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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/12/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2948/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2948/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 PARATORE ERMENEGILDO ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDINELLI Controparte_1 C.F._1 CH (C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. SONGIA KATIA C.F._3 CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA CP_4 P.IVA_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice e l'intervenuta
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 del codice civile per la revoca dell'atto di disposizione descritto in narrativa e per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di (ora , dell'atto Controparte_5 Controparte_4 di donazione del 14.12.2020 a rogito dott. , Notaio in Chiari, rep. 31300, racc. 19476, Persona_1 trascritto in data 8.1.2021 al n. 908 di registro generale e n. 473 di registro particolare presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con cui il convenuto (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 3 marzo 1967, residente in [...], ha donato a (C.F. Controparte_2
), nato a [...] l'[...], e (C.F. C.F._2 Controparte_3
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...] Serassi n. 13, le seguenti porzioni immobiliari site in Comune di Bergamo nel fabbricato condominiale denominato "Condominio Le Vele 2" in Via Carlo Serassi n. 13 e, precisamente, appartamento al piano quarto con annesso vano cantina al piano interrato, nonché box auto pertinenziale costruito nell'esercizio del diritto di superficie al piano interrato, il tutto riportato in catasto fabbricati con i seguenti dati catastali in Comune di Bergamo:
- foglio 53 particella 15722 subalterno 18 - Via Carlo Serassi - piani 4-S1- categoria A/2 - classe 6 - vani 7 - R.C. Euro 939,95, pagina 1 di 6 - foglio 53 particella 15721 subalterno 724 - Via Carlo Serassi - piano S1 - categoria C/6 – classe 10 - mq. 19 - R.C. Euro 96,16.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per Controparte_1
- dichiarare l'inammissibilità dell'intervento dispiegato da Controparte_4
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.
Per e CP_2 Controparte_3 IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda svolta in via subordinata dall'attrice nella propria prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c.; dichiarare inammissibile l'intervento di in carenza di prova dell'effettiva titolarità del CP_4 credito controverso in capo alla medesima;
NEL MERITO rigettare le domande formulate nei loro confronti da C.F. Parte_2
– P.I. ), quale mandataria di in quanto inammissibili P.IVA_1 P.IVA_3 Controparte_5 e comunque infondate in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri di legge, con richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di distrazione in favore dello scrivente difensore degli onorari non riscossi e delle spese di cui si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale mandataria di Parte_1 deduceva che amministratore unico di società titolare di Controparte_5 Controparte_1 CP_6 un conto corrente con il , il 3.1.2020 aveva rilasciato alla banca la fidejussione omnibus CP_5 sino alla concorrenza di € 84.000,00 a garanzia delle obbligazioni discendenti dal rapporto di conto corrente della società, nell'ambito del quale aveva concesso a un CP_5 CP_6 finanziamento chirografario di € 250.000,00 da rimborsare in 18 rate trimestrali posticipate, garantito anch'esso da una fidejussione specifica, sino alla concorrenza di € 250.000,00 prestata sempre il
3.1.2020 da che tuttavia, con atto del 14.12.2020 aveva donato ai figli, e CP_1 CP_2 CP_3
un appartamento con box auto nel "Condominio Le Vele 2" in via Carlo Serassi 13 a Bergamo.
[...]
Aggiungeva che a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di dichiarata dal Tribunale CP_6 di Milano con sentenza del 19/1/2023, era stato ammesso al passivo in via chirografaria CP_5 per un credito complessivo di € 638.423,89; in particolare, per i rapporti garantiti dalle fidejussioni prestate da era rimasto creditore di € 199.418,66 per saldo debitore sul conto CP_1 CP_5 corrente n. 20-6672, di € 233.581,85 per saldo debitore sul conto anticipi su fatture 20/7039 e di €
227.314,95 per residuo sul finanziamento n. 04537827, ragione per cui la donazione di ai figli, CP_1 con sottrazione degli immobili alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., aveva arrecato pregiudizio pagina 2 di 6 alla banca. Pertanto, ricorrendo oltre al cd eventus damni anche il consilium fraudis, stante la specifica intenzione del donante di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore e della conoscenza da parte dei donatari, della sua intenzione fraudolenta, chiedeva di dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di donazione del 14.12.2020 a rogito dott. , notaio in Controparte_5 Persona_1
Chiari.
