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Sentenza 15 luglio 2021
Sentenza 15 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2021, n. 27341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27341 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso ) l .S.24/S) ()tu Ftm.L 4n. Ent 2P1P- Penale Sent. Sez. 1 Num. 27341 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 03/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/1/2019 la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 28/9/2017, che aveva assolto GI AN dall'accusa di tentato omicidio, in concorso con altri, in danno di EN NT, e dalle connesse violazioni in materia di armi, reati aggravati per essersi l'autore avvalso delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. per le modalità operative dell'azione; fatti commessi a Bitonto il 17 agosto 2015. La Corte di appello, rovesciando l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ha invece condannato il AN alla pena di dieci anni di reclusione, unificati i delitti ex art. 81 cod. pen. 1.1. La vicenda si inseriva in un contesto di conflittualità tra gruppi contrapposti della malavita bitontina, capeggiati rispettivamente da SE SA e EN NT. L'agguato ai danni di quest'ultimo era stato condotto dal SA a bordo di uno scooter guidato dal AN (odierno ricorrente). Il SA aveva esploso nove colpi di pistola all'indirizzo del rivale, non riuscendo ad attingere il bersaglio per mera fatalità. 1.2. Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che l'imputato si trovava sul teatro del tentato omicidio, in quanto era risultato accertato che fosse alla guida del ciclomotore a bordo del quale vi era SE SA, diretto esecu- tore, ha però ritenuto che il AN non abbia prestato una partecipazione consapevole al delitto, avendo il primo agito senza preavviso e quindi incitato il conducente a darsi alla fuga. All'opposto, la Corte territoriale ha reso una diversa valutazione delle prove raccolte nel giudizio abbreviato (senza implicazioni ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., non trattandosi di prove dichiarative), in parti- colare richiamando il rinvenimento nell'abitazione del AN della maglietta indossata dall'imputato e del casco da motociclista usato dal SA all'atto dell'agguato. È stata poi data diversa valutazione alla frase pronunciata dal AN nel dialogo intercettato con il proprio padre, laddove esclamava: «... non sto agitato io, che stavo uccidendo il boss...», ritenuta una confessione stra- giudiziale quanto alla partecipazione volontaria all'agguato ai danni del NT. Le immagini estrapolate dalle telecamere pubbliche evidenziavano che il passeggero, SE SA, indicava al conducente la direzione da seguire con la mano sinistra, mentre la destra era piegata tra lui ed il AN, celando quindi la pistola dietro la schiena di quest'ultimo: da tale osservazione i giudici di appello avevano ricavato che il AN doveva essersi necessariamente accorto della presenza dell'arma sin dall'inizio del percorso intrapreso con il 2 SA, sicché egli era consapevole delle intenzioni di costui ed avrebbe potuto manifestare la propria dissociazione in qualunque modo. Da tali elementi la Corte ha escluso che il AN fosse qualificabile come mero spettatore occasionale, sia pure compiacente, avéndo invece assicurato un reale contributo materiale e morale alla sparatoria, consistito nel trasporto del SA con un mezzo agile sul luogo del delitto, e nella successiva fuga subito dopo il fatto. Sono stati inoltre confutati gli argomenti che il primo giudice aveva valorizzato al fine di escludere la consapevole partecipazione del AN, cioè il fatto che egli avesse agito a volto scoperto, avendo dato il proprio casco in uso al SA, spiegato con l'esigenza di consentire a costui di agire nell'anonimato; anche la frase di scherno rivolta, pochi giorni dopo il fatto, dal NT al AN negli uffici del Commissariato ("Non siete buoni neppure a sparare"), dovrebbe leggersi nel senso che il primo sapeva che il AN era coinvolto nella vicenda, al che quest'ultimo - che forse aveva sperato di non essere stato individuato - aveva manifestato imbarazzo. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Massimo Roberto Chiusolo, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge processuale in rapporto all'obbligo di "motivazione rafforzata" incombente sul giudice di appello che riforma il verdetto assolutorio trasformandolo in statuizione di condanna. In tale evenienza, il giudice della riforma non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, ma deve rendere un apparato argomentativo dotato di superiore forza persuasiva idonea a fugare ogni ragionevole dubbio, trattandosi di sosti- tuire una valutazione semplicemente rivolta a valorizzare eventuali incertezze, con un più elevato standard probatorio, fondato sul criterio decisionale dell'esclusione del ragionevole dubbio. In sintesi, ad una prospettazione di molteplici esiti fattuali, tali da sostanziare il ragionevole dubbio in ordine all'effettiva ipotesi ricostruttiva, deve sostituirsi un'unica e certa ricostruzione della vicenda, con esclusione di ogni altra ipotesi, da motivare in termini assolutamente persuasivi. Nel caso di specie, tale onere motivazionale non sarebbe stato adempiuto, censurando il ricorrente che il giudice di appello non si sia confrontato con le argomentazioni della sentenza di primo grado, in particolare laddove è stato sconvolto il significato della frase del dialogo tra il AN ed il padre, estrapolandola ed isolandola dal contesto, mentre il primo giudice ne aveva dato l'esatta interpretazione, in linea con il tenore complessivo della conversazion 3 intercettata. Inoltre, l'esame delle prove considerate dal primo giudice sarebbe stato incompleto, per avere la Corte territoriale ignorato i numerosi elementi valorizzati nel giudizio assolutorio, in particolare: le affermazioni del AN e del Colasuonno nelle varie conversazioni intercettate, nonché le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia UM Fraddosio, il quale aveva saputo proprio dal AN - in occasione di una comune detenzione - della casualità del coinvolgimento di costui nel tentato omicidio del NT. 2.2. Ulteriore profilo di illegittimità, inquadrato come violazione di legge e vizio di motivazione, è stato individuato nell'applicazione di una pena superiore al minimo edittale - anche grazie al massimo aumento per l'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 - pur a fronte di modesti ed aspecifici precedenti penali del AN, senza alcuna motivazione in merito alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il ruolo marginale dell'imputato nella vicenda delittuosa, la sua non allarmante personalità e la condotta post-delictum tenuta dal medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Sotto il profilo teorico, è corretta l'impostazione per cui in caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria in un'affermazione di condanna, a prescindere dalla tematica della necessaria rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative i che nel caso specifico non è rilevante, muta profondamente la prospettiva del giudizio e della relativa motivazione. Infatti, se a fondare l'assoluzione è sufficiente il mero ragionevole dubbio e dunque la possibilità che la ricostruzione della vicenda si presti a più di una interpretazione, tra cui una alternativa lecita, lo scenario che conduce alla condanna deve invece essere ricostruito in un unico senso, saldamente ancorato alle emergenze fattuali passibili di una sola ed esclusiva ricostruzione indicativa della responsabilità dell'agente. L'esegesi di questa Corte di legittimità è univocamente orientata in tali termini, esigendo in tale evenienza che l'organo giudicante assolva ad un onere di motivazione rafforzata, focalizzata sulla critica delle ragioni che il primo giudice aveva posto a fondamento della decisione assolutoria onde dimostrarne la fallacia o l'inefficacia, e così rendere la puntuale dimostrazione della insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, considerando anche i contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello. Deve quindi trattarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, 4 Aglieri ed altri, Rv. 233083), non essendo sufficiente la manifestazione generica di una differente valutazione ed essendo, per contro, necessario il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non si condivida (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, PG in proc. KS e altri, Rv. 241169; in senso conforme: Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). La prospettiva della motivazione rafforzata è stata avvalorata anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, ivi affermandosi che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti 'della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. A corollario di tale imposta- zione, è stato ritenuto inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza di appello per l'assenza di un confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività al fine di una diversa deliberazione, i passaggi argomentativi. della sentenza di primo grado ignorati (Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011, PG in proc. Perrone, Rv. 250248). 