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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2424 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Minciotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via G.
D'Annunzio n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisa Righi e Cristhia Falchetti Ballerani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Terni, Via Cesare Bazzani n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Alessandro Minciotti, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. accertare e dichiarare che in data 21.10.2017 l'attrice ha subito, quale studente dell'Istituto
Professionale “Sandro Pertini” di Terni e all'interno dello stesso, un infortunio a seguito di scivolata e caduta con urto con il mobile in metallo sito all'interno del laboratorio e lungo il percorso di entrata-uscita da esso;
2. accertare e dichiarare che
l'attrice, a causa dell'infortunio subito, presenta un grado di invalidità permanente – danno biologico – pari al 32%, come riconosciuto dal CTU;
3. accertare e dichiarare che, a causa del predetto infortunio, in relazione alla polizza contratta dall'Istituto scolastico con la convenuta nonché all'allegato alla stessa polizza n. 582/16/1089, stante il premio pro capite complessivo pattuito tra le stesse parti contraenti, devono trovare applicazione, in favore dell'attrice, le garanzie previste nella colonna “A” della Tabella invalidità permanente/danno biologico che risulta inserita nel suddetto allegato;
4. accertare e dichiarare, quindi, che per il danno subito dall'attrice la somma garantita è pari ad €. 54.900,00, a cui devono aggiungersi le ulteriori garanzie previste sempre nella colonna “A” della “Tabella delle prestazioni e dei premi per le rispettive combinazioni” e più precisamente: 1) rimborso spese mediche da infortunio pari a €. 2.190,40 2) diaria da ricovero pari a €. 960,00; 3) indennità di assenza per €. 90,00; 4) Diaria da gesso pari a €. 1.320,00. Per un totale così complessivo pari €. 59.460,40, oltre gli interessi di legge;
5. per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione, in favore dell'attrice, della suddetta somma, ovvero in quella diversa somma che il giudice vorrà liquidare secondo giustizia, anche nell'ipotesi di riconoscimento di un concorso colposo della danneggiata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
6. con vittoria di spese
e competenze legali, come da nota spese allegata.”.
- Gli avv.ti Elisa Righi e Cristhia Falchetti Ballerani, per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: in via principale, rigettare la domanda attorea per non essere ravvisabile un infortunio indennizzabile a termini di polizza;
in subordine, limitare il quantum spettante al minor importo che sarà accertato di giustizia, tenuto conto dei limiti di polizza illustrati in premessa ed applicati i parametri di liquidazione e i massimali di cui alla “Tabella delle Prestazioni - TIPE 16-17” e alla “Tabella delle prestazioni e dei premi per le rispettive combinazioni - TAPRE 16-17”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/10/2022, conveniva in Parte_1 giudizio la Controparte_1 lamentando la mancata corresponsione dell'indennizzo dovutole – in forza della polizza “Sì
Scuola Prima” stipulata con l'IPSIA “Sandro Pertini” di Terni – in relazione all'infortunio subito alle ore 10:20 circa del 21/10/2017, quando, mentre era insieme ai suoi compagni della classe 3°/PIA e alla prof.ssa nel laboratorio “Moda Uno” per lo Persona_1 svolgimento di un'esperienza tecnico-pratica, si era alzata (con il permesso della docente) per andare in bagno e, nell'approssimarsi alla porta di uscita del laboratorio, era scivolata ed era caduta in terra, urtando con il braccio destro contro un mobile in metallo e procurandosi in tal modo gravi lesioni (tra cui una frattura scomposta dell'omero destro) poi trattate anche chirurgicamente presso l'Ospedale di Narni. L'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 154.560,00 (di cui: € 150.000,00, in base alla colonna A della tabella “invalidità permanente/danno biologico” allegata alla polizza, a titolo di indennizzo per il danno biologico da invalidità permanente del 45%; € 2.190,40 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio; € 960,00 a titolo di diaria da ricovero per dodici giorni;
€ 90,00 a titolo di indennità di assenza;
ed € 1.320,00 a titolo di diaria da gesso) oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Con comparsa depositata in data 18/01/2023 si costituiva la Controparte_1
la quale eccepiva l'inoperatività della garanzia in quanto l'NN era caduta – come
[...] da lei stesso riferito nell'immediatezza alla prof.ssa – a causa di un capogiro, sicché Per_1
l'evento non rientrava tra gli infortuni dovuti a “causa fortuita, violenta ed esterna” (coperti dalla polizza), stante anche l'espressa esclusione, a norma dell'art. 25 delle condizioni generali di contratto, dell'indennizzabilità degli infortuni “conseguenza di un malore dell'assicurato”. La convenuta contestava anche l'avversa quantificazione dell'invalidità permanente, rilevando inoltre che la diaria da gesso non era dovuta (in quanto non cumulabile, ai sensi dell'art. 20/H delle condizioni generali di contratto) o andava quantomeno ridotta nella misura del 50% (poiché riferita ad ingessatura relativa ad un arto superiore), e concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea o, in subordine, per il suo accoglimento nella minor misura spettante in base alla reale entità delle lesioni ed ai limiti di polizza.