Si costituiva e deduceva che, a seguito del ricorso presentato il 23/2/2012 dalla sua Controparte_1 compagna, per ottenere, terminata la loro convivenza nel gennaio 2008, un assegno Controparte_7 per il mantenimento dei figli minori, all'udienza del 5/6/2012 era stato raccolto a verbale l'accordo da loro raggiunto, dove veniva previsto che per il mantenimento dei figli, avrebbe ceduto a CP_7
l'intera proprietà del suo appartamento in via Serassi 13 a Bergamo, occupato dalla stessa e CP_7 dai figli, assumendo interamente a proprio carico il mutuo gravante sull'immobile, con l'intesa che il rogito notarile sarebbe stato stipulato entro il successivo mese di luglio e che ciò avrebbe esaurito il suo obbligo di mantenimento. Aggiungeva che, appresi i non trascurabili costi per il trasferimento dell'immobile nei termini concordati, data l'impossibilità per entrambi di farvi fronte, l'accordo era stato poi modificato con scrittura privata del 18/2/2016, con cui le parti avevano deciso che l'impegno di cedere l'abitazione si sarebbe attuato in forma diversa, tramite una donazione ai figli, una volta divenuti maggiorenni, come poi confermato dalla successiva scrittura del 5/5/2020. Eccepiva pertanto,
l'inammissibilità dell'azione, in base all'art 2901 co 3 cc, in quanto aveva assunto l'obbligazione di trasferire il proprio immobile il 5/6/2012 poi scaduta nel mese di luglio 2012, trascorso il quale le parti si erano accordate per eseguirla tramite una donazione in favore dei figli, una volta divenuti maggiorenni e quindi dal 13/4/2020. Contestava comunque, anche il mancato fondamento della domanda, sia considerando l'atto di disposizione impugnato a titolo oneroso, essendo la donazione solo una diversa forma di adempimento dell'obbligazione di trasferire l'immobile per il mantenimento dei figli, sia ritenendolo a titolo gratuito, stante la mancanza di consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni della creditrice, perché il 5/6/2012, al momento in cui aveva assunto l'obbligazione di trasferire l'immobile, non solo non aveva ancora prestato alcuna fideiussione in favore della per le CP_6 obbligazioni di questa verso , ma nemmeno ricopriva la carica di amministratore di detta CP_5 società.
Si costituivano anche e che ribadivano anch'essi Controparte_2 Controparte_3
l'insussistenza dei presupposti della domanda, in quanto la donazione del padre in loro favore costituiva l'adempimento di un debito scaduto e in ogni caso, trattandosi non di una donazione, ma di un atto a titolo oneroso, avendo funzione solutoria/compensativa dell'obbligo del loro mantenimento, sottolineavano la propria buona fede, anche perché parte attrice non aveva allegato né tantomeno provato, la loro eventuale consapevolezza del pregiudizio arrecatole dall'atto, né una loro pagina 3 di 6 preordinazione dolosa dell'atto in danno della banca, richiesta nell'ipotesi in cui il credito fosse successivamente insorto.
Con la memoria ex art 171 ter n. 1) cpc l'attrice deduceva che la donazione, disposta, secondo i convenuti, in adempimento di un debito scaduto, doveva ritenersi simulata in quanto celava il trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, peraltro in favore di terzi estranei al negozio, in adempimento di un'obbligazione assunta in sede di separazione, per cui qualora fosse ritenuto opponibile ai creditori il contratto simulato, doveva essere dichiarata la nullità della donazione, attesa l'assenza dello spirito di liberalità.
