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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/12/2024, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2506 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente rel. est dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il
31/10/2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
GOVERNATORI FRANCESCO, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, elett. dom. presso lo studio del difensore in Civitanova Marche;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TESTATONDA LARA, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Montegranaro e all'indirizzo PEC dello stesso;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2024.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma
17, della L. 69/09, essendo dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se
1 del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La domanda, formulata dal ricorrente, volta ad ottenere la pronuncia della separazione da , sposata con rito concordatario in Civitanova Marche il 20.4.2002, Controparte_1
da cui ha avuto la figlia (nata il [...]) è fondata. Per_1
Può infatti ritenersi provato che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile, avendo entrambi convenuto nel senso del venire meno dell'affectio coniugalis, sia pure ascrivendone le cause a ragioni diverse;
la concorde volontà delle parti di addivenire alla separazione, come dalle stesse manifestata sia personalmente, in sede di comparizione dinanzi al Presidente, che nei rispettivi scritti difensivi, consente di ritenere pertanto dimostrata l'irreversibile frattura familiare e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
La resistente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, sostenendo che l'irreversibile crisi coniugale sarebbe stata provocata, da un lato, dalle continue vessazioni e aggressioni dello stesso nei confronti della moglie per dissapori economici e, dall'altro lato, dalle presunte relazioni extraconiugali del medesimo (collocabili temporalmente dal 2019).
Il ha, di contro, replicato che le asserite relazioni extraconiugali sarebbero Pt_1
comunque successive alla irreversibile crisi del rapporto matrimoniale ed ha negato di aver tenuto condotte disinteressate nei confronti della famiglia o aggressive nei riguardi della moglie.
Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per addebitare la separazione al ricorrente.
Premesso infatti che la pronuncia di addebito non può essere fondata sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex plurimis, CASS.,
27.6.2006, n. 14840; CASS., 11.6.2005, n. 12383; CASS., 28.9.2001 n. 12130; CASS.,
30.5.2014, n. 12182; CASS., 20.8.2014, n. 18074).
2 Nel caso di specie, quanto al comportamento disinteressato e aggressivo che il Pt_1
avrebbe tenuto nei confronti della coniuge, esso si sarebbe di fatto concretizzato nell'episodio del 18.2.2021, relativamente al quale si dispone soltanto del certificato del Pronto soccorso di Civitanova Marche di pari data, allegato alla comparsa di costituzione, in cui, pur a fronte del riscontro di alcuni ematomi al gluteo e la scapola sinistra, è riportato quanto riferito dalla medesima ricorrente circa il fatto di aver subito percosse da persona nota.
Pur avendo la difesa della Dichiara articolato al riguardo richieste di prova orale, il contenuto del citato referto medico non appare invero in sé sufficiente per ritenere provato che il ricorrente abbia posto in essere un atto di violenza nei confronti della moglie, emergendo dal predetto compendio documentale soltanto la versione dei fatti riferita dalla Dichiara, in ordine alla causa delle lesioni pur obiettivamente rilevate, priva tuttavia di ulteriori riscontri.
Va considerato, infatti, che sentita sullo specifico punto in sede di Testimone_1
prova testimoniale (all'udienza del 10.7.2024) ha riferito solamente di aver accolto la in casa sua per tre giorni a seguito di un litigio con il marito, perché così CP_1
richiesto dalle forze di polizia intervenute e che la stessa era agitata e piangeva, senza specificazioni in ordine alle conseguenze sulla persona della convenuta di quel litigio.
Le stesse generiche circostanze sono state confermate alla medesima udienza da CP_2
che ha confermato che in quei giorni la Dichiara era agitata e piangeva, senza
[...]
tuttavia riscontro in ordine a eventuali episodi di violenza.
