TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/11/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel- dr. Alina Rossato - Giudice - dr. Luisa Bettio - Giudice -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 6167/2024 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1 nei confronti di
CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI congiunte delle parti all'udienza del 13.11.25 :
“ le parti chiedono la separazione alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_1 presso la madre;
2) Diritto di visita del padre, salvi diversi accordi:
- a settimane alternate, dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, oltre ad un pernotto infrasettimanale da concordarsi con la madre;
- nelle altre due settimane, due pernotti infrasettimanali da concordarsi con la madre;
- una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie (con l'alternanza del giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni); - tre gg consecutivi durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di pasquetta ad anni alterni);
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordar-si con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
3) Contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura complessiva di euro 350 al mese, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
4) Ripartizione delle spese straordinarie per il minore – secondo la disciplina del Protocollo adottato da Questo Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
5) Assegno unico in favore della madre”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo - premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in ROMANIA il 8.08.12 con che CP_1 dall'unione è nato un figlio, ancora minorenne;
che l'unione coniugale è entrata irrimediabilmente in crisi e la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile - adiva l'intestato Tribunale affinché dichiarasse la separazione dei coniugi con i provvedimenti consequenziali riguardo alla prole.
Il resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13.11.25 il resistente compariva personalmente e, previo conferimento del mandato al procuratore della ricorrente, le parti raggiungevano l'accordo di cui in epigrafe , chiedendone l'omologazione da parte del Tribunale.
Conseguentemente il GD tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente deve accertarsi, con riferimento alla domanda di separazione dei coniugi, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 co 1 lett. a) Reg. (CE) n. 2201/2003
(cd. Regolamento Bruxelles II bis) in quanto giudice del luogo di residenza abituale dei coniugi, nonché l'applicabilità della legge italiana in assenza di una accordo dei coniugi ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) Reg. (UE) n.
1259/2010 (cd. Regolamento Roma III).
Quanto invece alla domanda di affidamento e mantenimento della figlia minore, deve accertarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi della disposizione di cui all'art. 8 ) Reg. (CE) n. 2201/2003 (cd.
Regolamento Bruxelles II bis) in quanto giudice del luogo di residenza abituale della minore, mentre, quanto alla legge applicabile alla responsabilità genitoriale, trattasi della legge italiana, richiamata dall'art. 16 della Convenzione dell'Aja del 19-10-1996 (ratificata dall'Italia con l. 18-6-
2015 n. 101, che rinvia direttamente alla legge dello stato di residenza abituale del minore).
Infine, con riferimento alle domande di contenuto alimentare la giurisdizione sussiste in forza dell'art. 3 Reg. (UE) n. 4/2009, in considerazione della residenza in Italia sia del convenuto che del creditore della prestazione alimentare e comunque in forza della proroga di giurisdizione di cui all'art. 5 del regolamento. Alle medesime domande di contenuto alimentare è applicabile la legge italiana in forza dell'art. 3 del protocollo dell'Aja del 23-
11-2007, quale legge dello stato di residenza abituale del creditore.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistano i presupposti previsti dalla legge italiana per dichiarare la separazione dei coniugi, avendo i coniugi dato atto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le condizioni stabilite dalle parti in merito all'affidamento e mantenimento del figlio minore , nato dalla loro unione, sono da accogliere in quanto conformi ai principi in materia di affidamento condiviso e responsabilità genitoriale di cui agli artt. 337bis e seguenti c.c. e non pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore stesso.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda le condizioni stabilite dalle parti in merito al mantenimento del figlio.
Stante la natura del giudizio e l'accordo raggiunto tra le parti, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
1) Dichiara la separazione dei coniugi;
2) Omologa i punti delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti.
3) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova il 18/11/2025.
Il presidente est. dr.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi