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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2059
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2059/2024, promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...], agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dagli avv.ti EDOARDA BENELLI del Foro di Cremona (C.F.
) e BERNADETTE VAVASSORI del Foro di Cremona (C.F. C.F._2
), presso lo studio delle quali in Crema (CR), Via Viviani n. 2 è C.F._3
elettivamente domiciliato;
RICORRENTE/I
CONTRO
(C.F. ), in persona del socio unico e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale sita a Veggiano (PD), v. Alessandro Volta n°32, rappresentata e difesa dall'Avv. PASCALE DE FALCO (C.F. ), del Foro di C.F._4
Venezia, con studio legale sito a Cazzago di Pianiga (VE), v. Friuli-Venezia Giulia n°8/5, ed ivi elettivamente domiciliata;
RESISTENTE/I
Il Giudice Designato dott. Luigi Enrico Calabrò, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
27/3/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare ante causam ai sensi dell'art. 671 c.p.c., ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale di “disporre e/o autorizzare il sequestro conservativo dei seguenti beni di proprietà della soc. (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante, con sede legale in Veggiano (PD), Via Alessandro Volta n. 32, C.F. e P.IVA
: - autocarro trasporto merci targato FM607BN, numero di telaio P.IVA_1
WF0RXXWPGRHP08994; - autoveicolo speciale o specifico targato GS648FH, numero di telaio
VF3YC3MAU12G37245; - saldo attivo del conto corrente n. Controparte_3
[...]; - saldo attivo del conto corrente filiale di CP_4
Padova; con vittoria di anticipazioni e compenso professionale”.
Pagina 1 Il Giudice, rigettando la richiesta inaudita altera parte formulata dal ricorrente, ha fissato l'udienza per l'integrazione del contraddittorio con il resistente.
Si è costituito in giudizio la resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo: “nel merito: per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, rigettare, perché infondate, le richieste di sequestro conservativo formulate dal ricorrente;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui questo Sig. Giudice decidesse di accogliere le succitate richieste di sequestro, ridurre le stesse ai minimi di giustizia sia in termini di valore sia in termini di beni assoggettabili al vincolo reale, chiedendo sin d'ora che venga nominata quale custode il Sig. (C.F. ); in ogni caso: piena vittoria di Parte_2 C.F._5 spese di lite, con distrazione in favore al procuratore antistatario”.
All'udienza del 27/3/2025, parte ricorrente estendeva l'oggetto del sequestro nel seguente modo: “- autocarro trasporto merci targato FM607BN, numero di telaio WF0RXXWPGRHP08994; - autoveicolo speciale o specifico targato GS648FH, numero di telaio VF3YC3MAU12G37245; -
rimorchio speciale o specifico targato XA117YS, numero di telaio W09031211B0K38018; -
autoveicolo speciale o specifico targato GV956JH, numero di telaio WDB9702571L548227; -
saldo attivo del conto corrente n. [...]; - Controparte_3
saldo attivo del conto corrente filiale di Padova San Fermo, intestato a CP_4 [...]
. Controparte_1
Il ricorso per sequestro conservativo non può essere accolto.
Va premesso che, lo strumento del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. mira ad eliminare il pericolo di infruttuosità, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena per procurarsi un titolo esecutivo, il creditore non può tollerare la possibilità che il suo obbligato renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio con il conseguente rischio di vedere insoddisfatto il proprio credito a fine giudizio. La funzione dell'istituto è quindi quella di assicurare al creditore la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c.
E' alla luce di tale funzione che va quindi letta ed interpretata l'espressione normativa “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, che qualifica il requisito fondamentale del periculum in mora richiesto dalla norma.
In altre parole, ai fini dell'autorizzazione ad eseguire il sequestro conservativo, è richiesto il fondato pericolo che il debitore non possa più garantire il soddisfacimento del credito vantato.
Secondo la giurisprudenza, tale pericolo fondato deve essere individuato: a) dal punto di vista oggettivo, nel caso in cui vi sia una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore tale che venga meno la proporzione tra entità del patrimonio e ammontare del credito vantato;
b) dal punto
Pagina 2 di vista soggettivo, nel caso in cui il debitore abbia posto in essere condotte tali da depauperare il suo patrimonio, quali, ad esempio, la distrazione o l'occultamento dei propri beni oppure il pericolo di fuga (ove invece il mero rifiuto di adempiere non è ritenuto essere elemento sufficiente ad integrare i presupposti del sequestro, v. Cass. n. 4906/1998).
Ne consegue che nel caso di specie non può dirsi allegata e dimostrata la sussistenza del periculum in mora, come su inteso, né in senso oggettivo né in senso soggettivo.
In primo luogo, in senso oggettivo, non è stata né allegata né dimostrata né la attuale consistenza completa della garanzia patrimoniale del debitore né una sproporzione con il credito vantato o una sua diminuzione.