1.2. Ciò premesso, ritiene questa Corte che nella vicenda in esame i giudici di secondo grado abbiano correttamente motivato l'affermazione di condanna, dandone esaustiva ed incisiva motivazione nei termini richiesti dall'insegnamento nomofilattico. Il nucleo portante del ragionamento motivazionale risiede nella esaltazione di elementi probatori che il primo giudice aveva sottovalutato lo inter- pretato con criterio eccessivamente elastico, e che la Corte territoriale ha ricon- dotto nella giusta prospettiva. Ci si riferisce all'interpretazione della frase pronunciata dall'imputato nel dialogo intercettato con il proprio padre, laddove esclamava: «... non sto agitato io, che stavo uccidendo il boss...», ritenuta dai giudici di appello una confessione stragiudiziale della partecipazione volontaria all'agguato ai danni del NT, in quanto resa dal AN al padre in un momento nevralgico e nella consapevolezza che il genitore non lo avrebbe mai tradito. Alla luce di tale acquisizione probatoria, alla quale è stato motivatamente attribuito un significato ben diverso da quello paradossale inteso dal primo giudice, sono state vagliate le altre emergenze investigative, con esiti convincenti nella nuova prospettiva. 5 La visione del filmato registrato dalle telecamere poste sul luogo dell'agguato, rivelando l'interrelazione tra il conducente dello scooter (AN) ed il SA, il quale indicava al primo con il braccio sinistro la direzione da seguire, è stata ritenuta indicativa della collaborazione prestata dal primo nella consapevolezza della finalità del trasporto, derivante dall'osservazione della mano destra del passeggero, piegata dietro la schiena del conducente a celare la pistola utilizzata di lì a poco, che il collegio di appello ha ritenuto percepibile dall'imputato e fondante la sua consapevolezza. È stata pertanto esclusa la tesi della connivenza non punibile del AN, "mero spettatore occasionale sia pure compiacente", per affermarne invece una condotta collaborativa e consapevolmente concorsuale. Ulteriore elemento recuperato ad una valenza probatoria è il rinvenimento nell'abitazione del AN del casco indossato dal SA in occasione dell'agguato: ciò autorizzava a ritenere che la cessione del proprio casco al passeggero era indicativa della consapevolezza del AN dell'imminente azione di fuoco e della necessità di celare il volto dello sparatore. Al cospetto di tale compendio di elementi oggettivi, sono state ritenute recessive le argomentazioni tratte dalle intercettazioni riguardanti il AN in ambito carcerario e le propalazioni del collaboratore di giustizia UM Fraddosio, peraltro de relato dello stesso ricorrente. Si ritiene dunque che il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza abbia dato adeguatamente ed esaurientemente conto della superiore efficacia dimostrativa delle prove così valorizzate, resa evidente dall'oggettività e dalla inequivoca significatività dei dati fattuali illustrati. In conclusione, non si apprezza il censurato vizio di violazione di legge processuale. 2. È infondato anche il secondo motivo di impugnazione, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'assenza di motivazione sui criteri per la determinazione della pena, della quale si lamenta l'eccessività, anche in rapporto al trattamento sanzionatorio dei coimputati. Si rileva che non risulta che nel processo di secondo grado il difensore del AN abbia richiesto le circostanze attenuanti generiche, prospettando utili elementi di valutazione sul punto. Vero è che spetta al giudice di valutare l'esistenza di eventuali situazioni valorizzabili in tale direzione, pur in assenza di sollecitazioni di parte;
tuttavia, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompa- gnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astratta- 6 -c9u mente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063). Del resto, nella vicenda in esame, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. rende implicitamente ragione della ritenuta gravità oggettiva del fatto, e la contestazione della recidiva infraquinquennale, seppure priva di effetti sulla concreta determinazione della pena, sottolinea sotto il profilo soggettivo la più spiccata colpevolezza dell'imputato, connotazioni entrambe antitetiche al riconoscimento ufficioso delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di indicazioni di elementi valorizzabili in senso opposto. Quanto alla determinazione della pena, si rileva che la pena base è stata fissata in anni nove di reclusione, dunque situandosi al di sotto della fascia mediana per il tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, il che autorizzava il giudice a non addentrarsi in specifiche motivazioni del trattamento sanzionatorio, che è stato giustificato con il richiamo generale ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La concreta determinazione della sanzione, peraltro, rientra nell'ambito della discrezionalità vincolata del giudice di merito, e non può essere riesaminata in sede di legittimità se rispondente ai parametri legali della materia. Infine, il richiamo a pretese disparità di trattamento con i coimputati non è conducente, dovendosi rilevare che NO e AT rispondevano di diversa ed autonoma vicenda, riqualificata nel reato di lesioni volontarie aggravate dall'uso di arma da sparo, e che la condotta processuale dei medesimi è stata diversamente orientata, avendo essi rinunciato ai motivi principali di appello, circostanza che è stata favorevolmente valutata dalla