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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/12/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 06/12/2024 al n. 6131 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Palma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Avella (AV) alla Via Cardinale D'Avanzo n.21, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] al Vesuvio (NA) il 26/07/1965, codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 10/12/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05/12/2024, il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in San Sebastiano al Vesuvio (NA) il Controparte_1 30/07/1988 e che da tale unione nasceva la figlia a Napoli il 27/06/1990, esponeva Persona_1 che il Tribunale di Nola con decreto emesso l'11/12/1998, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto alle condizioni di cui al decreto di omologazione eccezion fatta per le condizioni circa il mantenimento della figlia oramai maggiorenne (34 anni) ed economicamente autosufficiente. Per_1
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti del 09/06/2025 il sig. confermava la volontà di Pt_1 divorziare.
La causa veniva rinviata al 10/12/2025.
Il giudice, con ordinanza del 16/12/2025, letti gli atti, lette le note di parte, riservava la causa al collegio per la decisione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , la quale non si costituiva in Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti.
Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola in data 11/12/1998.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori va precisato che il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al decreto di omologazione eccezion fatta per l'obbligo posto a suo carico circa il mantenimento della figlia atteso che la Per_1 stessa è oramai divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Nulla va disposto per il mantenimento della figlia mancando ogni domanda sul punto. Persona_1
Ne deriva che va revocato l'obbligo di mantenimento per la figlia Persona_1
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Sebastiano al Vesuvio
(NA) in data 30/07/1988 (atto n. 26 – parte serie A dell'anno 1988 del Comune di San Sebastiano al
Vesuvio);
c) revoca l'obbligo di mantenimento per la figlia Persona_1
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 06/12/2024 al n. 6131 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Palma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Avella (AV) alla Via Cardinale D'Avanzo n.21, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] al Vesuvio (NA) il 26/07/1965, codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 10/12/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05/12/2024, il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in San Sebastiano al Vesuvio (NA) il Controparte_1 30/07/1988 e che da tale unione nasceva la figlia a Napoli il 27/06/1990, esponeva Persona_1 che il Tribunale di Nola con decreto emesso l'11/12/1998, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto alle condizioni di cui al decreto di omologazione eccezion fatta per le condizioni circa il mantenimento della figlia oramai maggiorenne (34 anni) ed economicamente autosufficiente. Per_1
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti del 09/06/2025 il sig. confermava la volontà di Pt_1 divorziare.
La causa veniva rinviata al 10/12/2025.
Il giudice, con ordinanza del 16/12/2025, letti gli atti, lette le note di parte, riservava la causa al collegio per la decisione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , la quale non si costituiva in Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti.
Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola in data 11/12/1998.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori va precisato che il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al decreto di omologazione eccezion fatta per l'obbligo posto a suo carico circa il mantenimento della figlia atteso che la Per_1 stessa è oramai divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Nulla va disposto per il mantenimento della figlia mancando ogni domanda sul punto. Persona_1
Ne deriva che va revocato l'obbligo di mantenimento per la figlia Persona_1
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Sebastiano al Vesuvio
(NA) in data 30/07/1988 (atto n. 26 – parte serie A dell'anno 1988 del Comune di San Sebastiano al
Vesuvio);
c) revoca l'obbligo di mantenimento per la figlia Persona_1
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)