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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12065/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Fallico Sonia, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 24.03.2025):
“- autorizzare i coniugi nata il [...] in [...]- Marocco (EE) e Parte_1
nato il [...] in [...]- Marocco (EE) a vivere separati, con l'obbligo del CP_1 reciproco rispetto;
-pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
-dare atto che le parti sono autosufficienti e pertanto non è richiesto il versamento di un assegno di mantenimento;
-dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
-una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 16/02/2022 celebrato in Sanremo (IM),
pagina 1 di 3 Atto n. 8 parte I anno 2022 tra nata il [...] in [...]- Marocco (EE), e Parte_1
nato il [...] in [...]- Marocco (EE); CP_1
-Vinte le spese”.
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in SANREMO il Parte_1 CP_1
16/02/2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 04/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 24.03.2025 avanti al Giudice Relatore, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata alla presenza del proprio difensore. La parte convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Il Giudice Relatore, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge convenuto e dichiarata la sua contumacia, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione appare accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni, dalle difese e domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Nulla si dispone in punto mantenimento dei coniugi, non essendo stata formulata alcuna domanda da parte dell'avente diritto.
Atteso che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
pagina 2 di 3 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12065/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Fallico Sonia, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 24.03.2025):
“- autorizzare i coniugi nata il [...] in [...]- Marocco (EE) e Parte_1
nato il [...] in [...]- Marocco (EE) a vivere separati, con l'obbligo del CP_1 reciproco rispetto;
-pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
-dare atto che le parti sono autosufficienti e pertanto non è richiesto il versamento di un assegno di mantenimento;
-dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
-una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 16/02/2022 celebrato in Sanremo (IM),
pagina 1 di 3 Atto n. 8 parte I anno 2022 tra nata il [...] in [...]- Marocco (EE), e Parte_1
nato il [...] in [...]- Marocco (EE); CP_1
-Vinte le spese”.
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in SANREMO il Parte_1 CP_1
16/02/2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 04/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 24.03.2025 avanti al Giudice Relatore, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata alla presenza del proprio difensore. La parte convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Il Giudice Relatore, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge convenuto e dichiarata la sua contumacia, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione appare accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni, dalle difese e domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Nulla si dispone in punto mantenimento dei coniugi, non essendo stata formulata alcuna domanda da parte dell'avente diritto.
Atteso che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
pagina 2 di 3 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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