Corte territoriale che a ciò ha collegato il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 3 marzo 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso ) l .S.24/S) ()tu Ftm.L 4n. Ent 2P1P- Penale Sent. Sez. 1 Num. 27341 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 03/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/1/2019 la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 28/9/2017, che aveva assolto GI AN dall'accusa di tentato omicidio, in concorso con altri, in danno di EN NT, e dalle connesse violazioni in materia di armi, reati aggravati per essersi l'autore avvalso delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. per le modalità operative dell'azione; fatti commessi a Bitonto il 17 agosto 2015. La Corte di appello, rovesciando l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ha invece condannato il AN alla pena di dieci anni di reclusione, unificati i delitti ex art. 81 cod. pen. 1.1. La vicenda si inseriva in un contesto di conflittualità tra gruppi contrapposti della malavita bitontina, capeggiati rispettivamente da SE SA e EN NT. L'agguato ai danni di quest'ultimo era stato condotto dal SA a bordo di uno scooter guidato dal AN (odierno ricorrente). Il SA aveva esploso nove colpi di pistola all'indirizzo del rivale, non riuscendo ad attingere il bersaglio per mera fatalità. 1.2. Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che l'imputato si trovava sul teatro del tentato omicidio, in quanto era risultato accertato che fosse alla guida del ciclomotore a bordo del quale vi era SE SA, diretto esecu- tore, ha però ritenuto che il AN non abbia prestato una partecipazione consapevole al delitto, avendo il primo agito senza preavviso e quindi incitato il conducente a darsi alla fuga. All'opposto, la Corte territoriale ha reso una diversa valutazione delle prove raccolte nel giudizio abbreviato (senza implicazioni ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., non trattandosi di prove dichiarative), in parti- colare richiamando il rinvenimento nell'abitazione del AN della maglietta indossata dall'imputato e del casco da motociclista usato dal SA all'atto dell'agguato. È stata poi data diversa valutazione alla frase pronunciata dal AN nel dialogo intercettato con il proprio padre, laddove esclamava: «... non sto agitato io, che stavo uccidendo il boss...», ritenuta una confessione stra- giudiziale quanto alla partecipazione volontaria all'agguato ai danni del NT. Le immagini estrapolate dalle telecamere pubbliche evidenziavano che il passeggero, SE SA, indicava al conducente la direzione da seguire con la mano sinistra, mentre la destra era piegata tra lui ed il AN, celando quindi la pistola dietro la schiena di quest'ultimo: da tale osservazione i giudici di appello avevano ricavato che il AN doveva essersi necessariamente accorto della presenza dell'arma sin dall'inizio del percorso intrapreso con il 2 SA, sicché egli era consapevole delle intenzioni di costui ed avrebbe potuto manifestare la propria dissociazione in qualunque modo. Da tali elementi la Corte ha escluso che il AN fosse qualificabile come mero spettatore occasionale, sia pure compiacente, avéndo invece assicurato un reale contributo materiale e morale alla sparatoria, consistito nel trasporto del SA con un mezzo agile sul luogo del delitto, e nella successiva fuga subito dopo il fatto. Sono stati inoltre confutati gli argomenti che il primo giudice aveva valorizzato al fine di escludere la consapevole partecipazione del AN, cioè il fatto che egli avesse agito a volto scoperto, avendo dato il proprio casco in uso al SA, spiegato con l'esigenza di consentire a costui di agire nell'anonimato; anche la frase di scherno rivolta, pochi giorni dopo il fatto, dal NT al AN negli uffici del Commissariato ("Non siete buoni neppure a sparare"), dovrebbe leggersi nel senso che il primo sapeva che il AN era coinvolto nella vicenda, al che quest'ultimo - che forse aveva sperato di non essere stato individuato - aveva manifestato imbarazzo. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Massimo Roberto Chiusolo, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge processuale in rapporto all'obbligo di "motivazione rafforzata" incombente sul giudice di appello che riforma il verdetto assolutorio trasformandolo in statuizione di condanna. In tale evenienza, il giudice della riforma non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, ma deve rendere un apparato argomentativo dotato di superiore forza persuasiva idonea a fugare ogni ragionevole dubbio, trattandosi di sosti- tuire una valutazione semplicemente rivolta a valorizzare eventuali incertezze, con un più elevato standard probatorio, fondato sul criterio decisionale dell'esclusione del ragionevole dubbio. In sintesi, ad una prospettazione di molteplici esiti fattuali, tali da sostanziare il ragionevole dubbio in ordine all'effettiva ipotesi