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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023, da
(c.f. e p.iva ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Dolo (VE), Via Cairoli 175/5, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 speciale allegata al ricorso in appello, dall'avv. Stefano Marrone (pec:
Email_1 appellante contro
, rappresentato e difeso come da delega allegata all'atto Controparte_2 difensivo in appello dall'avv. Giorgia Marchioro (pec:
Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro di Venezia n.
646/2022 d.d. 25.11.2022, non notificata.
In punto: risarcimento del danno differenziale.-
CONCLUSIONI:
in LIQUIDAZIONE: Parte_1
1 “- In via preliminare ed urgente: disporre in ogni caso la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte, stante l'urgenza, sussistendo gravi motivi anche ex art. 283 c.p.c.;
- valutare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia, onde verificare ogni eventuale ipotesi di reato;
- accogliere l'odierna impugnazione, dichiarando invalide, inefficaci e/o annullando in toto l'impugnata sentenza e la svolta CTU;
- accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato e/o comunque di responsabilità dell'appellante, rigettare ogni avversaria domanda, dichiarare che nulla è dovuto da a , in principalità, ovvero in Pt_1 Controparte_2 subordine ridurre ogni denegata somma al minimo assoluto per le ragioni esposte o quelle comunque ritenute di Giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze di lite di primo e secondo grado.
- In via istruttoria, si insiste per l'ammissione le prove tenorizzate in calce alla memoria di costituzione 4/10/2021, con i testi ivi indicati, nonché per la rinnovazione della CTU medico – legale sulla persona dell'appellato avuto riguardo alle criticità sopra evidenziate in punto dinamica del preteso fatto, se del caso in uno con una ulteriore consulenza deputata alla ricostruzione dinamica del preteso sinistro ed all'impossibilità che lo stesso si sia verificato.”
: Controparte_2
“- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'appello de quo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 434
c.p.c., per le ragioni esposte in atti;
- IN VIA PRELIMINARE, SUBORDINATA: dichiarare l'inammissibilità dell'appello de quo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
436 e 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti;
- IN VIA PRINCIPALE: rigettare, perché destituito di fondamento, l'appello proposto dal signor Pt_1
, oggi Procedura di liquidazione giudiziale della ditta , avverso
[...] Parte_1 la avverso la sentenza n. 646/2022 del 25.11.2022, resa dal Tribunale di Venezia, in persona della dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, in data 17.11.2022 nel procedimento
n. 1020/2021 R.G. e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- IN VIA PRINCIPALE, SUBORDINATA: rigettare le domande tutte svolte dall'appellante perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni suesposte;
2 - IN OGNI CASO: condannare parte appellante alla rifusione di spese e competenze relative ad entrambi
i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza n. 646/2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia - istruita la causa documentalmente, mediante l'assunzione delle sommarie informazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo dello SPISAL, sulla scorta dell'interrogatorio libero delle parti nonché a mezzo l'espletamento di ctu medica affidata allo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Dott. – accoglieva le domande formulate da Persona_1 P_
, accertando la responsabilità in capo al convenuto
[...] Parte_1 dell'infortunio occorso in danno al ricorrente in data 7.10.2014 e, per l'effetto, condannandolo a corrispondere le seguenti somme:
1) € 67.214,00 a titolo di danno non patrimoniale – nelle sue accezioni di danno biologico temporaneo, permanente e morale – ed € 120,00 a titolo di danno patrimoniale – corrispondenti alle spese mediche sostenute – “oltre agli interessi legali rispettivamente dall'infortunio e dall'esborso e la rivalutazione monetaria dalla presente sentenza, con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4, c.c.
a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
2) € 10.000,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori;
3) € 2.000,00 a titolo di rimborso spese di CTP.
Il giudice accertava, sulla base di quanto emerso in sede di assunzione testimoniale e dalle s.i.t. rese agli ispettori SPISAL, che in data 7 ottobre 2014
assieme al padre, si trovava sul tetto dell'unità di Controparte_2 capannone di proprietà di per l'ultimazione dei lavori di Parte_1 ampliamento di una stalla per ricovero cavalli, adiacente al suddetto locale commerciale.
Verso le ore 9–9.30, nell'intento di recuperare il materiale necessario ovvero di rimuovere un porticato di lamiere, cedeva al suo passaggio parte della copertura posta a confine del capannone, cadendo rovinosamente e sfondando parte del tetto della porzione di immobile attigua - di proprietà della Controparte_3
[..
