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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2633 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Luca Gencarelli e Antonio Nappi;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionario dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1
instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative al ticket sanitario.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 9/12/2024, in sede di conferimento dell'incarico e di giuramento del CTU, era stata fissata la data del 2/01/2025 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU, Dott. ne informava il giudicante. Persona_1
Veniva fissata l'udienza del 24/2/2025 cui nessuno compariva e la procedura veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. all'odierna udienza cui compariva il procuratore di parte ricorrente ed insisteva nella richiesta di fissazione di una nuova visita peritale sulla scorta di una certificazione esibita in udienza e non ancora prodotta in atti.
Risulta ingiustificata la mancata presenza alla visita peritale della ricorrente che a sostegno esibiva una certificazione medica mai prodotta in giudizio, comunque, esibita soltanto all'udienza odierna.
Ritiene questo giudicante che detto comportamento, in sede giudiziaria, determini implicitamente il disinteresse della parte alla procedura incardinata.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 17 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2633 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Luca Gencarelli e Antonio Nappi;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionario dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1
instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative al ticket sanitario.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 9/12/2024, in sede di conferimento dell'incarico e di giuramento del CTU, era stata fissata la data del 2/01/2025 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU, Dott. ne informava il giudicante. Persona_1
Veniva fissata l'udienza del 24/2/2025 cui nessuno compariva e la procedura veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. all'odierna udienza cui compariva il procuratore di parte ricorrente ed insisteva nella richiesta di fissazione di una nuova visita peritale sulla scorta di una certificazione esibita in udienza e non ancora prodotta in atti.
Risulta ingiustificata la mancata presenza alla visita peritale della ricorrente che a sostegno esibiva una certificazione medica mai prodotta in giudizio, comunque, esibita soltanto all'udienza odierna.
Ritiene questo giudicante che detto comportamento, in sede giudiziaria, determini implicitamente il disinteresse della parte alla procedura incardinata.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 17 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari