Sentenza breve 4 ottobre 2021
Decreto decisorio 6 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 04/10/2021, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 01172/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Frank, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, emesso dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato in data 07.04.2021, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti precedenti, susseguenti, connessi o presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la -OMISSIS- ha respinto la domanda diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione.
Il suddetto provvedimento risulta fondato sui seguenti rilievi: -lo straniero è destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale (art. 3 D.Lgs. n. 159/2011), emesso dal Questore di -OMISSIS- e notificato in data 9.9.2020; - sentenza -OMISSIS- della -OMISSIS- divenuta definitiva il 10.1.2020, alla pena di-OMISSIS-, oltre ad euro -OMISSIS-per il reato di violazione delle norme in materia -OMISSIS- per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con continuità e in concorso con più -OMISSIS- -OMISSIS-; - lo straniero risulta indagato, in data -OMISSIS-, dai -OMISSIS- per reati in tema di -OMISSIS- e, in data -OMISSIS-, dai -OMISSIS-, per il reato -OMISSIS-. In considerazione di tali presupposti, la Questura ha ritenuto il ricorrente rientrante nella categoria di soggetti pericolosi di cui all’art. 1 legge n. 1423/56, come modificato dall’art. 1 della legge n. 159/2011; -carenza del requisito reddituale, in quanto, da verifiche presso Inps, nell’anno 2020 il ricorrente ha maturato un reddito pari ad euro -OMISSIS-; -lo straniero non risulta avere familiari di riferimento sul territorio nazionale.
Il ricorrente, in sintesi, ha formulato le seguenti censure: “ 1) Eccesso di potere per violazione di legge (art. 4 comma 3 D.lgs. n. 286/98) ”; il provvedimento gravato sarebbe illegittimo in quanto fondato su una sola sentenza -OMISSIS-; non sarebbe ammissibile un automatismo espulsivo; non sussisterebbe la asserita -OMISSIS-; “ 2) Eccesso di potere per violazione di legge (art. 1, L. 1423/56) ”; non sussisterebbero i presupposti per qualificare il ricorrente come soggetto abitualmente dedito a -OMISSIS-, in considerazione di una sola sentenza -OMISSIS- e due precedenti di polizia; non sarebbe stata effettuata la valutazione della -OMISSIS-, né quella inerente alla complessiva situazione del ricorrente; “ 3) Eccesso di legge per violazione dell’art. 29, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 286/98 ”; diversamente da quanto indicato nel provvedimento gravato, il ricorrente avrebbe sempre svolto attività lavorativa, producendo reddito come dimostrato dal CUD 2020 pari ad euro -OMISSIS- e dal CUD 2021 pari ad -OMISSIS- avendo, oltre, tutto, avviato una nuova attività nel marzo 2021; “ 4) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ”; sarebbe stata omessa l’istruttoria relativamente alla valutazione di -OMISSIS-; “ 5) Violazione di legge (art. 3 L. 241/1990) per mancanza, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ed eccesso di potere per sviamento di potere per manifesta ingiustizia ed incompletezza della motivazione stessa ”; la motivazione del provvedimento gravato sarebbe solo apparente e tale da risultare tamquam non esset ; “ 6) Violazione di legge e/o eccesso di potere per mancata fissazione di autolimiti, per disparità di trattamento e per ingiustizia grave e manifesta ”; l’Amministrazione non avrebbe considerato gli interessi del ricorrente e avrebbe agito senza prefissare alcun autolimite alla propria discrezionalità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
In linea generale, va ricordato che i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/90 –inerenti il-OMISSIS-- – integrano idonei presupposti atti a giustificare la revoca ovvero il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2016, n. 3090; id., 3 maggio 2016, n. 1709; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 settembre 2018, n. 722; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 6 settembre 2018, n. 835 ), in considerazione del grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica, ed in relazione ai quali si prescinde dalla entità della condanna riportata (che nel caso in esame è, comunque, di rilievo) e da eventuali riconoscimenti di attenuanti.
Peraltro, proprio sulla base di plurime pronunce del Consiglio di Stato ( ex multis sez. III, 2 marzo 2015, n. 1024 e n. 1027 ) – è stato precisato che “in definitiva, per i reati inerenti gli -OMISSIS- il giudizio di -OMISSIS- e di minaccia per l’ordine pubblico è presunto dal legislatore, in considerazione della gravità dei delitti stessi in relazione al particolare allarme sociale che provocano nella comunità nazionale” ( TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 7 novembre 2019, n. 966 ).
Pare, altresì, opportuno aggiunge che assai di recente il Supremo Consesso Amministrativo ( Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5948 ) ha ulteriormente ribadito i seguenti principi:
-“la giurisprudenza di questa Sezione è univoca nell'interpretare l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 quale norma ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in caso -OMISSIS- per -OMISSIS-, poiché in questa ipotesi la valutazione circa la -OMISSIS- dello straniero è già fatta a monte dal Legislatore: solo se vi sono vincoli familiari la P.A. deve operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero (cfr., tra le più recenti: C.d.S., Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5714; 24 agosto 2020 n. 5190; 28 luglio 2020, n. 4797; 12 marzo 2020, n. 1793; 9 gennaio 2020, n. 155; 19 luglio 2019, n. 5083; 20 maggio 2019, n. 3227; 4 maggio 2018, n. 2664)”;
-“la Sezione ha avuto modo di sottolineare che "il meccanismo di automaticità tra condanna e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998, è stato portato anche all'esame della Corte Costituzionale che ha ribadito l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore in materia di disciplina dell'immigrazione. La Corte ha ritenuto che non sia irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo. Ha evidenziato che la condanna per un delitto la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa automaticamente all'accettazione dello straniero nel territorio dello Stato. Considerando specificamente il paradigma riferito non già ad una rassegna quantitativa, basata sulla pena, né ad una indicazione qualitativa fondata su specifiche fattispecie delittuose, ma calibrato in funzione di "tipologie" di reati, individuati ratione materiae e raggruppati all'interno di complessi normativi delineati solo attraverso il richiamo ai relativi <settori di criminalità>, la Corte Costituzionale ha osservato che le <materie> evocate dalla normativa in questione (che riflettono anche specifici impegni internazionali derivanti da convenzioni o trattati o normativa di rango comunitario) dimostrano come <sia evidente l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo non certo la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - la specifica natura del reato, riposando la sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di "inibitoria" di traffici riguardanti determinati settori reputati maggiormente sensibili.>(Corte Costituzionale n. 277 del 12.12.2014)”;
-“ La Sezione ha avuto altresì modo di affermare che <le condanne in materia di -OMISSIS- sono automaticamente ostative, anche una sola condanna, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, non rilevando la concessione di attenuanti o della sospensione condizionale della pena, né la modalità di esecuzione della stessa> (n. 4797/2020, cit.) e che la condanna dello straniero è elemento necessario e sufficiente ad impedire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, non rilevando in senso contrario il fatto che egli abbia intrapreso un percorso espiativo e abbia beneficiato dell'affidamento in prova ai servizi sociali (n. 155/2020, cit.)”;
- “si è chiarito di recente (C.d.S., Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175, e 4 maggio 2018, n. 2654) che la presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento - ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno - offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori: in forza del disposto di cui all’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, infatti, <il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge> (v. C.d.S., Sez. III, n. 155/2020, cit.)”.
Ebbene, alla luce degli esposti principi, le censure di parte ricorrente –che, per quanto formalmente distinte in sperati motivi, possono essere scrutinate unitamente, essendo connesse sotto il profilo logico-giuridico - non possono trovare accoglimento, tenuto conto anche del fatto che l’Amministrazione ha, comunque, effettuato una valutazione, in concreto, della -OMISSIS- del ricorrente e della mancata integrazione del medesimo nel tessuto sociale. Peraltro, le connotazioni concrete inerenti al fatto reato, come rappresentate nel provvedimento di rigetto impugnato –-OMISSIS- - appaiono di indubbia gravità e tali da giustificare, sulla base di un giudizio necessariamente prognostico, la valutazione di -OMISSIS- effettuata, nell’ambito della propria discrezionalità, dall’Amministrazione resistente, valutazione che non appare inficiata da profili di irragionevolezza ovvero illogicità.
Sotto il profilo della complessiva valutazione della situazione del ricorrente, va osservato che nemmeno lo svolgimento di una attività lavorativa –di cui in ricorso si lamenta l’errata considerazione sotto il profilo reddituale e sui cui si tornerà in seguito - ha dissuaso il ricorrente dal mantenere la condotta di cui alla sentenza -OMISSIS-, circostanza che comprova il mancato recepimento delle regole dell’ordinamento giuridico e il mancato inserimento sociale.
Nel provvedimento impugnato, inoltre, proprio in relazione alla valutazione della complessiva situazione del ricorrente, si dà atto che il medesimo non risulta avere familiari sul territorio nazionale; il ricorrente, pertanto, non ha costituito un proprio nucleo familiare e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la tutela c.d. “rafforzata”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento gravato appare, dunque, legittimamente assunto sulla base della -OMISSIS- del ricorrente, risultando ininfluente l’altro, autonomo, elemento ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno indicato del provvedimento di rigetto e inerente la asserita mancanza del requisito reddituale, ragione per cui risultano comunque ininfluenti le censure formulate in ricorso relativamente a tale specifico profilo, atteso che l’atto gravato trova autonomo e idoneo fondamento sulla accertata -OMISSIS-.
In definitiva, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.