[...] - all'epoca dei fatti vuota, in quanto sfitta;
uscito poi da solo dal suddetto
[...] capannone, si accasciava infine a terra chiamando soccorsi.
Il giudice lagunare, in punto an debeatur, riteneva che:
a) la dinamica dell'infortunio veniva confermata tanto dalle dichiarazioni di
– dipendente della che udendo per Testimone_1 Controparte_4 primo i lamenti dell'appellato si accingeva ad aiutarlo – quanto dal disposto esame peritale, con cui il consulente perveniva nel ritenere certamente compatibili i fatti narrati da con le lesioni diagnosticate dai P_ sanitari che lo ebbero in cura;
b) acclarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra e la responsabilità di parte Controparte_2 Parte_1 resistente consegue ex artt. 2087 c.c. e 61 s.s. del Dlgs. n.. 81/2008 per l'infortunio, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire l'occorso incidente, né avendo tantomeno provato e allegato una eventuale condotta abnorme del tale da poterlo esonerare dalla suddetta P_ responsabilità.
In punto quantum debeatur, ponendo a fondamento della propria motivazione le risultanze dell'espleta perizia, così argomentava in parte motiva (capi 52 –
57):
“52. Richiamati i principi ormai consolidati in materia di danno non patrimoniale differenziale e complementare, e le Tabelle di Milano del 10.3.2021 il danno subito dal ricorrente deve così essere liquidato:
53. -danno biologico temporaneo totale 10 (dieci), 148,00 x 10 = 1480, parziale al
75% pari a giorni 50 (cinquanta), 111 x 50 = 5.550,00, parziale al 50% pari a giorni
30 (trenta) 74 x 30 = 2.220,00, parziale al 25% pari a giorni 30 (trenta) 37 x 30 =
1.110,00 10.360,00=;
54. -danno biologico permanente pari a 14% (quattordici percento)- età 39 anni =
39.210 x 45% = 56.854,50=, dandosi atto che sia per il danno biologico temporaneo che per il danno biologico permanente è stato riconosciuto il massimo aumento in considerazione della sofferenza di livello medio-elevato per giorni 60 (sessanta), medio per ulteriori giorni 60 (sessanta) e medio-lieve nel cronico, ed in ragione quanto al danno permanente lavorativa. Pertanto, complessivamente al ricorrente dovrà essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale biologico temporaneo
4 e permanente e morale - 10.360 + 56.854,50 = 67.214,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come in dispositivo.
55. Andrà anche riconosciuto il rimborso del danno emergente ovvero delle spese
120,00 oltre accessori come in dispositivo.
56. Le spese di CTP non costituiscono danno da risarcire ma hanno natura di allegazione difensiva tecnica, e pertanto rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84 del 03/01/2013), ove questo giudice ritiene gli onorari del consulente di parte congrui nella misura, complessiva per le tre tra notule e fatture in atti, di cui al dispositivo nei limiti di quanto riconosciuto al c.t.u. dal DM 30/5/2002 art. 21.
57. Deve escludersi che le spese per la fase stragiudiziale e la fase di mediazione debbano essere liquidate unitamente alle spese giudiziali, e pertanto la resistente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per le controversie di lavoro, 52.000-260.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo,
DM cit., all indicato in dispositivo) tenuto conto: del valore effettivo della controversia che si attesta verso il minimo dello scaglione, che è stata svolta attività istruttoria di acquisizione documentale e partecipazione alle operazioni di CTU, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (non esistenti).”
2. Avverso la sentenza propone appello , formulando quattro (4) Parte_1 distinti motivi di appello.
2.1. Con il primo ed articolato motivo, si duole della ricostruzione dei fatti presentati dall'appellato (e dal padre) a fronte non solo del legame di parentela tale da rendere quanto deposto privo di attendibilità, bensì anche delle numerose incongruenze nelle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine alla dinamica dell'incidente e alla presenza di testimoni nel giorno dell'asserito infortunio.
Parimenti, la testimonianza resa da , erroneamente considerata dal Tes_1 primo giudice come prova dell'esercizio di mansioni lavorative del P_ nel fabbricato e della caduta attraverso il soffitto, non fornisce invero alcun
5 valido elemento in tal senso, rilevando come dal suo resoconto egli non l'abbia visto lavorare, né salire sul tetto, né tantomeno cadere nella porzione centrale dell'immobile.
