In via gradata si chiede il rigetto di ogni domanda formulata da parte attrice perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi che si leggono nella narrativa che precede, nonché negli scritti difensivi di parte convenuta che l'hanno preceduta”.
Istruita la causa a mezzo di sole prove documentali, con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile la domanda, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto e regolava le spese in virtù della soccombenza degli attori.
In sostanza, il Tribunale di Bari, in fatto evidenziava quanto segue:
-va data per assodata la adozione della delibera di trasformazione omogena, rogata dal notaio , assunta in data 20 gennaio 2020 da Persona_1
(composta da tre soci: Controparte_6
pag. 3/14 e il Controparte_7 Controparte_8 [...]
con la quale, Controparte_9 votante in contrario l'ultimo dei soci, la società decideva di trasformarsi in società cooperativa di produzione e di lavoro, assumendo la denominazione di , con l'applicazione delle Controparte_6 disposizioni sulla società cooperativa e, in via residuale, di quelle sulla con la stessa delibera si approvava il testo dello statuto e si CP_10 confermava l'amministrazione della società in capo ad un consiglio di amministrazione comporto dai tre membri che componevano il consiglio, confermando anche l'incarico contabile ad una società di revisione;
- non si procedeva alla iscrizione nel registro delle imprese, da parte del notaio rogante, a causa delle questioni problematiche sollevate dal rappresentante del , ma la adito il Parte_1 CP_3
Tribunale, otteneva l'ordine giudiziale di iscrizione (in data 6 aprile 2020), ai sensi dell'art. 2522, comma 3, c.c. (che consente ad una società cooperativa che dopo la costituzione ha perso il numero legale dei soci di integrarlo entro un anno); il 7 maggio 2020 la società trasformata provvedeva alla iscrizione dell'atto nel registro delle imprese ed il reclamo proposto dal veniva dichiarato inammissibile e stessa Parte_1 sorte subiva la istanza di revoca;
- il veniva escluso dalla con Parte_1 CP_3 provvedimento del 4 marzo 2021, non opposto nel termine di cui all'art. 2553 c.c.. Dopo questa premessa, il primo Giudice riteneva l'inammissibilità della domanda, sui seguenti presupposti:
-al caso di specie va applicata la legge n. 1577/1947 (c.d. legge Basevi), sicché, premesso che la società trasformata è una società consortile composta (di cui all'art. 27 detta legge), la trasformazione in società cooperative e lavoro per azioni richiede che vi siano almeno nove soci (ex art. 2522, comma 1, c.c.), oltre al fatto che, in forza dell'art. 23 legge Basevi, è necessario che i soci siano anche lavoratori e quindi necessariamente persone fisiche, mentre le persone giuridiche, pur se presenti all'interno della compagine delle cooperative, non possono essere soci finanziatori (ex art. 2526 c.c.);
- gli attori hanno dedotto un profilo di inesistenza della delibera, in ragione della composizione della società trasformata (tre persone giuridiche, quindi in numero inferiore a quello chiesto dall'art. 2522 c.c. e di natura diversa dai lavoratori, persone fisiche, richiesto dall'art. 23 legge Basevi);
pag. 4/14 - non può parlarsi di inesistenza giuridica dell'atto, innanzi tutto per essere intervenuto l'ordine giudiziale di iscrizione della delibera di trasformazione pronunciata dal Tribunale di Bari in data 6 aprile 2020, divenuto definitivo e che non poteva non tenere conto della esistenza della delibera (tanto anche in virtù della evoluzione legislativa che ha tenuto conto delle esigenze di certezza degli atti e, quindi, della marginalizzazione delle ipotesi di nullità degli stessi e, quindi, a maggior ragione, della inesistenza che, pur non avendo specifico fondamento in alcuna disposizione di legge, è stata riferita ad ipotesi di carenze molto gravi nella formazione della volontà dei soci, o proprio nella mancanza di volontà degli stessi. Con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore, proseguendo in questo solco, ha quindi fatto rientrare, con gli artt. 2377 e 2379 c.c., nella categoria della nullità alcune ipotesi che, precedentemente, erano invece state considerate come ipotesi di inesistenza giuridica dell'atto);