In particolare: a) appaiono irrilevanti gli indici relativi al capitale sociale (consentito dalla legge), al numero dei dipendenti e alla nazionalità straniera del soggetto proprietario (avendo peraltro la società sede in Italia); b) l'esame dei bilanci prodotti (doc. 14-15-16 ricorrente) ed in particolare del bilancio 2023 (doc. 17 ricorrente) non evidenzia particolari criticità: la mera diminuzione della liquidità aziendale, infatti, deve essere messa in relazione con gli indici dei crediti (in decisivo aumento nel 2023), dei debiti (in calo rispetto al 2022), dei ricavi (in calo ma pur sempre considerevoli) e delle rimanenze (quasi raddoppiate al 2023); c) con riguardo ai beni di cui la debitrice è proprietaria, peraltro, lo stesso ricorrente ha dedotto (doc. 17-18-22-23) che:
1. la società resistente risulta attualmente proprietaria di 4 autoveicoli (di cui non si conosce il valore, seppure risulti che uno di questi – tg. GSH648FH – è stato recentemente acquistato al prezzo di euro
42.000,00 e un altro – tg. GV956JH – è stato recentemente acquistato al prezzo di euro 50.000,00), di 1 motoveicolo e di 1 rimorchio (di cui non si conosce il valore); 2. È allegata altresì la sussistenza di due conti correnti intestati alla società, di cui non si conosce il saldo;
d) alla luce di quanto osservato, anche la supposta “mancanza di flusso di cassa” (allora) ammessa dalla debitrice – peraltro contraddetta dal recente acquisto di beni per 92.000 euro – appare irrilevante, sussistendo vari beni posseduti.
Ne deriva che, nonostante le lacune allegatorie e probatorie in ordine alla effettiva consistenza patrimoniale del debitore, vi sono indici significativi contrari alla tesi della insolvibilità e alla insufficienza di beni di proprietà che possano fungere da garanzia del credito, il tutto senza considerare che allo stato il ricorrente risulta proprietario ed in possesso del veicolo acquistato.
In secondo luogo, in senso soggettivo, non sono stati neppure allegati comportamenti del debitore volti a depauperare il suo patrimonio.
Invero, il rifiuto di pagare (ancorché dopo aver sottoscritto una scrittura privata di natura transattiva, poi comunque contestata in sede giudiziale) non è da solo elemento sufficiente a ritenere che il debitore porrà in essere atti dispositivi dei suoi beni, allo stato solo genericamente ipotizzati.
Pagina 3 Il ricorso pertanto non può essere colto.
Le spese del giudizio (ai sensi dell'art. 669-septies c.p.c., in caso di rigetto deve provvedersi alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 37/2018, e successive modificazioni, per la fase cautelare.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso promosso da . Parte_1
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pascale De Falco, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Cremona, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Luigi Enrico Calabrò
.
Pagina 4
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2059/2024, promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...], agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dagli avv.ti EDOARDA BENELLI del Foro di Cremona (C.F.
) e BERNADETTE VAVASSORI del Foro di Cremona (C.F. C.F._2
), presso lo studio delle quali in Crema (CR), Via Viviani n. 2 è C.F._3
elettivamente domiciliato;
RICORRENTE/I
CONTRO
(C.F. ), in persona del socio unico e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale sita a Veggiano (PD), v. Alessandro Volta n°32, rappresentata e difesa dall'Avv. PASCALE DE FALCO (C.F. ), del Foro di C.F._4
Venezia, con studio legale sito a Cazzago di Pianiga (VE), v. Friuli-Venezia Giulia n°8/5, ed ivi elettivamente domiciliata;
RESISTENTE/I
Il Giudice Designato dott. Luigi Enrico Calabrò, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
27/3/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare ante causam ai sensi dell'art. 671 c.p.c., ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale di “disporre e/o autorizzare il sequestro conservativo dei seguenti beni di proprietà della soc. (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante, con sede legale in Veggiano (PD), Via Alessandro Volta n. 32, C.F. e P.IVA
: - autocarro trasporto merci targato FM607BN, numero di telaio P.IVA_1
WF0RXXWPGRHP08994; - autoveicolo speciale o specifico targato GS648FH, numero di telaio
VF3YC3MAU12G37245; - saldo attivo del conto corrente n. Controparte_3
[...]; - saldo attivo del conto corrente filiale di CP_4
Padova; con vittoria di anticipazioni e compenso professionale”.
Pagina 1 Il Giudice, rigettando la richiesta inaudita altera parte formulata dal ricorrente, ha fissato l'udienza per l'integrazione del contraddittorio con il resistente.
Si è costituito in giudizio la resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo: “nel merito: per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, rigettare, perché infondate, le richieste di sequestro conservativo formulate dal ricorrente;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui questo Sig. Giudice decidesse di accogliere le succitate richieste di sequestro, ridurre le stesse ai minimi di giustizia sia in termini di valore sia in termini di beni assoggettabili al vincolo reale, chiedendo sin d'ora che venga nominata quale custode il Sig. (C.F. ); in ogni caso: piena vittoria di Parte_2 C.F._5 spese di lite, con distrazione in favore al procuratore antistatario”.
