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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 402/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 402/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
29/10/2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentate e difese dall'avv. Laura Wanda C.F._2
LI MA ME del foro di Milano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano alla via Lamarmora n. 33, giusta procure allegate all'atto di citazione in riassunzione;
Attrici in riassunzione pagina 1 di 26 CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), istituita con deliberazione del 10.12.2015 della Giunta P.IVA_1
regionale della Regione Lombardia e nella quale è confluita la titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo a Controparte_2
, con sede in , in persona del direttore generale,
[...] CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cavallaro del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via del Tritone n. 102;
giusta delega rilasciata in calce alla comparsa nel giudizio di riassunzione;
Convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
, con sede a Londra, in persona del procuratore e legale
[...]
rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa Controparte_4
giusta procura a rogito Notaio emessa in data 13 febbraio 2025 ed Per_1
apostillata in data 14 febbraio 2025 dagli avv. Silvia Traverso del foro di
Livorno e avv. Ottavia Pizzo del foro di Pisa, entrambe domiciliate presso lo studio in Livorno alla via Borra 35 in forza di deleghe in atti;
Chiamata
NONCHE' CONTRO
(P. I.V.A. N. con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Nottingham (UK);
pagina 2 di 26 Contumace
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di sentenza n. 3267/2024 del 5.02.2024
della Corte di cassazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
A) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità
dell' convenuta nella causazione del decesso di Controparte_2 Per_2
e, per l'effetto, condannare la convenuta
[...] [...]
al risarcimento, in favore di ciascuna delle attrici, Controparte_1
del danno non patrimoniale dalle stesse subito nella misura pari ad €
308.700,00.= cadauna, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali emettendo ogni declaratoria conseguente;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, del giudizio di primo e secondo grado, del giudizio di Cassazione conclusosi con la sentenza n. 3603/2023 del 5.02.2024, in favore dell'avv. Laura ME che si dichiarata antistataria.
Per parte convenuta in riassunzione:
In via preliminare e pregiudiziale, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della e della , litisconsorti necessari nei confronti del CP_5 CP_3
quale non è stato riassunto il giudizio da parte delle attrici.
In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare che l'intervenuta pagina 3 di 26 transazione tra le attrici e le compagnie assicurative coinvolge anche l'
[...]
la quale dichiara di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c., CP_6
per i motivi meglio individuati nel corpo del presente atto.
In via principale e nel merito, accogliere le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi che qui si intendono integralmente riportare e, nello specifico accertare e dichiarare non dovuto alcun risarcimento a Parte_1
e in quanto la domanda proposta è infondata in fatto ed in diritto o, Pt_2
comunque, non sufficientemente dimostrata e dichiarare la e la CP_3 CP_5
tenute, ognuna per quanto di sua competenza, a manlevare e tenere indenne la
Controparte_6
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari anche dei precedenti gradi di giudizio.
Per Reliance Nationale Insurance Company:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso, previa rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, previo accoglimento dell'eccezione di giudicato sul rapporto di manleva assicurativo:
in via pregiudiziale: previo occorrendo riconoscimento ai sensi della Legge n.
218/1995 della sentenza del 19 marzo 2025 n. CR- 2024 – 002460 con la quale l'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra e del Galles Sezione Codice delle
Imprese e della Proprietà – Elenco Insolvenza e Società (ChD) ha omologato e convalidato lo Scheme of Arrangement come da domanda presentata da Pt_3
il 30 aprile 2024 ai sensi del paragrafo 26 del Companies Act del 2006, se del pagina 4 di 26 caso in applicazione dell'art. 64 del diritto internazionale privato italiano,
sussistendone i presupposti, dichiarare che per effetto della sentenza di omologa dello Scheme del 19 marzo 2025 il giudice italiano adito è carente di giurisdizione in relazione alla domanda di manleva proposta AO TR (oggi
) contraente la polizza no. , e che la domanda di indennizzo Pt_4 P.IVA_3
alla quale si applica la legge inglese e la competenza dell'Alta Corte di Giustizia
dell'Inghilterra e del Galles Sezione Codice delle Imprese e della Proprietà –
Elenco Insolvenza e Società (ChD) dovrà essere presentata nell'ambito dello
Scheme;
- in mero subordine, nel merito, senza che ciò possa essere considerato rinunzia anche parziale alle richieste formulate in via pregiudiziale: rigettare le domande proposte avverso in quanto infondate in fatto e in diritto, prescritte ex Pt_4
art. 2043 - 2947 cod. civ. e in ogni caso non provate;
e conseguentemente,
rigettare la domanda di manleva svolta da AO TR (oggi ) nei Pt_4
confronti di e comunque dichiararla inammissibile ex art. 345 c.p.c. e in Pt_3
ogni caso rigettare le domande proposte da qualunque parte a qualunque titolo nei confronti di e per l'effetto assolvere da qualunque domanda Pt_3 Pt_3
presentata nel presente giudizio;
- in ulteriore subordine, senza che ciò possa essere considerato rinunzia anche parziale alle richieste formulate in via pregiudiziale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e di rigetto delle predette richieste: accertare e dichiarare la non operatività della copertura pagina 5 di 26 Contr assicurativa prestata da (all'epoca) azionata da AO TR (oggi Pt_4
) ai sensi del contratto n. 050075784 e conseguentemente rigettare la
[...]
domanda di condanna in manleva formulata da AO TR (oggi ) Pt_4
nei confronti di e comunque, dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. e Pt_3
in ogni caso rigettare le domande proposte da qualunque parte a qualunque titolo nei confronti di e per l'effetto assolvere da qualunque domanda Pt_3 Pt_3
presentata nel presente giudizio;
- in ulteriore subordine, senza che ciò possa essere considerato rinunzia anche parziale alle richieste formulate in via pregiudiziale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e di rigetto delle predette richieste: sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avverso e nell'inconcessa ipotesi di condanna anche Pt_4
parziale e/o in concorso e/o solidale della stessa e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuta sussistente ed operante la copertura assicurativa di per il sinistro di cui è causa, dichiarare l'obbligo di RNice ai sensi di Pt_3
polizza esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti (come meglio specificati nel paragrafo 4 della comparsa di costituzione e riposta di prime cure);
- in assoluto subordine: senza che ciò possa essere considerato rinunzia anche parziale alle richieste formulate in via pregiudiziale e sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avverso e Pt_4
nell'inconcessa ipotesi di condanna anche parziale e/o in concorso e/o solidale pagina 6 di 26 della stessa e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuta sussistente ed operante la copertura assicurativa di per il sinistro di cui è Pt_3
causa, dichiarare l'obbligo di manleva di esclusivamente nei limiti Pt_3
contrattualmente assunti (ed in particolare entro il limite del massimale per sinistro convenuto in polizza e con applicazione della franchigia aggregata), ed esclusivamente entro i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra e ex art. 1910 cod. civ., Pt_3 Controparte_5
espressamente dichiarando il diritto di regresso di eventualmente escussa Pt_3
nei confronti di detta compagnia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
documenti indicati in narrativa, di cui si chiede occorrendo l'acquisizione in giudizio per i motivi esposti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 31.01.2013, e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Bergamo e Controparte_2
esponendo: CP_2
- che le deducenti erano figlie ed eredi di deceduto in data Persona_2
4.11.2005;
- che il padre, affetto da cardiopatia ischemica cronica, nel 1995 era stato ricoverato presso l'Ospedale di Lodi e in seguito all'Ospedale San Raffaele di
Milano e dimesso con la diagnosi di “infarto miocardio acuto in paziente con
malattia coronarica bi vascolare”;
pagina 7 di 26 - che nella mattina del 2.11.2005 il padre si era recato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale ed ivi sottoposto a visita medica generale, a Controparte_2
RX toracica e ECG e quindi dimesso;
- che nei due giorni successivi il genitore aveva accusato dolori di lieve intensità
e in data 4.11.2005 aveva perso i sensi e quindi la moglie Parte_5
aveva chiamato il servizio 118, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, alle ore 21.31 il padre era deceduto;
- che la moglie aveva promosso un giudizio contro la Parte_5
convenuta per ottenere il risarcimento del danno e in detto giudizio, iscritto al n.