All'esito della prima udienza, del successivo deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 17/12/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Come noto, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi, è onere dell'assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (v. da ultimo Cass. 6954/2024).
Ne consegue che, nel caso in esame, ai fini dell'operatività della garanzia, sull'attrice gravava soltanto l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'evento occorso ad una causa fortuita, violenta ed esterna, mentre era la compagnia assicuratrice a dover fornire la prova della sussistenza del rischio escluso, e cioè del fatto che l'NN fosse in realtà caduta in conseguenza di un malore.
A tal proposito, non vi è dubbio che dall'istruttoria espletata sia emersa la conferma della riconducibilità dell'infortunio ad una causa fortuita, violenta ed esterna, tale essendo la caduta accidentale e inaspettata dell'NN (v. ex multis Trib. Torino 6 febbraio 2023, Trib. Belluno
24 maggio 2022 e Trib. Cosenza 4 dicembre 2020), sulla cui effettiva verificazione, invero, non vi è mai stata contestazione tra le parti.
Quanto, poi, alle effettive cause di tale caduta, la tesi della convenuta secondo cui l'NN sarebbe caduta in conseguenza di un capogiro trova conforto unicamente nella deposizione della testimone la quale, tuttavia, pur non essendo incapace a testimoniare Persona_1 ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (v. in proposito Cass. 28877/2022), non può considerarsi pienamente attendibile, non solo in ragione dell'interesse di fatto di cui comunque la stessa è titolare in relazione alla vicenda (al fine di scongiurare qualsiasi rilievo nei suoi confronti di un'eventuale culpa in vigilando potenzialmente rilevante in altra sede), ma anche per le contraddizioni emerse nelle due dichiarazioni rese prima del giudizio alla compagnia assicurativa (alla quale aveva prima riferito che l'NN era caduta per un capogiro, e poi che l'NN era “scivolata”), rispetto alle quali la spiegazione fornita dalla stessa docente in sede di escussione testimoniale non appare del tutto convincente (v. il verbale dell'udienza del
06/12/2023, nella quale la teste ha risposto sul punto che “Nel dire (nella dichiarazione che mi viene mostrata, da me sottoscritta) che l'NN “scivolava” ho inteso semplicemente dire che cadeva in terra, senza alcun riferimento al fatto che il pavimento fosse scivoloso”).
D'altra parte, l'unica altra testimone oculare escussa sul punto – della cui attendibilità non vi
è invece ragione di dubitare, trattandosi di una compagna di classe dell'attrice senza alcun interesse anche di fatto nella vicenda – ha riferito che nel punto in cui l'attrice era caduta “vi erano dei pezzi di stoffa sul pavimento”, il che, unitamente al fatto che nella telefonata del giorno seguente la stessa attrice le ribadì di essere scivolata (senza far alcun riferimento ad un eventuale capogiro), induce a presumere che a causare la caduta sia stata proprio la presenza di pezzi di stoffa sul pavimento (v. Cass. 2595/2023 e Cass. 9140/2013, in casi analoghi relativi all'accertata presenza, nel punto della caduta del danneggiato, di calcinacci o di materiali di risulta).
