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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13819/2024 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13819 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 13 febbraio 2025
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
( ) e , nata a [...], il [...], residente in C.F._1 Parte_2
Catanzaro (CZ), in viale dei Normanni n. 149 ( ), rappresentati e difesi dagli C.F._2
Avv. Dario Gareri e Domenico Sorace, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in
Vibo Valentia, via Accademie Vibonesi n. 2;
- opponenti
E
con sede in Piazza Guglielmo Marconi, 25 (CF: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Gaetano Alessi e
Rosario Livio Alessi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Monte Zebio,
28;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenendo in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 60/2024, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 29 gennaio 2024, per sentir “a)
Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo competente il Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo opposto;
b) In subordine, dichiarare l'insussistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, sia per carenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità e determinatezza del credito, sia con riferimento alla insussistenza, in capo agli opponenti ed allo stesso debitore principale, dello status sostanziale di imprenditore, con conseguente impossibilità di applicazione delle clausole di escussione immediata ed a semplice richiesta in quanto vessatorie ai sensi dell'art. 33 dlgs 205/2006. In conseguenza, annullare il decreto ingiuntivo opposto;
c) Nel merito, dichiarare l'insussistenza dei presupposti oggettivi per dar luogo all'azione in via di regresso, essendo le premesse dell'escussione da parte di come ampiamente precisato ad CP_2
Contr prive di consistenza giuridica e fattuale e totalmente sub judice, con riferimento all'opposizione immediatamente spiegata ed ancora oggi non decisa dall'Autorità competente. In conseguenza, annullare il decreto ingiuntivo opposto. d) Condanna a spese e competenze di giudizio…”.
Si costituiva la parte opposta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del
Tribunale di Roma a conoscere dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso da altro Tribunale ed ancora l'estinzione del giudizio per la tardività della sua iscrizione a ruolo.
In subordine, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione nel merito e concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale: 1) ai sensi dell' art. 163 bis. cpc. III° comma, anticipare la data della udienza di prima comparizione del 27.9.2024 a data più prossima anche per i provvedimenti dell'art. 648 cpc.; 2) concedere comunque la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19034.2023 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è comunque di facile e pronta soluzione. Nel merito: 1) confermare il decreto ingiuntivo 2) rigettare
l'opposizione proposta …; 3) in caso di deprecata revoca del decreto accertare e dichiarare che Contr
e sono comunque obbligati a rivalere la ell' importo di € Parte_1 Parte_2
85.911,24 ai sensi dell' art. 2 delle condizioni di polizza e dell' art. 1950 c.c.; 4) condannarli
2 conseguentemente al pagamento a favore della stessa di tale somma, maggiorata delle spese della fase monitoria nonché degli interessi ai sensi del Dlgs. 231.2002 e/o di mora dal 19.10.2023. Con vittoria di spese …”.
Il giudizio era rinviato all'udienza del 13 febbraio 2025, per la discussione sulla questione della sua improcedibilità in ragione della tardività della sua iscrizione a ruolo;
all'esito era trattenuto in decisione dal Giudice per la decisione nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c..
*********
L'opposizione è improcedibile.
Risulta documentalmente provata (ed è comunque incontestata) la circostanza che l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo sia stato notificato in data 15 marzo 2024 e che il procedimento sia stato iscritto a ruolo il successivo 27 marzo, oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, ritiene il giudicante di conformarsi sul punto (in quanto condivisibile), all'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 849 del 26/01/2000).
Ne discende la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, in via assorbente di ogni altra questione sollevata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 7.052, per compensi professionali (euro 1.276, per la fase di studio, euro 814, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 2.127, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
3 - condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida complessivi euro 7.052, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27/02/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13819 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 13 febbraio 2025
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
( ) e , nata a [...], il [...], residente in C.F._1 Parte_2
Catanzaro (CZ), in viale dei Normanni n. 149 ( ), rappresentati e difesi dagli C.F._2
Avv. Dario Gareri e Domenico Sorace, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in
Vibo Valentia, via Accademie Vibonesi n. 2;
- opponenti
E
con sede in Piazza Guglielmo Marconi, 25 (CF: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Gaetano Alessi e
Rosario Livio Alessi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Monte Zebio,
28;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenendo in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 60/2024, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 29 gennaio 2024, per sentir “a)
Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo competente il Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo opposto;
b) In subordine, dichiarare l'insussistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, sia per carenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità e determinatezza del credito, sia con riferimento alla insussistenza, in capo agli opponenti ed allo stesso debitore principale, dello status sostanziale di imprenditore, con conseguente impossibilità di applicazione delle clausole di escussione immediata ed a semplice richiesta in quanto vessatorie ai sensi dell'art. 33 dlgs 205/2006. In conseguenza, annullare il decreto ingiuntivo opposto;
c) Nel merito, dichiarare l'insussistenza dei presupposti oggettivi per dar luogo all'azione in via di regresso, essendo le premesse dell'escussione da parte di come ampiamente precisato ad CP_2
Contr prive di consistenza giuridica e fattuale e totalmente sub judice, con riferimento all'opposizione immediatamente spiegata ed ancora oggi non decisa dall'Autorità competente. In conseguenza, annullare il decreto ingiuntivo opposto. d) Condanna a spese e competenze di giudizio…”.
Si costituiva la parte opposta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del
Tribunale di Roma a conoscere dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso da altro Tribunale ed ancora l'estinzione del giudizio per la tardività della sua iscrizione a ruolo.
In subordine, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione nel merito e concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale: 1) ai sensi dell' art. 163 bis. cpc. III° comma, anticipare la data della udienza di prima comparizione del 27.9.2024 a data più prossima anche per i provvedimenti dell'art. 648 cpc.; 2) concedere comunque la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19034.2023 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è comunque di facile e pronta soluzione. Nel merito: 1) confermare il decreto ingiuntivo 2) rigettare
l'opposizione proposta …; 3) in caso di deprecata revoca del decreto accertare e dichiarare che Contr
e sono comunque obbligati a rivalere la ell' importo di € Parte_1 Parte_2
85.911,24 ai sensi dell' art. 2 delle condizioni di polizza e dell' art. 1950 c.c.; 4) condannarli
2 conseguentemente al pagamento a favore della stessa di tale somma, maggiorata delle spese della fase monitoria nonché degli interessi ai sensi del Dlgs. 231.2002 e/o di mora dal 19.10.2023. Con vittoria di spese …”.
Il giudizio era rinviato all'udienza del 13 febbraio 2025, per la discussione sulla questione della sua improcedibilità in ragione della tardività della sua iscrizione a ruolo;
all'esito era trattenuto in decisione dal Giudice per la decisione nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c..
*********
L'opposizione è improcedibile.
Risulta documentalmente provata (ed è comunque incontestata) la circostanza che l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo sia stato notificato in data 15 marzo 2024 e che il procedimento sia stato iscritto a ruolo il successivo 27 marzo, oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, ritiene il giudicante di conformarsi sul punto (in quanto condivisibile), all'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 849 del 26/01/2000).
Ne discende la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, in via assorbente di ogni altra questione sollevata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 7.052, per compensi professionali (euro 1.276, per la fase di studio, euro 814, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 2.127, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
3 - condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida complessivi euro 7.052, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27/02/2025
Il Giudice
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