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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 591/2024 tra
), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Lamezia Terme, via Milite Ignoto n. 37, presso lo studio degli avv.ti ROMANO
Federica e GUALTIERI Ramona, dalle quali è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
, in persona del pro-tempore; Controparte_1 CP_2
- resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.02.2024, esponeva di essere una docente Parte_1
assunta a tempo determinato con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo “S. Lucia” di Siracusa;
deduceva, altresì, di avere prestato servizio, alle dipendenze del , in virtù di una serie di contratti di lavoro Controparte_1
a tempo determinato, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche;
in particolare, dal 03.10.2019 al 30.06.2020 presso l'istituto Comprensivo “Archia” di
Siracusa, dal 23.09.2020 al 30.06.2021, presso l'Istituto Comprensivo “S. Chindemi “ di Siracusa, dal 30.09.2022 al 31.08.2023 presso l'Istituto Comprensivo “S. Lucia” di Siracusa e di essere attualmente in servizio, dall'01.09.2023 al 30.06.2024, presso l'Istituto Comprensivo “S. Lucia” di
Siracusa.
1 Evidenziava di non avere mai fruito, pur avendone diritto, della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Al riguardo lamentava, in particolare, la violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, considerando l'obbligo di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali valido per tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine (richiamando sul punto anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022); evidenziava che il diverso trattamento riservato ai lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato si pone in contrasto con quanto previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007; censurava, altresì, la violazione della clausola 6 dell'Accordo Quadro secondo cui i “datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, nonché la violazione del diritto all'accesso alla formazione professionale continua come sancito dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
richiamava, altresì, la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato il DPCM n. 32313 del
23 settembre 2015 nella parte in cui aveva escluso i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi, nonchè l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, con la quale la Corte di giustizia UE aveva dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma preclusiva per i docenti precari del diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto della ricorrente alla percezione del beneficio economico di
€ 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e di condannare il al riconoscimento del beneficio stesso come previsto dalla normativa in CP_3
vigore.
L'amministrazione convenuta, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 05.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
che, benchè regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Va evidenziato che la presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, affrontato da numerose pronunce di questo Tribunale, cui - per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale - può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione (per la giurisprudenza di merito v. Tribunale di
Milano sentenza n. 3770/2023 dell'8.11.2023, sentenza n. 3761/2024 del 24.7.2024; Tribunale di
Teramo sentenza n. 147/2024 del 21.2.2024; Tribunale di Catania sentenza n. 3929/2022 del
15.11.2022, sentenza n. 3798/2022 del 9.11.2022, sentenza n. 138/2023 del 17.1.2023; sentenza n.
4852/2023 dell'1.12.2023, sentenza n. 4800/2023 del 29.11.2023).
In punto di diritto, giova richiamare la normativa istitutiva della Carta Docente, cioè l'art. 1, comma
121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_1
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
La lettera della norma prevede, quindi, che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di formazione, di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della
3 Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte
Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez.
VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche
4 inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato
e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...» (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“ 35. Nel caso di specie (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…”.
“38. La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
5 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45)”. Persona_4
In sintesi, ad avviso della Corte non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali. L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento
Ne deriva che, sussistendo nel caso di specie l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e non potendo tale contrasto che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Infine, e solo per completezza si osserva che nelle more del giudizio lo Stato Italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 D.L. 69/2023, per il quale
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte ,e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale della
Suprema Corte, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie deve affermarsi, come del resto ormai pacificamente ammesso dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2022/2023 e 2023/2024 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il
6 diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La comparabilità del servizio della parte ricorrente a quella propria di un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, anche dalla documentazione in atti.
Dalla disamina dei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente con l'Amministrazione convenuta si evince invero l'avvenuto espletamento del servizio da parte della stessa negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche, e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999.