Né può rilevarsi quale prova della responsabilità la registrazione audio ex adverso dimessa il 10.08.2021, peraltro oggetto di specifica contestazione in primo grado, cui l'appellante negava la provenienza della voce, oltre alla poca intellegibilità e la vaghezza temporale.
Rimarca, ad ogni modo, che l'incoerenza e la potenziale falsità di quanto riferito dal in merito alle modalità dell'infortunio è desumibile anche da P_ quanto reso ai sanitari una volta giunto in pronto soccorso (egli, infatti, riferiva di essersi procurato le lesioni scivolando a casa).
Ribadisce che l'unico elemento indiscusso è quanto rilevato dall'accertamento dello SPISAL datato 12.07.2017, in base al quale non risultano né danni al tetto del capannone in questione né tracce dell'avvenuta caduta;
circostanza peraltro confermata dai testi titolare dell'immobile) e (affittuario Tes_2 Tes_3 dell'unità dal 2015), che sostenevano di non aver mai provveduto ad effettuare lavorazioni di riparazione alla copertura.
2.2. Con il secondo motivo, contesta l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intervenuto tra le parti e, di conseguenza, la sussistenza della responsabilità dell'occorso infortunio per carenza della qualità di datore di lavoro, erroneamente riconosciuta dal giudice.
Rileva, anche in tale contesto, le numerose contraddizioni nelle dichiarazioni di e del padre, sia in relazione alla data di inizio del presunto rapporto P_ lavorativo, che anche rispetto all'asserito svolgimento delle attività di ampliamento del capannone;
circostanze queste del tutto smentite dalle SIT rese dai testi , e . Tes_4 Tes_5 Tes_6
Essi, infatti, dichiaravano anzitutto l'assenza di una stalla all'epoca dei fatti – atteso che il magazzino retrostante era invero adibito a deposito materiali per l'attività della ditta – e, soprattutto, che gli asseriti lavori per l'ampliamento del capannone venivano ultimati dal stesso e da un suo dipendente Pt_1
). Tes_6
6 Deduce pertanto che, in assenza di un riscontro probatorio certo circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, viene meno la responsabilità dell'odierno appellante nella qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.
e, per l'effetto, sono inconferenti le specifiche disposizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Dlgs. n. 81/2008; disciplina normativa che dovrebbe allora essere applicata, a suo dire, al padre dell'appellato, laddove il rapporto di lavoro subordinato poteva essere al più configurabile fra i due.
2.3. Con il terzo motivo, censura la pronuncia nella parte in cui il giudice ha acriticamente accolto le risultanze dell'esame peritale, osservando come questa nulla ha dimostrato in ordine alla compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente descritta da , nonché i conteggi cui è pervenuto il CTU, P_ rilevando come ai fini della quantificazione del danno si doveva tener debitamente conto della condotta imprudente dell'appellato, con conseguente congrua riduzione del suo ammontare per sussistenza del concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo, lamenta l'erronea statuizione del giudice in punto di condanna al pagamento spese della prima fase del giudizio, sostenendo l'assoluta inidoneità delle ragioni sottese alle proprie conclusioni.
Peraltro, a fronte di un quadro probatorio da cui emerge l'infondatezza delle tesi ex adverso prospettate in ordine all'infortunio occorso, osserva come il giudice avrebbe invero dovuto disporre la condanna di controparte al ristoro delle spese di lite o, quantomeno, la compensazione delle stesse.
3. Radicatosi il contraddittorio si costituisce , che eccepisce, in Controparte_2 via preliminare, l'inammissibilità dell'interposto gravame per difetto di specificità dei motivi addotti ex art 434 c.p.c. e, in subordine, per difetto di probabilità di accoglimento ex artt. 436 e 348bis c.p.c.
Nel resistere al ricorso difende comunque la correttezza nel merito dell'impugnata sentenza, chiedendone l'integrale conferma.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23 gennaio 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 5. Preliminarmente, il Collegio reputa infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
5.1. Invero le norme di cui all'art. 342 e 434 c.p.c., come statuito dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199/2017, non devono essere interpretata in senso formalistico ma nel senso che è necessario che siano comprensibili i punti della decisione in contestazione.