Ne consegue che la eve essere senz'altro condannata Controparte_1 alla corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente valutata dal c.t.u. nella misura del 32% (ben potendo aderirsi a tale valutazione, stanti il recepimento della stessa da parte dell'attrice nei propri scritti conclusionali e la mancanza di osservazioni critiche da parte della compagnia convenuta: v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), indennizzo che, in base alla colonna A della tabella “invalidità permanente/danno biologico” allegata alla polizza, deve essere quantificato nella somma di € 54.900,00.
L'indennizzo per le spese mediche sostenute deve essere quantificato in € 500,00, in base alla condivisibile valutazione effettuata sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, con la quale anche il c.t.p. di parte attrice ha dichiarato di concordare.
All'attrice devono essere inoltre essere corrisposte le somme di € 90,00 per indennità di assenza e di € 960,00 per diaria da ricovero (€ 80,00 per ciascun giorno di ricovero, in base alla tabella di cui a pag. 10 della polizza in atti), mentre non è dovuta la diaria da gesso, non cumulabile con la diaria da ricovero in base alla chiara previsione contenuta nell'art. 20/H della sezione infortuni delle condizioni di assicurazione.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore di – a titolo di indennizzo Parte_1 dovuto per l'infortunio oggetto di causa in forza della polizza assicurativa in atti – della somma di € 56.450,00, oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 12/09/2019 (data della messa in mora) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (per la spettanza degli interessi compensativi sull'importo progressivamente rivalutato, v. Cass. 26362/2014), ed oltre ulteriori interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, dovendo peraltro precisarsi che il pagamento delle spese processuali da parte della convenuta, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovrà avvenire in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02 (v.
Cass. 136/2020, Cass. 9384/2018, Cass. 5819/2018, Cass. 18167/2016 e Cass. 7504/2011), senza che per tale ragione debba applicarsi la dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02
(v. la stessa Cass. 136/2020, nonché Cass. 64/2024 e Cass. 31928/2023).
Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della compagnia convenuta (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la
[...] al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 56.450,00, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione dal 12/09/2019 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi legali sino al saldo;
- condanna la Controparte_1 alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, che
[...] liquida in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento del predetto importo sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02;
- pone integralmente a carico della Controparte_1 le spese della c.t.u. nella misura liquidata con
[...] decreto emesso in corso di causa.
Terni, 10/02/2025 Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2424 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Minciotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via G.
D'Annunzio n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisa Righi e Cristhia Falchetti Ballerani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Terni, Via Cesare Bazzani n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Alessandro Minciotti, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. accertare e dichiarare che in data 21.10.2017 l'attrice ha subito, quale studente dell'Istituto
Professionale “Sandro Pertini” di Terni e all'interno dello stesso, un infortunio a seguito di scivolata e caduta con urto con il mobile in metallo sito all'interno del laboratorio e lungo il percorso di entrata-uscita da esso;
2. accertare e dichiarare che
l'attrice, a causa dell'infortunio subito, presenta un grado di invalidità permanente – danno biologico – pari al 32%, come riconosciuto dal CTU;
3. accertare e dichiarare che, a causa del predetto infortunio, in relazione alla polizza contratta dall'Istituto scolastico con la convenuta nonché all'allegato alla stessa polizza n. 582/16/1089, stante il premio pro capite complessivo pattuito tra le stesse parti contraenti, devono trovare applicazione, in favore dell'attrice, le garanzie previste nella colonna “A” della Tabella invalidità permanente/danno biologico che risulta inserita nel suddetto allegato;
4. accertare e dichiarare, quindi, che per il danno subito dall'attrice la somma garantita è pari ad €. 54.900,00, a cui devono aggiungersi le ulteriori garanzie previste sempre nella colonna “A” della “Tabella delle prestazioni e dei premi per le rispettive combinazioni” e più precisamente: 1) rimborso spese mediche da infortunio pari a €. 2.190,40 2) diaria da ricovero pari a €. 960,00; 3) indennità di assenza per €. 90,00; 4) Diaria da gesso pari a €. 1.320,00. Per un totale così complessivo pari €. 59.460,40, oltre gli interessi di legge;
5. per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione, in favore dell'attrice, della suddetta somma, ovvero in quella diversa somma che il giudice vorrà liquidare secondo giustizia, anche nell'ipotesi di riconoscimento di un concorso colposo della danneggiata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
6. con vittoria di spese
e competenze legali, come da nota spese allegata.”.
