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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 626/25 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 159/2025 emessa dal Tribunale di Genova – II Sezione Civile, in data 20/01/2025, pubblicata in data 20/01/2025, a definizione del procedimento recante R.G.N. 6841/2021, fra : C.F. ), nato a [...], res. Parte_1 C.F._1 in 69007 Saint Pierre (AO), Rue du Petit Saint Bernard n. 4, rappresentato e difeso, per giusta procura posta in calce all'atto di citazione 14/07/2021 di primo grado, dall'Avv. Roberta Quercioli ( ) del Foro di Genova, con elezione di domicilio presso il CodiceFiscale_2 suo studio sito in Genova (GE), Via San Lorenzo n. 21/23
-appellante – CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Federico Cuneo ( ) del Foro di CodiceFiscale_3 Genova, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Genova, Via Assarotti n. 42/16
- appellata-
avente a oggetto: risarcimento danni
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 19.11.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone: Respinge le domande formulate dall'attore ei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
Compensa integralmente le spese di lite. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1 Avverso tale pronuncia proponeva appello , lamentando l'erronea Parte_1 applicazione dell'art.2051 c.c., in relazione all'art.2697 c.c., con riferimento alla valutazione del materiale probatorio ed all'errata ricostruzione dei fatti. Costituitasi Parte appellata, questa ha contestato le doglianze avversarie, chiedendo, di fatto, la conferma della pronuncia appellata, in assenza di appello incidentale. In esito alla prima udienza, la Corte, con ordinanza 19.11.25, ha formulato proposta conciliativa, ex art.185bis c.p.c., nei termini che seguono “ …definizione della controversia: a) rinuncia al gravame;
b) rinuncia reciproca ad ogni pretesa comunque connessa ai fatti di causa;
c) spese di lite del gravame integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà da Parte dei Difensori”, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Con note scritte rispettivamente in data 11.12.25 e in data 15.12.25, sia Parte appellante, che Parte appellata hanno dichiarato, in rapporto all'udienza cartolare del 16.12.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì che la causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 159/2025 emessa dal Tribunale di Genova – II Sezione Civile, in data 20/01/2025, pubblicata in data 20/01/2025, a definizione del procedimento recante R.G.N. 6841/2021, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 17.12.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 159/2025 emessa dal Tribunale di Genova – II Sezione Civile, in data 20/01/2025, pubblicata in data 20/01/2025, a definizione del procedimento recante R.G.N. 6841/2021, fra : C.F. ), nato a [...], res. Parte_1 C.F._1 in 69007 Saint Pierre (AO), Rue du Petit Saint Bernard n. 4, rappresentato e difeso, per giusta procura posta in calce all'atto di citazione 14/07/2021 di primo grado, dall'Avv. Roberta Quercioli ( ) del Foro di Genova, con elezione di domicilio presso il CodiceFiscale_2 suo studio sito in Genova (GE), Via San Lorenzo n. 21/23
-appellante – CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Federico Cuneo ( ) del Foro di CodiceFiscale_3 Genova, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Genova, Via Assarotti n. 42/16
- appellata-
avente a oggetto: risarcimento danni
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 19.11.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone: Respinge le domande formulate dall'attore ei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
Compensa integralmente le spese di lite. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1 Avverso tale pronuncia proponeva appello , lamentando l'erronea Parte_1 applicazione dell'art.2051 c.c., in relazione all'art.2697 c.c., con riferimento alla valutazione del materiale probatorio ed all'errata ricostruzione dei fatti. Costituitasi Parte appellata, questa ha contestato le doglianze avversarie, chiedendo, di fatto, la conferma della pronuncia appellata, in assenza di appello incidentale. In esito alla prima udienza, la Corte, con ordinanza 19.11.25, ha formulato proposta conciliativa, ex art.185bis c.p.c., nei termini che seguono “ …definizione della controversia: a) rinuncia al gravame;
b) rinuncia reciproca ad ogni pretesa comunque connessa ai fatti di causa;
c) spese di lite del gravame integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà da Parte dei Difensori”, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Con note scritte rispettivamente in data 11.12.25 e in data 15.12.25, sia Parte appellante, che Parte appellata hanno dichiarato, in rapporto all'udienza cartolare del 16.12.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì che la causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 159/2025 emessa dal Tribunale di Genova – II Sezione Civile, in data 20/01/2025, pubblicata in data 20/01/2025, a definizione del procedimento recante R.G.N. 6841/2021, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 17.12.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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