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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 746/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 746/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cardone, C.F. C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palmi, via CodiceFiscale_2
Cesare Battisti n. 41, FAX: 0966 25084, PEC: Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_1
; P.IVA_1
-APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: arricchimento senza causa – appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi;
Sezione civile, in composizione monocratica, n. 749/2019, pubblicata il 23/07/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.9.2016, l'Ing. conveniva, Parte_1 innanzi al Tribunale di Palmi, il al fine di ottenere, ai sensi dell'art. Controparte_1 2041 c.c., il pagamento del compenso maturato per attività professionale prestata in favore dello stesso Ente.
L'attore affermava che, con delibera di Giunta Municipale n. 150 dell'8.7.1988,
l'Amministrazione convenuta gli conferiva incarico, nella qualità di ingegnere libero professionista, di redigere un progetto, fino alla fase esecutiva, per la realizzazione del c.d. Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.); lo stesso professionista adempiva all'incarico in data 5.8.1988, presentendo il progetto al Comune committente, il quale, il successivo
8.9.1988, lo trasmetteva alla Comunità montana di Cinquefrondi avviando l'iter per ottenere i finanziamenti necessari alla sua realizzazione.
A causa del decorso del tempo ed essendo subentrata la necessità di accedere a un nuovo finanziamento, il con delibera n. 42 del 4.7.2000, assumeva la Controparte_1
determinazione di rivisitare e rielaborare il progetto, conferendo al medesimo professionista, il relativo incarico di “adeguamento della progettazione preliminare- definitivo-esecutiva relativa al Piano di Insediamenti Produttivi”. Con delibera n. 64 del
19.7.2001, il approvava anche il progetto definitivo (presentato il 13.4.2001), CP_1
stabilendo altresì che il progetto esecutivo avrebbe dovuto essere sottoposto al parere favorevole della Regione;
che il progetto definitivo sarebbe stato approvato una volta ottenute le relative autorizzazioni;
che all'appalto dell'opera si sarebbe proceduto dopo la concessione del finanziamento.
L'attore sosteneva di aver ritualmente e tempestivamente presentato istanze di pagamento rimaste prive di riscontro (ma delle quali non forniva prova) e, infine, di aver sollecitato il - con nota datata 8.7.2011 e acquisita al prot. n. 2949 del Controparte_1
19.07.2011 - al pagamento delle competenze maturate fino alla progettazione definitiva e quantificate in complessivi € 143.615,61, come da allegata parcella professionale vistata dall'Ordine di appartenenza. Affermava altresì di avere richiesto il pagamento anche con nota dell'11.3.2015 indirizzata al Commissario Straordinario di Liquidazione, il quale, all'esito del relativo procedimento, con provvedimento del 30.3.2015, aveva negato l'ammissione del credito alla massa passiva.
Premesso quanto sopra, l'attore affermava il avrebbe beneficiato di Controparte_1
un incremento patrimoniale consistente nella progettazione acquisita dall'Ente e tuttora utilizzabile e ne chiedeva la condanna al pagamento del suddetto importo, ovvero di quello da determinare a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
pag. 2/13 Il si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva del e/o per difetto di giurisdizione, stante il diniego di ammissione del Controparte_1 credito al passivo dell'Ente come da delibera del Commissario Straordinario di
Liquidazione; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione (decennale o ai sensi degli artt. 2956 e 2957 c.c.) e comunque per insussistenza del credito per inesistenza del rapporto obbligatorio e per mancata concessione del finanziamento richiesto e/o dei requisiti dell'azione previsti dall'art. 2041
c.c. proposta nei confronti della pubblica amministrazione.
In particolare, rilevava:
- Intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito asseritamente vantato da parte attrice, in quanto gli incarichi erano stati conferiti a controparte rispettivamente con delibere della Giunta Municipale n. 150 del 8 luglio 1988 e n. 42 del 4 luglio
2000; il primo progetto dell'opera era stato depositato dall'ing. presso il Pt_1
Comune di nel 1988 (prot. comunale n. 3559 del 5/8/1988, il secondo progetto CP_1
nel 2000 (acquisito al n. prot. 5613/2000), per essere poi approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 reg. delibere del 18/01/2001; evidenziava quindi che l'attore aveva richiesto il pagamento al Comune della somma di euro 143.615,61 per prestazioni professionali con nota del 8 luglio 2011, acquisita al protocollo comunale n. 2949 del 19/07/2011, quindi dopo 23 anni dal deposito del primo progetto e 11 anni dal deposito del progetto integrativo.
- Intervenuta prescrizione del credito anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2956 e
2957 c.c.
- Insussistenza del diritto di credito per inesistenza del rapporto obbligatorio, mancando un contratto stipulato per iscritto, come previsto dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, tuttora vigenti, e non essendo il difetto di forma surrogabile dalla delibera della Giunta Comunale, come affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 21 maggio 2003 n. 7962.
- Violazione della normativa contabile e finanziaria per insussistenza di impegno contabile e di copertura finanziaria e impegno di spesa, in violazione della disciplina di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 77/1995, come modificato dall'art. 4 del D.
Leg. vo 15 settembre 1997 n. 342, poi trasfusa nell'art. 91 del D. Leg. vo 267/2000 –
TUEL; evidenziava, quindi, come nel caso di specie l'attore avesse scientemente pag. 3/13 accettato di non pervenire ad un valido impegno contrattuale con il e Controparte_1
dovendo trovare applicazione la disposizione di cui cui al comma 4 dello stesso art. 191 D.lgs. 267/2000, secondo cui, in caso di violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
- Insussistenza del credito per mancata concessione al del Controparte_1
finanziamento richiesto e previsto espressamente quale condizione per il diritto al compenso del professionista in entrambe le citate delibere di conferimento degli incarichi.