12405/09 R.G., il nominato consulente dott. aveva accertato che la Persona_3
condotta professionale del medico di guardia era stata incompleta e negligente per non aver saputo correttamente interpretare e inquadrare il quadro clinico del paziente, trattenuto in PS solo per un'ora e 43 minuti;
- che, a seguito di detta relazione, le deducenti avevano inoltrato richiesta di danno, rimasta priva di riscontro, da cui la presente iniziativa volta all'accertamento della responsabilità ex art. 1218 c.c. della struttura sanitaria.
– resisteva. In primo luogo Controparte_2 CP_2
eccepiva la prescrizione del diritto in quanto danno iure proprio di natura extracontrattuale;
contestava l'esistenza di errori professionali in quanto Per_2
era rimasto a casa per circa 56 ore senza recarsi in alcuna struttura;
che il
[...]
paziente si era presentato con un quadro clinico compromesso e aveva evitato di sottoporsi ai controlli medici prescritti dai sanitari dell'Ospedale; che pagina 8 di 26 controparte non aveva assolto all'onere probatorio ad essa incombente anche in relazione alla dimostrazione del nesso di causa;
che nella consulenza disposta nel giudizio promosso da il c.t.u. aveva accertato una possibilità di Parte_5
sopravvivenza di cinque anni pari al 38%; che a era stato Persona_2
consigliato di ripresentarsi al Pronto Soccorso in presenza di dolori, ma lo stesso aveva preferito di soprassedere lasciando che la patologia di cui era affetto facesse il suo corso sino all'arresto cardiaco, da cui l'esistenza quantomeno di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Da ultimo, chiedeva la chiamata in causa delle proprie compagnie assicuratrici,
ossia giusta polizza n. 050075784 e con Controparte_8 Controparte_9
giusta polizza n. ITOMM1100711.
[...]
faceva rilevare che la sentenza di condanna emessa nell'altro CP_8
procedimento promosso da era stata impugnata;
in via Parte_5
preliminare eccepiva la nullità della citazione per genericità e la prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c. in quanto il rapporto non poteva essere qualificato di natura contrattuale e, da ultimo, contestava l'operatività della polizza, la quale aveva durata di anni 3 a decorrere dalle ore 24.00 del 30.06.2005 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2008 senza alcun rinnovo automatico. Deduceva che la polizza inter partes era operante secondo il regime claims made e dunque la stessa era operativa solo per le richieste di risarcimento presentate la prima volta dall'assicurato e da questi denunciate alla società di assicurazione nel periodo di operatività, purché conseguenti a fatti accaduti nello stesso periodo e anche in pagina 9 di 26 data anteriore, ma non prima del 30.06.2000. Pertanto, siccome la richiesta da parte delle figlie di era giunta solo in data 5.11.2012 a diritto Persona_2
ampiamente prescritto, non era operativa la copertura scaduta alle ore 24.00 del
30.06.2008.
In via subordinata invocava i vari limiti di massimali e la ripartizione ella copertura con l'altra compagnia ex art. 1910 c.c.
invocava l'inoperatività della sua polizza in quanto Controparte_5
la stessa, come previsto dall'art. 19 delle CG, era operante solo per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall'assicurato e da questi denunciate alla società nel periodo di assicurazione o nei sette giorni successivi alla data di cessazione della stessa, purché conseguenti a fatti accaduti nel periodo di assicurazione e anche in data anteriore, ma non precedentemente al 30.0.6.2000.
Aggiungeva che la polizza de qua aveva avuto validità dalle ore 24 del
30.06.2011 alle ore 24.00 del 30.06.2014 e che la richiesta di danno era pervenuta nel 2009 in quanto le stesse attrici avevano affermato che la loro madre aveva già radicato il giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo due anni prima;
in via subordinata, la chiamata invocava il disposto degli artt. 182 e 1893
c.c. avendo l'assicurata mantenuto un contegno reticente e invocava comunque i massimali di polizza.
Istruita la lite con c.t.u. medico legale affidata al dott. , il Persona_4
Tribunale, con sentenza n. 797/2017 del 28.03.2017, rigettava la domanda risarcitoria delle attrici per intervenuta prescrizione in quanto la responsabilità
pagina 10 di 26 dell'azienda sanitaria convenuta andava inquadrata nell'ambito dell'art. 2043
c.c. e il termine prescrizionale per il delitto di omicidio colposo era di sei anni,
con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Questa Corte, con sentenza n. 890/2020 del 31.08.2020, rigettava l'appello proposto da e da con condanna delle appellanti Parte_1 Parte_2
a rifondere alle appellate le spese del grado.
A seguito di ricorso per cassazione di e la Parte_1 Parte_2
Suprema Corte, con sentenza n. 3267/2024 del 5.02.2024, preso atto della definizione del giudizio tra le ricorrenti e le due compagnie assicuratrici e ribadita la natura extracontrattuale della responsabilità in commento, accoglieva il secondo motivo di ricorso assumendo che nella fattispecie era operante il diverso regime della prescrizione decennale.
e riassumevano il processo solo nei confronti di Parte_1 Parte_2
e con ordinanza del Controparte_1
3.10.2024 il consigliere istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio con le compagnie assicuratrici, come chiesto da parte convenuta in riassunzione,
osservando che in ipotesi di condanna dell Controparte_1
al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale avrebbe dovuto essere vagliata la domanda di manleva proposta dalla sulla quale non si Pt_4
era formato alcun giudicato interno.
Si costituiva solo con Controparte_3
sede a Londra che ribadiva la inoperatività della polizza.
pagina 11 di 26 rimaneva contumace, nonostante la notifica alla Controparte_5
parte personalmente all'indirizzo pec Email_1
La causa era rinviata per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del
29.10.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e lo scambio degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di pagina 12 di 26 motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Premesso che nel caso concreto si è in presenza di un rinvio proprio, i fatti salienti di causa sono pacifici.
Come si legge dalla documentazione e dalla relazione peritale a firma del dott.
, di anni 63 nato in data [...], coniugato, Persona_4 Persona_2
accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di in data 2.11.2005 ore CP_2
10.19 lamentando dolore toracico e il medico di guardia annotava che il paziente era stato in precedenza trattato per pregressa angina (in effetti è documentato il precedente ricovero del 15.12.95 all' San Raffaele di Milano con CP_2
diagnosi alla dimissione “Infarto miocardico acuto infero-laterale in paziente
con malattia coronarica bivascolare. Angioplastica percutanea con stent su
coronaria dx”).
Il medico di guardia annotava l'esistenza di dolore in regione sternale che si accentuava con la digitopressione, veniva effettuato un ECG non refertato evidenziante RS, ectopie ventricolari e siti di pregressa necrosi inferiore;
una radiografia evidenziante un'obliterazione del seno costofrenico sinistro e immagine relativa a stent metallici nel territorio coronarico dx e sx;
venivano eseguite indagini ematochimiche con esiti nella norma.
Alle ore 12.02 veniva dimesso con prescrizione di eseguire Pt_1
pagina 13 di 26 ecocardiogramma color doppler e visita cardiologica, previa prenotazione e con l'invito a ritornare in PS alla comparsa di dolore.
In data 4.11.2005 alle ore 21.31 decedeva presso la sua Persona_2
abitazione.