Quanto poi alla dedotta violazione del dovere di fedeltà ascritto dalla Dichiara al marito, dal complesso delle produzioni documentali della stessa resistente, si evince come le presunte relazioni extraconiugali ascrivibili allo stesso e la relazione Pt_1
extraconiugale dalla medesima attribuita al coniuge, cui si riferisce il rapporto investigativa depositato dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione, risalirebbe al periodo di settembre 2023 e dunque a ridosso dell'iscrizione del presente giudizio.
Va ricordato che in tema di onere probatorio, grava sulla parte che chiede l'addebito,
l'onere di provare la condotta dell'altro coniuge contraria ai doveri matrimoniali e la sua efficacia eziologica sull'intollerabilità della convivenza, mentre è onere della controparte dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito (CASS., ord. n. 16169 dell'8.6.2023; CASS., ord. n. 35296 del 18.12.2023; ord. n. 3923 del 19.2.2018).
3 In particolare, in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà, che viene in rilievo nel presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'inosservanza di tale obbligo rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (in tal senso, CASS., ord. 3923/2018; ord. 16859 del 14.8.2015).
Nel caso di specie, la resistente avrebbe ipotizzato, già a partire dal 2019, che il Pt_1
avesse relazioni extraconiugali, desumendole da comportamenti del marito ritenuti insoliti e chiedendo, dunque, allo stesso di intraprendere un percorso con personale qualificato.
E' infatti la medesima resistente ad affermare nei propri scritti difensivi che «Per cercare di ricucire il rapporto coniugale, la SI.a ha più volte chiesto al CP_1
marito di rivolgersi a personale qualificato, ma nessun esito hanno avuto i diversi tentativi effettuati di risolvere i problemi familiari con l'aiuto di esperti, in quanto il ricorrente abbandonava la mediazione dopo la prima o la seconda seduta, perché non voleva sostenere la spesa necessaria e perché la SI.a constatava una CP_1
doppiezza nei comportamenti del marito, il quale davanti allo specialista si mostrava collaborativo, mentre a casa agiva in maniera totalmente diversa».
Dal compendio assertivo della stessa Dichiara si evince, pertanto, come la crisi fra i coniugi fosse già presente da tempo, tanto da indurre la coppia a intraprendere un percorso di mediazione familiare culminato, come evincibile da documentazione in atti, nella redazione di un ricorso per la separazione consensuale datato 20.9.2021.
Le relazioni extraconiugali del si sarebbero verificate in un arco temporale Pt_1
successivo al momento in cui lo stesso avrebbe posto in essere condotte di disinteresse e abbandono nei confronti della moglie, le quali, secondo la prospettazione della resistente, sarebbero state così gravi da costituire di per sé causa della dissoluzione del legame coniugale;
in altri termini, dalle allegazioni della medesima Dichiara si staglia, già nell'arco temporale che va dal 2019 al 2021, il dato obiettivo di una crisi coniugale che (a prescindere dalla sua eventuale riconducibilità alla condotta unilaterale del
4 marito, sostenuta dalla resistente) era sicuramente già irreversibile, di tal ché le violazioni del dovere di fedeltà ascritte dalla resistente al coniuge, risalenti al settembre del 2023 non possono ritenersi in rapporto di causalità con la già definitivamente maturata frattura familiare.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito» (CASS., ord. n. 40795 del 20/12/2021).
Essendo la figlia della coppia maggiorenne, nulla va disposto in punto suo Per_1
affidamento.
E' tuttavia pacifico ed incontestato tra le parti che non sia ancora Per_1
economicamente autosufficiente e che conviva con il padre nella casa che costituiva la residenza della famiglia durante il matrimonio, di tal ché la casa coniugale va senza dubbio assegnata al ricorrente, che ne è anche proprietario, tenuto altresì conto delle concordi richieste delle parti in tal senso.
Considerato inoltre l'intervenuto accordo in ordine al mantenimento della figlia della coppia anche in ordine alle spese ordinarie e straordinarie sostenute, va posto in capo al il totale mantenimento della figlia Pt_2 Per_1
La resistente ha formulato una richiesta per la corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 900,00 mensili, rivalutata in sede di precisazione delle conclusioni in euro 600,00.