- Inammissibilità ed infondatezza dell'azione promossa ex art. 2041 c.c. - carenza dei presupposti particolari essenziali per l'esperimento della azione di arricchimento senza giusta causa contro la p.a., non essendovi stato alcun arricchimento in favore del e non sussistendo l'elemento del danno altrui, essendo l'attore consapevole, CP_1 sin dall'atto di conferimento degli incarichi, che il pagamento in suo favore sarebbe avvenuto solo se fosse stato concesso il relativo finanziamento.
- Inammissibilità della domanda per difetto del requisito della sussidiarietà l'art. 2042
c.c., evidenziando che l'attore ha scientemente accettato di escludere l'Ente locale da ogni impegno, sia in via diretta che in via surrogatoria, andando incontro alla previsione normativa di cui al comma 4 dello stesso articolo 191 T.U. 267/2000, che testualmente prevede: “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”
§
La sentenza appellata, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto decorso il termine decennale di prescrizione, maturata il 13 aprile 2001 e non essendovi prova di idonei atti interruttivi;
ha quindi rigettato la domanda e condannato l'attore alla rifusione delle spese in favore di controparte.
§
pag. 4/13 L'Ing. ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado e Pt_1 ribadendo le difese già sostenute. In particolare, ha insistito sull'efficacia interruttiva della prescrizione a suo avviso attribuibile alla nota del Commissario Liquidatore, prot. n.
1218/101 C.S.L. del 30.3.2015 (all. 7 al fascicolo di primo grado), in quanto asseritamente ricognitiva del debito. L'appellante ha anche avanzato richieste istruttorie e, in particolare, chiesto di ordinare esibizione ex art. 210 c.p.c. della lettera depositata dallo stesso il 13.07.2006, prot. n. 3456, avente ad oggetto una istanza di Pt_1 liquidazione delle competenze tecniche maturate, oltre all'interrogatorio formale del sindaco del e prova testimoniale. Controparte_1
Il ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di Controparte_1
giudizio.
Con ordinanza del 23.8.2021, questa Corte d'appello ha dichiarato la contumacia del e ha rigettato le suddette richieste istruttorie. La Corte ha rilevato che Controparte_1
l'odierno appellante non aveva mai reiterato, già durante il giudizio di primo grado ed in particolare all'udienza del 23 luglio 2019, alcuna specifica richiesta in ordine alla prova non ammessa, intendendosi pertanto rinunciata;
la Cassazione, come riportato nella parte motiva dell'ordinanza, ritiene non onerato il giudice del gravame del vaglio della questione rinnovata in appello qualora non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Con ordinanza depositata il 9/09/2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
1) Sull'eccezione di prescrizione.
La sentenza di primo grado, accogliendo l'eccezione di parte convenuta, ha rigettato la domanda di parte attrice per intervenuta prescrizione. Al riguardo, ha premesso che la giurisprudenza nomofilattica è consolidata nel ritenere che il termine di prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa non possa ritenersi utilmente interrotto da atti posti in essere per altre liti aventi diversa "causa petendi" e diverso "petitum", poiché gli atti interruttivi devono risultare pertinenti all'azione proposta (Cass. Civ., nn. 1863/1997.
Cfr. nn. 4473/1980 e 4031/1988, ivi riferite). Ha quindi escluso l'idoneità delle richieste di adempimento contrattuale ad interrompere la prescrizione dell'actio indebiti,
pag. 5/13 osservando che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità
(Cass. Civ., n. 25324/2017. Cfr. Cass. Civ., nn. 10966/20018, 24656/2010 e 17123/2015. ivi riferite).
La stessa sentenza ha poi rilevato che l'Ing. Pt_1
a) in data 13 aprile 2001 ha presentato il “progetto definitivo dei lavori”, prot. n. 1705 (v.
Deliberazione G.M. n. 64 del 19 Luglio 2001, all. n. 4 all'atto di citazione);
b) con nota del giorno 8 Luglio 2011, acquisita dal in data 19 Luglio Controparte_1
2011, prot. n. 2949, ha richiesto “la liquidazione delle competenze maturate fino alla progettazione definitiva” (v. all. n. 5 all'atto di citazione);
c) non ha mai richiesto, al convenuto, la liquidazione di un indennizzo da CP_1
indebito arricchimento.
Da tali premesse ha dedotto che, in assenza di validi atti interruttivi, il diritto dell'attore ad agire ex art. 2041 c.c. è da ritenersi irrimediabilmente estinto per prescrizione decennale, maturata il 13 aprile 2011, data di deposito del progetto definitivo, cui correlare l'asserito arricchimento del e il depauperamento dell'attore. CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado insistendo sull'efficacia interruttiva della prescrizione a suo avviso attribuibile alla nota del Commissario
Liquidatore, prot. n. 1218/101 C.S.L. del 30.3.2015 (all. 7 al fascicolo di primo grado), in quanto asseritamente ricognitiva del credito vantato dal Ha poi sostenuto di Pt_1
avere chiesto il pagamento delle proprie competenze con nota acquisita dal CP_1
convenuto il 13.07.2006, prot. n. 3456, chiedendo, in via istruttoria, di ordinarne l'esibizione ex art. 210 c.p.c. Come detto, la richiesta è stata rigettata da questa Corte, dovendosi ritenere rinunciata in quanto non reiterata nel giudizio di primo grado.
Il nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, Controparte_1
aveva immediatamente eccepito la prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato da parte attrice. Al riguardo, il convenuto aveva premesso che gli incarichi in questione erano stati conferiti rispettivamente con delibere della Giunta Municipale n.