Dopo l'udienza del 12/2/2025 con fissazione di quella ex art 281-quinquies cpc al 9/10/2025 in forma cartolare, con atto depositato il 12/6/2025, interveniva volontariamente ex art 111 cpc per CP_4
la procuratrice a sua volta rappresentata da in quanto
[...] Controparte_8 Controparte_9 cessionaria dei crediti di ex artt. 1, 4 e 7.1 l. 130/1999 con contratto del 14/3/2025, Controparte_5 pubblicato sulla G.U. – Parte Seconda – n. 40 del 3.4.2025, tra cui era compreso quello vantato nei confronti della società e di quale fideiussore, che confermava tutte le istanze, CP_6 Controparte_1 richieste, deduzioni eccezioni e conclusioni già formulate e articolate dalla cedente.
Con la prima memoria ex art 281 quinquies cpc, quella di precisazione delle conclusioni, i convenuti chiedevano di dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda svolta in via subordinata dall'attrice nella prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. e di dichiarare inammissibile l'intervento di in carenza di prova dell'effettiva titolarità del credito controverso in capo CP_4 alla medesima.
All'udienza del 9/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La legittimazione di Controparte_4
Con atto di intervento volontario ex art 111 cpc, qualificatasi cessionaria del credito di CP_4
ha prodotto copia della lettera inviatale dalla banca, contenente la trascrizione della Controparte_5 propria proposta di contratto di cessione di crediti pro soluto ex. artt. 1, 4 e 7.1 l. 130/1999, che termina con la formula “Concordato, letto, confermato e sottoscritto” seguita dalla firma digitale di CO
Staffieri, per il Banco BPM S.p.A.
Marte ha poi prodotto l'elenco dei crediti ceduti, mettendo in evidenza, per la posizione ceduta, il ndg
11370002 relativo al contratto n. 00000000109874-00000000000002-004-0067 per un credito totale di
€ 35.271,52, al contratto n. 00000000109874-00000000000000-002-0067 con un credito residuo di €
3.462,44 e infine, al contratto n. 00000000109874-00000000000001-003-0067 con un credito di €
331.933,85.
Sia i numeri dei contratti, sia gli importi, non corrispondono a quelli indicati nell'ammissione al passivo della banca nella liquidazione giudiziale di per cui in mancanza di ulteriori elementi, CP_6 pagina 4 di 6 deve escludersi che , pur avendo dimostrato di essere cessionaria dei crediti di CP_4 CP_5
abbia adeguatamente provato che tra questi, fosse compreso anche quello oggetto di causa, per
[...] cui deve escludersi che sia titolare del credito, per la cui tutela è stata svolta la domanda, con la conseguente inammissibilità del suo intervento.
La domanda revocatoria
I convenuti hanno eccepito che la donazione del 14/12/2020, non sarebbe altro che l'adempimento dell'obbligo assunto da derivante dall'accordo raggiunto con l'ex-compagna Controparte_1 CP_7
- all'udienza del 5/6/2012, nel giudizio per regolare le condizioni di separazione, dopo la
[...] fine della loro relazione - che, per il mantenimento dei figli, prevedeva il trasferimento a quest'ultima del suo appartamento in via Serassi 13 a Bergamo, accordo poi modificato con scrittura del 18/2/2016, confermata da quella del 5/5/2020.
La scrittura del 18/2/2016 prodotta è la copia conforme dell'originale, come da attestazione del notaio di Milano in pari data. Persona_2
Si tratta pertanto di un documento di data certa, sicuramente anteriore alle fideiussioni sottoscritte da nel 2020. Controparte_1
Con tale scrittura e hanno modificato il precedente accordo, che Controparte_1 Controparte_7 prevedeva il trasferimento dell'immobile a quest'ultima, come contributo del primo per il mantenimento dei figli, accordandosi per la donazione dell'immobile direttamente in favore dei figli, al raggiungimento della loro maggiore età, secondo lo schema del contratto in favore di terzo, come poi avvenuto con la donazione del 14/12/2020.
Pur avendo l'atto stipulato dalle parti la forma di donazione, non vi è dubbio che questa rappresenti l'esecuzione dell'impegno assunto da con l'accordo raggiunto con l'ex-compagna, Controparte_1 come suo contributo per il mantenimento dei figli.
La donazione rappresenta pertanto l'atto con cui ha adempiuto all'obbligazione a suo Controparte_1 carico.
Invece, la via alternativa, della trascrizione del verbale di udienza, che prevedeva il trasferimento dell'immobile a (che avrebbe richiesto comunque un costo), non sarebbe stata più CP_7 sufficiente, dovendo poi seguire il trasferimento da lei ai figli, che avrebbe reso l'operazione più complessa, oltre che più onerosa per le parti.
Il fatto che il contratto concluso dalle parti non sia qualificabile come donazione, per stessa ammissione dei convenuti (e quindi, a prescindere dalle deduzioni dell'attrice nella memoria ex art 171-ter n. 1) cpc, che non contiene alcuna domanda nuova), in mancanza dello spirito di liberalità del donante - essendo la donazione un'attribuzione gratuita, caratterizzata dalla spontaneità e dalla consapevolezza di non esservi in alcun modo costretti - non lo priva comunque della sua funzione solutoria di pagina 5 di 6 un'obbligazione assunta in precedenza dal donante con l'ex-convivente, in favore di terzi, cioè i figli, che è l'atto sottostante - un contratto a titolo oneroso, per estinguere l'obbligazione al mantenimento dei figli in modo satisfattivo - effettivamente voluto dalle parti, con effetti analoghi: il trasferimento dell'immobile ai figli.
La funzione solutoria di un'obbligazione a carico del donante, in contrasto con lo spirito di liberalità dichiarato nell'atto notarile, costituisce un accordo diverso da quello apparentemente assunto con la donazione, che rappresenta quindi, una simulazione oggettiva, ma relativa, opponibile a terzi, in quanto risultante da atto scritto: l'intesa del 18/2/2016, confermata da quella del 5/5/2020.
In ogni caso, anche a voler per ipotesi, escludere la funzione solutoria del negozio effettivamente voluto dalle parti, trattandosi comunque di un contratto a titolo oneroso, mancherebbe la condizione di cui all'art 2901 co 1 n 1), perché aveva assunto l'obbligo di trasferire l'immobile Controparte_1 inizialmente all'ex-convivente e poi ai figli, addirittura due anni prima che venisse costituita la
[...]
CP_ operativa dal 7/9/2018, per cui è logicamente da escludere che l'accordo da lui stipulato fosse intenzionalmente preordinato a nuocere i crediti della banca, che all'epoca, neppure era ipotizzabile che potessero sorgere, nonché quella di cui al n 2), per l'altra contraente, per le medesime CP_7 ragioni.
La domanda dev'essere pertanto respinta, per cui, nel caso sia stata trascritta, dev'esserne ordinata la cancellazione
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, VI scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate + 30% per il secondo convenuto difeso dall'avv. Songia) seguono la soccombenza di e non essendovi le condizioni richieste dall'art 94 Controparte_5 CP_4 cpc, per estendere la condanna alle rispettive rappresentanti, e Parte_1 [...]