A detta del consulente, nel caso in esame, il quadro di presentava Persona_2
senza dubbio i) l'esistenza di un dolore toracico in atto;
ii) un' anamnesi positiva per presenza di cardiopatia coronografica ischemica;
iii) un tracciato ECG
patologico, pur senza segni di ischemia acuta, iv) la presenza di ipertensione arteriosa non nota anamnesticamente. In suddetto contesto, il consulente censurava la decisione del personale sanitario di procedere alle dimissioni del paziente solo dopo un'ora e 43 minuti dal suo arrivo in PS, senza che fosse disposta una terapia, come indicato, e soprattutto eseguito un periodo di osservazione per il monitoraggio clinico e la rideterminazione seriata dei valori di Troponina.
Così concludeva: “In relazione al così descritto comportamento operativo da
parte del Medico di Guardia si deve necessariamente attribuire allo stesso un
chiaro profilo di colpa professionale caratterizzato da imperizia (per non aver
saputo inquadrare correttamente l'ambito diagnostico relativo al quadro clinico
presentato dal paziente), negligenza (per non avere applicato correttamente e
compiutamente il percorso di screening previsto dai protocolli e linee guida in
casi consimili la cui conoscenza non può non fare parte del bagaglio culturale
professionale per un Medico che operi in Pronto Soccorso), imprudenza (per
pagina 14 di 26 avere precocemente dimesso il paziente senza terminare le necessarie indagini e
senza una chiara definizione diagnostica) …
, di anni 63, portatore di cardiopatia ischemica anamnestica, nel Persona_2
corso della prestazione medica di Pronto Soccorso effettuata il 2\11\2005 presso
l' Ospedale di in ordine alla esposta sintomatologia “dolore CP_2
toracico”, non venne adeguatamente e compiutamente gestito secondo “lege
artis” da parte del Medico di Guardia che ne decise la dimissibilità senza
accertare la presenza del tutto probabile di una patologia cardiaca ischemica in
atto la cui evoluzione domiciliare in senso peggiorativo portò all'exitus del
stesso nella serata del 4\11\2005 per fibrillazione ventricolare. Pt_1
Si individua pertanto nesso di causalità tra la condotta operativa del CP_10
suddetto, più ampiamente sopra descritta e l' exitus di . Persona_2
In relazione agli accertamenti effettuati dal CTU, si individuano altresì profili di
colpa a carico delle strutture direttive aziendali, per grave omissione, non
avendo dotato la struttura di Pronto Soccorso dei dovuti protocolli e linee guida
operative “di base” atte a dare compiuta ed omogenea operatività al personale
sanitario, determinando così un contesto favorente accadimenti come quello di
fattispecie”.
In altre parole, il consulente ravvisava evidenti profili di colpa professionale consistiti in una sottovalutazione complessiva del caso di che, Persona_2
presentatosi in PS con una pregressa storia di cui si è data contezza, dapprima non veniva delineato correttamente il suo quadro clinico e poi non veniva pagina 15 di 26 prescritto il percorso di screening indicato dai protocolli e dalle linea guida per simili casi, condotte che avevano portato ad una precoce e frettolosa dimissione.
Il consulente riteneva esistente il nesso di causa tra le predette condotte e il seguente decesso di paziente non adeguatamente gestito secondo Persona_2
le linee guida e senza la verifica della probabile presenza di una patologia cardiaca in atto, peggiorata in ambito domiciliare.
Il c.t.u. rispondeva a tutte le osservazioni del consulente di parte convenuta:
l'affermazione di ritornare in PS alla comparsa di dolori era una prescrizione troppo generica e non personalizzata e comunque tale da non inficiare le conclusioni raggiunte;
non era credibile che i sintomi lamentati dal paziente a domicilio non fossero in stretta correlazione e continuità con quelli rilevati in
Pronto Soccorso;
con riguardo alla presunta perdita di chances il dott. Per_4
evidenziava che, proprio a causa dell'incongrua dimissione precoce, non era nota l'entità della condizione della compromissione cardiaca presente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso da parte del che, Pt_1
probabilmente, presentava una sintomatologia compatibile con angina instabile.
Peraltro, le conclusioni raggiunte dal dott. in questo processo sono Per_4
coerenti con quanto già affermato da altro consulente nel procedimento iscritto al N. 12405/09 RG promosso dalla moglie del de cuius Parte_5
secondo cui il personale sanitario del pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_2
aveva sì eseguito indagini diagnostiche appropriate, ma non aveva interpretato in modo corretto il quadro clinico di e la patologia cardiaca in atto, Persona_2
pagina 16 di 26 degenerata nei giorni successivi e coerentemente il Tribunale di Bergamo, nella sentenza n. 59/13, aveva liquidato il danno la lesione del rapporto parentale nella sua interezza e non già come semplice perdita di chance.
A giudizio della Corte, nel caso concreto, non si può discutere di perdita di chance che si configura come danno risarcibile quando si manifesti un'incertezza insuperabile circa il verificarsi di un evento futuro e migliorativo,
mentre nel caso concreto la condotta colposa del personale sanitario non ha limitato le possibilità di sopravvivenza di , ma ne ha determinato Persona_2
causalmente il decesso.
Va aggiunto che questa Corte, con sentenza n. 1127/2017 del giorno 11.08.2017,
rigettava il gravame proposto da Controparte_2
contro la sentenza con cui era stata condannata a pagare Parte_5
gli importi di € 1.700 a titolo di danno patrimoniale e di € 266.873,85 per danno non patrimoniale e la Suprema Corte, con ordinanza n. 8887 del 13.05.2020,
rigettava il ricorso proposto da (confermando l'esistenza Controparte_6
della colpa professionale e l'assenza di un concorso di colpa del paziente ex art. 1227 c.c.) di talché si può anche affermare che, in punto responsabilità del personale sanitario che ebbe in cura , esista un giudicato esterno. Persona_2
Accertato in questi termini l'an debeatur e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, si deve procedere alla quantificazione da perdita del rapporto parentale, facendo rilevare, a confutazione delle osservazioni svolte da in Pt_4
punto prova del legame affettivo, che, in tema di risarcimento del danno da pagina 17 di 26 perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio è configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva
(coniuge e figli) e per quella originaria (genitori e fratelli) senza che assuma rilievo il fatto che vittima e superstite convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero indifferenti o in odio con conseguente inesistenza in concreto dell'aspetto interiore di danno risarcibile (cfr. Cass.
4.03.2024 n. 5769).
Il danno va liquidato secondo una tabella basata su un sistema a punti che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il gradi di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi con possibilità di applicare i correttivi in ragione della particolarità del caso concreto (cfr. Cass.
16.12.2022 n. 37009) e le tabelle milanesi, nell'ultima versione aggiornata del
2024 che deve ora essere applicata, rispettano questi criteri.
Orbene, a ciascuna delle figlie competono 57 punti (18 punti in relazione all'età
della vittima primaria di anni 63, 22 punti in relazione all'età delle figlie al momento della morte del padre, rispettivamente di 39 e 37 anni, 12 punti in relazione alla presenza di almeno altri due superstiti, e 5 punti in relazione all'intensità del legame affettivo. In relazione a tale ultimo parametro, legato alle frequentazioni, ai contatti, alla condivisione di festività o vacanze,
stravolgimento della vita della vittima secondaria, ecc. osserva la Corte che le pagina 18 di 26 allegazioni sono state molto scarne sul punto sia nella citazione che nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., sicché non vi è spazio per l'attribuzione di un punteggio ulteriore).
Il totale di € 222.927 (ossia € 3.911 per 57) va devalutato all'epoca del fatto,
ossia € 157.101 ed incrementato di rivalutazione (€ 65.826) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 60.312) secondo i criteri di sezioni unite Cass.
1712/1995, per un totale ad oggi di € 283.239, oltre interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data della presente sentenza (29.10.2025) al saldo.