Il ricorrente si è opposto alla tale domanda alla luce della unilaterale scelta da parte della Dichiara di abbandonare il posto di lavoro e della contraria volontà di reperire una nuova occupazione. Tuttavia, nel corso del giudizio si è sempre mostrato disposto a voler supportare, seppur temporaneamente, la moglie proponendo in sede di precisazione delle conclusioni un contributo di euro 400,00 limitato al tempo del rinvenimento di occupazione da parte della stessa.
5 Giova preliminarmente richiamare, sul punto, il costante orientamento della Suprema
Corte, secondo cui il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio (o a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio avrebbero loro consentito di avere), e sussista una disparità economico reddituale fra i coniugi, di talché, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente essere valutato il suddetto tenore di vita e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno, dovendo, in caso contrario, procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (cfr., ex multis, CASS., 16.5.2017, n. 12196; CASS.,
24.4.2007, n. 9915; CASS., 12.6.2006, n. 13592). Tale orientamento è rimasto, a ben vedere, maggioritario pur in seguito al revirement giurisprudenziale affermatosi in materia di assegno divorzile (CASS., Sez. Un., sent. n. 18287/2018), posto che la
Suprema Corte ha, anche nelle più recenti pronunce, continuato a distinguere la funzione e la ratio dell'assegno di mantenimento da quelle dell'assegno divorzile, affermandone la «pacifica natura eterogenea» e quindi la «diversità dei correlati presupposti» (CASS., ord. n. 5605/2020): è stato, in particolare, evidenziato che, poiché «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale», «i
'redditi adeguati' cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio» (CASS., ord. n. 17098/2019; sent. n. 12196/2017), di tal ché il mantenimento del pregresso tenore di vita, mentre «non entra più a comporre la cornice dell'assegno divorzile», costituisce un'evidenza «ancora in rilievo in caso di assegno di mantenimento da fissarsi in sede di separazione, nella permanente attualità del dovere di assistenza materiale tra i coniugi» (CASS., ord. n. 5605/2020).
6 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Tribunale che sussista il presupposto della sussistenza di uno squilibrio nelle attuali condizioni economico-patrimoniali delle parti idoneo a giustificare l'imposizione a carico del dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge. Pt_1
Dal compendio assertivo delle parti e dalla documentazione versata in atti risulta che il dispone di un reddito modesto come risultante dai modelli 730 allegati relativi Pt_1
ai redditi degli anni 2020, 2021 e 2022, derivante da retribuzione da lavoro dipendete ammontante all'attualità a circa euro 1.650,00 netti mensili (come evincibile dall'estratto del conto corrente intestato al presso Intesa San Paolo relativo al Pt_1
trimestre luglio- settembre 2023); il ricorrente non ha altresì eventuali esborsi per esigenze abitative considerata la proprietà dell'immobile in cui vive e l'estinzione del mutuo contratto in costanza del matrimonio per l'acquisto del medesimo.
La Dichiara, per contro, dopo le dimissioni del 2010, non ha più avuto un'occupazione lavorativa stabile e allo stato è in cerca di occupazione;
non ha tuttavia fornito alcuna prova di eventuali esborsi per esigenze abitative, non avendo depositato alcun contratto di locazione a uso abitativo dalla medesima sottoscritto dopo l'uscita dalla casa coniugale che, come da richieste dalla stessa formulate, ha inteso lasciare al ricorrente.
Risulta tuttavia evidente lo squilibrio economico sussistente tra le parti, che giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente, finalizzato a consentirle il mantenimento del tenore di vita, seppur modesto, avuto in costanza di matrimonio. Difatti la condizione della resistente non sembra essere variata rispetto al contesto matrimoniale, atteso il permanere della condizione di non occupazione.