ricostruttiva, deve sostituirsi un'unica e certa ricostruzione della vicenda, con esclusione di ogni altra ipotesi, da motivare in termini assolutamente persuasivi. Nel caso di specie, tale onere motivazionale non sarebbe stato adempiuto, censurando il ricorrente che il giudice di appello non si sia confrontato con le argomentazioni della sentenza di primo grado, in particolare laddove è stato sconvolto il significato della frase del dialogo tra il AN ed il padre, estrapolandola ed isolandola dal contesto, mentre il primo giudice ne aveva dato l'esatta interpretazione, in linea con il tenore complessivo della conversazion 3 intercettata. Inoltre, l'esame delle prove considerate dal primo giudice sarebbe stato incompleto, per avere la Corte territoriale ignorato i numerosi elementi valorizzati nel giudizio assolutorio, in particolare: le affermazioni del AN e del Colasuonno nelle varie conversazioni intercettate, nonché le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia UM Fraddosio, il quale aveva saputo proprio dal AN - in occasione di una comune detenzione - della casualità del coinvolgimento di costui nel tentato omicidio del NT. 2.2. Ulteriore profilo di illegittimità, inquadrato come violazione di legge e vizio di motivazione, è stato individuato nell'applicazione di una pena superiore al minimo edittale - anche grazie al massimo aumento per l'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 - pur a fronte di modesti ed aspecifici precedenti penali del AN, senza alcuna motivazione in merito alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il ruolo marginale dell'imputato nella vicenda delittuosa, la sua non allarmante personalità e la condotta post-delictum tenuta dal medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Sotto il profilo teorico, è corretta l'impostazione per cui in caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria in un'affermazione di condanna, a prescindere dalla tematica della necessaria rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative i che nel caso specifico non è rilevante, muta profondamente la prospettiva del giudizio e della relativa motivazione. Infatti, se a fondare l'assoluzione è sufficiente il mero ragionevole dubbio e dunque la possibilità che la ricostruzione della vicenda si presti a più di una interpretazione, tra cui una alternativa lecita, lo scenario che conduce alla condanna deve invece essere ricostruito in un unico senso, saldamente ancorato alle emergenze fattuali passibili di una sola ed esclusiva ricostruzione indicativa della responsabilità dell'agente. L'esegesi di questa Corte di legittimità è univocamente orientata in tali termini, esigendo in tale evenienza che l'organo giudicante assolva ad un onere di motivazione rafforzata, focalizzata sulla critica delle ragioni che il primo giudice aveva posto a fondamento della decisione assolutoria onde dimostrarne la fallacia o l'inefficacia, e così rendere la puntuale dimostrazione della insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, considerando anche i contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello. Deve quindi trattarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, 4 Aglieri ed altri, Rv. 233083), non essendo sufficiente la manifestazione generica di una differente valutazione ed essendo, per contro, necessario il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non si condivida (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, PG in proc. KS e altri, Rv. 241169; in senso conforme: Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). La prospettiva della motivazione rafforzata è stata avvalorata anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, ivi affermandosi che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti 'della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. A corollario di tale imposta- zione, è stato ritenuto inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza di appello per l'assenza di un confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività al fine di una diversa deliberazione, i passaggi argomentativi. della sentenza di primo grado ignorati (Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011, PG in proc. Perrone, Rv. 250248). 1.2. Ciò premesso, ritiene questa Corte che nella vicenda in esame i giudici di secondo grado abbiano correttamente motivato l'affermazione di condanna, dandone esaustiva ed incisiva motivazione nei termini richiesti dall'insegnamento nomofilattico. Il nucleo portante del ragionamento motivazionale risiede nella esaltazione di elementi probatori che il primo giudice aveva sottovalutato lo inter- pretato con criterio eccessivamente elastico, e che la Corte territoriale ha ricon- dotto nella giusta prospettiva. Ci si riferisce all'interpretazione della frase pronunciata dall'imputato nel dialogo intercettato con il proprio padre, laddove esclamava: «... non sto agitato io, che stavo uccidendo il boss...», ritenuta dai giudici di appello una confessione stragiudiziale della partecipazione volontaria all'agguato ai danni del NT, in quanto resa dal AN al padre in un momento nevralgico e nella consapevolezza che il genitore non lo avrebbe mai tradito. Alla luce di tale acquisizione probatoria, alla quale è stato motivatamente attribuito un significato ben diverso da quello paradossale inteso dal primo giudice, sono state vagliate le altre emergenze investigative, con esiti convincenti nella nuova prospettiva. 