Né parte convenuta in riassunzione può invocare la transazione di cui dà conto la
Suprema Corte nell'ordinanza n. 3267/2024 laddove in via preliminare dava atto che le ricorrenti avevano definito i loro rapporti con le due compagnie di Pt_1
assicurazione. Detta transazione dell'aprile 2022, infatti, aveva ad oggetto solo il regolamento delle spese processuali e ASST e le due compagnie di assicurazione, visti gli esiti dei due giudizi di merito, accettavano che e Pt_1
pagassero solo il 50% delle competenze e spese liquidate nelle Parte_2
sentenze di primo e secondo grado.
Passando ora alla domanda di manleva svolta da in via preliminare va Pt_4
osservato che la Corte ha chiesto più volte la produzione dei documenti allegati in via cartacea nel processo di primo grado e da ultimo in data 14.11.2025 era stata chiesta una nuova produzione dei documenti secondo il Protocollo in uso presso questa Corte sin dal marzo 2021. Invero, è seguita una nuova produzione documentale inutile, assolutamente disordinata e priva delle polizze di cui pagina 19 di 26 espressamente era stata chiesta la produzione completa. è rimasta CP_9
contumace, ma avrebbe dovuto e potuto produrre le polizze di cui dà Pt_4
contezza nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
Alla luce di queste premesse, la domanda va dunque esaminata sulla scorta delle allegazioni contenute negli scritti del processo di primo grado non espressamente contestate.
Con riguardo alla posizione di ora , CP_8 CP_3 Controparte_3
la stessa ha dedotto l'inoperatività della polizza in quanto la richiesta di risarcimento delle sorelle era giunta solo in data 5.11.2012 oltre il Pt_1
periodo assicurativo scadente alle ore 24.00 del 30.06.2008. La polizza n.
055075784 della durata di anni tre a decorrere dal 24.00 del 30.06.2005 e con scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2008, non soggetta tacito rinnovo, era operante solo per le richieste di danno presentate per la prima volta all'assicurato e da questi denunciate alla società nel periodo di assicurazione, purché relative a fatti accaduti nello stesso periodo ed anche in data anteriore, ma non prima del
30.06.2000.
Nel caso concreto la denuncia delle sorelle risale al 2012 allorquando Pt_1
non era più operante la copertura assicurativa e dunque questa società non deve rispondere.
Con riguardo alla polizza di la stessa era operante Controparte_5
per le richieste di danno presentate per la prima volta all'assicurato e da questi denunciate alla società nel periodo di assicurazione per i fatti accaduti nel pagina 20 di 26 periodo di assicurazione o anche in data anteriore, ma non prima del 30.06.2000;
detta polizza aveva validità dalle ore 24 del 30.06.2011 alle ore 24 del
30.06.2014.
Si tratta dunque di polizza operante nel caso concreto in quanto la denuncia delle sorelle risale al 2012 nel periodo in cui era attiva la copertura e a nulla Pt_1
rileva il fatto che aveva già radicato un giudizio nel 2009: Parte_5
stando al contenuto della comparsa di primo grado è sufficiente che la denuncia del sinistro avvenga nel periodo di copertura e per fatti non anteriori al
30.06.2000, come accaduto nel caso concreto. Del tutto indimostrata poi la violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c.; a parte che non ha esercitato CP_5
alcuna azione di annullamento, ai fini dell'operatività dell'art. 1892 c.c. occorre la dimostrazione di dichiarazioni reticenti o inesatte;
che dette dichiarazioni siano sorrette da dolo o colpa grave e che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso da parte dell'assicuratore. Nel caso di specie, è
pacifico, per loro stessa ammissione, che le figlie di abbiano Persona_2
deciso di promuovere l'azione risarcitoria solo dopo aver appreso degli esiti della consulenza nel giudizio promosso da e dunque Parte_5
nulla poteva dire o tacere in ordine alla possibile azione risarcitoria delle Pt_4
odierne attrici in riassunzione annunciata solo verso la fine dell'anno 2013 ed intrapresa nel 2013.
Ne consegue che la contumace deve tenere indenne Controparte_5
dalla condanna emessa nei Controparte_1
pagina 21 di 26 suoi confronti per capitale, interesse e spese, nei limiti di polizza e con le franchigie ivi previste.
Con riguardo al regime delle spese, la Suprema Corte ha specificato che il giudice del rinvio al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche per le spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (cfr. Cass. 13.06.2018 n. 15506, ma anche la recente Cass.
21.06.2025 n. 16645).
Ne consegue che deve rifondere le spese dell'intero Controparte_6
processo alle attrici in riassunzione che si liquidano nel valore medio dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000 (cfr. Cass.
17.04.2024 n. 10367) ad eccezione della fase istruttoria del primo grado che viene liquidata nel valore minimo in quanto limitata ad una consulenza.
Le spese vengono così liquidate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario:
- quanto al primo grado in € 1.466 per borsuali ed € 17.252 per compenso (€
3.544 per la fase studio, € 2.338 per la fase introduttiva, € 5.206 per la fase istruttoria ed € 6.164 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A.;
- quanto dell'appello, in € 2.529 per borsuali ed in € 14.239 per compenso (di pagina 22 di 26 cui € 4.389 per la fase studio, € 2.552 per la fase introduttiva ed € 7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., mentre la fase di trattazione non è dovuta;
- quanto al giudizio di legittimità in € 10.773 per compenso (di cui € 4.961 per la fase studio, € 3.260 per la fase introduttiva ed € 2.552 per la fase decisionale)
oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., oltre a contributo unificato;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 1.214 per borsuali ed € 14.239 per compenso (di cui € 4.389 per la fase studio, € 2.552 per la fase introduttiva ed €
7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Gli esborsi per la consulenza di primo grado, di cui non consta un decreto di liquidazione, ma solo un fondo spese di € 1.000 oltre i.v.a. accordato in occasione del conferimento incarico, sono definitivamente addossati a Pt_4
dovrà tenere indenne la sua assicurata dai Controparte_9 Pt_4
precedenti capi condannatori e, a sua volta, dovrà pagare le spese di lite all'assicurata chiamante che si liquidano nei valori minimi dello scaglione di riferimento, ossia:
- per il primo grado € 1.466 per anticipazioni ed € 11.229 per compenso (€ 1.772
per la fase studio, € 1169 per la fase introduttiva, € 5.206 per la fase istruttoria ed € 3.082 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
- per il giudizio di appello in € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, €
1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale), oltre rimborso pagina 23 di 26 forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- nulla per la fase di legittimità alla luce dell'accordo intercorso con le ricorrenti;
- per il presente giudizio di rinvio € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
che ha chiamato in giudizio , pur in Pt_4 Controparte_3
presenza di una polizza pacificamente inoperante, dovrà rifondere a detta chiamata le spese di lite che liquida:
- per il primo grado in € 11.229 per compenso (€ 1.772 per la fase studio, € 1169
per la fase introduttiva, € 5.206 per la fase istruttoria ed € 3.082 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- per il giudizio di appello in € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, €
1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- nulla per la fase di legittimità alla luce dell'accordo intercorso con le ricorrenti
Pt_1
- per il presente giudizio di rinvio € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
pagina 24 di 26 con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di sentenza della
Suprema Corte del 5.02.2024 n. 3267/2024, così provvede:
- condanna a versare a Controparte_1
e la somma di € 283.239, a ciascuna attrice, oltre Parte_1 Pt_1
interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza
(26.11.2025) al saldo;
- condanna a rifondere a Controparte_1
e a le spese di lite, liquidate come in parte Parte_1 Parte_2
motiva, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario;
- pone le spese di consulenza del primo grado definitivamente a carico di
[...]
CP_6
- dichiara a tenere indenne Controparte_5 [...]
dai capi condannatori che precedono;
Controparte_1
- condanna a rifondere ad CP_5 Controparte_1
le spese di chiamata, liquidate come in parte motiva;
[...]