Da quanto sopra esposto emerge che la prestazione lavorativa resa dalla in forza dei Parte_1
menzionati contratti a tempo determinato deve ritenersi assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non essendo rinvenibili, nell'ipotesi in esame, ragioni che giustifichino la disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale assunto è stato confermato dalla recente sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del
Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». CP_1
Alla luce delle superiori premesse, deve, quindi, riconoscersi il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2022/2023 e 2023/2024.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”. Avendo la ricorrente
7 dichiarato di essere iscritta nelle GPS relative agli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, producendo la relativa istanza, deve ritenersi provato tale requisito.
Ciò posto, ai fini dell'emissione del comando contenuto in dispositivo, reputa il Tribunale che la domanda attorea debba essere qualificata come domanda diretta ad ottenere la consegna della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente, contenente l'importo nominale corrispondente alla moltiplicazione del beneficio economico di euro 500,00 per il numero di annualità di docenza effettuata.
La ricorrente, infatti, nel caso di specie ha richiesto il riconoscimento del beneficio economico attribuito ai docenti di ruolo e, dunque, il riconoscimento del medesimo beneficio che le sarebbe spettato qualora, negli anni in cui ha prestato servizio quale docente assunta con contratti a tempo determinato, l'amministrazione scolastica le avesse riconosciuto, al pari dei docenti di ruolo, di godere della carta per l'aggiornamento e la formazione professionale.
Tale soluzione trova conferma nell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, sopra riportato, dalla cui lettura si evince che, come previsto dallo stesso legislatore, il beneficio per cui è causa non vada erogato in favore dei docenti di ruolo mediante il versamento diretto di una somma di denaro, ma attraverso la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile con vincolo di destinazione coerentemente con la finalità formativa per l'acquisto di beni e servizi volti all'aggiornamento professionale e meglio indicati nel comma 121.
Ne discende che il deve essere condannato agli adempimenti conseguenti Controparte_1
al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni già garantite ai docenti di ruolo.
In applicazione del principio della soccombenza, il va Controparte_1
condannato alla rifusione, in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa e tenendo conto della serialità contenzioso (evincibile dalla copiosa giurisprudenza sopra citata) che impone la liquidazione secondo i valori di minimi di ciascuna fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024;
- per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei
8 termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 2.000,00;
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che liquida in complessivi euro 700,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 7 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 591/2024 tra
), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Lamezia Terme, via Milite Ignoto n. 37, presso lo studio degli avv.ti ROMANO
Federica e GUALTIERI Ramona, dalle quali è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
, in persona del pro-tempore; Controparte_1 CP_2
- resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.02.2024, esponeva di essere una docente Parte_1
assunta a tempo determinato con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo “S. Lucia” di Siracusa;
deduceva, altresì, di avere prestato servizio, alle dipendenze del , in virtù di una serie di contratti di lavoro Controparte_1
a tempo determinato, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche;
in particolare, dal 03.10.2019 al 30.06.2020 presso l'istituto Comprensivo “Archia” di
Siracusa, dal 23.09.2020 al 30.06.2021, presso l'Istituto Comprensivo “S. Chindemi “ di Siracusa, dal 30.09.2022 al 31.08.2023 presso l'Istituto Comprensivo “S. Lucia” di Siracusa e di essere attualmente in servizio, dall'01.09.2023 al 30.06.2024, presso l'Istituto Comprensivo “S. Lucia” di
Siracusa.
1 Evidenziava di non avere mai fruito, pur avendone diritto, della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Al riguardo lamentava, in particolare, la violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, considerando l'obbligo di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali valido per tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine (richiamando sul punto anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022); evidenziava che il diverso trattamento riservato ai lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato si pone in contrasto con quanto previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007; censurava, altresì, la violazione della clausola 6 dell'Accordo Quadro secondo cui i “datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, nonché la violazione del diritto all'accesso alla formazione professionale continua come sancito dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
richiamava, altresì, la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato il DPCM n. 32313 del
23 settembre 2015 nella parte in cui aveva escluso i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi, nonchè l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, con la quale la Corte di giustizia UE aveva dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma preclusiva per i docenti precari del diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto della ricorrente alla percezione del beneficio economico di
€ 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e di condannare il al riconoscimento del beneficio stesso come previsto dalla normativa in CP_3
vigore.