150 del 8 luglio 1988 e n. 42 del 4 luglio 2000. Il primo progetto era stato depositato dall'ing. presso il Comune di nel 1988 (prot. comunale n. 3559 del Pt_1 CP_1
5/8/1988), mentre il secondo progetto nel 2000 (acquisito al n. prot. 5613/2000), per essere poi approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 reg. delibere del
18/01/2001; ciò posto, aveva evidenziato che l'attore, dopo 23 anni dal deposito del pag. 6/13 primo progetto e 11 anni dal deposito del progetto integrativo, con nota del 8 luglio 2011 acquisita al protocollo comunale n. 2949 del 19/07/2011, ha richiesto il pagamento al
Comune della somma di euro 143.615,61 per prestazioni professionali.
Ciò premesso, questa Corte, difformemente dalla sentenza appellata, ritiene che, nel caso di specie non sia stato provato il compiuto decorso del termine di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento. Se è vero, infatti, che il termine decennale di prescrizione dell'azione di arricchimento nei confronti di una P.A., in relazione al vantaggio che essa abbia ricevuto da un'opera realizzata in suo favore, decorre dal riconoscimento, anche in modo implicito, da parte della stessa P.A., dell'utilità dell'opera realizzata in suo favore (Cass., Sez. 1, Sent. n. 8537 del 14/04/2011, rv. 617416 - 01) occorre evidenziare che, nel caso che occupa, il diritto al compenso del professionista era stato espressamente subordinato alla condizione, potestativa mista, dell'erogazione del finanziamento delle opere progettate. Sebbene non vi sia contestazione in merito alla mancata concessione del finanziamento de quo, non è stato provato in giudizio se il finanziamento stesso sia ancora erogabile o se sia stato definitivamente negato. Solo in questa seconda ipotesi, infatti, risulterebbe integrata l'ulteriore condizione, del depauperamento del professionista, necessaria per la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento e dalla cui verificazione inizierebbe dunque a decorre il relativo termine di prescrizione. In mancanza di tali decisivi elementi, il cui onere probatorio incombeva sul
Comune eccipiente, non vi è prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento proposta dall'Ing. contro il Pt_1 CP_1
[...]
Posto quanto sopra, la domanda di parte attrice ed odierna appellante non può comunque trovare accoglimento in virtù di ulteriori ragioni non affrontate dalla sentenza di primo grado, fondata esclusivamente sulla ragione ritenuta più liquida, e quindi non coperte dal giudicato.
§
2) Sull'eccezione di non proponibilità dell'azione di arricchimento.
E' noto che l'azione di indebito arricchimento ha carattere sussidiario. Finanche con una recente sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito che per evitare elusioni della norma
(art. 2042 c.c.) resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione,
pag. 7/13 per la prescrizione ovvero per la decadenza. Si deve distinguere, infatti, tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. (Cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/12/2023, n. 33954).
In teoria, dunque, una volta affermata la prescrizione del diritto di credito di matrice contrattuale, non potrebbe ammettersi, in via surrogatoria, l'azione di indebito. Nel caso di specie, tuttavia, è corretta la deduzione del convenuto, secondo cui il diritto di CP_1
credito non sussiste per inesistenza del rapporto obbligatorio. Invero, come rilevato dallo stesso convenuto, anche con richiami giurisprudenziali ai quali si rimanda, tutti i contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione (anche se la stessa agisca iure privatorum) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, per come espressamente stabilito sin dal d. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, tuttora vigenti, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico (Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 7962 del 21/05/2003, Rv. 563387 - 01). Infatti, secondo la Cassazione, in tema di contratti della P.A., il contratto d'opera professionale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall'organo rappresentativo dell'ente, non essendo sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l'ente può revocare "ad nutum". In senso contrario, non rileva l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, richiamato per i Comuni dall'art. 87 del r.d. n. 383 del 1934, dove è previsto che il contratto con ditte commerciali possa concludersi a distanza, per mezzo di corrispondenza, trattandosi di norma in deroga, applicabile soltanto ai negozi in cui, per esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa all'"uso del commercio", tra i quali non rientra il conferimento di incarichi professionali, che postula, invece, la definizione formale dei vari aspetti del rapporto, anche per rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria. (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 1167 del 17/01/2013, Rv. 624672 - 01).
Nel caso che occupa, dunque, mancando un valido contratto, l'azione contrattuale non sarebbe utilmente esperibile. Si pone quindi il problema di verificare l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento, con particolare riferimento al requisito della sussidiarietà.
pag. 8/13 Al riguardo il convenuto ha sostenuto che il requisito di sussidiarietà CP_1 sarebbe escluso in ragione della proponibilità dell'azione nei confronti degli amministratori o funzionari dell'Ente che avrebbero conferito l'incarico in violazione del disposto di cui all'art. 191 D.lgs. 267/2000 (già previsto dall'articolo 35 del Decreto
Legislativo 77/1995, per come modificato dall'articolo 4 del D. Leg. Vo 15 settembre
1997 n. 342).
Sul punto, deve essere condiviso l'orientamento secondo cui non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c. contro la P.A. in quanto, qualora non vi sia un contratto valido tra la stessa e colui che esegue lavori e servizi, il rapporto «contrattuale» si crea fra quest'ultimo e l'amministratore o funzionario che con la sua condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica. (Cass. civ.,
Sez. I, 04/01/2017, ud. 08/06/2016, dep. 04/01/2017, n.80). Giova sottolineare che - nel caso affrontato dalla citata sentenza, come anche in quello che occupa - si versava in fattispecie di assenza di un valido rapporto contrattuale, sussistendo una delibera della
Giunta comunale (con la quale, peraltro, venne stanziata la spesa di Lire 71.400.000) ritenuta inidonea, di per sè, alla costituzione di un rapporto obbligatorio, alla stregua della normativa, applicabile ratione temporis, di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, convertito nella L. n. 144 del 1989, ed oggi rifluito nel D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 191. Con condivisibile motivazione, la Corte ha ribadito la finalità della normativa sopra richiamata, la quale, secondo la giurisprudenza (Cass., 21 settembre 2015, n. 18567,
Cass., 30 gennaio 2013, n. 24478; Cass., 27 marzo 2008, n. 7966), ha previsto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la
Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica. In particolare, la Corte ha giustamente osservato che la finalità
pag. 9/13 della normativa è indiscutibilmente volta a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni e ad evitare che un contratto non perfezionatosi secondo legge pervenga alla fase esecutiva.