- non ricorre nel caso di specie una ipotesi di delibera inesistente, perché alla adozione della stessa hanno partecipato tutti i soci, non cogliendo nel segno il fatto, lamentato dagli attori, di una differenza qualitativa e quantitativa dei soci votanti;
- sussistendo, invece, una ipotesi di nullità della delibera (per profili di illiceità e impossibilità dell'oggetto ex art. 2522 c.c. ed art. 23 legge Basevi), v'è l'operatività della preclusione assoluta ex art. 2500 bis c.c. che, ai fini della tutela dell'affidamento dei terzi e della certezza dei traffici giuridici, dispone che, una volta eseguita la pubblicità presso il registro delle imprese (ciò che è avvenuto nel caso di specie) non può più pronunciarsi la invalidità dell'atto di trasformazione (principio che peraltro la Cassazione ha inteso estendersi anche alle ipotesi di inesistenza, se pur nel caso della fusione di società, ex art. 2504 quater c.c. – Cassazione civile, sezione I, 5602/2020);
- quanto alla ulteriore doglianza degli attori, secondo cui l'art. 33 dello statuto approvato dalla delibera prevede, come detto dall'art. 2542, comma 3, c.c., che la maggioranza del consiglio di amministrazione deve essere nominato tra i soci cooperatori, mentre nel caso di specie rileverebbe la presenza di sole persone giuridiche, il Giudice di prime cure ritiene che la questione vada fatta rientrare nelle cause di annullabilità ex art. 2377 c.c., con conseguente non legittimazione del , non più socio Parte_1 della (né dell'altro attore, , quale creditore CP_3 Parte_2 della società oggetto di trasformazione), sicché non sussiste il suo interesse ad agire anche con riferimento alla nullità della delibera (ove inteso il vizio come rientrante nella patologia più grave dell'atto);
pag. 5/14 - in ogni caso, poiché la trasformazione degli enti è regolata dall'art. 2498 c.c., ed è un fenomeno evolutivo e non invece estintivo- costitutivo, non rileva neanche la necessità di nominare nuovi amministratori, questione, peraltro, neanche posta all'ordine del giorno.
Avverso questa decisione hanno proposto appello il
[...]
e , chiedendo di Controparte_4 Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello, così provvedere: a) dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'inesistenza giuridica della deliberazione impugnata;
b) per l'effetto, ordinare l'iscrizione della decisione nel registro delle imprese;
c) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la che ha Controparte_5 chiesto il rigetto dell'appello.
Disposti alcuni rinvii, a causa del carico del ruolo che non consentiva la rimessione in decisione, all'esito della udienza del 2 dicembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, essendo già stati assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con un unico ed articolato motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto inesistente la delibera impugnata, poiché, prevedendo l'art. 2500 c.c., che l'atto pubblico di trasformazione deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato e che l'atto di trasformazione soggiace alla disciplina prevista per il tipo adottato (cioè della “nuova” compagine societaria, come risultante dalla trasformazione), nel caso di specie vi sarebbero differenze qualitative (presenza di persone giuridiche e non fisiche nella società) e quantitative (tre soci in luogo dei novi previsti dalla legge) rispetto al tipo legale. Né, poi, la vicenda in esame potrebbe essere qualificata in termini di mera trasformazione da un tipo societario all'altro, sì da non poter applicare al caso di specie la pronuncia della Corte di cassazione n. 5602/2020.
pag. 6/14 La censura è infondata.