All'udienza del 27/3/2025, parte ricorrente estendeva l'oggetto del sequestro nel seguente modo: “- autocarro trasporto merci targato FM607BN, numero di telaio WF0RXXWPGRHP08994; - autoveicolo speciale o specifico targato GS648FH, numero di telaio VF3YC3MAU12G37245; -
rimorchio speciale o specifico targato XA117YS, numero di telaio W09031211B0K38018; -
autoveicolo speciale o specifico targato GV956JH, numero di telaio WDB9702571L548227; -
saldo attivo del conto corrente n. [...]; - Controparte_3
saldo attivo del conto corrente filiale di Padova San Fermo, intestato a CP_4 [...]
. Controparte_1
Il ricorso per sequestro conservativo non può essere accolto.
Va premesso che, lo strumento del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. mira ad eliminare il pericolo di infruttuosità, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena per procurarsi un titolo esecutivo, il creditore non può tollerare la possibilità che il suo obbligato renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio con il conseguente rischio di vedere insoddisfatto il proprio credito a fine giudizio. La funzione dell'istituto è quindi quella di assicurare al creditore la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c.
E' alla luce di tale funzione che va quindi letta ed interpretata l'espressione normativa “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, che qualifica il requisito fondamentale del periculum in mora richiesto dalla norma.
In altre parole, ai fini dell'autorizzazione ad eseguire il sequestro conservativo, è richiesto il fondato pericolo che il debitore non possa più garantire il soddisfacimento del credito vantato.
Secondo la giurisprudenza, tale pericolo fondato deve essere individuato: a) dal punto di vista oggettivo, nel caso in cui vi sia una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore tale che venga meno la proporzione tra entità del patrimonio e ammontare del credito vantato;
b) dal punto
Pagina 2 di vista soggettivo, nel caso in cui il debitore abbia posto in essere condotte tali da depauperare il suo patrimonio, quali, ad esempio, la distrazione o l'occultamento dei propri beni oppure il pericolo di fuga (ove invece il mero rifiuto di adempiere non è ritenuto essere elemento sufficiente ad integrare i presupposti del sequestro, v. Cass. n. 4906/1998).
Ne consegue che nel caso di specie non può dirsi allegata e dimostrata la sussistenza del periculum in mora, come su inteso, né in senso oggettivo né in senso soggettivo.
In primo luogo, in senso oggettivo, non è stata né allegata né dimostrata né la attuale consistenza completa della garanzia patrimoniale del debitore né una sproporzione con il credito vantato o una sua diminuzione.
In particolare: a) appaiono irrilevanti gli indici relativi al capitale sociale (consentito dalla legge), al numero dei dipendenti e alla nazionalità straniera del soggetto proprietario (avendo peraltro la società sede in Italia); b) l'esame dei bilanci prodotti (doc. 14-15-16 ricorrente) ed in particolare del bilancio 2023 (doc. 17 ricorrente) non evidenzia particolari criticità: la mera diminuzione della liquidità aziendale, infatti, deve essere messa in relazione con gli indici dei crediti (in decisivo aumento nel 2023), dei debiti (in calo rispetto al 2022), dei ricavi (in calo ma pur sempre considerevoli) e delle rimanenze (quasi raddoppiate al 2023); c) con riguardo ai beni di cui la debitrice è proprietaria, peraltro, lo stesso ricorrente ha dedotto (doc. 17-18-22-23) che:
1. la società resistente risulta attualmente proprietaria di 4 autoveicoli (di cui non si conosce il valore, seppure risulti che uno di questi – tg. GSH648FH – è stato recentemente acquistato al prezzo di euro
42.000,00 e un altro – tg. GV956JH – è stato recentemente acquistato al prezzo di euro 50.000,00), di 1 motoveicolo e di 1 rimorchio (di cui non si conosce il valore); 2. È allegata altresì la sussistenza di due conti correnti intestati alla società, di cui non si conosce il saldo;
d) alla luce di quanto osservato, anche la supposta “mancanza di flusso di cassa” (allora) ammessa dalla debitrice – peraltro contraddetta dal recente acquisto di beni per 92.000 euro – appare irrilevante, sussistendo vari beni posseduti.
Ne deriva che, nonostante le lacune allegatorie e probatorie in ordine alla effettiva consistenza patrimoniale del debitore, vi sono indici significativi contrari alla tesi della insolvibilità e alla insufficienza di beni di proprietà che possano fungere da garanzia del credito, il tutto senza considerare che allo stato il ricorrente risulta proprietario ed in possesso del veicolo acquistato.
In secondo luogo, in senso soggettivo, non sono stati neppure allegati comportamenti del debitore volti a depauperare il suo patrimonio.
Invero, il rifiuto di pagare (ancorché dopo aver sottoscritto una scrittura privata di natura transattiva, poi comunque contestata in sede giudiziale) non è da solo elemento sufficiente a ritenere che il debitore porrà in essere atti dispositivi dei suoi beni, allo stato solo genericamente ipotizzati.
Pagina 3 Il ricorso pertanto non può essere colto.
Le spese del giudizio (ai sensi dell'art. 669-septies c.p.c., in caso di rigetto deve provvedersi alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 37/2018, e successive modificazioni, per la fase cautelare.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso promosso da . Parte_1
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pascale De Falco, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Cremona, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Luigi Enrico Calabrò
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Pagina 4