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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 1580/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
11/07/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/06/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARINELLI ROBERTO, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
FRANCESCO IOVINO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in BARLAD (Romania) il 13/0972008 dal quale non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di Legge.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
3. Disporre che nessun assegno di mantenimento venga reciprocamente disposto tra i coniugi.
4. Compensare tra le parti le spese del giudizio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza dell'11/07/2025; 1 rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023); rilevato che la causa vada rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato Parte_1 Parte_2 il 12/06/1965 in PIGNATARO MAGGIORE;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGNATARO MAGGIORE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte I, serie C, anno 2009);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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