CP_9
PQM
1. dichiara inammissibile l'intervento volontario di CP_4
2. respinge la domanda e in caso di sua trascrizione, ne ordina la cancellazione;
3. condanna e in solido, al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_5 CP_4 liquidate per ma da distrarre in favore del suo difensore ex art 93 cpc, in € Controparte_1
11.229,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa e per gli altri due convenuti, ma da distrarre in favore del loro difensore ex art 93 cpc, in € 14.598,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 27/11/2025
Il giudice
(NN CA TO)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2948/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 PARATORE ERMENEGILDO ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDINELLI Controparte_1 C.F._1 CH (C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. SONGIA KATIA C.F._3 CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA CP_4 P.IVA_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice e l'intervenuta
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 del codice civile per la revoca dell'atto di disposizione descritto in narrativa e per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di (ora , dell'atto Controparte_5 Controparte_4 di donazione del 14.12.2020 a rogito dott. , Notaio in Chiari, rep. 31300, racc. 19476, Persona_1 trascritto in data 8.1.2021 al n. 908 di registro generale e n. 473 di registro particolare presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con cui il convenuto (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 3 marzo 1967, residente in [...], ha donato a (C.F. Controparte_2
), nato a [...] l'[...], e (C.F. C.F._2 Controparte_3
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...] Serassi n. 13, le seguenti porzioni immobiliari site in Comune di Bergamo nel fabbricato condominiale denominato "Condominio Le Vele 2" in Via Carlo Serassi n. 13 e, precisamente, appartamento al piano quarto con annesso vano cantina al piano interrato, nonché box auto pertinenziale costruito nell'esercizio del diritto di superficie al piano interrato, il tutto riportato in catasto fabbricati con i seguenti dati catastali in Comune di Bergamo:
- foglio 53 particella 15722 subalterno 18 - Via Carlo Serassi - piani 4-S1- categoria A/2 - classe 6 - vani 7 - R.C. Euro 939,95, pagina 1 di 6 - foglio 53 particella 15721 subalterno 724 - Via Carlo Serassi - piano S1 - categoria C/6 – classe 10 - mq. 19 - R.C. Euro 96,16.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per Controparte_1
- dichiarare l'inammissibilità dell'intervento dispiegato da Controparte_4
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.
Per e CP_2 Controparte_3 IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda svolta in via subordinata dall'attrice nella propria prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c.; dichiarare inammissibile l'intervento di in carenza di prova dell'effettiva titolarità del CP_4 credito controverso in capo alla medesima;
NEL MERITO rigettare le domande formulate nei loro confronti da C.F. Parte_2
– P.I. ), quale mandataria di in quanto inammissibili P.IVA_1 P.IVA_3 Controparte_5 e comunque infondate in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri di legge, con richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di distrazione in favore dello scrivente difensore degli onorari non riscossi e delle spese di cui si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale mandataria di Parte_1 deduceva che amministratore unico di società titolare di Controparte_5 Controparte_1 CP_6 un conto corrente con il , il 3.1.2020 aveva rilasciato alla banca la fidejussione omnibus CP_5 sino alla concorrenza di € 84.000,00 a garanzia delle obbligazioni discendenti dal rapporto di conto corrente della società, nell'ambito del quale aveva concesso a un CP_5 CP_6 finanziamento chirografario di € 250.000,00 da rimborsare in 18 rate trimestrali posticipate, garantito anch'esso da una fidejussione specifica, sino alla concorrenza di € 250.000,00 prestata sempre il
3.1.2020 da che tuttavia, con atto del 14.12.2020 aveva donato ai figli, e CP_1 CP_2 CP_3
un appartamento con box auto nel "Condominio Le Vele 2" in via Carlo Serassi 13 a Bergamo.
[...]
Aggiungeva che a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di dichiarata dal Tribunale CP_6 di Milano con sentenza del 19/1/2023, era stato ammesso al passivo in via chirografaria CP_5 per un credito complessivo di € 638.423,89; in particolare, per i rapporti garantiti dalle fidejussioni prestate da era rimasto creditore di € 199.418,66 per saldo debitore sul conto CP_1 CP_5 corrente n. 20-6672, di € 233.581,85 per saldo debitore sul conto anticipi su fatture 20/7039 e di €
227.314,95 per residuo sul finanziamento n. 04537827, ragione per cui la donazione di ai figli, CP_1 con sottrazione degli immobili alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., aveva arrecato pregiudizio pagina 2 di 6 alla banca. Pertanto, ricorrendo oltre al cd eventus damni anche il consilium fraudis, stante la specifica intenzione del donante di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore e della conoscenza da parte dei donatari, della sua intenzione fraudolenta, chiedeva di dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di donazione del 14.12.2020 a rogito dott. , notaio in Controparte_5 Persona_1
Chiari.