- rigetta la domanda di manleva svolta da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
e per l'effetto la condanna a rifondere alla chiamata le spese di lite dell'intero processo come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 25 di 26 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 26 di 26
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 402/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
29/10/2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentate e difese dall'avv. Laura Wanda C.F._2
LI MA ME del foro di Milano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano alla via Lamarmora n. 33, giusta procure allegate all'atto di citazione in riassunzione;
Attrici in riassunzione pagina 1 di 26 CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), istituita con deliberazione del 10.12.2015 della Giunta P.IVA_1
regionale della Regione Lombardia e nella quale è confluita la titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo a Controparte_2
, con sede in , in persona del direttore generale,
[...] CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cavallaro del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via del Tritone n. 102;
giusta delega rilasciata in calce alla comparsa nel giudizio di riassunzione;
Convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
, con sede a Londra, in persona del procuratore e legale
[...]
rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa Controparte_4
giusta procura a rogito Notaio emessa in data 13 febbraio 2025 ed Per_1
apostillata in data 14 febbraio 2025 dagli avv. Silvia Traverso del foro di
Livorno e avv. Ottavia Pizzo del foro di Pisa, entrambe domiciliate presso lo studio in Livorno alla via Borra 35 in forza di deleghe in atti;
Chiamata
NONCHE' CONTRO
(P. I.V.A. N. con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Nottingham (UK);
pagina 2 di 26 Contumace
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di sentenza n. 3267/2024 del 5.02.2024
della Corte di cassazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
A) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità
dell' convenuta nella causazione del decesso di Controparte_2 Per_2
e, per l'effetto, condannare la convenuta
[...] [...]
al risarcimento, in favore di ciascuna delle attrici, Controparte_1
del danno non patrimoniale dalle stesse subito nella misura pari ad €
308.700,00.= cadauna, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali emettendo ogni declaratoria conseguente;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, del giudizio di primo e secondo grado, del giudizio di Cassazione conclusosi con la sentenza n. 3603/2023 del 5.02.2024, in favore dell'avv. Laura ME che si dichiarata antistataria.
Per parte convenuta in riassunzione:
In via preliminare e pregiudiziale, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della e della , litisconsorti necessari nei confronti del CP_5 CP_3
quale non è stato riassunto il giudizio da parte delle attrici.
In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare che l'intervenuta pagina 3 di 26 transazione tra le attrici e le compagnie assicurative coinvolge anche l'
[...]
la quale dichiara di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c., CP_6
per i motivi meglio individuati nel corpo del presente atto.
In via principale e nel merito, accogliere le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi che qui si intendono integralmente riportare e, nello specifico accertare e dichiarare non dovuto alcun risarcimento a Parte_1
e in quanto la domanda proposta è infondata in fatto ed in diritto o, Pt_2
comunque, non sufficientemente dimostrata e dichiarare la e la CP_3 CP_5
tenute, ognuna per quanto di sua competenza, a manlevare e tenere indenne la
Controparte_6
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari anche dei precedenti gradi di giudizio.
Per Reliance Nationale Insurance Company:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso, previa rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, previo accoglimento dell'eccezione di giudicato sul rapporto di manleva assicurativo:
in via pregiudiziale: previo occorrendo riconoscimento ai sensi della Legge n.
218/1995 della sentenza del 19 marzo 2025 n. CR- 2024 – 002460 con la quale l'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra e del Galles Sezione Codice delle
Imprese e della Proprietà – Elenco Insolvenza e Società (ChD) ha omologato e convalidato lo Scheme of Arrangement come da domanda presentata da Pt_3
il 30 aprile 2024 ai sensi del paragrafo 26 del Companies Act del 2006, se del pagina 4 di 26 caso in applicazione dell'art. 64 del diritto internazionale privato italiano,
sussistendone i presupposti, dichiarare che per effetto della sentenza di omologa dello Scheme del 19 marzo 2025 il giudice italiano adito è carente di giurisdizione in relazione alla domanda di manleva proposta AO TR (oggi
) contraente la polizza no. , e che la domanda di indennizzo Pt_4 P.IVA_3
alla quale si applica la legge inglese e la competenza dell'Alta Corte di Giustizia
dell'Inghilterra e del Galles Sezione Codice delle Imprese e della Proprietà –
Elenco Insolvenza e Società (ChD) dovrà essere presentata nell'ambito dello
Scheme;
- in mero subordine, nel merito, senza che ciò possa essere considerato rinunzia anche parziale alle richieste formulate in via pregiudiziale: rigettare le domande proposte avverso in quanto infondate in fatto e in diritto, prescritte ex Pt_4
art. 2043 - 2947 cod. civ. e in ogni caso non provate;
e conseguentemente,
rigettare la domanda di manleva svolta da AO TR (oggi ) nei Pt_4
confronti di e comunque dichiararla inammissibile ex art. 345 c.p.c. e in Pt_3
ogni caso rigettare le domande proposte da qualunque parte a qualunque titolo nei confronti di e per l'effetto assolvere da qualunque domanda Pt_3 Pt_3
presentata nel presente giudizio;
- in ulteriore subordine, senza che ciò possa essere considerato rinunzia anche parziale alle richieste formulate in via pregiudiziale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e di rigetto delle predette richieste: accertare e dichiarare la non operatività della copertura pagina 5 di 26 Contr assicurativa prestata da (all'epoca) azionata da AO TR (oggi Pt_4
) ai sensi del contratto n. 050075784 e conseguentemente rigettare la
[...]
domanda di condanna in manleva formulata da AO TR (oggi ) Pt_4
nei confronti di e comunque, dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. e Pt_3
in ogni caso rigettare le domande proposte da qualunque parte a qualunque titolo nei confronti di e per l'effetto assolvere da qualunque domanda Pt_3 Pt_3
presentata nel presente giudizio;
- in ulteriore subordine, senza che ciò possa essere considerato rinunzia anche parziale alle richieste formulate in via pregiudiziale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e di rigetto delle predette richieste: sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avverso e nell'inconcessa ipotesi di condanna anche Pt_4
parziale e/o in concorso e/o solidale della stessa e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuta sussistente ed operante la copertura assicurativa di per il sinistro di cui è causa, dichiarare l'obbligo di RNice ai sensi di Pt_3
polizza esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti (come meglio specificati nel paragrafo 4 della comparsa di costituzione e riposta di prime cure);
- in assoluto subordine: senza che ciò possa essere considerato rinunzia anche parziale alle richieste formulate in via pregiudiziale e sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avverso e Pt_4
nell'inconcessa ipotesi di condanna anche parziale e/o in concorso e/o solidale pagina 6 di 26 della stessa e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuta sussistente ed operante la copertura assicurativa di per il sinistro di cui è Pt_3
causa, dichiarare l'obbligo di manleva di esclusivamente nei limiti Pt_3
contrattualmente assunti (ed in particolare entro il limite del massimale per sinistro convenuto in polizza e con applicazione della franchigia aggregata), ed esclusivamente entro i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra e ex art. 1910 cod. civ., Pt_3 Controparte_5
espressamente dichiarando il diritto di regresso di eventualmente escussa Pt_3
nei confronti di detta compagnia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
documenti indicati in narrativa, di cui si chiede occorrendo l'acquisizione in giudizio per i motivi esposti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 31.01.2013, e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Bergamo e Controparte_2
esponendo: CP_2
- che le deducenti erano figlie ed eredi di deceduto in data Persona_2
4.11.2005;
- che il padre, affetto da cardiopatia ischemica cronica, nel 1995 era stato ricoverato presso l'Ospedale di Lodi e in seguito all'Ospedale San Raffaele di
Milano e dimesso con la diagnosi di “infarto miocardio acuto in paziente con
malattia coronarica bi vascolare”;
pagina 7 di 26 - che nella mattina del 2.11.2005 il padre si era recato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale ed ivi sottoposto a visita medica generale, a Controparte_2
RX toracica e ECG e quindi dimesso;
- che nei due giorni successivi il genitore aveva accusato dolori di lieve intensità
e in data 4.11.2005 aveva perso i sensi e quindi la moglie Parte_5
aveva chiamato il servizio 118, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, alle ore 21.31 il padre era deceduto;
- che la moglie aveva promosso un giudizio contro la Parte_5
convenuta per ottenere il risarcimento del danno e in detto giudizio, iscritto al n.
12405/09 R.G., il nominato consulente dott. aveva accertato che la Persona_3
condotta professionale del medico di guardia era stata incompleta e negligente per non aver saputo correttamente interpretare e inquadrare il quadro clinico del paziente, trattenuto in PS solo per un'ora e 43 minuti;
- che, a seguito di detta relazione, le deducenti avevano inoltrato richiesta di danno, rimasta priva di riscontro, da cui la presente iniziativa volta all'accertamento della responsabilità ex art. 1218 c.c. della struttura sanitaria.
– resisteva. In primo luogo Controparte_2 CP_2
eccepiva la prescrizione del diritto in quanto danno iure proprio di natura extracontrattuale;
contestava l'esistenza di errori professionali in quanto Per_2
era rimasto a casa per circa 56 ore senza recarsi in alcuna struttura;
che il
[...]
paziente si era presentato con un quadro clinico compromesso e aveva evitato di sottoporsi ai controlli medici prescritti dai sanitari dell'Ospedale; che pagina 8 di 26 controparte non aveva assolto all'onere probatorio ad essa incombente anche in relazione alla dimostrazione del nesso di causa;
che nella consulenza disposta nel giudizio promosso da il c.t.u. aveva accertato una possibilità di Parte_5
sopravvivenza di cinque anni pari al 38%; che a era stato Persona_2
consigliato di ripresentarsi al Pronto Soccorso in presenza di dolori, ma lo stesso aveva preferito di soprassedere lasciando che la patologia di cui era affetto facesse il suo corso sino all'arresto cardiaco, da cui l'esistenza quantomeno di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Da ultimo, chiedeva la chiamata in causa delle proprie compagnie assicuratrici,
ossia giusta polizza n. 050075784 e con Controparte_8 Controparte_9
giusta polizza n. ITOMM1100711.
[...]
faceva rilevare che la sentenza di condanna emessa nell'altro CP_8
procedimento promosso da era stata impugnata;
in via Parte_5
preliminare eccepiva la nullità della citazione per genericità e la prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c. in quanto il rapporto non poteva essere qualificato di natura contrattuale e, da ultimo, contestava l'operatività della polizza, la quale aveva durata di anni 3 a decorrere dalle ore 24.00 del 30.06.2005 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2008 senza alcun rinnovo automatico. Deduceva che la polizza inter partes era operante secondo il regime claims made e dunque la stessa era operativa solo per le richieste di risarcimento presentate la prima volta dall'assicurato e da questi denunciate alla società di assicurazione nel periodo di operatività, purché conseguenti a fatti accaduti nello stesso periodo e anche in pagina 9 di 26 data anteriore, ma non prima del 30.06.2000. Pertanto, siccome la richiesta da parte delle figlie di era giunta solo in data 5.11.2012 a diritto Persona_2
ampiamente prescritto, non era operativa la copertura scaduta alle ore 24.00 del
30.06.2008.
In via subordinata invocava i vari limiti di massimali e la ripartizione ella copertura con l'altra compagnia ex art. 1910 c.c.
invocava l'inoperatività della sua polizza in quanto Controparte_5
la stessa, come previsto dall'art. 19 delle CG, era operante solo per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall'assicurato e da questi denunciate alla società nel periodo di assicurazione o nei sette giorni successivi alla data di cessazione della stessa, purché conseguenti a fatti accaduti nel periodo di assicurazione e anche in data anteriore, ma non precedentemente al 30.0.6.2000.
Aggiungeva che la polizza de qua aveva avuto validità dalle ore 24 del
30.06.2011 alle ore 24.00 del 30.06.2014 e che la richiesta di danno era pervenuta nel 2009 in quanto le stesse attrici avevano affermato che la loro madre aveva già radicato il giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo due anni prima;
in via subordinata, la chiamata invocava il disposto degli artt. 182 e 1893
c.c. avendo l'assicurata mantenuto un contegno reticente e invocava comunque i massimali di polizza.
Istruita la lite con c.t.u. medico legale affidata al dott. , il Persona_4
Tribunale, con sentenza n. 797/2017 del 28.03.2017, rigettava la domanda risarcitoria delle attrici per intervenuta prescrizione in quanto la responsabilità
pagina 10 di 26 dell'azienda sanitaria convenuta andava inquadrata nell'ambito dell'art. 2043
c.c. e il termine prescrizionale per il delitto di omicidio colposo era di sei anni,
con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Questa Corte, con sentenza n. 890/2020 del 31.08.2020, rigettava l'appello proposto da e da con condanna delle appellanti Parte_1 Parte_2
a rifondere alle appellate le spese del grado.
A seguito di ricorso per cassazione di e la Parte_1 Parte_2
Suprema Corte, con sentenza n. 3267/2024 del 5.02.2024, preso atto della definizione del giudizio tra le ricorrenti e le due compagnie assicuratrici e ribadita la natura extracontrattuale della responsabilità in commento, accoglieva il secondo motivo di ricorso assumendo che nella fattispecie era operante il diverso regime della prescrizione decennale.
e riassumevano il processo solo nei confronti di Parte_1 Parte_2
e con ordinanza del Controparte_1
3.10.2024 il consigliere istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio con le compagnie assicuratrici, come chiesto da parte convenuta in riassunzione,
osservando che in ipotesi di condanna dell Controparte_1
al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale avrebbe dovuto essere vagliata la domanda di manleva proposta dalla sulla quale non si Pt_4
era formato alcun giudicato interno.
Si costituiva solo con Controparte_3
sede a Londra che ribadiva la inoperatività della polizza.
pagina 11 di 26 rimaneva contumace, nonostante la notifica alla Controparte_5
parte personalmente all'indirizzo pec Email_1
La causa era rinviata per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del
29.10.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e lo scambio degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di pagina 12 di 26 motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Premesso che nel caso concreto si è in presenza di un rinvio proprio, i fatti salienti di causa sono pacifici.
Come si legge dalla documentazione e dalla relazione peritale a firma del dott.
, di anni 63 nato in data [...], coniugato, Persona_4 Persona_2
accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di in data 2.11.2005 ore CP_2
10.19 lamentando dolore toracico e il medico di guardia annotava che il paziente era stato in precedenza trattato per pregressa angina (in effetti è documentato il precedente ricovero del 15.12.95 all' San Raffaele di Milano con CP_2
diagnosi alla dimissione “Infarto miocardico acuto infero-laterale in paziente
con malattia coronarica bivascolare. Angioplastica percutanea con stent su
coronaria dx”).
Il medico di guardia annotava l'esistenza di dolore in regione sternale che si accentuava con la digitopressione, veniva effettuato un ECG non refertato evidenziante RS, ectopie ventricolari e siti di pregressa necrosi inferiore;
una radiografia evidenziante un'obliterazione del seno costofrenico sinistro e immagine relativa a stent metallici nel territorio coronarico dx e sx;
venivano eseguite indagini ematochimiche con esiti nella norma.
Alle ore 12.02 veniva dimesso con prescrizione di eseguire Pt_1
pagina 13 di 26 ecocardiogramma color doppler e visita cardiologica, previa prenotazione e con l'invito a ritornare in PS alla comparsa di dolore.
In data 4.11.2005 alle ore 21.31 decedeva presso la sua Persona_2
abitazione.