Parte appellante nel proprio atto ha contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso;
argomenti compresi dalla controparte che si è difesa sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
5.2. Priva di pregio è altresì l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ex art. 348bis c.p.c., in difetto dei presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto, implicando la disamina delle diverse valutazioni in diritto svolte dalle parti anche alla luce delle contrastanti pronunce della giurisprudenza di merito.
6. L'appello è infondato per quanto di ragione più sotto precisato.
6.1. Ad avviso di questo Collegio, la prospettazione offerta dal nel primo Pt_1 motivo di gravame con il quale contesta l'evento generatore della propria responsabilità - concretizzatasi in una mera contrapposizione valutativa delle inferenze probatorie scrutinate dal primo giudice – è priva di pregio
Si osserva che, anche in tale sede, il si è sostanzialmente limitato a Pt_1 ribadire l'assenza di qualsivoglia relazione di natura professionale con
[...]
e, conseguentemente, delle asserite responsabilità a lui riconducibili P_ nella qualità di datore di lavoro, mancando tuttavia di un adeguato confronto con la ratio decidendi della sentenza, non avendo le addotte argomentazioni un'apprezzabile capacità di smentita in riferimento alla ricostruzione offerta sulla dinamica dell'occorso infortunio.
6.1.1. Ebbene, le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva da (cfr. Testimone_1
S.I.T. allegato 11 verbale SPISAL) si ritengono – a dispetto di quanto enucleato dall'appellante – corroborate da elementi di indubbia valenza probatoria per quanto riguarda, in particolare, il luogo della caduta e i frangenti immediatamente successivi all'episodio, posta la totale convergenza con le
8 deposizioni del e del di lui padre. P_
Trattasi di persona terza rispetta ai fatti le cui dichiarazioni non sono state in alcun modo confutate dall'appellante sotto il profilo dell'attendibilità.
Mentre non può essere esclusa la prova dell'accadimento di un fatto dalla circostanza che lo stesso teste non ha visto il ricorrente il giorno del fatto lavorare e cadere in altezza, derivando la prova, allora, dalla semplice circostanza che nell'immediatezza dei fatti egli ha sentito gridare , lo P_ ha trovato a terra e lo ha soccorso.
6.1.2. A ciò si aggiunga che il dimesso esame peritale (cfr. doc. 12 appellato) ha accertato che le modalità di insorgenza delle lesioni diagnosticate – tenuto conto in particolare dell'intensità e della localizzazione delle stesse – sono del tutto compatibili con la dinamica della caduta, lasciando quindi ben pochi dubbi sull'attendibilità e la veridicità delle circostanze rappresentate in atti dall'infortunato.
6.1.3. Quanto all'omessa considerazione dell'accertamento SPISAL, si evidenzia una valutazione del tutto sommaria e inadeguata con riguardo alle condizioni strutturali della copertura del capannone interessato dall'incidente.
Ne è prova il sopralluogo nei locali avvenuto in data 19.12.2016 (cfr. verbale
SPISAL pag. 7), che, seppur aventi un apparente grado di plausibilità, è invero privo di quella specificità e dettaglio necessari per attestare la corrispondenza dello stato dei luoghi al tempo dei fatti di causa nonché l'eventuale presenza elementi da cui poter dedurre interventi manutentivi posteriori all'evento infortunistico.
6.1.4. In tale prospettiva, preme evidenziare che le dichiarazioni del proprietario dell'immobile ove era avvenuta la caduta (cfr. S.I.T. all. 12 verbale Per_2
SPISAL) e del nuovo conduttore (cfr. S.I.T. allegato 26 Controparte_5 verbale SPISAL) in ordine all'asserita inesistenza di aperture del soffitto ovvero di pretesi interventi di riparazione degli stessi non sono in grado di smentire la ricostruzione del fatto laddove entrambi non erano presenti al momento dell'infortunio.
6.1.5. Le dichiarazioni rese da non solo confermano la circostanza che Testimone_7 nell'ottobre 2014 erano in corso i lavori per la realizzazione di box per ii cavalli
9 ma anche smentiscono le difese di in ordine al fatto che il box era Pt_1 stato costruito successivamente nel 2015 (cfr. pag. 2 memoria ex art. 416 c.p.c.