Ritiene il tribunale congruo, alla luce di un esame più completo della complessiva condizione economico-reddituale dei coniugi quale è quello che è stato reso possibile dall'attività istruttoria compiuta e da quanto affermato dalle parti nel corso del procedimento, determinare l'assegno in €. 400,00 mensili;
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
Da ultimo, quanto alla domanda della resistente formulata nella comparsa di costituzione avente ad oggetto l'autovettura targata EH218KM, reiterata nella successiva memoria prevista dall'art. 473-bis.17, comma 2 c.p.c. (in cui la parte si è riportata alle conclusioni già spiegate nel proprio atto introduttivo), va evidenziato che non possa trovare accoglimento nel presente giudizio in quanto eventualmente oggetto di separata domanda in diverso procedimento appositamente incardinato.
7 Va ad ogni modo sottolineato che la parte proponente non ha fatto più menzione di tale assegnazione nel corso del giudizio e in sede di memorie conclusionali la stessa ha richiamato le richieste le richieste precisate con deposito del 2.10.2024, in cui non vi è alcun riferimento all'assegnazione del mezzo.
Ciò considerato, la domanda deve intendersi rinunciata e pertanto esonera il Tribunale da qualsiasi pronuncia in merito.
L'accoglimento della domanda di versamento del contributo di mantenimento proposta dalla resistente per un importo inferiore rispetto a quello richiesto e il respingimento di quella di addebito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2506 /2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] in Parte_1
data 7.4.1965, e , nata a [...] in data [...]; Controparte_1
- Rigetta la domanda di addebito formulata dalla convenuta;
- Pone a carico di il mantenimento della figlia anche per Parte_1 Per_1
quanto concerne le spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla stessa, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 assegno pari ad €. 400,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa;
l'assegno dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della lite.
- Dispone che la presente sentenza sia comunicata, a cura della Cancelleria, alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitanova Marche, per le annotazioni di competenza.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Paolo Vadalà
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente rel. est dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il
31/10/2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
GOVERNATORI FRANCESCO, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, elett. dom. presso lo studio del difensore in Civitanova Marche;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TESTATONDA LARA, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Montegranaro e all'indirizzo PEC dello stesso;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2024.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma
17, della L. 69/09, essendo dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se
1 del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La domanda, formulata dal ricorrente, volta ad ottenere la pronuncia della separazione da , sposata con rito concordatario in Civitanova Marche il 20.4.2002, Controparte_1
da cui ha avuto la figlia (nata il [...]) è fondata. Per_1
Può infatti ritenersi provato che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile, avendo entrambi convenuto nel senso del venire meno dell'affectio coniugalis, sia pure ascrivendone le cause a ragioni diverse;
la concorde volontà delle parti di addivenire alla separazione, come dalle stesse manifestata sia personalmente, in sede di comparizione dinanzi al Presidente, che nei rispettivi scritti difensivi, consente di ritenere pertanto dimostrata l'irreversibile frattura familiare e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
La resistente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, sostenendo che l'irreversibile crisi coniugale sarebbe stata provocata, da un lato, dalle continue vessazioni e aggressioni dello stesso nei confronti della moglie per dissapori economici e, dall'altro lato, dalle presunte relazioni extraconiugali del medesimo (collocabili temporalmente dal 2019).
Il ha, di contro, replicato che le asserite relazioni extraconiugali sarebbero Pt_1
comunque successive alla irreversibile crisi del rapporto matrimoniale ed ha negato di aver tenuto condotte disinteressate nei confronti della famiglia o aggressive nei riguardi della moglie.
Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per addebitare la separazione al ricorrente.
Premesso infatti che la pronuncia di addebito non può essere fondata sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex plurimis, CASS.,
27.6.2006, n. 14840; CASS., 11.6.2005, n. 12383; CASS., 28.9.2001 n. 12130; CASS.,
30.5.2014, n. 12182; CASS., 20.8.2014, n. 18074).