A detta del consulente, nel caso in esame, il quadro di presentava Persona_2
senza dubbio i) l'esistenza di un dolore toracico in atto;
ii) un' anamnesi positiva per presenza di cardiopatia coronografica ischemica;
iii) un tracciato ECG
patologico, pur senza segni di ischemia acuta, iv) la presenza di ipertensione arteriosa non nota anamnesticamente. In suddetto contesto, il consulente censurava la decisione del personale sanitario di procedere alle dimissioni del paziente solo dopo un'ora e 43 minuti dal suo arrivo in PS, senza che fosse disposta una terapia, come indicato, e soprattutto eseguito un periodo di osservazione per il monitoraggio clinico e la rideterminazione seriata dei valori di Troponina.
Così concludeva: “In relazione al così descritto comportamento operativo da
parte del Medico di Guardia si deve necessariamente attribuire allo stesso un
chiaro profilo di colpa professionale caratterizzato da imperizia (per non aver
saputo inquadrare correttamente l'ambito diagnostico relativo al quadro clinico
presentato dal paziente), negligenza (per non avere applicato correttamente e
compiutamente il percorso di screening previsto dai protocolli e linee guida in
casi consimili la cui conoscenza non può non fare parte del bagaglio culturale
professionale per un Medico che operi in Pronto Soccorso), imprudenza (per
pagina 14 di 26 avere precocemente dimesso il paziente senza terminare le necessarie indagini e
senza una chiara definizione diagnostica) …
, di anni 63, portatore di cardiopatia ischemica anamnestica, nel Persona_2
corso della prestazione medica di Pronto Soccorso effettuata il 2\11\2005 presso
l' Ospedale di in ordine alla esposta sintomatologia “dolore CP_2
toracico”, non venne adeguatamente e compiutamente gestito secondo “lege
artis” da parte del Medico di Guardia che ne decise la dimissibilità senza
accertare la presenza del tutto probabile di una patologia cardiaca ischemica in
atto la cui evoluzione domiciliare in senso peggiorativo portò all'exitus del
stesso nella serata del 4\11\2005 per fibrillazione ventricolare. Pt_1
Si individua pertanto nesso di causalità tra la condotta operativa del CP_10
suddetto, più ampiamente sopra descritta e l' exitus di . Persona_2
In relazione agli accertamenti effettuati dal CTU, si individuano altresì profili di
colpa a carico delle strutture direttive aziendali, per grave omissione, non
avendo dotato la struttura di Pronto Soccorso dei dovuti protocolli e linee guida
operative “di base” atte a dare compiuta ed omogenea operatività al personale
sanitario, determinando così un contesto favorente accadimenti come quello di
fattispecie”.
In altre parole, il consulente ravvisava evidenti profili di colpa professionale consistiti in una sottovalutazione complessiva del caso di che, Persona_2
presentatosi in PS con una pregressa storia di cui si è data contezza, dapprima non veniva delineato correttamente il suo quadro clinico e poi non veniva pagina 15 di 26 prescritto il percorso di screening indicato dai protocolli e dalle linea guida per simili casi, condotte che avevano portato ad una precoce e frettolosa dimissione.
Il consulente riteneva esistente il nesso di causa tra le predette condotte e il seguente decesso di paziente non adeguatamente gestito secondo Persona_2
le linee guida e senza la verifica della probabile presenza di una patologia cardiaca in atto, peggiorata in ambito domiciliare.
Il c.t.u. rispondeva a tutte le osservazioni del consulente di parte convenuta:
l'affermazione di ritornare in PS alla comparsa di dolori era una prescrizione troppo generica e non personalizzata e comunque tale da non inficiare le conclusioni raggiunte;
non era credibile che i sintomi lamentati dal paziente a domicilio non fossero in stretta correlazione e continuità con quelli rilevati in
Pronto Soccorso;
con riguardo alla presunta perdita di chances il dott. Per_4
evidenziava che, proprio a causa dell'incongrua dimissione precoce, non era nota l'entità della condizione della compromissione cardiaca presente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso da parte del che, Pt_1
probabilmente, presentava una sintomatologia compatibile con angina instabile.
Peraltro, le conclusioni raggiunte dal dott. in questo processo sono Per_4
coerenti con quanto già affermato da altro consulente nel procedimento iscritto al N. 12405/09 RG promosso dalla moglie del de cuius Parte_5
secondo cui il personale sanitario del pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_2
aveva sì eseguito indagini diagnostiche appropriate, ma non aveva interpretato in modo corretto il quadro clinico di e la patologia cardiaca in atto, Persona_2
pagina 16 di 26 degenerata nei giorni successivi e coerentemente il Tribunale di Bergamo, nella sentenza n. 59/13, aveva liquidato il danno la lesione del rapporto parentale nella sua interezza e non già come semplice perdita di chance.
A giudizio della Corte, nel caso concreto, non si può discutere di perdita di chance che si configura come danno risarcibile quando si manifesti un'incertezza insuperabile circa il verificarsi di un evento futuro e migliorativo,
mentre nel caso concreto la condotta colposa del personale sanitario non ha limitato le possibilità di sopravvivenza di , ma ne ha determinato Persona_2
causalmente il decesso.
Va aggiunto che questa Corte, con sentenza n. 1127/2017 del giorno 11.08.2017,
rigettava il gravame proposto da Controparte_2
contro la sentenza con cui era stata condannata a pagare Parte_5
gli importi di € 1.700 a titolo di danno patrimoniale e di € 266.873,85 per danno non patrimoniale e la Suprema Corte, con ordinanza n. 8887 del 13.05.2020,
rigettava il ricorso proposto da (confermando l'esistenza Controparte_6
della colpa professionale e l'assenza di un concorso di colpa del paziente ex art. 1227 c.c.) di talché si può anche affermare che, in punto responsabilità del personale sanitario che ebbe in cura , esista un giudicato esterno. Persona_2
Accertato in questi termini l'an debeatur e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, si deve procedere alla quantificazione da perdita del rapporto parentale, facendo rilevare, a confutazione delle osservazioni svolte da in Pt_4
punto prova del legame affettivo, che, in tema di risarcimento del danno da pagina 17 di 26 perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio è configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva
(coniuge e figli) e per quella originaria (genitori e fratelli) senza che assuma rilievo il fatto che vittima e superstite convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero indifferenti o in odio con conseguente inesistenza in concreto dell'aspetto interiore di danno risarcibile (cfr. Cass.
4.03.2024 n. 5769).
Il danno va liquidato secondo una tabella basata su un sistema a punti che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il gradi di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi con possibilità di applicare i correttivi in ragione della particolarità del caso concreto (cfr. Cass.
16.12.2022 n. 37009) e le tabelle milanesi, nell'ultima versione aggiornata del
2024 che deve ora essere applicata, rispettano questi criteri.
Orbene, a ciascuna delle figlie competono 57 punti (18 punti in relazione all'età
della vittima primaria di anni 63, 22 punti in relazione all'età delle figlie al momento della morte del padre, rispettivamente di 39 e 37 anni, 12 punti in relazione alla presenza di almeno altri due superstiti, e 5 punti in relazione all'intensità del legame affettivo. In relazione a tale ultimo parametro, legato alle frequentazioni, ai contatti, alla condivisione di festività o vacanze,
stravolgimento della vita della vittima secondaria, ecc. osserva la Corte che le pagina 18 di 26 allegazioni sono state molto scarne sul punto sia nella citazione che nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., sicché non vi è spazio per l'attribuzione di un punteggio ulteriore).
Il totale di € 222.927 (ossia € 3.911 per 57) va devalutato all'epoca del fatto,
ossia € 157.101 ed incrementato di rivalutazione (€ 65.826) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 60.312) secondo i criteri di sezioni unite Cass.
1712/1995, per un totale ad oggi di € 283.239, oltre interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data della presente sentenza (29.10.2025) al saldo.