Tenendo presenti detti principi, si è già detto che anche nel nostro caso manca un valido rapporto contrattuale tra il e l'Ing. non essendo mai stato CP_1 Pt_1
stipulato un contratto in forma scritta, che non ammette surrogati, neppure in atti amministrativi come le delibere di Giunta. Giova, peraltro, sottolineare che, nella fattispecie esaminata dalla citata sentenza, la delibera di Giunta aveva pure previsto lo stanziamento di una somma, mentre nel caso oggetto del presente giudizio non fu assunto alcun impegno di spesa, in quanto il pagamento delle competenze spettanti all'Ing. era stato espressamente subordinato alla concessione del finanziamento. Nel Pt_1
nostro caso, dunque, mancano sia il contratto in forma scritta sia il relativo impegno di spesa. Pur essendo dirimente la mancanza del contratto scritto, si osserva altresì che la subordinazione del compenso all'erogazione del finanziamento non potrebbe comunque tradursi in un espediente per eludere gli obblighi previsti dalle norme di contabilità pubblica. Pertanto, in adesione alla citata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che, nel caso di specie, il rapporto obbligatorio sia intercorso direttamente tra il CP_1
e fra il professionista, ma tra quest'ultimo e gli amministratori che conferirono gli
[...]
incarichi di cui trattasi e nei cui confronti avrebbe potuto intraprendersi la relativa azione, con esclusione, dunque, di quella di indebito arricchimento, avente natura residuale.
§
3) Sull'infondatezza della domanda.
Risolta negativamente la questione relativa all'ammissibilità dell'azione di arricchimento, la stessa, comunque, sarebbe infondata nel merito e condurrebbe al rigetto della domanda dell'attore e odierno appellante.
In primo luogo, è appena il caso di rammentare che risulta provato e non contestato che, in entrambe le delibere di conferimento degli incarichi di cui trattasi, era stato espressamente previsto che il compenso al professionista sarebbe stato corrisposto al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: 1) approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale;
2) concessione formale di finanziamento in favore dell'ente. Tale ultima condizione (potestativa mista) non si è mai verificata, in quanto, pur essendosi il attivato in tal senso, il finanziamento richiesto non Controparte_1
risulta essere stato mai erogato.
pag. 10/13 Peraltro, benché il rapporto contrattuale con il non si sia validamente CP_1
instaurato per i motivi già esposti, è utile osservare che la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera è valida in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 340, come interpretata autenticamente dall'art.6, primo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 404, normativa cui ha fatto seguito l'art. 4 comma 12 bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155; nè tale clausola, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale. (Sez. Un., Sentenza n. 18450 del 19/09/2005, rv.
583706 - 01).
Secondo le stesse Sezioni Unite, inoltre, il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 1358 cod. civ. ad un contratto di progettazione di un'opera pubblica in cui il professionista aveva accettato di condizionare il diritto al compenso al conseguimento, da parte dell'amministrazione pubblica, del finanziamento dell'opera, ed ha rinviato la causa al giudice di merito affinchè proceda ad un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, al fine di verificare alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere dall'ente locale onde ottenere il finanziamento).
Nel caso di specie, pertanto, è oltremodo evidente che l'attore, conoscendo o dovendo comunque conoscere, trattandosi peraltro di soggetto professionalmente qualificato, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni e segnatamente le precise condizioni espressamente stabilite dalle citate delibere, ha scientemente accettato sia il rischio derivante dalla mancanza di un valido impegno contrattuale con il sia il rischio di non Controparte_1
essere retribuito qualora il finanziamento non fosse stato erogato.
pag. 11/13 Tenendo presente quanto appena detto, giova evidenziare che le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 10798/2015, hanno inteso valorizzare una lettura dell'istituto più aderente ai principi costituzionali e a quelli specifici della materia, che assegnano una dimensione fattuale di evento oggettivo all'arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e alla relativa azione una funzione di rimedio generale a situazioni giuridiche altrimenti ingiustamente private di tutela, tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi (cfr. Cass. Sez. un. 08 dicembre 2008,
n. 24772). In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto). Per completezza, inoltre, si segnala che le stesse Sezioni unite – chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale circa la necessità
o meno del riconoscimento, anche implicito, dell'utilitas da parte di organi rappresentativi dell'ente pubblico e la possibilità di eventuale apprezzamento di tale requisito da parte del giudice – hanno ribadito che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati nè spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico, concludendo che, poichè il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento.
Orbene, a fronte delle espresse condizioni previste nelle delibere di conferimento degli incarichi, non può ragionevolmente sostenersi che sia stato, anche solo minimamente, leso l'affidamento del professionista alla retribuzione. Sotto concorrente profilo, inoltre, appare altrettanto evidente come, a fronte del mancato avveramento della condizione legittimamente apposta, l'accoglimento della domanda dell'Ing. si Pt_1 tradurrebbe in un arricchimento imposto all'amministrazione, non avendo, peraltro, la stessa tratto utilità dal progetto non finanziato. Diversamente opinando, si ammetterebbe l'utilità di incarichi sostanzialmente inutili o tutt'al più meramente esplorativi, in quanto ab origine privi di copertura finanziaria e non altrimenti realizzabili se non a condizione di un apposito finanziamento.