2 Nel caso di specie, quanto al comportamento disinteressato e aggressivo che il Pt_1
avrebbe tenuto nei confronti della coniuge, esso si sarebbe di fatto concretizzato nell'episodio del 18.2.2021, relativamente al quale si dispone soltanto del certificato del Pronto soccorso di Civitanova Marche di pari data, allegato alla comparsa di costituzione, in cui, pur a fronte del riscontro di alcuni ematomi al gluteo e la scapola sinistra, è riportato quanto riferito dalla medesima ricorrente circa il fatto di aver subito percosse da persona nota.
Pur avendo la difesa della Dichiara articolato al riguardo richieste di prova orale, il contenuto del citato referto medico non appare invero in sé sufficiente per ritenere provato che il ricorrente abbia posto in essere un atto di violenza nei confronti della moglie, emergendo dal predetto compendio documentale soltanto la versione dei fatti riferita dalla Dichiara, in ordine alla causa delle lesioni pur obiettivamente rilevate, priva tuttavia di ulteriori riscontri.
Va considerato, infatti, che sentita sullo specifico punto in sede di Testimone_1
prova testimoniale (all'udienza del 10.7.2024) ha riferito solamente di aver accolto la in casa sua per tre giorni a seguito di un litigio con il marito, perché così CP_1
richiesto dalle forze di polizia intervenute e che la stessa era agitata e piangeva, senza specificazioni in ordine alle conseguenze sulla persona della convenuta di quel litigio.
Le stesse generiche circostanze sono state confermate alla medesima udienza da CP_2
che ha confermato che in quei giorni la Dichiara era agitata e piangeva, senza
[...]
tuttavia riscontro in ordine a eventuali episodi di violenza.
Quanto poi alla dedotta violazione del dovere di fedeltà ascritto dalla Dichiara al marito, dal complesso delle produzioni documentali della stessa resistente, si evince come le presunte relazioni extraconiugali ascrivibili allo stesso e la relazione Pt_1
extraconiugale dalla medesima attribuita al coniuge, cui si riferisce il rapporto investigativa depositato dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione, risalirebbe al periodo di settembre 2023 e dunque a ridosso dell'iscrizione del presente giudizio.
Va ricordato che in tema di onere probatorio, grava sulla parte che chiede l'addebito,
l'onere di provare la condotta dell'altro coniuge contraria ai doveri matrimoniali e la sua efficacia eziologica sull'intollerabilità della convivenza, mentre è onere della controparte dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito (CASS., ord. n. 16169 dell'8.6.2023; CASS., ord. n. 35296 del 18.12.2023; ord. n. 3923 del 19.2.2018).
3 In particolare, in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà, che viene in rilievo nel presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'inosservanza di tale obbligo rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (in tal senso, CASS., ord. 3923/2018; ord. 16859 del 14.8.2015).
Nel caso di specie, la resistente avrebbe ipotizzato, già a partire dal 2019, che il Pt_1
avesse relazioni extraconiugali, desumendole da comportamenti del marito ritenuti insoliti e chiedendo, dunque, allo stesso di intraprendere un percorso con personale qualificato.
E' infatti la medesima resistente ad affermare nei propri scritti difensivi che «Per cercare di ricucire il rapporto coniugale, la SI.a ha più volte chiesto al CP_1
marito di rivolgersi a personale qualificato, ma nessun esito hanno avuto i diversi tentativi effettuati di risolvere i problemi familiari con l'aiuto di esperti, in quanto il ricorrente abbandonava la mediazione dopo la prima o la seconda seduta, perché non voleva sostenere la spesa necessaria e perché la SI.a constatava una CP_1
doppiezza nei comportamenti del marito, il quale davanti allo specialista si mostrava collaborativo, mentre a casa agiva in maniera totalmente diversa».