Né parte convenuta in riassunzione può invocare la transazione di cui dà conto la
Suprema Corte nell'ordinanza n. 3267/2024 laddove in via preliminare dava atto che le ricorrenti avevano definito i loro rapporti con le due compagnie di Pt_1
assicurazione. Detta transazione dell'aprile 2022, infatti, aveva ad oggetto solo il regolamento delle spese processuali e ASST e le due compagnie di assicurazione, visti gli esiti dei due giudizi di merito, accettavano che e Pt_1
pagassero solo il 50% delle competenze e spese liquidate nelle Parte_2
sentenze di primo e secondo grado.
Passando ora alla domanda di manleva svolta da in via preliminare va Pt_4
osservato che la Corte ha chiesto più volte la produzione dei documenti allegati in via cartacea nel processo di primo grado e da ultimo in data 14.11.2025 era stata chiesta una nuova produzione dei documenti secondo il Protocollo in uso presso questa Corte sin dal marzo 2021. Invero, è seguita una nuova produzione documentale inutile, assolutamente disordinata e priva delle polizze di cui pagina 19 di 26 espressamente era stata chiesta la produzione completa. è rimasta CP_9
contumace, ma avrebbe dovuto e potuto produrre le polizze di cui dà Pt_4
contezza nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
Alla luce di queste premesse, la domanda va dunque esaminata sulla scorta delle allegazioni contenute negli scritti del processo di primo grado non espressamente contestate.
Con riguardo alla posizione di ora , CP_8 CP_3 Controparte_3
la stessa ha dedotto l'inoperatività della polizza in quanto la richiesta di risarcimento delle sorelle era giunta solo in data 5.11.2012 oltre il Pt_1
periodo assicurativo scadente alle ore 24.00 del 30.06.2008. La polizza n.
055075784 della durata di anni tre a decorrere dal 24.00 del 30.06.2005 e con scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2008, non soggetta tacito rinnovo, era operante solo per le richieste di danno presentate per la prima volta all'assicurato e da questi denunciate alla società nel periodo di assicurazione, purché relative a fatti accaduti nello stesso periodo ed anche in data anteriore, ma non prima del
30.06.2000.
Nel caso concreto la denuncia delle sorelle risale al 2012 allorquando Pt_1
non era più operante la copertura assicurativa e dunque questa società non deve rispondere.
Con riguardo alla polizza di la stessa era operante Controparte_5
per le richieste di danno presentate per la prima volta all'assicurato e da questi denunciate alla società nel periodo di assicurazione per i fatti accaduti nel pagina 20 di 26 periodo di assicurazione o anche in data anteriore, ma non prima del 30.06.2000;
detta polizza aveva validità dalle ore 24 del 30.06.2011 alle ore 24 del
30.06.2014.
Si tratta dunque di polizza operante nel caso concreto in quanto la denuncia delle sorelle risale al 2012 nel periodo in cui era attiva la copertura e a nulla Pt_1
rileva il fatto che aveva già radicato un giudizio nel 2009: Parte_5
stando al contenuto della comparsa di primo grado è sufficiente che la denuncia del sinistro avvenga nel periodo di copertura e per fatti non anteriori al
30.06.2000, come accaduto nel caso concreto. Del tutto indimostrata poi la violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c.; a parte che non ha esercitato CP_5
alcuna azione di annullamento, ai fini dell'operatività dell'art. 1892 c.c. occorre la dimostrazione di dichiarazioni reticenti o inesatte;
che dette dichiarazioni siano sorrette da dolo o colpa grave e che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso da parte dell'assicuratore. Nel caso di specie, è
pacifico, per loro stessa ammissione, che le figlie di abbiano Persona_2
deciso di promuovere l'azione risarcitoria solo dopo aver appreso degli esiti della consulenza nel giudizio promosso da e dunque Parte_5
nulla poteva dire o tacere in ordine alla possibile azione risarcitoria delle Pt_4
odierne attrici in riassunzione annunciata solo verso la fine dell'anno 2013 ed intrapresa nel 2013.
Ne consegue che la contumace deve tenere indenne Controparte_5
dalla condanna emessa nei Controparte_1
pagina 21 di 26 suoi confronti per capitale, interesse e spese, nei limiti di polizza e con le franchigie ivi previste.
Con riguardo al regime delle spese, la Suprema Corte ha specificato che il giudice del rinvio al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche per le spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (cfr. Cass. 13.06.2018 n. 15506, ma anche la recente Cass.
21.06.2025 n. 16645).
Ne consegue che deve rifondere le spese dell'intero Controparte_6
processo alle attrici in riassunzione che si liquidano nel valore medio dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000 (cfr. Cass.
17.04.2024 n. 10367) ad eccezione della fase istruttoria del primo grado che viene liquidata nel valore minimo in quanto limitata ad una consulenza.
Le spese vengono così liquidate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario:
- quanto al primo grado in € 1.466 per borsuali ed € 17.252 per compenso (€
3.544 per la fase studio, € 2.338 per la fase introduttiva, € 5.206 per la fase istruttoria ed € 6.164 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A.;
- quanto dell'appello, in € 2.529 per borsuali ed in € 14.239 per compenso (di pagina 22 di 26 cui € 4.389 per la fase studio, € 2.552 per la fase introduttiva ed € 7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., mentre la fase di trattazione non è dovuta;
- quanto al giudizio di legittimità in € 10.773 per compenso (di cui € 4.961 per la fase studio, € 3.260 per la fase introduttiva ed € 2.552 per la fase decisionale)
oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., oltre a contributo unificato;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 1.214 per borsuali ed € 14.239 per compenso (di cui € 4.389 per la fase studio, € 2.552 per la fase introduttiva ed €
7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Gli esborsi per la consulenza di primo grado, di cui non consta un decreto di liquidazione, ma solo un fondo spese di € 1.000 oltre i.v.a. accordato in occasione del conferimento incarico, sono definitivamente addossati a Pt_4
dovrà tenere indenne la sua assicurata dai Controparte_9 Pt_4
precedenti capi condannatori e, a sua volta, dovrà pagare le spese di lite all'assicurata chiamante che si liquidano nei valori minimi dello scaglione di riferimento, ossia:
- per il primo grado € 1.466 per anticipazioni ed € 11.229 per compenso (€ 1.772
per la fase studio, € 1169 per la fase introduttiva, € 5.206 per la fase istruttoria ed € 3.082 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
- per il giudizio di appello in € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, €
1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale), oltre rimborso pagina 23 di 26 forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- nulla per la fase di legittimità alla luce dell'accordo intercorso con le ricorrenti;
- per il presente giudizio di rinvio € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
che ha chiamato in giudizio , pur in Pt_4 Controparte_3
presenza di una polizza pacificamente inoperante, dovrà rifondere a detta chiamata le spese di lite che liquida:
- per il primo grado in € 11.229 per compenso (€ 1.772 per la fase studio, € 1169
per la fase introduttiva, € 5.206 per la fase istruttoria ed € 3.082 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- per il giudizio di appello in € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, €
1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- nulla per la fase di legittimità alla luce dell'accordo intercorso con le ricorrenti
Pt_1
- per il presente giudizio di rinvio € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
pagina 24 di 26 con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di sentenza della
Suprema Corte del 5.02.2024 n. 3267/2024, così provvede:
- condanna a versare a Controparte_1
e la somma di € 283.239, a ciascuna attrice, oltre Parte_1 Pt_1
interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza
(26.11.2025) al saldo;
- condanna a rifondere a Controparte_1
e a le spese di lite, liquidate come in parte Parte_1 Parte_2
motiva, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario;
- pone le spese di consulenza del primo grado definitivamente a carico di
[...]
CP_6
- dichiara a tenere indenne Controparte_5 [...]
dai capi condannatori che precedono;
Controparte_1
- condanna a rifondere ad CP_5 Controparte_1
le spese di chiamata, liquidate come in parte motiva;
[...]
- rigetta la domanda di manleva svolta da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
e per l'effetto la condanna a rifondere alla chiamata le spese di lite dell'intero processo come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 25 di 26 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 26 di 26