“il racconto di controparte è infondato anche in merito all'oggetto dell'asserito incarico lavorativo ricevuto dal ricorrente, in quanto nell'ottobre del 2014 non esisteva presso la sede di Marano alcuna stalla che potesse richiedere l'applicazione di una “copertura”; va precisato che neppure era in corso la sua costruzione: il ricovero per cavalli venne infatti costruito solo nel 2015, dallo stesso Sig. in Pt_1 economia nel proprio tempo libero”
Il contesto temporale dell'assunzione del EZ avvenuta in data 17.10.2014
(cfr. s.it. d.d. 09.01.2017) - e dunque un decina di giorni dopo l'occorso – fa presumere altresì che egli abbia in qualche modo sostituito l'apporto lavorativo in precedenza fornito dal ricorrente e dal di lui padre.
6.1.6. Un tanto rende del tutto irrilevante che il suocero del cioè Parte_1
fosse o meno presente il giorno del fatto nei pressi del Parte_2 capannone.
6.1.7. Non essendo stato dedotto alcuna ragione per non ritenere credibili le affermazioni rese dal , le deposizioni rese da (moglie Tes_6 Testimone_8 del convenuto) e da (dipendente del convenuto fino ad ottobre Tes_9
2014) circa la costruzione della stalla per cavalli nel corso dell'anno 2015 (invece che nel 2014) non sono credibili.
Del resto, il capo n. 18 della sentenza che ha ritenuto come “è comprovato poi che la stalla per i cavalli non fu costruita nel 2015 ma prima e, proprio nel periodo oggetto di causa, poiché lo Spisal ha rinvenuto un'autorizzazione in sanatoria rilasciata nel settembre 2015 a fronte di una richiesta in cui si dava atto che la stalla era già stata integramente costruita” non è stato oggetto con il gravame di critica alcuna.
6.1.8. Né ha ragione di dolersi il con riguardo alla diversa ricostruzione resa Pt_1 dall'appellato al personale sanitario del Pronto Soccorso sul procurato infortunio, trattandosi invero di reazione del tutto coerente con il carattere non regolarizzato del contestato rapporto lavorativo;
sicché tale elemento non consente di sovvertire la ricostruzione dei fatti come operata dal giudice veneziano, coerente nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Sul punto la richiesta avanzata dall'appellante di trasmissione degli atti alla 10 competente Procura della Repubblica sul punto per il reato di cui all'art. 48 e
479 c.p. (falso ideologico in atto pubblico per induzione) non può trovare sfogo essendo l'eventuale illecito (consumato secondo la prospettazione di parte appellante in data 07.10.2014), comunque ormai estinto ex art. 157 c.p. per prescrizione.
6.1.9. Infine, si osserva che il provvedimento di archiviazione del procedimento penale nulla apporta alle questioni che interessano questo giudizio, non essendo stati presi in esame gli elementi indiziari e probatori valorizzati dal lavoratore nel presente procedimento.
Va anche sottolineato che l'archiviazione (decreto ovvero ordinanza) del procedimento penale non comporta, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, alcun giudicato vincolante nel giudizio civile di risarcimento del danno (cfr. ex multis Cass. n. 16768/2006, Cass. n.
31864/2018).
6.2. Parimenti infondato è il secondo motivo.
In maniera non dissimile alla prima doglianza, il si è limitato a Pt_1 formulare mere deduzioni sull'insussistenza del rapporto di lavoro e della qualifica datoriale in capo allo stesso, così come in merito alla mancanza delle necessarie misure di protezione contro la caduta dall'alto e della formazione sui rischi connessi all'attività che il era chiamato a svolgere sul tetto del P_ capannone, senza però essere supportate da elementi sufficientemente adeguati che possano giustificare l'asserita contraddittorietà della valutazione operata dal giudice di primo grado.
Va anche evidenziato che in limine litis parte resistente si era limitata a negare tout court l'esistenza di un rapporto di lavoro e dunque anche la sola mera presenza sui luoghi di lavoro del , presenza invece ritenuta Controparte_2 provata tanto dal giudice a quo quanto da questa Corte. Dunque, una volta dimostrato l'inadempimento e il danno era onere del debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'infortunio.
6.2.1. La responsabilità del per l'accaduto discende già dalla sola circostanza Pt_1 che le norme antinfortunistiche sono dettate non solo per la tutela dei lavoratori
11 ma anche dei terzi che per una qualsiasi ragione dovessero accedere nei luoghi di lavoro.
Così, non è decisivo accertare nella fattispecie se il fosse o Controparte_6 meno alle dipendenze del resistente (del padre o che la sua attività doveva essere qualificata come autonoma e non subordinata), trattandosi peraltro le ultime due difese di allegazioni articolate solo con l'atto di appello e quindi anche inammissibili stante il divieto di nova in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 2529/2018).