Giova, in via preliminare, accennare alla nota questione che in tema di diritto societario ha portato alla marginalizzazione della categoria della inesistenza giuridica. E' ben noto che con la riforma del diritto societario, operata con il d.lgs. n. 6/2023, l'inesistenza delle deliberazioni assembleari è stata privata di riconoscimento normativo espresso. Ciò nonostante, essa continua a rappresentare un imprescindibile criterio logico-giuridico attraverso il quale l'interprete individua quelle situazioni patologiche in cui l'atto non può neppure essere qualificato come deliberazione, difettando degli elementi minimi che lo renderebbero riconoscibile come tale. Va osservato che sia la dottrina sia la giurisprudenza di merito hanno rilevato un indebolimento della categoria, pur restando essa, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 26199/2021, una figura “viva e vitale”, che riemerge in tutte le ipotesi in cui il sistema tipizzato delle invalidità non consente di dare risposta a vizi talmente radicali da porsi ad un livello antecedente rispetto allo scrutinio sulla validità dell'atto. Nella suddetta decisione la Corte di cassazione definisce l'inesistenza un terreno di “incessante disputa” tra il legislatore, che ha mirato a consolidare la stabilità delle decisioni societarie attraverso la tipizzazione delle invalidità e l'imposizione di termini decadenziali, e gli interpreti che, in nome dell'equità e della ragionevolezza sistematica, individuano vizi così gravi da impedire del tutto di configurare una deliberazione, nonostante la sua esteriorità formale e la sua esistenza fattuale. Invero, la riforma del diritto societario, in attuazione della delega di cui alla L. 366/2001, aveva perseguito lo scopo di eliminare la figura dell'inesistenza, imponendo un sistema chiuso di invalidità basato sulle due uniche figure della nullità e dell'annullabilità, tanto che nella relazione di accompagnamento si sottolineava la necessità di evitare il ricorso a
“invalidità atipiche” che rischiavano di svuotare la funzione di stabilizzazione assegnata all'art. 2377 c.c. e di reintrodurre surrettiziamente la nullità virtuale per violazione di norme imperative. Questo anche per contemperare gli interessi del socio con quelli della stabilità delle delibere e della certezza dei rapporti giuridici. Tuttavia, la riforma non poteva eliminare una categoria che la stessa Cassazione definisce “logica prima ancora che giuridica”, nel senso che ciò che l'ordinamento qualifica come inesistente non è un atto invalido, ma pag. 7/14 un non-atto, un evento storico che non può in alcun modo essere riconducibile alla nozione stessa di deliberazione. Insomma, si tratta di una categoria che si potrebbe dire antecedente, in termini logici, a quella degli atti invalidi. Per questo, anche dopo la riforma, la giurisprudenza di merito ha continuato ad individuare casi di deliberazioni inesistenti, e lo ha fatto soprattutto nei casi in cui l'invalidità prevista dall'ordinamento non poteva essere dichiarata a causa della decadenza dei termini di impugnazione, lasciando così emergere la necessità di una categoria residuale capace di impedire che un fatto radicalmente irregolare potesse produrre effetti giuridici. Può dirsi, in sostanza, che prima della riforma organica del diritto societario introdotta con il D.Lgs. n. 6/2003, l'invalidità delle deliberazioni assembleari era inquadrata in una tripartizione che comprendeva annullabilità, nullità e inesistenza. Mentre le prime due sono figure codificate, l'inesistenza deriva da un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, concepita per sanzionare i vizi più radicali che impediscono di riconoscere un atto come una vera e propria deliberazione societaria. Nello specifico, la giurisprudenza qualificava come inesistente la deliberazione priva degli elementi minimi e indispensabili per la sua stessa identificazione giuridica, considerandola un non-actus, come tale giuridicamente irrilevante1. Tra le principali ipotesi di inesistenza rientravano la deliberazione assunta in assenza totale di un'assemblea, la falsificazione del verbale e, in modo significativo, la mancata convocazione di uno o più soci. Quest'ultima fattispecie, in particolare, era ritenuta causa di inesistenza giuridica della deliberazione, in quanto veniva a mancare un elemento essenziale dello schema legale (sul punto, cfr. Cass. Civ. n. 22987/2019). La conseguenza di tale qualificazione era l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento e l'insanabilità del vizio.