§
4) Il regolamento delle spese.
pag. 12/13 La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.(Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023)
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2) Nulla sulle spese.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 746/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 746/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cardone, C.F. C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palmi, via CodiceFiscale_2
Cesare Battisti n. 41, FAX: 0966 25084, PEC: Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_1
; P.IVA_1
-APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: arricchimento senza causa – appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi;
Sezione civile, in composizione monocratica, n. 749/2019, pubblicata il 23/07/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.9.2016, l'Ing. conveniva, Parte_1 innanzi al Tribunale di Palmi, il al fine di ottenere, ai sensi dell'art. Controparte_1 2041 c.c., il pagamento del compenso maturato per attività professionale prestata in favore dello stesso Ente.
L'attore affermava che, con delibera di Giunta Municipale n. 150 dell'8.7.1988,
l'Amministrazione convenuta gli conferiva incarico, nella qualità di ingegnere libero professionista, di redigere un progetto, fino alla fase esecutiva, per la realizzazione del c.d. Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.); lo stesso professionista adempiva all'incarico in data 5.8.1988, presentendo il progetto al Comune committente, il quale, il successivo
8.9.1988, lo trasmetteva alla Comunità montana di Cinquefrondi avviando l'iter per ottenere i finanziamenti necessari alla sua realizzazione.
A causa del decorso del tempo ed essendo subentrata la necessità di accedere a un nuovo finanziamento, il con delibera n. 42 del 4.7.2000, assumeva la Controparte_1
determinazione di rivisitare e rielaborare il progetto, conferendo al medesimo professionista, il relativo incarico di “adeguamento della progettazione preliminare- definitivo-esecutiva relativa al Piano di Insediamenti Produttivi”. Con delibera n. 64 del
19.7.2001, il approvava anche il progetto definitivo (presentato il 13.4.2001), CP_1
stabilendo altresì che il progetto esecutivo avrebbe dovuto essere sottoposto al parere favorevole della Regione;
che il progetto definitivo sarebbe stato approvato una volta ottenute le relative autorizzazioni;
che all'appalto dell'opera si sarebbe proceduto dopo la concessione del finanziamento.
L'attore sosteneva di aver ritualmente e tempestivamente presentato istanze di pagamento rimaste prive di riscontro (ma delle quali non forniva prova) e, infine, di aver sollecitato il - con nota datata 8.7.2011 e acquisita al prot. n. 2949 del Controparte_1
19.07.2011 - al pagamento delle competenze maturate fino alla progettazione definitiva e quantificate in complessivi € 143.615,61, come da allegata parcella professionale vistata dall'Ordine di appartenenza. Affermava altresì di avere richiesto il pagamento anche con nota dell'11.3.2015 indirizzata al Commissario Straordinario di Liquidazione, il quale, all'esito del relativo procedimento, con provvedimento del 30.3.2015, aveva negato l'ammissione del credito alla massa passiva.
Premesso quanto sopra, l'attore affermava il avrebbe beneficiato di Controparte_1
un incremento patrimoniale consistente nella progettazione acquisita dall'Ente e tuttora utilizzabile e ne chiedeva la condanna al pagamento del suddetto importo, ovvero di quello da determinare a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
pag. 2/13 Il si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva del e/o per difetto di giurisdizione, stante il diniego di ammissione del Controparte_1 credito al passivo dell'Ente come da delibera del Commissario Straordinario di
Liquidazione; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione (decennale o ai sensi degli artt. 2956 e 2957 c.c.) e comunque per insussistenza del credito per inesistenza del rapporto obbligatorio e per mancata concessione del finanziamento richiesto e/o dei requisiti dell'azione previsti dall'art. 2041
c.c. proposta nei confronti della pubblica amministrazione.
In particolare, rilevava:
- Intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito asseritamente vantato da parte attrice, in quanto gli incarichi erano stati conferiti a controparte rispettivamente con delibere della Giunta Municipale n. 150 del 8 luglio 1988 e n. 42 del 4 luglio
2000; il primo progetto dell'opera era stato depositato dall'ing. presso il Pt_1
Comune di nel 1988 (prot. comunale n. 3559 del 5/8/1988, il secondo progetto CP_1
nel 2000 (acquisito al n. prot. 5613/2000), per essere poi approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 reg. delibere del 18/01/2001; evidenziava quindi che l'attore aveva richiesto il pagamento al Comune della somma di euro 143.615,61 per prestazioni professionali con nota del 8 luglio 2011, acquisita al protocollo comunale n. 2949 del 19/07/2011, quindi dopo 23 anni dal deposito del primo progetto e 11 anni dal deposito del progetto integrativo.
- Intervenuta prescrizione del credito anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2956 e
2957 c.c.
- Insussistenza del diritto di credito per inesistenza del rapporto obbligatorio, mancando un contratto stipulato per iscritto, come previsto dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, tuttora vigenti, e non essendo il difetto di forma surrogabile dalla delibera della Giunta Comunale, come affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 21 maggio 2003 n. 7962.
- Violazione della normativa contabile e finanziaria per insussistenza di impegno contabile e di copertura finanziaria e impegno di spesa, in violazione della disciplina di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 77/1995, come modificato dall'art. 4 del D.
Leg. vo 15 settembre 1997 n. 342, poi trasfusa nell'art. 91 del D. Leg. vo 267/2000 –
TUEL; evidenziava, quindi, come nel caso di specie l'attore avesse scientemente pag. 3/13 accettato di non pervenire ad un valido impegno contrattuale con il e Controparte_1
dovendo trovare applicazione la disposizione di cui cui al comma 4 dello stesso art. 191 D.lgs. 267/2000, secondo cui, in caso di violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
- Insussistenza del credito per mancata concessione al del Controparte_1
finanziamento richiesto e previsto espressamente quale condizione per il diritto al compenso del professionista in entrambe le citate delibere di conferimento degli incarichi.