Dal compendio assertivo della stessa Dichiara si evince, pertanto, come la crisi fra i coniugi fosse già presente da tempo, tanto da indurre la coppia a intraprendere un percorso di mediazione familiare culminato, come evincibile da documentazione in atti, nella redazione di un ricorso per la separazione consensuale datato 20.9.2021.
Le relazioni extraconiugali del si sarebbero verificate in un arco temporale Pt_1
successivo al momento in cui lo stesso avrebbe posto in essere condotte di disinteresse e abbandono nei confronti della moglie, le quali, secondo la prospettazione della resistente, sarebbero state così gravi da costituire di per sé causa della dissoluzione del legame coniugale;
in altri termini, dalle allegazioni della medesima Dichiara si staglia, già nell'arco temporale che va dal 2019 al 2021, il dato obiettivo di una crisi coniugale che (a prescindere dalla sua eventuale riconducibilità alla condotta unilaterale del
4 marito, sostenuta dalla resistente) era sicuramente già irreversibile, di tal ché le violazioni del dovere di fedeltà ascritte dalla resistente al coniuge, risalenti al settembre del 2023 non possono ritenersi in rapporto di causalità con la già definitivamente maturata frattura familiare.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito» (CASS., ord. n. 40795 del 20/12/2021).
Essendo la figlia della coppia maggiorenne, nulla va disposto in punto suo Per_1
affidamento.
E' tuttavia pacifico ed incontestato tra le parti che non sia ancora Per_1
economicamente autosufficiente e che conviva con il padre nella casa che costituiva la residenza della famiglia durante il matrimonio, di tal ché la casa coniugale va senza dubbio assegnata al ricorrente, che ne è anche proprietario, tenuto altresì conto delle concordi richieste delle parti in tal senso.
Considerato inoltre l'intervenuto accordo in ordine al mantenimento della figlia della coppia anche in ordine alle spese ordinarie e straordinarie sostenute, va posto in capo al il totale mantenimento della figlia Pt_2 Per_1
La resistente ha formulato una richiesta per la corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 900,00 mensili, rivalutata in sede di precisazione delle conclusioni in euro 600,00.
Il ricorrente si è opposto alla tale domanda alla luce della unilaterale scelta da parte della Dichiara di abbandonare il posto di lavoro e della contraria volontà di reperire una nuova occupazione. Tuttavia, nel corso del giudizio si è sempre mostrato disposto a voler supportare, seppur temporaneamente, la moglie proponendo in sede di precisazione delle conclusioni un contributo di euro 400,00 limitato al tempo del rinvenimento di occupazione da parte della stessa.
5 Giova preliminarmente richiamare, sul punto, il costante orientamento della Suprema
Corte, secondo cui il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio (o a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio avrebbero loro consentito di avere), e sussista una disparità economico reddituale fra i coniugi, di talché, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente essere valutato il suddetto tenore di vita e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno, dovendo, in caso contrario, procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (cfr., ex multis, CASS., 16.5.2017, n. 12196; CASS.,
24.4.2007, n. 9915; CASS., 12.6.2006, n. 13592). Tale orientamento è rimasto, a ben vedere, maggioritario pur in seguito al revirement giurisprudenziale affermatosi in materia di assegno divorzile (CASS., Sez. Un., sent. n. 18287/2018), posto che la
Suprema Corte ha, anche nelle più recenti pronunce, continuato a distinguere la funzione e la ratio dell'assegno di mantenimento da quelle dell'assegno divorzile, affermandone la «pacifica natura eterogenea» e quindi la «diversità dei correlati presupposti» (CASS., ord. n. 5605/2020): è stato, in particolare, evidenziato che, poiché «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale», «i
'redditi adeguati' cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio» (CASS., ord. n. 17098/2019; sent. n. 12196/2017), di tal ché il mantenimento del pregresso tenore di vita, mentre «non entra più a comporre la cornice dell'assegno divorzile», costituisce un'evidenza «ancora in rilievo in caso di assegno di mantenimento da fissarsi in sede di separazione, nella permanente attualità del dovere di assistenza materiale tra i coniugi» (CASS., ord. n. 5605/2020).