- Gli avv.ti Elisa Righi e Cristhia Falchetti Ballerani, per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: in via principale, rigettare la domanda attorea per non essere ravvisabile un infortunio indennizzabile a termini di polizza;
in subordine, limitare il quantum spettante al minor importo che sarà accertato di giustizia, tenuto conto dei limiti di polizza illustrati in premessa ed applicati i parametri di liquidazione e i massimali di cui alla “Tabella delle Prestazioni - TIPE 16-17” e alla “Tabella delle prestazioni e dei premi per le rispettive combinazioni - TAPRE 16-17”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/10/2022, conveniva in Parte_1 giudizio la Controparte_1 lamentando la mancata corresponsione dell'indennizzo dovutole – in forza della polizza “Sì
Scuola Prima” stipulata con l'IPSIA “Sandro Pertini” di Terni – in relazione all'infortunio subito alle ore 10:20 circa del 21/10/2017, quando, mentre era insieme ai suoi compagni della classe 3°/PIA e alla prof.ssa nel laboratorio “Moda Uno” per lo Persona_1 svolgimento di un'esperienza tecnico-pratica, si era alzata (con il permesso della docente) per andare in bagno e, nell'approssimarsi alla porta di uscita del laboratorio, era scivolata ed era caduta in terra, urtando con il braccio destro contro un mobile in metallo e procurandosi in tal modo gravi lesioni (tra cui una frattura scomposta dell'omero destro) poi trattate anche chirurgicamente presso l'Ospedale di Narni. L'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 154.560,00 (di cui: € 150.000,00, in base alla colonna A della tabella “invalidità permanente/danno biologico” allegata alla polizza, a titolo di indennizzo per il danno biologico da invalidità permanente del 45%; € 2.190,40 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio; € 960,00 a titolo di diaria da ricovero per dodici giorni;
€ 90,00 a titolo di indennità di assenza;
ed € 1.320,00 a titolo di diaria da gesso) oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Con comparsa depositata in data 18/01/2023 si costituiva la Controparte_1
la quale eccepiva l'inoperatività della garanzia in quanto l'NN era caduta – come
[...] da lei stesso riferito nell'immediatezza alla prof.ssa – a causa di un capogiro, sicché Per_1
l'evento non rientrava tra gli infortuni dovuti a “causa fortuita, violenta ed esterna” (coperti dalla polizza), stante anche l'espressa esclusione, a norma dell'art. 25 delle condizioni generali di contratto, dell'indennizzabilità degli infortuni “conseguenza di un malore dell'assicurato”. La convenuta contestava anche l'avversa quantificazione dell'invalidità permanente, rilevando inoltre che la diaria da gesso non era dovuta (in quanto non cumulabile, ai sensi dell'art. 20/H delle condizioni generali di contratto) o andava quantomeno ridotta nella misura del 50% (poiché riferita ad ingessatura relativa ad un arto superiore), e concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea o, in subordine, per il suo accoglimento nella minor misura spettante in base alla reale entità delle lesioni ed ai limiti di polizza.
All'esito della prima udienza, del successivo deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 17/12/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Come noto, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi, è onere dell'assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (v. da ultimo Cass. 6954/2024).
Ne consegue che, nel caso in esame, ai fini dell'operatività della garanzia, sull'attrice gravava soltanto l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'evento occorso ad una causa fortuita, violenta ed esterna, mentre era la compagnia assicuratrice a dover fornire la prova della sussistenza del rischio escluso, e cioè del fatto che l'NN fosse in realtà caduta in conseguenza di un malore.
A tal proposito, non vi è dubbio che dall'istruttoria espletata sia emersa la conferma della riconducibilità dell'infortunio ad una causa fortuita, violenta ed esterna, tale essendo la caduta accidentale e inaspettata dell'NN (v. ex multis Trib. Torino 6 febbraio 2023, Trib. Belluno
24 maggio 2022 e Trib. Cosenza 4 dicembre 2020), sulla cui effettiva verificazione, invero, non vi è mai stata contestazione tra le parti.