- Inammissibilità ed infondatezza dell'azione promossa ex art. 2041 c.c. - carenza dei presupposti particolari essenziali per l'esperimento della azione di arricchimento senza giusta causa contro la p.a., non essendovi stato alcun arricchimento in favore del e non sussistendo l'elemento del danno altrui, essendo l'attore consapevole, CP_1 sin dall'atto di conferimento degli incarichi, che il pagamento in suo favore sarebbe avvenuto solo se fosse stato concesso il relativo finanziamento.
- Inammissibilità della domanda per difetto del requisito della sussidiarietà l'art. 2042
c.c., evidenziando che l'attore ha scientemente accettato di escludere l'Ente locale da ogni impegno, sia in via diretta che in via surrogatoria, andando incontro alla previsione normativa di cui al comma 4 dello stesso articolo 191 T.U. 267/2000, che testualmente prevede: “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”
§
La sentenza appellata, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto decorso il termine decennale di prescrizione, maturata il 13 aprile 2001 e non essendovi prova di idonei atti interruttivi;
ha quindi rigettato la domanda e condannato l'attore alla rifusione delle spese in favore di controparte.
§
pag. 4/13 L'Ing. ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado e Pt_1 ribadendo le difese già sostenute. In particolare, ha insistito sull'efficacia interruttiva della prescrizione a suo avviso attribuibile alla nota del Commissario Liquidatore, prot. n.
1218/101 C.S.L. del 30.3.2015 (all. 7 al fascicolo di primo grado), in quanto asseritamente ricognitiva del debito. L'appellante ha anche avanzato richieste istruttorie e, in particolare, chiesto di ordinare esibizione ex art. 210 c.p.c. della lettera depositata dallo stesso il 13.07.2006, prot. n. 3456, avente ad oggetto una istanza di Pt_1 liquidazione delle competenze tecniche maturate, oltre all'interrogatorio formale del sindaco del e prova testimoniale. Controparte_1
Il ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di Controparte_1
giudizio.
Con ordinanza del 23.8.2021, questa Corte d'appello ha dichiarato la contumacia del e ha rigettato le suddette richieste istruttorie. La Corte ha rilevato che Controparte_1
l'odierno appellante non aveva mai reiterato, già durante il giudizio di primo grado ed in particolare all'udienza del 23 luglio 2019, alcuna specifica richiesta in ordine alla prova non ammessa, intendendosi pertanto rinunciata;
la Cassazione, come riportato nella parte motiva dell'ordinanza, ritiene non onerato il giudice del gravame del vaglio della questione rinnovata in appello qualora non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Con ordinanza depositata il 9/09/2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
1) Sull'eccezione di prescrizione.
La sentenza di primo grado, accogliendo l'eccezione di parte convenuta, ha rigettato la domanda di parte attrice per intervenuta prescrizione. Al riguardo, ha premesso che la giurisprudenza nomofilattica è consolidata nel ritenere che il termine di prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa non possa ritenersi utilmente interrotto da atti posti in essere per altre liti aventi diversa "causa petendi" e diverso "petitum", poiché gli atti interruttivi devono risultare pertinenti all'azione proposta (Cass. Civ., nn. 1863/1997.
Cfr. nn. 4473/1980 e 4031/1988, ivi riferite). Ha quindi escluso l'idoneità delle richieste di adempimento contrattuale ad interrompere la prescrizione dell'actio indebiti,
pag. 5/13 osservando che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità
(Cass. Civ., n. 25324/2017. Cfr. Cass. Civ., nn. 10966/20018, 24656/2010 e 17123/2015. ivi riferite).
La stessa sentenza ha poi rilevato che l'Ing. Pt_1
a) in data 13 aprile 2001 ha presentato il “progetto definitivo dei lavori”, prot. n. 1705 (v.
Deliberazione G.M. n. 64 del 19 Luglio 2001, all. n. 4 all'atto di citazione);
b) con nota del giorno 8 Luglio 2011, acquisita dal in data 19 Luglio Controparte_1
2011, prot. n. 2949, ha richiesto “la liquidazione delle competenze maturate fino alla progettazione definitiva” (v. all. n. 5 all'atto di citazione);
c) non ha mai richiesto, al convenuto, la liquidazione di un indennizzo da CP_1
indebito arricchimento.
Da tali premesse ha dedotto che, in assenza di validi atti interruttivi, il diritto dell'attore ad agire ex art. 2041 c.c. è da ritenersi irrimediabilmente estinto per prescrizione decennale, maturata il 13 aprile 2011, data di deposito del progetto definitivo, cui correlare l'asserito arricchimento del e il depauperamento dell'attore. CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado insistendo sull'efficacia interruttiva della prescrizione a suo avviso attribuibile alla nota del Commissario
Liquidatore, prot. n. 1218/101 C.S.L. del 30.3.2015 (all. 7 al fascicolo di primo grado), in quanto asseritamente ricognitiva del credito vantato dal Ha poi sostenuto di Pt_1
avere chiesto il pagamento delle proprie competenze con nota acquisita dal CP_1
convenuto il 13.07.2006, prot. n. 3456, chiedendo, in via istruttoria, di ordinarne l'esibizione ex art. 210 c.p.c. Come detto, la richiesta è stata rigettata da questa Corte, dovendosi ritenere rinunciata in quanto non reiterata nel giudizio di primo grado.
Il nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, Controparte_1
aveva immediatamente eccepito la prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato da parte attrice. Al riguardo, il convenuto aveva premesso che gli incarichi in questione erano stati conferiti rispettivamente con delibere della Giunta Municipale n.