pag. 8/14 Su questo scenario, è intervenuta la riforma del 2003 che ha introdotto significative modifiche, con l'obiettivo di aumentare la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle decisioni societarie, limitando ed anzi marginalizzando le ipotesi di invalidità radicale. Il legislatore ha quindi riscritto gli articoli sull'invalidità; in particolare ha inteso, con l'art. 2379 c.c., assorbire nella categoria della nullità molte delle fattispecie che in precedenza erano tradizionalmente ricondotte all'inesistenza. Ed infatti, l'attuale art. 2379 c.c. prevede la sanzione della nullità, e non più quella dell'inesistenza, per la mancata convocazione dell'assemblea (in tal caso, la delibera è impugnabile entro tre anni), con la precisazione che la convocazione non si considera mancante in caso di mera irregolarità dell'avviso idoneo a preavvertire i soci;
per la mancanza del verbale (e questa invalidità è sanabile mediante verbalizzazione successiva ex art. 2379-bis c.c., ove poi il verbale non è considerato mancante se contiene data, oggetto e sottoscrizioni minime); e per l'impossibilità o illiceità dell'oggetto (impugnabile entro tre anni, salvo modifiche dell'oggetto sociale con attività illecite o impossibili, nel qual caso l'impugnazione è senza limiti di tempo). E' quindi evidente che il fine era quello di ridurre l'area dell'inesistenza, confinandola a casi eccezionali e tipizzando le cause di nullità con un termine di decadenza triennale. E' bene però osservare che nonostante la riforma del 2003, la categoria dell'inesistenza non è affatto scomparsa, ma ha, comunque, subito una drastica riduzione del suo ambito di applicazione. Si potrebbe dire che è stata ricondotta ad ipotesi marginali e radicali, in cui l'atto è solo apparentemente una deliberazione societaria. L'inesistenza, quindi, in questo quadro connota un vizio che si colloca a monte della stessa qualificazione di validità o invalidità, riguardando l'identificabilità stessa dell'atto come proveniente dalla società. I principi su esposti sono stati perfettamente enunciati dalla Corte di cassazione che con la sentenza n. 26199/2021 offre la ricostruzione più completa e attuale della categoria. E' stato infatti evidenziato nella pronuncia che l'inesistenza può essere configurata soltanto nell'ipotesi in cui lo scostamento del fatto dal modello legale sia così marcato da impedire di ricondurre l'atto, anche solo astrattamente, alla nozione di deliberazione assembleare. Si tratta, quindi, delle ipotesi in cui mancano non semplici formalità, bensì elementi strutturali essenziali: non un procedimento viziato, ma l'assenza stessa di un'assemblea, o l'assenza di qualsiasi partecipazione di soggetti legittimati ad agire come organo societario.
pag. 9/14 Tanto che l'esempio riportato dalla Corte di legittimità è quello nel quale la deliberazione era stata adottata da soggetti privi della stessa qualità di soci, nel quale caso è evidente lo scollamento integrale della delibera dal modello legale, e la conseguente configurabilità dell'inesistenza, di cui il caso citato rappresenta un esempio “plastico”. In altre parole, in un caso di tal fatta, il vizio non riguarda il procedimento o il contenuto della delibera, ma l'assenza dell'elemento soggettivo minimo per poter parlare di assemblea dei soci, rendendo l'atto un non-actus, come tale inidoneo a produrre qualsivoglia effetto nella realtà. Peraltro, va detto che la Corte richiama un proprio precedente (n. 7693/2006), con cui aveva già evidenziato come neppure la riforma del 2003 potesse “espungere del tutto” dall'ordinamento la figura dell'inesistenza, soprattutto nei casi di “inesistenza materiale” dell'assemblea, quali la deliberazione sul prestito convertibile adottata esclusivamente da estranei in totale assenza degli obbligazionisti legittimati. Al contrario della inesistenza, le ipotesi di nullità, come tipizzate dall'art. 2379 c.c., presuppongono comunque l'esistenza di un atto formalmente imputabile alla società. La mancata convocazione, la mancanza del verbale o l'oggetto illecito presuppongono pur sempre che si sia tenuta un'assemblea, definita come riunione cui partecipi almeno un socio, che abbia in effetti questa qualifica. E solo laddove manchi questo presupposto, non sarà configurabile nemmeno la nullità, andando ad occupare l'atto il settore lasciato alla inesistenza. Ulteriori chiarimenti sui confini tra nullità ed inesistenza si possono ritrovare in altre decisioni successive alla riforma. In particolare, Corte di cassazione, Sez. I civile, n. 22987 del 16 settembre 2019, ha chiarito come fattispecie un tempo considerate causa di inesistenza siano state assorbite dalla nullità: tenendo presente l'art. 2479- ter c.c. (in tema di S.r.l.), la Corte ha affermato che l'omessa convocazione di un socio rientra oggi nell'ipotesi di nullità per assenza assoluta di informazione, sicché la delibera sarà impugnabile nel termine di tre anni. E la pronuncia evidenzia a chiare lettere il superamento della tradizionale interpretazione che riconduceva l'omessa convocazione all'inesistenza, in linea con la nuova normativa volta a limitare le invalidità imprescrittibili, e ciò proprio per favorire la stabilità degli atti societari.
pag. 10/14 Anche la giurisprudenza di merito si è assestata su questa interpretazione2. Ovviamente, il presupposto da cui partire (come evidenziato sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità) è che per poter qualificare una delibera come nulla e non inesistente, occorrerà verificare la presenza di un minimo nucleo identificativo dell'assemblea, mancando il quale ricorrerà la diversa e più grave figura della inesistenza (come tale imprescrittibile, rilevabile di ufficio, azionabile da chiunque vi abbia interesse, insuscettibile di sanatoria e priva di qualsivoglia effetto, mentre per l'azione di nullità sono legittimati i soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori e l' organo di controllo).
