Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5582
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Sentenza 5 giugno 2025

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Il Tribunale di Napoli, Sezione XI Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dalla Curatela Fallimentare, in qualità di successore processuale della società attrice originaria, nei confronti dei convenuti, avente ad oggetto la nullità di un contratto di compravendita stipulato in data 14 settembre 2011. La parte attrice ha dedotto la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 e 1344 c.c. per illiceità della causa, sostenendo che il bene compravenduto, un'unità immobiliare adibita a residence all'interno del complesso "Green Village", fosse soggetto al vincolo di destinazione al godimento plurimo turnario previsto dalla legge regionale Campania n. 16/2000, configurando pertanto una vendita di quota di multiproprietà indeterminata e indeterminabile, anziché la piena proprietà dell'immobile. Ha altresì richiesto la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione mensile e le spese di lite. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente chiesto la chiamata in causa di un terzo per essere manlevati, e nel merito hanno domandato il rigetto della domanda attrice, evidenziando l'acquisto dell'immobile per avviarvi un'attività turistico-ricettiva, chiedendo altresì il risarcimento dei danni e l'autorizzazione a trattenere l'immobile fino all'estinzione di un controcredito. Il processo ha subito diverse interruzioni e riassunzioni a causa del fallimento della società attrice e della successiva riapertura dello stesso.

Il Tribunale, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per omessa riassunzione, ritenendo che la gestione dei beni sottoposti a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, spetti all'Amministrazione Giudiziaria, e che la riassunzione da parte della Curatela fosse corretta a seguito del dissequestro del compendio immobiliare. Ha altresì rigettato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, poiché la controversia verteva in materia contrattuale e non di diritti reali, e ha escluso la sussistenza delle condizioni per autorizzare la chiamata in causa della banca mutuante. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda di nullità del contratto di compravendita, ritenendo che l'immobile fosse vincolato alla destinazione turistico-ricettiva e al godimento plurimo turnario, come espressamente previsto dai titoli edilizi e dal regolamento di comunione, configurando quindi una vendita di quota di multiproprietà nulla per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 c.c. e per illiceità della causa ex art. 1344 c.c., in quanto l'atto tentava di coprire una vendita non consentita dalla destinazione urbanistica. Di conseguenza, ha ordinato l'annotazione della sentenza ai registri immobiliari. Quanto alle domande accessorie, ha condannato i convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione, quantificata in € 70,00 mensili dal 3 ottobre 2017, oltre interessi. La domanda riconvenzionale dei convenuti per la restituzione del prezzo è stata dichiarata improcedibile nella parte eccedente l'importo necessario a compensare il credito dell'attrice, in quanto l'accertamento dei crediti nei confronti del fallimento è di competenza esclusiva del Giudice Delegato. Operata la compensazione tra i crediti reciproci, è residuato un credito dei convenuti per € 123.015,00. Le spese di lite sono state poste a carico dei convenuti, liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5582
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 5582
    Data del deposito : 5 giugno 2025

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