150 del 8 luglio 1988 e n. 42 del 4 luglio 2000. Il primo progetto era stato depositato dall'ing. presso il Comune di nel 1988 (prot. comunale n. 3559 del Pt_1 CP_1
5/8/1988), mentre il secondo progetto nel 2000 (acquisito al n. prot. 5613/2000), per essere poi approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 reg. delibere del
18/01/2001; ciò posto, aveva evidenziato che l'attore, dopo 23 anni dal deposito del pag. 6/13 primo progetto e 11 anni dal deposito del progetto integrativo, con nota del 8 luglio 2011 acquisita al protocollo comunale n. 2949 del 19/07/2011, ha richiesto il pagamento al
Comune della somma di euro 143.615,61 per prestazioni professionali.
Ciò premesso, questa Corte, difformemente dalla sentenza appellata, ritiene che, nel caso di specie non sia stato provato il compiuto decorso del termine di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento. Se è vero, infatti, che il termine decennale di prescrizione dell'azione di arricchimento nei confronti di una P.A., in relazione al vantaggio che essa abbia ricevuto da un'opera realizzata in suo favore, decorre dal riconoscimento, anche in modo implicito, da parte della stessa P.A., dell'utilità dell'opera realizzata in suo favore (Cass., Sez. 1, Sent. n. 8537 del 14/04/2011, rv. 617416 - 01) occorre evidenziare che, nel caso che occupa, il diritto al compenso del professionista era stato espressamente subordinato alla condizione, potestativa mista, dell'erogazione del finanziamento delle opere progettate. Sebbene non vi sia contestazione in merito alla mancata concessione del finanziamento de quo, non è stato provato in giudizio se il finanziamento stesso sia ancora erogabile o se sia stato definitivamente negato. Solo in questa seconda ipotesi, infatti, risulterebbe integrata l'ulteriore condizione, del depauperamento del professionista, necessaria per la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento e dalla cui verificazione inizierebbe dunque a decorre il relativo termine di prescrizione. In mancanza di tali decisivi elementi, il cui onere probatorio incombeva sul
Comune eccipiente, non vi è prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento proposta dall'Ing. contro il Pt_1 CP_1
[...]
Posto quanto sopra, la domanda di parte attrice ed odierna appellante non può comunque trovare accoglimento in virtù di ulteriori ragioni non affrontate dalla sentenza di primo grado, fondata esclusivamente sulla ragione ritenuta più liquida, e quindi non coperte dal giudicato.
§
2) Sull'eccezione di non proponibilità dell'azione di arricchimento.
E' noto che l'azione di indebito arricchimento ha carattere sussidiario. Finanche con una recente sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito che per evitare elusioni della norma
(art. 2042 c.c.) resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione,
pag. 7/13 per la prescrizione ovvero per la decadenza. Si deve distinguere, infatti, tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. (Cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/12/2023, n. 33954).
In teoria, dunque, una volta affermata la prescrizione del diritto di credito di matrice contrattuale, non potrebbe ammettersi, in via surrogatoria, l'azione di indebito. Nel caso di specie, tuttavia, è corretta la deduzione del convenuto, secondo cui il diritto di CP_1
credito non sussiste per inesistenza del rapporto obbligatorio. Invero, come rilevato dallo stesso convenuto, anche con richiami giurisprudenziali ai quali si rimanda, tutti i contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione (anche se la stessa agisca iure privatorum) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, per come espressamente stabilito sin dal d. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, tuttora vigenti, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico (Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 7962 del 21/05/2003, Rv. 563387 - 01). Infatti, secondo la Cassazione, in tema di contratti della P.A., il contratto d'opera professionale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall'organo rappresentativo dell'ente, non essendo sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l'ente può revocare "ad nutum". In senso contrario, non rileva l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, richiamato per i Comuni dall'art. 87 del r.d. n. 383 del 1934, dove è previsto che il contratto con ditte commerciali possa concludersi a distanza, per mezzo di corrispondenza, trattandosi di norma in deroga, applicabile soltanto ai negozi in cui, per esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa all'"uso del commercio", tra i quali non rientra il conferimento di incarichi professionali, che postula, invece, la definizione formale dei vari aspetti del rapporto, anche per rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria. (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 1167 del 17/01/2013, Rv. 624672 - 01).
Nel caso che occupa, dunque, mancando un valido contratto, l'azione contrattuale non sarebbe utilmente esperibile. Si pone quindi il problema di verificare l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento, con particolare riferimento al requisito della sussidiarietà.
pag. 8/13 Al riguardo il convenuto ha sostenuto che il requisito di sussidiarietà CP_1 sarebbe escluso in ragione della proponibilità dell'azione nei confronti degli amministratori o funzionari dell'Ente che avrebbero conferito l'incarico in violazione del disposto di cui all'art. 191 D.lgs. 267/2000 (già previsto dall'articolo 35 del Decreto
Legislativo 77/1995, per come modificato dall'articolo 4 del D. Leg. Vo 15 settembre
1997 n. 342).
Sul punto, deve essere condiviso l'orientamento secondo cui non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c. contro la P.A. in quanto, qualora non vi sia un contratto valido tra la stessa e colui che esegue lavori e servizi, il rapporto «contrattuale» si crea fra quest'ultimo e l'amministratore o funzionario che con la sua condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica. (Cass. civ.,
Sez. I, 04/01/2017, ud. 08/06/2016, dep. 04/01/2017, n.80). Giova sottolineare che - nel caso affrontato dalla citata sentenza, come anche in quello che occupa - si versava in fattispecie di assenza di un valido rapporto contrattuale, sussistendo una delibera della
Giunta comunale (con la quale, peraltro, venne stanziata la spesa di Lire 71.400.000) ritenuta inidonea, di per sè, alla costituzione di un rapporto obbligatorio, alla stregua della normativa, applicabile ratione temporis, di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, convertito nella L. n. 144 del 1989, ed oggi rifluito nel D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 191. Con condivisibile motivazione, la Corte ha ribadito la finalità della normativa sopra richiamata, la quale, secondo la giurisprudenza (Cass., 21 settembre 2015, n. 18567,
Cass., 30 gennaio 2013, n. 24478; Cass., 27 marzo 2008, n. 7966), ha previsto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la
Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica. In particolare, la Corte ha giustamente osservato che la finalità
pag. 9/13 della normativa è indiscutibilmente volta a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni e ad evitare che un contratto non perfezionatosi secondo legge pervenga alla fase esecutiva.