L'amministrazione convenuta, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 05.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
che, benchè regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Va evidenziato che la presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, affrontato da numerose pronunce di questo Tribunale, cui - per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale - può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione (per la giurisprudenza di merito v. Tribunale di
Milano sentenza n. 3770/2023 dell'8.11.2023, sentenza n. 3761/2024 del 24.7.2024; Tribunale di
Teramo sentenza n. 147/2024 del 21.2.2024; Tribunale di Catania sentenza n. 3929/2022 del
15.11.2022, sentenza n. 3798/2022 del 9.11.2022, sentenza n. 138/2023 del 17.1.2023; sentenza n.
4852/2023 dell'1.12.2023, sentenza n. 4800/2023 del 29.11.2023).
In punto di diritto, giova richiamare la normativa istitutiva della Carta Docente, cioè l'art. 1, comma
121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_1
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
La lettera della norma prevede, quindi, che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di formazione, di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della
3 Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte
Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez.
VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche
4 inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato
e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...» (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“ 35. Nel caso di specie (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…”.
“38. La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
5 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45)”. Persona_4
In sintesi, ad avviso della Corte non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali. L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento
Ne deriva che, sussistendo nel caso di specie l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e non potendo tale contrasto che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Infine, e solo per completezza si osserva che nelle more del giudizio lo Stato Italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 D.L. 69/2023, per il quale
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte ,e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale della
Suprema Corte, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie deve affermarsi, come del resto ormai pacificamente ammesso dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2022/2023 e 2023/2024 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il
6 diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La comparabilità del servizio della parte ricorrente a quella propria di un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, anche dalla documentazione in atti.
Dalla disamina dei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente con l'Amministrazione convenuta si evince invero l'avvenuto espletamento del servizio da parte della stessa negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche, e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999.
Da quanto sopra esposto emerge che la prestazione lavorativa resa dalla in forza dei Parte_1
menzionati contratti a tempo determinato deve ritenersi assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non essendo rinvenibili, nell'ipotesi in esame, ragioni che giustifichino la disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale assunto è stato confermato dalla recente sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del
Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». CP_1
Alla luce delle superiori premesse, deve, quindi, riconoscersi il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2022/2023 e 2023/2024.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”. Avendo la ricorrente
7 dichiarato di essere iscritta nelle GPS relative agli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, producendo la relativa istanza, deve ritenersi provato tale requisito.
Ciò posto, ai fini dell'emissione del comando contenuto in dispositivo, reputa il Tribunale che la domanda attorea debba essere qualificata come domanda diretta ad ottenere la consegna della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente, contenente l'importo nominale corrispondente alla moltiplicazione del beneficio economico di euro 500,00 per il numero di annualità di docenza effettuata.
La ricorrente, infatti, nel caso di specie ha richiesto il riconoscimento del beneficio economico attribuito ai docenti di ruolo e, dunque, il riconoscimento del medesimo beneficio che le sarebbe spettato qualora, negli anni in cui ha prestato servizio quale docente assunta con contratti a tempo determinato, l'amministrazione scolastica le avesse riconosciuto, al pari dei docenti di ruolo, di godere della carta per l'aggiornamento e la formazione professionale.
Tale soluzione trova conferma nell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, sopra riportato, dalla cui lettura si evince che, come previsto dallo stesso legislatore, il beneficio per cui è causa non vada erogato in favore dei docenti di ruolo mediante il versamento diretto di una somma di denaro, ma attraverso la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile con vincolo di destinazione coerentemente con la finalità formativa per l'acquisto di beni e servizi volti all'aggiornamento professionale e meglio indicati nel comma 121.
Ne discende che il deve essere condannato agli adempimenti conseguenti Controparte_1
al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni già garantite ai docenti di ruolo.
In applicazione del principio della soccombenza, il va Controparte_1
condannato alla rifusione, in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa e tenendo conto della serialità contenzioso (evincibile dalla copiosa giurisprudenza sopra citata) che impone la liquidazione secondo i valori di minimi di ciascuna fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024;
- per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei
8 termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 2.000,00;
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che liquida in complessivi euro 700,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 7 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta
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