Quello che conta è la presenza sul luogo di lavoro nella disponibilità del Pt_1
a prescindere dalla qualifica giuridica del rapporto.
[...]
6.2.2. Sotto altro profilo è utile ricordare (cfr. Cass. n. 18396/2017) che la definizione di lavoratore contenuta nel Dlgs. n. 81/2008 ovvero «la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione» è più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva espresso riferimento al «lavoratore subordinato» (art. 3, d.P.R. n.547 del
1955) e alla «persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro» (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994).
Peraltro, già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 la giurisprudenza
(cfr. Cass. n. 267/1988) ha qualificato come lavoratori subordinati coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto, abbiano prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui e ha affermato il principio che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (cfr. Cass. n. 12348/2008).
La natura subordinata della prestazione resa dal discende Controparte_2 anche dalla natura elementare della prestazione resa di mera manovalanza.
La sussistenza di rapporto lavorativo tra e Controparte_2 Pt_1
è desumibile anche dal contenuto della registrazione del colloquio
[...] intercorso fra le parti (cfr. doc. 9 ricorrente, trascrizione).
12 6.3. Il terzo motivo è in parte inammissibile per violazione del disposto dell'art. 434
c.p.c. per difetto di specificità delle contestazioni alla c.t.u. e quindi alla sentenza ed in parte inammissibile per tardività e comunque infondato nel merito in relazione al presunto concorso di colpa dell'infortunato ex art. 1227 c.c..
6.3.1. Sul punto è bene rammentare come la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. “non può infatti limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, […] ha l'onere
d'indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti
e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass. n. 19989/2021).
In altri termini, in presenza di corretto svolgimento della CTU nei suoi passaggi procedimentali, bozza-osservazioni-relazione finale, la mera reiterazione delle osservazioni alla CTU, già superate dalla stessa consulenza e condivise dal giudice di primo grado non integra specificità della contestazione.
Deve invero ritenersi che laddove, come nel caso di specie, alle critiche dei consulenti di parte il CTU abbia congruamente risposto nella relazione finale e il giudice di primo grado abbia richiamato le considerazioni espresse in risposta alla richiesta di chiarimenti, la mera reiterazione delle difese già valutate, debba portare alla pronuncia di inammissibilità.
Non sussistono, peraltro, motivi per disporre la rinnovazione della perizia, non avendo apportato il gravame elementi di fatto suscettibili di scalfire i dati oggettivi evidenziati in ctu e riportati in sentenza.
6.3.2. Accertata la responsabilità datoriale nella verificazione dell'occorso, va escluso anche ogni concorso ex art. 1227 comma 1° c.c. dell'infortunato sulla base della considerazione che qualora il debitore avesse adottato le doverose misure precauzionali - già ben evidenziate tanto nell'impugnata sentenza che in questa sede - idonee ad evitare le cadute dall'alto, l'evento non si sarebbe verificato.
La violazione dei predetti obblighi di prevenzione da parte del datore di lavoro ha quindi incidenza esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso (cfr.
13 Cass. n. 15530/2014, n. 25597/2021) e dunque le eventuali condotte imprudenti dell'infortunato divengono una mera occasione dell'infortunio e risultano giuridicamente irrilevanti (cfr. Cass. n. 8988/2020).
Va anche osservato che le asserite condotte imprudenti serbate dal P_
(id est “le modalità approssimative di soccorso, il mancato arrivo di una
[...] ambulanza, il trasporto del ferito senza cautele ed anzi costringendolo ad usare una scala per uscire dall'area”) sono state allegate solo con il ricorso in appello e quindi tardivamente non potendo comunque le preclusioni del rito essere superate dalla pacifica qualificazione giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 4770/2023) dell'eccezione ex art. 1227 c.c. quale “in senso lato”
7. In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, restando assorbiti gli ulteriori argomenti a sostegno dell'impugnazione come pure le istanze istruttorie che avrebbero presupposto una specifica allegazione dei fatti a fondamento della domanda, il gravame va rigettato.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 negli importi medi dello scaglione di riferimento per il valore della causa (€ 67.214,00), senza tenere conto della fase istruttoria ed alle tariffe professionali vigenti.
9. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
14 quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 23.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Lorenzo Puccetti Dott. Paolo Talamo
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