Tenendo presenti detti principi, si è già detto che anche nel nostro caso manca un valido rapporto contrattuale tra il e l'Ing. non essendo mai stato CP_1 Pt_1
stipulato un contratto in forma scritta, che non ammette surrogati, neppure in atti amministrativi come le delibere di Giunta. Giova, peraltro, sottolineare che, nella fattispecie esaminata dalla citata sentenza, la delibera di Giunta aveva pure previsto lo stanziamento di una somma, mentre nel caso oggetto del presente giudizio non fu assunto alcun impegno di spesa, in quanto il pagamento delle competenze spettanti all'Ing. era stato espressamente subordinato alla concessione del finanziamento. Nel Pt_1
nostro caso, dunque, mancano sia il contratto in forma scritta sia il relativo impegno di spesa. Pur essendo dirimente la mancanza del contratto scritto, si osserva altresì che la subordinazione del compenso all'erogazione del finanziamento non potrebbe comunque tradursi in un espediente per eludere gli obblighi previsti dalle norme di contabilità pubblica. Pertanto, in adesione alla citata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che, nel caso di specie, il rapporto obbligatorio sia intercorso direttamente tra il CP_1
e fra il professionista, ma tra quest'ultimo e gli amministratori che conferirono gli
[...]
incarichi di cui trattasi e nei cui confronti avrebbe potuto intraprendersi la relativa azione, con esclusione, dunque, di quella di indebito arricchimento, avente natura residuale.
§
3) Sull'infondatezza della domanda.
Risolta negativamente la questione relativa all'ammissibilità dell'azione di arricchimento, la stessa, comunque, sarebbe infondata nel merito e condurrebbe al rigetto della domanda dell'attore e odierno appellante.
In primo luogo, è appena il caso di rammentare che risulta provato e non contestato che, in entrambe le delibere di conferimento degli incarichi di cui trattasi, era stato espressamente previsto che il compenso al professionista sarebbe stato corrisposto al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: 1) approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale;
2) concessione formale di finanziamento in favore dell'ente. Tale ultima condizione (potestativa mista) non si è mai verificata, in quanto, pur essendosi il attivato in tal senso, il finanziamento richiesto non Controparte_1
risulta essere stato mai erogato.
pag. 10/13 Peraltro, benché il rapporto contrattuale con il non si sia validamente CP_1
instaurato per i motivi già esposti, è utile osservare che la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera è valida in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 340, come interpretata autenticamente dall'art.6, primo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 404, normativa cui ha fatto seguito l'art. 4 comma 12 bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155; nè tale clausola, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale. (Sez. Un., Sentenza n. 18450 del 19/09/2005, rv.
583706 - 01).
Secondo le stesse Sezioni Unite, inoltre, il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 1358 cod. civ. ad un contratto di progettazione di un'opera pubblica in cui il professionista aveva accettato di condizionare il diritto al compenso al conseguimento, da parte dell'amministrazione pubblica, del finanziamento dell'opera, ed ha rinviato la causa al giudice di merito affinchè proceda ad un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, al fine di verificare alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere dall'ente locale onde ottenere il finanziamento).
Nel caso di specie, pertanto, è oltremodo evidente che l'attore, conoscendo o dovendo comunque conoscere, trattandosi peraltro di soggetto professionalmente qualificato, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni e segnatamente le precise condizioni espressamente stabilite dalle citate delibere, ha scientemente accettato sia il rischio derivante dalla mancanza di un valido impegno contrattuale con il sia il rischio di non Controparte_1
essere retribuito qualora il finanziamento non fosse stato erogato.
pag. 11/13 Tenendo presente quanto appena detto, giova evidenziare che le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 10798/2015, hanno inteso valorizzare una lettura dell'istituto più aderente ai principi costituzionali e a quelli specifici della materia, che assegnano una dimensione fattuale di evento oggettivo all'arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e alla relativa azione una funzione di rimedio generale a situazioni giuridiche altrimenti ingiustamente private di tutela, tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi (cfr. Cass. Sez. un. 08 dicembre 2008,
n. 24772). In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto). Per completezza, inoltre, si segnala che le stesse Sezioni unite – chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale circa la necessità
o meno del riconoscimento, anche implicito, dell'utilitas da parte di organi rappresentativi dell'ente pubblico e la possibilità di eventuale apprezzamento di tale requisito da parte del giudice – hanno ribadito che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati nè spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico, concludendo che, poichè il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento.
Orbene, a fronte delle espresse condizioni previste nelle delibere di conferimento degli incarichi, non può ragionevolmente sostenersi che sia stato, anche solo minimamente, leso l'affidamento del professionista alla retribuzione. Sotto concorrente profilo, inoltre, appare altrettanto evidente come, a fronte del mancato avveramento della condizione legittimamente apposta, l'accoglimento della domanda dell'Ing. si Pt_1 tradurrebbe in un arricchimento imposto all'amministrazione, non avendo, peraltro, la stessa tratto utilità dal progetto non finanziato. Diversamente opinando, si ammetterebbe l'utilità di incarichi sostanzialmente inutili o tutt'al più meramente esplorativi, in quanto ab origine privi di copertura finanziaria e non altrimenti realizzabili se non a condizione di un apposito finanziamento.
§
4) Il regolamento delle spese.
pag. 12/13 La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.(Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023)
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2) Nulla sulle spese.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott.ssa Patrizia Morabito
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