Quanto, poi, alle effettive cause di tale caduta, la tesi della convenuta secondo cui l'NN sarebbe caduta in conseguenza di un capogiro trova conforto unicamente nella deposizione della testimone la quale, tuttavia, pur non essendo incapace a testimoniare Persona_1 ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (v. in proposito Cass. 28877/2022), non può considerarsi pienamente attendibile, non solo in ragione dell'interesse di fatto di cui comunque la stessa è titolare in relazione alla vicenda (al fine di scongiurare qualsiasi rilievo nei suoi confronti di un'eventuale culpa in vigilando potenzialmente rilevante in altra sede), ma anche per le contraddizioni emerse nelle due dichiarazioni rese prima del giudizio alla compagnia assicurativa (alla quale aveva prima riferito che l'NN era caduta per un capogiro, e poi che l'NN era “scivolata”), rispetto alle quali la spiegazione fornita dalla stessa docente in sede di escussione testimoniale non appare del tutto convincente (v. il verbale dell'udienza del
06/12/2023, nella quale la teste ha risposto sul punto che “Nel dire (nella dichiarazione che mi viene mostrata, da me sottoscritta) che l'NN “scivolava” ho inteso semplicemente dire che cadeva in terra, senza alcun riferimento al fatto che il pavimento fosse scivoloso”).
D'altra parte, l'unica altra testimone oculare escussa sul punto – della cui attendibilità non vi
è invece ragione di dubitare, trattandosi di una compagna di classe dell'attrice senza alcun interesse anche di fatto nella vicenda – ha riferito che nel punto in cui l'attrice era caduta “vi erano dei pezzi di stoffa sul pavimento”, il che, unitamente al fatto che nella telefonata del giorno seguente la stessa attrice le ribadì di essere scivolata (senza far alcun riferimento ad un eventuale capogiro), induce a presumere che a causare la caduta sia stata proprio la presenza di pezzi di stoffa sul pavimento (v. Cass. 2595/2023 e Cass. 9140/2013, in casi analoghi relativi all'accertata presenza, nel punto della caduta del danneggiato, di calcinacci o di materiali di risulta).
Ne consegue che la eve essere senz'altro condannata Controparte_1 alla corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente valutata dal c.t.u. nella misura del 32% (ben potendo aderirsi a tale valutazione, stanti il recepimento della stessa da parte dell'attrice nei propri scritti conclusionali e la mancanza di osservazioni critiche da parte della compagnia convenuta: v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), indennizzo che, in base alla colonna A della tabella “invalidità permanente/danno biologico” allegata alla polizza, deve essere quantificato nella somma di € 54.900,00.
L'indennizzo per le spese mediche sostenute deve essere quantificato in € 500,00, in base alla condivisibile valutazione effettuata sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, con la quale anche il c.t.p. di parte attrice ha dichiarato di concordare.
All'attrice devono essere inoltre essere corrisposte le somme di € 90,00 per indennità di assenza e di € 960,00 per diaria da ricovero (€ 80,00 per ciascun giorno di ricovero, in base alla tabella di cui a pag. 10 della polizza in atti), mentre non è dovuta la diaria da gesso, non cumulabile con la diaria da ricovero in base alla chiara previsione contenuta nell'art. 20/H della sezione infortuni delle condizioni di assicurazione.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore di – a titolo di indennizzo Parte_1 dovuto per l'infortunio oggetto di causa in forza della polizza assicurativa in atti – della somma di € 56.450,00, oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 12/09/2019 (data della messa in mora) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (per la spettanza degli interessi compensativi sull'importo progressivamente rivalutato, v. Cass. 26362/2014), ed oltre ulteriori interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, dovendo peraltro precisarsi che il pagamento delle spese processuali da parte della convenuta, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovrà avvenire in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02 (v.
Cass. 136/2020, Cass. 9384/2018, Cass. 5819/2018, Cass. 18167/2016 e Cass. 7504/2011), senza che per tale ragione debba applicarsi la dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02
(v. la stessa Cass. 136/2020, nonché Cass. 64/2024 e Cass. 31928/2023).
Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della compagnia convenuta (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la
[...] al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 56.450,00, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione dal 12/09/2019 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi legali sino al saldo;
- condanna la Controparte_1 alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, che
[...] liquida in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento del predetto importo sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02;
- pone integralmente a carico della Controparte_1 le spese della c.t.u. nella misura liquidata con
[...] decreto emesso in corso di causa.
Terni, 10/02/2025 Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)