Si costituiva e deduceva che, a seguito del ricorso presentato il 23/2/2012 dalla sua Controparte_1 compagna, per ottenere, terminata la loro convivenza nel gennaio 2008, un assegno Controparte_7 per il mantenimento dei figli minori, all'udienza del 5/6/2012 era stato raccolto a verbale l'accordo da loro raggiunto, dove veniva previsto che per il mantenimento dei figli, avrebbe ceduto a CP_7
l'intera proprietà del suo appartamento in via Serassi 13 a Bergamo, occupato dalla stessa e CP_7 dai figli, assumendo interamente a proprio carico il mutuo gravante sull'immobile, con l'intesa che il rogito notarile sarebbe stato stipulato entro il successivo mese di luglio e che ciò avrebbe esaurito il suo obbligo di mantenimento. Aggiungeva che, appresi i non trascurabili costi per il trasferimento dell'immobile nei termini concordati, data l'impossibilità per entrambi di farvi fronte, l'accordo era stato poi modificato con scrittura privata del 18/2/2016, con cui le parti avevano deciso che l'impegno di cedere l'abitazione si sarebbe attuato in forma diversa, tramite una donazione ai figli, una volta divenuti maggiorenni, come poi confermato dalla successiva scrittura del 5/5/2020. Eccepiva pertanto,
l'inammissibilità dell'azione, in base all'art 2901 co 3 cc, in quanto aveva assunto l'obbligazione di trasferire il proprio immobile il 5/6/2012 poi scaduta nel mese di luglio 2012, trascorso il quale le parti si erano accordate per eseguirla tramite una donazione in favore dei figli, una volta divenuti maggiorenni e quindi dal 13/4/2020. Contestava comunque, anche il mancato fondamento della domanda, sia considerando l'atto di disposizione impugnato a titolo oneroso, essendo la donazione solo una diversa forma di adempimento dell'obbligazione di trasferire l'immobile per il mantenimento dei figli, sia ritenendolo a titolo gratuito, stante la mancanza di consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni della creditrice, perché il 5/6/2012, al momento in cui aveva assunto l'obbligazione di trasferire l'immobile, non solo non aveva ancora prestato alcuna fideiussione in favore della per le CP_6 obbligazioni di questa verso , ma nemmeno ricopriva la carica di amministratore di detta CP_5 società.
Si costituivano anche e che ribadivano anch'essi Controparte_2 Controparte_3
l'insussistenza dei presupposti della domanda, in quanto la donazione del padre in loro favore costituiva l'adempimento di un debito scaduto e in ogni caso, trattandosi non di una donazione, ma di un atto a titolo oneroso, avendo funzione solutoria/compensativa dell'obbligo del loro mantenimento, sottolineavano la propria buona fede, anche perché parte attrice non aveva allegato né tantomeno provato, la loro eventuale consapevolezza del pregiudizio arrecatole dall'atto, né una loro pagina 3 di 6 preordinazione dolosa dell'atto in danno della banca, richiesta nell'ipotesi in cui il credito fosse successivamente insorto.
Con la memoria ex art 171 ter n. 1) cpc l'attrice deduceva che la donazione, disposta, secondo i convenuti, in adempimento di un debito scaduto, doveva ritenersi simulata in quanto celava il trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, peraltro in favore di terzi estranei al negozio, in adempimento di un'obbligazione assunta in sede di separazione, per cui qualora fosse ritenuto opponibile ai creditori il contratto simulato, doveva essere dichiarata la nullità della donazione, attesa l'assenza dello spirito di liberalità.