6 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Tribunale che sussista il presupposto della sussistenza di uno squilibrio nelle attuali condizioni economico-patrimoniali delle parti idoneo a giustificare l'imposizione a carico del dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge. Pt_1
Dal compendio assertivo delle parti e dalla documentazione versata in atti risulta che il dispone di un reddito modesto come risultante dai modelli 730 allegati relativi Pt_1
ai redditi degli anni 2020, 2021 e 2022, derivante da retribuzione da lavoro dipendete ammontante all'attualità a circa euro 1.650,00 netti mensili (come evincibile dall'estratto del conto corrente intestato al presso Intesa San Paolo relativo al Pt_1
trimestre luglio- settembre 2023); il ricorrente non ha altresì eventuali esborsi per esigenze abitative considerata la proprietà dell'immobile in cui vive e l'estinzione del mutuo contratto in costanza del matrimonio per l'acquisto del medesimo.
La Dichiara, per contro, dopo le dimissioni del 2010, non ha più avuto un'occupazione lavorativa stabile e allo stato è in cerca di occupazione;
non ha tuttavia fornito alcuna prova di eventuali esborsi per esigenze abitative, non avendo depositato alcun contratto di locazione a uso abitativo dalla medesima sottoscritto dopo l'uscita dalla casa coniugale che, come da richieste dalla stessa formulate, ha inteso lasciare al ricorrente.
Risulta tuttavia evidente lo squilibrio economico sussistente tra le parti, che giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente, finalizzato a consentirle il mantenimento del tenore di vita, seppur modesto, avuto in costanza di matrimonio. Difatti la condizione della resistente non sembra essere variata rispetto al contesto matrimoniale, atteso il permanere della condizione di non occupazione.
Ritiene il tribunale congruo, alla luce di un esame più completo della complessiva condizione economico-reddituale dei coniugi quale è quello che è stato reso possibile dall'attività istruttoria compiuta e da quanto affermato dalle parti nel corso del procedimento, determinare l'assegno in €. 400,00 mensili;
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
Da ultimo, quanto alla domanda della resistente formulata nella comparsa di costituzione avente ad oggetto l'autovettura targata EH218KM, reiterata nella successiva memoria prevista dall'art. 473-bis.17, comma 2 c.p.c. (in cui la parte si è riportata alle conclusioni già spiegate nel proprio atto introduttivo), va evidenziato che non possa trovare accoglimento nel presente giudizio in quanto eventualmente oggetto di separata domanda in diverso procedimento appositamente incardinato.
7 Va ad ogni modo sottolineato che la parte proponente non ha fatto più menzione di tale assegnazione nel corso del giudizio e in sede di memorie conclusionali la stessa ha richiamato le richieste le richieste precisate con deposito del 2.10.2024, in cui non vi è alcun riferimento all'assegnazione del mezzo.
Ciò considerato, la domanda deve intendersi rinunciata e pertanto esonera il Tribunale da qualsiasi pronuncia in merito.
L'accoglimento della domanda di versamento del contributo di mantenimento proposta dalla resistente per un importo inferiore rispetto a quello richiesto e il respingimento di quella di addebito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2506 /2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] in Parte_1
data 7.4.1965, e , nata a [...] in data [...]; Controparte_1
- Rigetta la domanda di addebito formulata dalla convenuta;
- Pone a carico di il mantenimento della figlia anche per Parte_1 Per_1
quanto concerne le spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla stessa, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 assegno pari ad €. 400,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa;
l'assegno dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della lite.
- Dispone che la presente sentenza sia comunicata, a cura della Cancelleria, alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitanova Marche, per le annotazioni di competenza.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Paolo Vadalà
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