Ora, calando questi principi al caso di specie, v'è da dire, innanzi tutto, che la delibera in esame (peraltro, non perfettamente ascrivibile all'art. 2500, primo comma, c.c., che riguarda ipotesi di trasformazione di tipi di società diversi da quello oggetto del giudizio), potrebbe presentare al più profili di illiceità e di impossibilità dell'oggetto, ma giammai potrebbe risultare inesistente. Ed è, infatti, ancora utile richiamare il precedente della Corte di cassazione, sopra citato, n. 26199/2021: qui si fa esplicito riferimento ai casi in cui ricorre il massimo vizio dell'atto, ossia quello (esaminato in quello specifico giudizio) in cui la delibera è stata assunta da persona che non era socia della società3, circostanza che, evidentemente, non ricorre nel caso di specie, dove la delibera è stata assunta da chi della società era socio. Nel caso in esame, era sicuramente presente un “simulacro” di delibera, assunta da persone che erano già soci della compagine interessata, quantunque non nel rispetto degli artt. 2522 c.c. e 23 legge n. 1577/1947 e, quindi, viziata da profili di illiceità e di impossibilità dell'oggetto. In altre parole, l'atto è stato deliberato da persone legittimate a farlo, in quanto appartenenti alla compagine societaria, e gli unici scostamenti della realtà fattuale da quella giuridica riguardano aspetti quantitativi (tre al posto di nove soci) e qualitativi (persone giuridiche in luogo di quelle fisiche), come tali non idonei a fare ritenere “non reale e non esistente” la delibera. Correttamente, quindi, il Tribunale di Bari, ritenendo esistente l'atto, ma al più viziato, ha ritenuto ormai operante la preclusione di cui all'art. 2500 bis c.c., per essere intervenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera in esame, il tutto per evidenti esigenze di certezza dei traffici giuridici e di affidamento dei terzi4. Non coglie nel segno la critica effettuata alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie la sanatoria prevista dall'art. 2504 quater c.c., che la Corte di cassazione (nella decisione n. 5602/2020) ha ritenuto estensibile anche alla ipotesi di inesistenza della delibera assembleare propedeutica alla fusione. A ben vedere, infatti, l'art. 2504 quater c.c. (in tema di invalidità della fusione) altro non è che la riproduzione (per questa specifica vicenda societaria) del precedente art. 2500 bis c.c., dettato in tema di sanatoria di ipotesi di invalidità della trasformazione. Sicché, si può concludere nel senso (argomentando ex Corte di cassazione n. 5602/2020) che, sia in caso di inesistenza di delibera propedeutica alla fusione, sia in caso di inesistenza di delibera propedeutica alla trasformazione, l'avvenuta iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese (in questo caso pacificamente avvenuta a seguito di nulla osta del Tribunale) produce l'effetto sanante di ogni vizio. E diversamente non poterebbe essere, atteso che, se una iscrizione è avvenuta, vuol dire che una delibera da iscrivere era esistente nel mondo reale ed anche in quello giuridico, rilevandosi solo ipotesi di necessario adattamento al modello legale, peraltro messe in evidenza dal provvedimento del Tribunale di Bari del 6 aprile 2020 (con il quale si evidenziava la applicabilità dell'art. 2522, comma 3, c.c., ossia la possibilità di integrare il numero dei soci nel termine di un anno). Né poi coglie nel segno la critica alla sentenza, perché, a dire dell'appellante, la società che delibera la trasformazione “deve già possedere” i requisiti della società nella quale decide di trasformarsi, atteso che è evidente che nel caso di specie non si è operata alcuna “rottura” con il tipo societario precedente, quanto una vera e propria fattispecie di trasformazione, che rende l'idea di una continuazione dei precedenti 4 Come argomentato da Corte di cassazione n. 5602/2020. pag. 12/14 rapporti, circostanza che escludeva di per sé la necessità di nominare i nuovi amministratori, peraltro con le limitazioni indicate dallo statuto5. Non risulta esservi, infine, una specifica impugnazione in ordine alla ulteriore questione affrontata dalla sentenza del Tribunale di Bari sulla avvenuta nomina del Consiglio di amministrazione della società CP_3
in pretesa violazione dell'art. 33 dello Statuto approvato dalla