Dopo l'udienza del 12/2/2025 con fissazione di quella ex art 281-quinquies cpc al 9/10/2025 in forma cartolare, con atto depositato il 12/6/2025, interveniva volontariamente ex art 111 cpc per CP_4
la procuratrice a sua volta rappresentata da in quanto
[...] Controparte_8 Controparte_9 cessionaria dei crediti di ex artt. 1, 4 e 7.1 l. 130/1999 con contratto del 14/3/2025, Controparte_5 pubblicato sulla G.U. – Parte Seconda – n. 40 del 3.4.2025, tra cui era compreso quello vantato nei confronti della società e di quale fideiussore, che confermava tutte le istanze, CP_6 Controparte_1 richieste, deduzioni eccezioni e conclusioni già formulate e articolate dalla cedente.
Con la prima memoria ex art 281 quinquies cpc, quella di precisazione delle conclusioni, i convenuti chiedevano di dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda svolta in via subordinata dall'attrice nella prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. e di dichiarare inammissibile l'intervento di in carenza di prova dell'effettiva titolarità del credito controverso in capo CP_4 alla medesima.
All'udienza del 9/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La legittimazione di Controparte_4
Con atto di intervento volontario ex art 111 cpc, qualificatasi cessionaria del credito di CP_4
ha prodotto copia della lettera inviatale dalla banca, contenente la trascrizione della Controparte_5 propria proposta di contratto di cessione di crediti pro soluto ex. artt. 1, 4 e 7.1 l. 130/1999, che termina con la formula “Concordato, letto, confermato e sottoscritto” seguita dalla firma digitale di CO
Staffieri, per il Banco BPM S.p.A.
Marte ha poi prodotto l'elenco dei crediti ceduti, mettendo in evidenza, per la posizione ceduta, il ndg
11370002 relativo al contratto n. 00000000109874-00000000000002-004-0067 per un credito totale di
€ 35.271,52, al contratto n. 00000000109874-00000000000000-002-0067 con un credito residuo di €
3.462,44 e infine, al contratto n. 00000000109874-00000000000001-003-0067 con un credito di €
331.933,85.
Sia i numeri dei contratti, sia gli importi, non corrispondono a quelli indicati nell'ammissione al passivo della banca nella liquidazione giudiziale di per cui in mancanza di ulteriori elementi, CP_6 pagina 4 di 6 deve escludersi che , pur avendo dimostrato di essere cessionaria dei crediti di CP_4 CP_5
abbia adeguatamente provato che tra questi, fosse compreso anche quello oggetto di causa, per
[...] cui deve escludersi che sia titolare del credito, per la cui tutela è stata svolta la domanda, con la conseguente inammissibilità del suo intervento.
La domanda revocatoria
I convenuti hanno eccepito che la donazione del 14/12/2020, non sarebbe altro che l'adempimento dell'obbligo assunto da derivante dall'accordo raggiunto con l'ex-compagna Controparte_1 CP_7
- all'udienza del 5/6/2012, nel giudizio per regolare le condizioni di separazione, dopo la
[...] fine della loro relazione - che, per il mantenimento dei figli, prevedeva il trasferimento a quest'ultima del suo appartamento in via Serassi 13 a Bergamo, accordo poi modificato con scrittura del 18/2/2016, confermata da quella del 5/5/2020.
La scrittura del 18/2/2016 prodotta è la copia conforme dell'originale, come da attestazione del notaio di Milano in pari data. Persona_2
Si tratta pertanto di un documento di data certa, sicuramente anteriore alle fideiussioni sottoscritte da nel 2020. Controparte_1
Con tale scrittura e hanno modificato il precedente accordo, che Controparte_1 Controparte_7 prevedeva il trasferimento dell'immobile a quest'ultima, come contributo del primo per il mantenimento dei figli, accordandosi per la donazione dell'immobile direttamente in favore dei figli, al raggiungimento della loro maggiore età, secondo lo schema del contratto in favore di terzo, come poi avvenuto con la donazione del 14/12/2020.