5 La visione del filmato registrato dalle telecamere poste sul luogo dell'agguato, rivelando l'interrelazione tra il conducente dello scooter (AN) ed il SA, il quale indicava al primo con il braccio sinistro la direzione da seguire, è stata ritenuta indicativa della collaborazione prestata dal primo nella consapevolezza della finalità del trasporto, derivante dall'osservazione della mano destra del passeggero, piegata dietro la schiena del conducente a celare la pistola utilizzata di lì a poco, che il collegio di appello ha ritenuto percepibile dall'imputato e fondante la sua consapevolezza. È stata pertanto esclusa la tesi della connivenza non punibile del AN, "mero spettatore occasionale sia pure compiacente", per affermarne invece una condotta collaborativa e consapevolmente concorsuale. Ulteriore elemento recuperato ad una valenza probatoria è il rinvenimento nell'abitazione del AN del casco indossato dal SA in occasione dell'agguato: ciò autorizzava a ritenere che la cessione del proprio casco al passeggero era indicativa della consapevolezza del AN dell'imminente azione di fuoco e della necessità di celare il volto dello sparatore. Al cospetto di tale compendio di elementi oggettivi, sono state ritenute recessive le argomentazioni tratte dalle intercettazioni riguardanti il AN in ambito carcerario e le propalazioni del collaboratore di giustizia UM Fraddosio, peraltro de relato dello stesso ricorrente. Si ritiene dunque che il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza abbia dato adeguatamente ed esaurientemente conto della superiore efficacia dimostrativa delle prove così valorizzate, resa evidente dall'oggettività e dalla inequivoca significatività dei dati fattuali illustrati. In conclusione, non si apprezza il censurato vizio di violazione di legge processuale. 2. È infondato anche il secondo motivo di impugnazione, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'assenza di motivazione sui criteri per la determinazione della pena, della quale si lamenta l'eccessività, anche in rapporto al trattamento sanzionatorio dei coimputati. Si rileva che non risulta che nel processo di secondo grado il difensore del AN abbia richiesto le circostanze attenuanti generiche, prospettando utili elementi di valutazione sul punto. Vero è che spetta al giudice di valutare l'esistenza di eventuali situazioni valorizzabili in tale direzione, pur in assenza di sollecitazioni di parte;
tuttavia, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompa- gnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astratta- 6 -c9u mente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063). Del resto, nella vicenda in esame, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. rende implicitamente ragione della ritenuta gravità oggettiva del fatto, e la contestazione della recidiva infraquinquennale, seppure priva di effetti sulla concreta determinazione della pena, sottolinea sotto il profilo soggettivo la più spiccata colpevolezza dell'imputato, connotazioni entrambe antitetiche al riconoscimento ufficioso delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di indicazioni di elementi valorizzabili in senso opposto. Quanto alla determinazione della pena, si rileva che la pena base è stata fissata in anni nove di reclusione, dunque situandosi al di sotto della fascia mediana per il tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, il che autorizzava il giudice a non addentrarsi in specifiche motivazioni del trattamento sanzionatorio, che è stato giustificato con il richiamo generale ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La concreta determinazione della sanzione, peraltro, rientra nell'ambito della discrezionalità vincolata del giudice di merito, e non può essere riesaminata in sede di legittimità se rispondente ai parametri legali della materia. Infine, il richiamo a pretese disparità di trattamento con i coimputati non è conducente, dovendosi rilevare che NO e AT rispondevano di diversa ed autonoma vicenda, riqualificata nel reato di lesioni volontarie aggravate dall'uso di arma da sparo, e che la condotta processuale dei medesimi è stata diversamente orientata, avendo essi rinunciato ai motivi principali di appello, circostanza che è stata favorevolmente valutata dalla Corte territoriale che a ciò ha collegato il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 3 marzo 2021