Articolo 11 della Legge 4 agosto 2016, n. 163
Articolo 10Articolo 12
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9 settembre 2016
Art. 11. Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le seguenti: «e in formato elaborabile».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge n. 196 del 2009 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni
1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica e in formato elaborabile, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all' art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , e successive modificazioni.
2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, e' applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro.".
Entrata in vigore il 9 settembre 2016