[...] delibera (come previsto dall'art. 2542 c.c.), posto che la totalità dei componenti del CDA risulta nominata dalle persone giuridiche e non, invece, tra le persone indicate dai soci cooperatori. Anche in questo caso, comunque, non potrà certo parlarsi di inesistenza, ma o di annullabilità o di nullità: nell'un caso difetta la legittimazione attiva dell'appellante (ex 2377 c.c.), nell'altro lo stesso interesse ad agire (ex 2379 c.c.), non essendo più il socio della Controparte_4
essendo invece solo un creditore CP_3 Parte_2 dell'appellato.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Le spese del giudizio di appello (liquidate secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, di complessità bassa), delle fasi di giudizio effettivamente espletate e dei valori medi, seguono la soccombenza e vanno poste in favore dell'appellato e a carico degli appellanti.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- 5 Come argomentato da Corte di cassazione, n. 23030/2020, secondo la quale: “in via generale, in base alla condivisa giurisprudenza di questa Corte, la trasformazione di una società commerciale da uno ad un altro tipo di forma giuridica riconosciuta dalla legge non comporta l'estinzione del soggetto giuridico e la conseguente creazione di un nuovo soggetto che sostituisce il precedente, ma soltanto una modifica dell'atto costitutivo che conferma l'identità del soggetto e i rapporti giuridici costituiti da esso prima della trasformazione (v., ex multis, Cass. n. 10332 del 2016; Cass. n.13467 del 2011: “La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria”);”. pag. 13/14 La Corte –Sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente decidendo nel procedimento n. 544/2023, sull'appello proposto da
[...]
e , così Controparte_4 Parte_2 provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari n. 1092/2023, pronunciata in data 28 marzo 2023, nel procedimento n. 4734/2021 R.G.;
2) condanna Controparte_4
e al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_2 [...]
che quantifica in euro 9.991,00, quanto ai Controparte_11 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Maria Angela Marchesiello
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, (v. ad es. Corte d'Appello Napoli, 20/10/2008), è stato affermato che, secondo un orientamento antecedente alla entrata in vigore della disciplina del nuovo processo societario, si ritenevano inesistenti e non semplicemente annullabili, le delibere assembleari che, nonostante il nomen iuris, non erano neppure ascrivibili al genus delibera assembleare, difettando di almeno uno degli elementi essenziali per la identificazione della fattispecie. Si riteneva, in particolare, nel regime in vigore sino al 31/12/2003, che fossero inesistenti le delibere affette da vizi di procedimento, quali la mancata o irregolare convocazione dell'assemblea e la mancanza della verbalizzazione, vizi attualmente assoggettati al regime della nullità previsto dall'art. 2379 c.c., applicabile ai giudizi instaurati dopo l'1/01/04. 2 Si veda, ad esempio la decisione del Tribunale di Torre Annunziata n. 3357/2023, che qualifica come nullità l'avviso inidoneo o l'assenza assoluta di informazione ex art. 2479-ter c.c., con conseguente impossibilità di ravvisare l'ipotesi della inesistenza. 3 Così si legge nella motivazione: “2.5. Tanto premesso, e venendo alla concreta vicenda in esame, è incontestato tra le parti, oltre che espressamente riferito in sentenza, che alle due deliberazioni assembleari del 9 febbraio e del 27 luglio 2006, ascritte alla Immobiliare Olbia Centro s.p.a., partecipò Per_ un solo soggetto ( S.G., tramite il suo procuratore , affermatosi titolare del 99,5% del capitale sociale, e che, tuttavia, lo stesso – secondo quanto accertato dalla stessa Corte d'appello – non era socio al momento dell'assunzione delle deliberazioni ed espressioni del voto: situazione idonea ad integrare proprio quei casi residuali, certamente rari ma tuttavia non estranei all'attuale ordinamento societario, in cui neppure sussista un simulacro di deliberazione, munita di quei requisiti minimi per riconoscerla materialmente come tale;
e solo rispetto ai quali può trovare applicazione – per il caso di partecipazione di soggetto non legittimato – l'art. 2377 c.c., comma 5, n. 1”. pag. 11/14