Pur avendo l'atto stipulato dalle parti la forma di donazione, non vi è dubbio che questa rappresenti l'esecuzione dell'impegno assunto da con l'accordo raggiunto con l'ex-compagna, Controparte_1 come suo contributo per il mantenimento dei figli.
La donazione rappresenta pertanto l'atto con cui ha adempiuto all'obbligazione a suo Controparte_1 carico.
Invece, la via alternativa, della trascrizione del verbale di udienza, che prevedeva il trasferimento dell'immobile a (che avrebbe richiesto comunque un costo), non sarebbe stata più CP_7 sufficiente, dovendo poi seguire il trasferimento da lei ai figli, che avrebbe reso l'operazione più complessa, oltre che più onerosa per le parti.
Il fatto che il contratto concluso dalle parti non sia qualificabile come donazione, per stessa ammissione dei convenuti (e quindi, a prescindere dalle deduzioni dell'attrice nella memoria ex art 171-ter n. 1) cpc, che non contiene alcuna domanda nuova), in mancanza dello spirito di liberalità del donante - essendo la donazione un'attribuzione gratuita, caratterizzata dalla spontaneità e dalla consapevolezza di non esservi in alcun modo costretti - non lo priva comunque della sua funzione solutoria di pagina 5 di 6 un'obbligazione assunta in precedenza dal donante con l'ex-convivente, in favore di terzi, cioè i figli, che è l'atto sottostante - un contratto a titolo oneroso, per estinguere l'obbligazione al mantenimento dei figli in modo satisfattivo - effettivamente voluto dalle parti, con effetti analoghi: il trasferimento dell'immobile ai figli.
La funzione solutoria di un'obbligazione a carico del donante, in contrasto con lo spirito di liberalità dichiarato nell'atto notarile, costituisce un accordo diverso da quello apparentemente assunto con la donazione, che rappresenta quindi, una simulazione oggettiva, ma relativa, opponibile a terzi, in quanto risultante da atto scritto: l'intesa del 18/2/2016, confermata da quella del 5/5/2020.
In ogni caso, anche a voler per ipotesi, escludere la funzione solutoria del negozio effettivamente voluto dalle parti, trattandosi comunque di un contratto a titolo oneroso, mancherebbe la condizione di cui all'art 2901 co 1 n 1), perché aveva assunto l'obbligo di trasferire l'immobile Controparte_1 inizialmente all'ex-convivente e poi ai figli, addirittura due anni prima che venisse costituita la
[...]
CP_ operativa dal 7/9/2018, per cui è logicamente da escludere che l'accordo da lui stipulato fosse intenzionalmente preordinato a nuocere i crediti della banca, che all'epoca, neppure era ipotizzabile che potessero sorgere, nonché quella di cui al n 2), per l'altra contraente, per le medesime CP_7 ragioni.
La domanda dev'essere pertanto respinta, per cui, nel caso sia stata trascritta, dev'esserne ordinata la cancellazione
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, VI scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate + 30% per il secondo convenuto difeso dall'avv. Songia) seguono la soccombenza di e non essendovi le condizioni richieste dall'art 94 Controparte_5 CP_4 cpc, per estendere la condanna alle rispettive rappresentanti, e Parte_1 [...]
CP_9
PQM
1. dichiara inammissibile l'intervento volontario di CP_4
2. respinge la domanda e in caso di sua trascrizione, ne ordina la cancellazione;
3. condanna e in solido, al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_5 CP_4 liquidate per ma da distrarre in favore del suo difensore ex art 93 cpc, in € Controparte_1
11.229,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa e per gli altri due convenuti, ma da distrarre in favore del loro difensore ex art 93 cpc, in € 14.598,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 27/11/2025
Il giudice
(NN CA TO)
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